TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/12/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4068/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli RD -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4068 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 avente ad oggetto: “divorzio congiunto” e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Parte_1 C.F._1
Giuseppe Orsi, 15/15A presso lo studio dell' avv. Giovanni Ferraro che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli Controparte_1 C.F._2 alla Via Giuseppe Orsi, 15/15A presso lo studio dell' avv. Giovanni Ferraro che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli RD
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473-bis. 51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto. V.G. n. 4068/2025
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24 ottobre 2025, i ricorrenti in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Villaricca il 29-7-1995, dalla cui unione sono nati tre figli - (nato a [...] il [...]); (nato a Giugliano in [...] il Per_1 CP_2
19.12.1997) ed (nato a Giugliano in [...] il [...])- alle condizioni indicate in CP_3 ricorso.
All'udienza del 4 dicembre 2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione la volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge n. 55/2015, essendo decorsi oltre
“sei mesi” dall'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli
RD (avvenuta il 15-1-2020) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del
Tribunale di Napoli RD del 23-28/1/2020; inoltre, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
- la Sig.ra rinuncia al suo mantenimento e, pertanto, il Sig. Controparte_1 Parte_1 non assumerà alcun onere verso la stessa, che in questa sede dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, all'assegno divorzile;
- il sig. , in ragione della attuale non autosufficienza economica del figlio Parte_1 Persona_2
, si impegna a versare alla sig.ra , a titolo di mantenimento del figlio
[...] Controparte_1
, la somma mensile di €. 350,00 a cadenza mensile entro e non oltre il giorno cinque Persona_2 di ogni mese oltre gli adeguamenti ISTAT come per Legge;
-i sig.ri ed provvederanno alle spese straordinarie, Parte_1 Controparte_1 preventivamente concordate, nella misura del 50% ciascuno. Non è richiesta la previa concertazione per le spese sanitarie urgenti, acquisto dei farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private convenzionate, spese ortodontiche, oculistiche e spese sanitarie effettuate tramite SSN;
- con riferimento all'assegno unico per il figlio maggiorenne studente, il Sig. e la Parte_1 sig.ra concordano che lo stesso sia interamente percepito dal sig. Controparte_1 Parte_1
e che detti importi siano accantonati per far fronte alle esigenze di vita di;
il
[...] Persona_2 V.G. n. 4068/2025
sig. e la sig.ra , in tal guisa, si impegnano - ora per allora ed Parte_1 Controparte_1
a semplice richiesta dell'uno o dell'altro - ad esibire copia, ovvero trasmettere tutta la documentazione eventualmente richiesta per il rinnovo dell'attestazione ISEE, ovvero per integrare, rettificare, modificare, rinunciare e/o ripresentare la domanda per ottenere detto beneficio;
-il sig. e la sig.ra dichiarano e si danno atto di aver Parte_1 Controparte_1 provveduto alla divisione dei beni mobili contenuti nella casa coniugale ed il Sig. , Parte_1 in tal senso, dichiara di aver prelevato tutti i suoi oggetti ed effetti personali.
Va, pertanto, pronunciato il divorzio alle condizioni indicate essendo conformi alla legge e all'interesse dei figli, il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale così provvede:
- pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Villaricca il 29.7.1995
(atto n. 75, Parte II, Serie A, Anno 1995) tra (nato a [...] il [...]) Parte_1
e (nata a [...] il [...]), alle condizioni indicate in parte Controparte_1 motiva da intendersi richiamate e trascritte;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VILLARICCA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4 dicembre 2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli RD -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4068 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 avente ad oggetto: “divorzio congiunto” e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Parte_1 C.F._1
Giuseppe Orsi, 15/15A presso lo studio dell' avv. Giovanni Ferraro che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli Controparte_1 C.F._2 alla Via Giuseppe Orsi, 15/15A presso lo studio dell' avv. Giovanni Ferraro che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli RD
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473-bis. 51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto. V.G. n. 4068/2025
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24 ottobre 2025, i ricorrenti in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Villaricca il 29-7-1995, dalla cui unione sono nati tre figli - (nato a [...] il [...]); (nato a Giugliano in [...] il Per_1 CP_2
19.12.1997) ed (nato a Giugliano in [...] il [...])- alle condizioni indicate in CP_3 ricorso.
All'udienza del 4 dicembre 2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione la volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge n. 55/2015, essendo decorsi oltre
“sei mesi” dall'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli
RD (avvenuta il 15-1-2020) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del
Tribunale di Napoli RD del 23-28/1/2020; inoltre, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
- la Sig.ra rinuncia al suo mantenimento e, pertanto, il Sig. Controparte_1 Parte_1 non assumerà alcun onere verso la stessa, che in questa sede dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, all'assegno divorzile;
- il sig. , in ragione della attuale non autosufficienza economica del figlio Parte_1 Persona_2
, si impegna a versare alla sig.ra , a titolo di mantenimento del figlio
[...] Controparte_1
, la somma mensile di €. 350,00 a cadenza mensile entro e non oltre il giorno cinque Persona_2 di ogni mese oltre gli adeguamenti ISTAT come per Legge;
-i sig.ri ed provvederanno alle spese straordinarie, Parte_1 Controparte_1 preventivamente concordate, nella misura del 50% ciascuno. Non è richiesta la previa concertazione per le spese sanitarie urgenti, acquisto dei farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private convenzionate, spese ortodontiche, oculistiche e spese sanitarie effettuate tramite SSN;
- con riferimento all'assegno unico per il figlio maggiorenne studente, il Sig. e la Parte_1 sig.ra concordano che lo stesso sia interamente percepito dal sig. Controparte_1 Parte_1
e che detti importi siano accantonati per far fronte alle esigenze di vita di;
il
[...] Persona_2 V.G. n. 4068/2025
sig. e la sig.ra , in tal guisa, si impegnano - ora per allora ed Parte_1 Controparte_1
a semplice richiesta dell'uno o dell'altro - ad esibire copia, ovvero trasmettere tutta la documentazione eventualmente richiesta per il rinnovo dell'attestazione ISEE, ovvero per integrare, rettificare, modificare, rinunciare e/o ripresentare la domanda per ottenere detto beneficio;
-il sig. e la sig.ra dichiarano e si danno atto di aver Parte_1 Controparte_1 provveduto alla divisione dei beni mobili contenuti nella casa coniugale ed il Sig. , Parte_1 in tal senso, dichiara di aver prelevato tutti i suoi oggetti ed effetti personali.
Va, pertanto, pronunciato il divorzio alle condizioni indicate essendo conformi alla legge e all'interesse dei figli, il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale così provvede:
- pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Villaricca il 29.7.1995
(atto n. 75, Parte II, Serie A, Anno 1995) tra (nato a [...] il [...]) Parte_1
e (nata a [...] il [...]), alle condizioni indicate in parte Controparte_1 motiva da intendersi richiamate e trascritte;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VILLARICCA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4 dicembre 2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio