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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 780/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
PILLITTERI COSTANTINO, OR
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 572/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Enna
elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_5 Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Comune di Marineo - Piazza Del Popolo 3 90035 Marineo PA
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043130737000 IMPOSTE VARIE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043130737000 IVA-ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200066273562000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210106035186000 BOLLO 2018
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220014457160000 BOLLO 2016
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220058800772000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230031232222000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230050918403000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230061368565000 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 539 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 182/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 31.01.2025 all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, alla Regione Sicilia, alla Camera di Commercio I.A.A. di Palermo e al Comune di Marineo, depositato in data 25.02.2025 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria, “Ricorrente_1 S.r.l. in liquidazione”, come rappresentata e difesa in atti, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n.
29620249043130737/000, notificata in data 03.12.2024, (relativa ad una pluralità di cartelle di pagamento) ed ogni altro atto ad essa presupposto e consequenziale.
Il ricorrente, eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti, per difetto di motivazione, nonché dichiarare la prescrizione del credito.
Si costituivano in data 03.03.2025 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in data 13.03.2025 la CCIAA di
Palermo e in data 01.04.2025 l'Agenzia delle Entrate, tutte opponendosi al ricorso con proprie deduzioni ed allegando documentazione probante.
Contumaci il Comune di Marineo e la Regione Sicilia.
La Corte in data 20 gennaio 2026 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia trae origine dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento di rilevante importo, emessa a seguito del mancato assolvimento di numerosi carichi tributari riferibili a diverse annualità e tipologie di imposta, tra cui IVA, IRPEF, IRAP, tasse automobilistiche, diritti camerali e tributi locali. La parte ricorrente ha incentrato la propria difesa su tre pilastri fondamentali: il difetto di notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento e avvisi di accertamento), l'intervenuta prescrizione dei crediti e l'illegittimità della pretesa in ragione di un lungo periodo di sottoposizione della società a sequestro preventivo e amministrazione giudiziaria, che avrebbe determinato, a suo dire, una situazione di oggettiva confusione gestionale e l'indisponibilità dei beni.
In via preliminare, occorre dare atto di quanto rappresentato dalla Camera di Commercio di Palermo ed
Enna, la quale ha comunicato di aver provveduto allo sgravio del tributo camerale di propria competenza a seguito del riscontro dell'avvenuto pagamento. Per tale specifico profilo, deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse al ricorso limitatamente a tale posta.
Entrando nel merito delle restanti doglianze, la Corte ritiene che il ricorso non meriti accoglimento. Per quanto concerne l'eccezione di omessa o irrituale notifica degli atti prodromici, le Amministrazioni resistenti hanno fornito prova documentale della regolarità dei procedimenti notificatori. In particolare,
l'Agenzia delle Entrate e l'Agente della Riscossione hanno prodotto estratti di ruolo e relate di notifica, anche via PEC, che attestano la corretta ricezione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento nei termini di legge. Va richiamato in proposito il consolidato orientamento secondo cui l'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento regolarmente notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non per vizi suscettibili di rendere annullabile l'atto presupposto divenuto definitivo.
Non può trovare accoglimento nemmeno la tesi legata alle vicende penali della società. Sebbene il sequestro preventivo comporti l'affidamento della gestione a un amministratore giudiziario, ciò non sospende l'obbligazione tributaria né rende inefficaci le notifiche effettuate presso la sede legale o agli indirizzi pec risultanti dai pubblici registri, specialmente laddove — come rilevato dall'Ufficio — molte notifiche siano avvenute in epoca successiva al dissequestro o siano state seguite da istanze di definizione agevolata presentate dalla stessa parte, circostanza che prova inequivocabilmente la conoscenza degli atti.
In ordine alla prescrizione, la Corte osserva che il termine decennale ordinario per i tributi erariali non risulta decorso, essendo stati documentati validi atti interruttivi, quali precedenti intimazioni e comunicazioni di iscrizione ipotecaria, che hanno rinnovato il corso del termine. Parimenti, per i tributi soggetti a prescrizione breve, va computato il periodo di sospensione dei termini di riscossione previsto dalla normativa emergenziale legata alla crisi pandemica, che ha esteso i termini di decadenza e prescrizione a favore degli enti impositori per un periodo complessivo di 542 giorni. Quanto alle contestazioni mosse nella memoria illustrativa circa la conformità dei documenti informatici prodotti dagli uffici, la Corte ritiene tali eccezioni infondate. La produzione di estratti di ruolo e screenshot dei portali della riscossione costituisce prova idonea del contenuto dei ruoli e della sequenza notificatoria, non essendo necessaria l'attestazione di conformità per ogni singola schermata laddove i dati siano estratti da sistemi informatici ufficiali dell'Amministrazione finanziaria, dotati di fede pubblica fino a prova contraria, che nel caso di specie non è stata fornita in modo puntuale.
Infine, le pretese relative ai bolli auto e alla TARI appaiono legittime poiché la perdita di disponibilità del bene per sequestro non esonera automaticamente dal tributo se non in presenza di specifiche annotazioni al PRA o prove rigorose dell'assenza del presupposto impositivo, non adeguatamente documentate dalla ricorrente per contrastare la definitività delle cartelle già notificate.
Per queste ragioni, rigettate le restanti eccezioni di decadenza e prescrizione degli accessori (sanzioni e interessi), che seguono la sorte del tributo principale, il ricorso va respinto
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, sezione VII: Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla quota di credito riferita ai diritti camerali della Camera di Commercio di
Palermo ed Enna. Rigetta il ricorso per il resto. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti costituite, che liquida come segue: In favore dell'Agenzia delle Entrate
€ 4.500,00 per onorari, oltre oneri accessori se dovuti;
in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione
€ 4.500,00 per onorari, oltre oneri accessori;
in favore della Camera di Commercio spese compensate in ragione della cessazione della materia del contendere. Nulla per il Comune di Marineo e la Regione
Sicilia in quanto contumaci. Palermo 20.01.2026.
Il OR (Costantino Pillitteri); Il Presidente (Vincenza Lo Manto)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
PILLITTERI COSTANTINO, OR
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 572/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Enna
elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_5 Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Comune di Marineo - Piazza Del Popolo 3 90035 Marineo PA
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043130737000 IMPOSTE VARIE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249043130737000 IVA-ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200066273562000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210106035186000 BOLLO 2018
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220014457160000 BOLLO 2016
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220058800772000 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230031232222000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230050918403000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230061368565000 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 539 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 182/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 31.01.2025 all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, alla Regione Sicilia, alla Camera di Commercio I.A.A. di Palermo e al Comune di Marineo, depositato in data 25.02.2025 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria, “Ricorrente_1 S.r.l. in liquidazione”, come rappresentata e difesa in atti, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n.
29620249043130737/000, notificata in data 03.12.2024, (relativa ad una pluralità di cartelle di pagamento) ed ogni altro atto ad essa presupposto e consequenziale.
Il ricorrente, eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti, per difetto di motivazione, nonché dichiarare la prescrizione del credito.
Si costituivano in data 03.03.2025 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in data 13.03.2025 la CCIAA di
Palermo e in data 01.04.2025 l'Agenzia delle Entrate, tutte opponendosi al ricorso con proprie deduzioni ed allegando documentazione probante.
Contumaci il Comune di Marineo e la Regione Sicilia.
La Corte in data 20 gennaio 2026 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia trae origine dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento di rilevante importo, emessa a seguito del mancato assolvimento di numerosi carichi tributari riferibili a diverse annualità e tipologie di imposta, tra cui IVA, IRPEF, IRAP, tasse automobilistiche, diritti camerali e tributi locali. La parte ricorrente ha incentrato la propria difesa su tre pilastri fondamentali: il difetto di notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento e avvisi di accertamento), l'intervenuta prescrizione dei crediti e l'illegittimità della pretesa in ragione di un lungo periodo di sottoposizione della società a sequestro preventivo e amministrazione giudiziaria, che avrebbe determinato, a suo dire, una situazione di oggettiva confusione gestionale e l'indisponibilità dei beni.
In via preliminare, occorre dare atto di quanto rappresentato dalla Camera di Commercio di Palermo ed
Enna, la quale ha comunicato di aver provveduto allo sgravio del tributo camerale di propria competenza a seguito del riscontro dell'avvenuto pagamento. Per tale specifico profilo, deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse al ricorso limitatamente a tale posta.
Entrando nel merito delle restanti doglianze, la Corte ritiene che il ricorso non meriti accoglimento. Per quanto concerne l'eccezione di omessa o irrituale notifica degli atti prodromici, le Amministrazioni resistenti hanno fornito prova documentale della regolarità dei procedimenti notificatori. In particolare,
l'Agenzia delle Entrate e l'Agente della Riscossione hanno prodotto estratti di ruolo e relate di notifica, anche via PEC, che attestano la corretta ricezione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento nei termini di legge. Va richiamato in proposito il consolidato orientamento secondo cui l'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento regolarmente notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non per vizi suscettibili di rendere annullabile l'atto presupposto divenuto definitivo.
Non può trovare accoglimento nemmeno la tesi legata alle vicende penali della società. Sebbene il sequestro preventivo comporti l'affidamento della gestione a un amministratore giudiziario, ciò non sospende l'obbligazione tributaria né rende inefficaci le notifiche effettuate presso la sede legale o agli indirizzi pec risultanti dai pubblici registri, specialmente laddove — come rilevato dall'Ufficio — molte notifiche siano avvenute in epoca successiva al dissequestro o siano state seguite da istanze di definizione agevolata presentate dalla stessa parte, circostanza che prova inequivocabilmente la conoscenza degli atti.
In ordine alla prescrizione, la Corte osserva che il termine decennale ordinario per i tributi erariali non risulta decorso, essendo stati documentati validi atti interruttivi, quali precedenti intimazioni e comunicazioni di iscrizione ipotecaria, che hanno rinnovato il corso del termine. Parimenti, per i tributi soggetti a prescrizione breve, va computato il periodo di sospensione dei termini di riscossione previsto dalla normativa emergenziale legata alla crisi pandemica, che ha esteso i termini di decadenza e prescrizione a favore degli enti impositori per un periodo complessivo di 542 giorni. Quanto alle contestazioni mosse nella memoria illustrativa circa la conformità dei documenti informatici prodotti dagli uffici, la Corte ritiene tali eccezioni infondate. La produzione di estratti di ruolo e screenshot dei portali della riscossione costituisce prova idonea del contenuto dei ruoli e della sequenza notificatoria, non essendo necessaria l'attestazione di conformità per ogni singola schermata laddove i dati siano estratti da sistemi informatici ufficiali dell'Amministrazione finanziaria, dotati di fede pubblica fino a prova contraria, che nel caso di specie non è stata fornita in modo puntuale.
Infine, le pretese relative ai bolli auto e alla TARI appaiono legittime poiché la perdita di disponibilità del bene per sequestro non esonera automaticamente dal tributo se non in presenza di specifiche annotazioni al PRA o prove rigorose dell'assenza del presupposto impositivo, non adeguatamente documentate dalla ricorrente per contrastare la definitività delle cartelle già notificate.
Per queste ragioni, rigettate le restanti eccezioni di decadenza e prescrizione degli accessori (sanzioni e interessi), che seguono la sorte del tributo principale, il ricorso va respinto
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, sezione VII: Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla quota di credito riferita ai diritti camerali della Camera di Commercio di
Palermo ed Enna. Rigetta il ricorso per il resto. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti costituite, che liquida come segue: In favore dell'Agenzia delle Entrate
€ 4.500,00 per onorari, oltre oneri accessori se dovuti;
in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione
€ 4.500,00 per onorari, oltre oneri accessori;
in favore della Camera di Commercio spese compensate in ragione della cessazione della materia del contendere. Nulla per il Comune di Marineo e la Regione
Sicilia in quanto contumaci. Palermo 20.01.2026.
Il OR (Costantino Pillitteri); Il Presidente (Vincenza Lo Manto)