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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/07/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1472/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c. Parte_1
elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale sito in Cosenza, Viale Mancini n.
20 - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto 22/A
presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
Marcello Carnovale - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Viale Regina Elena n. 325, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Cimino che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Conclusioni di parte ricorrente: “… voler dichiarare, limitatamente alle pretese creditorie
previdenziali, contenute nella cartella di pagamento oggetto di ricorso, già annullate
1 dall'ente previdenziale l'inefficacia e l'illegittimità della paventata azione cautelare. Con
condanna alle spese di giudizio da parte della società e Controparte_2
dell' , in solido, in favore del procuratore antistatario …”. Controparte_3
CP_ Conclusioni dell' “… voglia dichiarare cessata la materia del contendere, disponendo
compensazione delle spese di giudizio …”.
Conclusioni di “… 2) Riconoscere e dichiarare Controparte_2
inammissibile e/o infondata la proposta opposizione e conseguentemente rigettarla. 3)
Riconoscere e dichiarare la legittimità e l'avvenuta regolare notifica dell'opposta
comunicazione preventiva di ipoteca n. 03476202400001276000 4) Riconoscere e
dichiarare la legittimità dei contestati avvisi di addebito e delle sottese pretese contributive
5) Riconoscere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della
Riscossione per quanto attiene la contestata presunta omessa notifica, l'illegittimità e/o
l'infondatezza dei contestati avvisi di addebito 6) Riconoscere e dichiarare la legittimità
dell'attività dell'Agente della Riscossione. 7) Riconoscere e dichiarare la carenza di
legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione per tutte le contestazioni afferenti
l'omessa notifica dei contestati avvisi di addebito e la legittimità e/o l'eccepita prescrizione
delle relative pretese impositive. 8) In subordine in caso di accoglimento della proposta
opposizione limitare e circoscrivere la relativa pronuncia alle sole pretese impositive
contenute nei contestati avvisi di addebito. 9) Sempre in via subordinata e solo per scrupolo
difensivo nel caso di accoglimento del ricorso per motivazioni attinenti la legittimità e/o
fondatezza delle pretese impositive contenute nei contestati avvisi di addebito condannare
l'Ente impositore titolare delle stesse a manlevare e garantire l'Agente della Riscossione in
ordine a tutte le somme che a qualsiasi titolo dovesse essere costretta a corrispondere a
chiunque in relazione ed in conseguenza del presente giudizio. Con vittoria di spese e
compensi di giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto difensore
antistatario …”.
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di , in relazione agli avvisi di addebito (quali risultano Controparte_2
dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata) nn.
33420120003866531000, 33420160003353642000, 33420170001851570000,
33420180001164565000, 33420180004421383000, 33420190001575465000 e
CP_ 33420190004826829000 afferenti a crediti
La parte ricorrente ha eccepito principalmente l'inesistenza del credito, anche per intervenuta prescrizione dei crediti e l'illegittimità dell'azione esattoriale.
si è costituita in giudizio affermando la legittimità del Controparte_2
proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
CP_ L' si è costituito in giudizio affermando di aver provveduto allo sgravio della posizione debitorie e chiedendo declaratoria di cessata materia del contendere.
Con ordinanza del 19.10.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensiva formulata da parte ricorrente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 27.6.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Il procedimento è stato rinviato due volte, con ordinanze del 10.10.2024 e del 29.3.2025, al fine di assumere chiarimenti dalle altre parti sull'affermata cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente non ha contestato l'avvenuto annullamento del credito, formulando le conclusioni sopra trascritte.
3 sul punto si è rimessa alla valutazione del Giudice in Controparte_2
modo irrituale, atteso che la parte processuale doveva assumere compiute determinazioni in ragione delle nuove circostanze emerse in giudizio.
In ogni caso, in ragione dell'intervenuto sgravio della posizione debitoria - comunque non contestata tra le parti - deve affermarsi che, in riferimento alla contestazione del credito, non residua alcun interesse ad una pronuncia del Giudice per una questione superata dall'evolversi della vicenda, in maniera tale che deve dirsi avverata la cessazione della materia del contendere [potendo il Giudice valutare tale venir meno dell'interesse alla pronuncia anche in assenza di conclusioni delle parti conformi, laddove dalle allegazioni in fatto delle parti risulti non controversa la detta cessazione della materia del contendere (cfr.
principi affermati da Cass. 22650/2008)], valorizzandosi in particolare la circostanza per cui la presente pronuncia è assolutamente inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (cfr. Cass. SS. UU. 1048/2000; Cass. 4167/2020).
Deve conseguentemente dichiararsi l'insussistenza del diritto di Controparte_2
CP_
di procedere all'iscrizione dell'ipoteca per i crediti oggetto di giudizio.
[...]
CP_ Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, debbono porsi a carico dell' sulla base del criterio di soccombenza virtuale, evidenziandosi che l' , con il provvedimento di CP_1
sgravio della posizione debitoria, ha confermato di fatto la fondatezza della domanda.
Le spese di lite si compensano per la posizione di , Controparte_2
CP_ considerata l'estraneità dell'ente al provvedimento di sgravio disposto dall'
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere per la contestazione dei crediti portati dagli avvisi di addebito nn. 33420120003866531000,
4 33420160003353642000, 33420170001851570000, 33420180001164565000,
33420180004421383000, 33420190001575465000 e 33420190004826829000;
2. dichiara l'insussistenza del diritto di procedere ad iscrizione ipotecaria per i crediti indicati al punto 1;
CP_
3. condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 3.290,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
4. compensa le spese di lite per la domanda proposta nei confronti di Controparte_2
.
[...]
Si comunichi
Cosenza, 23.7.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1472/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c. Parte_1
elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale sito in Cosenza, Viale Mancini n.
20 - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto 22/A
presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
Marcello Carnovale - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Viale Regina Elena n. 325, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Cimino che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Conclusioni di parte ricorrente: “… voler dichiarare, limitatamente alle pretese creditorie
previdenziali, contenute nella cartella di pagamento oggetto di ricorso, già annullate
1 dall'ente previdenziale l'inefficacia e l'illegittimità della paventata azione cautelare. Con
condanna alle spese di giudizio da parte della società e Controparte_2
dell' , in solido, in favore del procuratore antistatario …”. Controparte_3
CP_ Conclusioni dell' “… voglia dichiarare cessata la materia del contendere, disponendo
compensazione delle spese di giudizio …”.
Conclusioni di “… 2) Riconoscere e dichiarare Controparte_2
inammissibile e/o infondata la proposta opposizione e conseguentemente rigettarla. 3)
Riconoscere e dichiarare la legittimità e l'avvenuta regolare notifica dell'opposta
comunicazione preventiva di ipoteca n. 03476202400001276000 4) Riconoscere e
dichiarare la legittimità dei contestati avvisi di addebito e delle sottese pretese contributive
5) Riconoscere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della
Riscossione per quanto attiene la contestata presunta omessa notifica, l'illegittimità e/o
l'infondatezza dei contestati avvisi di addebito 6) Riconoscere e dichiarare la legittimità
dell'attività dell'Agente della Riscossione. 7) Riconoscere e dichiarare la carenza di
legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione per tutte le contestazioni afferenti
l'omessa notifica dei contestati avvisi di addebito e la legittimità e/o l'eccepita prescrizione
delle relative pretese impositive. 8) In subordine in caso di accoglimento della proposta
opposizione limitare e circoscrivere la relativa pronuncia alle sole pretese impositive
contenute nei contestati avvisi di addebito. 9) Sempre in via subordinata e solo per scrupolo
difensivo nel caso di accoglimento del ricorso per motivazioni attinenti la legittimità e/o
fondatezza delle pretese impositive contenute nei contestati avvisi di addebito condannare
l'Ente impositore titolare delle stesse a manlevare e garantire l'Agente della Riscossione in
ordine a tutte le somme che a qualsiasi titolo dovesse essere costretta a corrispondere a
chiunque in relazione ed in conseguenza del presente giudizio. Con vittoria di spese e
compensi di giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto difensore
antistatario …”.
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di , in relazione agli avvisi di addebito (quali risultano Controparte_2
dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata) nn.
33420120003866531000, 33420160003353642000, 33420170001851570000,
33420180001164565000, 33420180004421383000, 33420190001575465000 e
CP_ 33420190004826829000 afferenti a crediti
La parte ricorrente ha eccepito principalmente l'inesistenza del credito, anche per intervenuta prescrizione dei crediti e l'illegittimità dell'azione esattoriale.
si è costituita in giudizio affermando la legittimità del Controparte_2
proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
CP_ L' si è costituito in giudizio affermando di aver provveduto allo sgravio della posizione debitorie e chiedendo declaratoria di cessata materia del contendere.
Con ordinanza del 19.10.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensiva formulata da parte ricorrente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 27.6.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Il procedimento è stato rinviato due volte, con ordinanze del 10.10.2024 e del 29.3.2025, al fine di assumere chiarimenti dalle altre parti sull'affermata cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente non ha contestato l'avvenuto annullamento del credito, formulando le conclusioni sopra trascritte.
3 sul punto si è rimessa alla valutazione del Giudice in Controparte_2
modo irrituale, atteso che la parte processuale doveva assumere compiute determinazioni in ragione delle nuove circostanze emerse in giudizio.
In ogni caso, in ragione dell'intervenuto sgravio della posizione debitoria - comunque non contestata tra le parti - deve affermarsi che, in riferimento alla contestazione del credito, non residua alcun interesse ad una pronuncia del Giudice per una questione superata dall'evolversi della vicenda, in maniera tale che deve dirsi avverata la cessazione della materia del contendere [potendo il Giudice valutare tale venir meno dell'interesse alla pronuncia anche in assenza di conclusioni delle parti conformi, laddove dalle allegazioni in fatto delle parti risulti non controversa la detta cessazione della materia del contendere (cfr.
principi affermati da Cass. 22650/2008)], valorizzandosi in particolare la circostanza per cui la presente pronuncia è assolutamente inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (cfr. Cass. SS. UU. 1048/2000; Cass. 4167/2020).
Deve conseguentemente dichiararsi l'insussistenza del diritto di Controparte_2
CP_
di procedere all'iscrizione dell'ipoteca per i crediti oggetto di giudizio.
[...]
CP_ Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, debbono porsi a carico dell' sulla base del criterio di soccombenza virtuale, evidenziandosi che l' , con il provvedimento di CP_1
sgravio della posizione debitoria, ha confermato di fatto la fondatezza della domanda.
Le spese di lite si compensano per la posizione di , Controparte_2
CP_ considerata l'estraneità dell'ente al provvedimento di sgravio disposto dall'
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere per la contestazione dei crediti portati dagli avvisi di addebito nn. 33420120003866531000,
4 33420160003353642000, 33420170001851570000, 33420180001164565000,
33420180004421383000, 33420190001575465000 e 33420190004826829000;
2. dichiara l'insussistenza del diritto di procedere ad iscrizione ipotecaria per i crediti indicati al punto 1;
CP_
3. condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 3.290,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
4. compensa le spese di lite per la domanda proposta nei confronti di Controparte_2
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Cosenza, 23.7.2025
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