Decreto cautelare 10 settembre 2025
Ordinanza cautelare 3 ottobre 2025
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 13/04/2026, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01087/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01828/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1828 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Rosaria Brugaletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’annullamento
del provvedimento del 15 luglio 2025, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS-ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in lavoro subordinato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 la dott.ssa AN CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
Con provvedimento del 15 luglio 2025, lo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS-ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in lavoro subordinato formulata nell’interesse del sig. -OMISSIS- in data 3 gennaio 2025, in quanto “ la domanda di conversione è stata inviata oltre la data di scadenza del permesso di soggiorno del richiedente ”.
Avverso il suddetto diniego propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS-, censurandolo per i seguenti motivi:
I. Illegittimità del provvedimento per violazione dell’art. 24 comma 10 D. lgs 286/1998 ;
II. Violazione art. 5, comma 5 Dlgs n. 286/1998 .
Con entrambi i motivi, il ricorrente sostiene l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto l’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, non indicherebbe alcun termine perentorio entro il quale debba essere presentata l’istanza di conversione del permesso di soggiorno.
Con memoria di mera forma, si costituiscono in giudizio il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-.
La Regione -OMISSIS- – Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS-, seppur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 3 ottobre 2025, questo Tribunale ha accolto l’istanza di tutela cautelare, ordinando all’Amministrazione il riesame della posizione del ricorrente (senza, tuttavia, ottenerne riscontro).
All’udienza pubblica del 26 marzo 2026, la causa è stata posta in decisione.
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Il ricorso è meritevole di accoglimento.
L’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 non stabilisce un termine entro il quale debba essere richiesta la conversione del permesso di soggiorno, essendo previste, quali uniche condizioni a tal fine necessarie: 1) l’aver svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi; 2) la sussistenza di un’offerta di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato; 3) il rispetto delle quote di cui all’art. 3, comma 4, del d. lgs. n. 286/1998 (quest’ultimo requisito, prima della modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 6), del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145; cfr., da ultimo, T.A.R. Parma, (Emilia-Romagna) sez. I, 7 novembre 2024, n. 301).
Né occorre che il titolo di soggiorno da convertire sia in corso di validità.
Come chiarito da pacifico orientamento giurisprudenziale, “ non vi è alcuna indicazione legislativa dalla quale poter desumere che, ai fini della conversione del titolo di soggiorno, occorra la presentazione di un titolo di soggiorno in corso di validità. In senso opposto dispone invece lo stesso art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, dal quale si ricava la necessità, ai fini della conversione, dell’esito favorevole della procedura per l’attribuzione della quota di conversione del titolo di soggiorno, da stagionale a lavoro subordinato. La sussistenza di un titolo di soggiorno in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza di conversione risulta peraltro smentita dalla giurisprudenza di questa Sezione che, sia pure con riferimento alla conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso per motivi di lavoro, ha ritenuto che il termine di scadenza del permesso di soggiorno “sia da considerarsi ordinatorio ai fini della richiesta di conversione” (Cons. St., sez. III, 15 settembre 2022, n. 7995). Valorizzando infatti la ratio legis, per il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro assume spessore preponderante una valutazione prospettica dell’Amministrazione in ordine alla congruità e alla stabilità delle future fonti di sostentamento del richiedente. Ciò che rileva, dunque, sono i presupposti sostanziali per l’accoglimento dell’istanza di conversione che riposano in via precipua sull’esistenza di un contratto di lavoro idoneo all’ottenimento del titolo nonché sull’attribuzione della quota fissata dai Decreti flussi per gli ingressi per motivi di lavoro. Rispetto a questi presupposti sostanziali, assume carattere recessivo il dato formale della tempestività dell’istanza e il fatto che il procedimento di conversione sia avviato nel periodo di validità del titolo di soggiorno da convertire. In altri termini, deve ritenersi che il formale superamento del termine di validità del permesso di soggiorno da convertire non può ostare ex se alla conversione del titolo, laddove venga data dimostrazione dei presupposti sostanziali legittimanti il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, quali un contratto di lavoro che assicuri mezzi di sostentamento adeguati, l’inequivoca volontà di integrazione dello straniero nel territorio e nel tessuto sociale, nonché l’esito favorevole del procedimento per l’attribuzione della quota di conversione del titolo." (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, n. 5604/2023) ” (da ultimo, T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 11 giugno 2025, n. 538).
Ritiene, quindi, il Collegio che il provvedimento impugnato sia illegittimo, imponendosi, alla base del rigetto dell’istanza di conversione del permesso, una valutazione complessiva che non può e non deve tener conto solo di meri fattori procedimentali.
Per le ragioni esposte, il ricorso è meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, rimanendo comunque impregiudicato il potere discrezionale dell’Amministrazione nella valutazione della posizione dello straniero.
Si conferma la non ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato disposta con decreto n. -OMISSIS- dell’11 novembre 2025.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;
- conferma la non ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
PA EG, Presidente
AN CA, Primo Referendario, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| AN CA | PA EG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.