Art. 10.
Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1978, n. 7 , hanno decorrenza dal 10 luglio 1977.
Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1978, n. 7 , hanno decorrenza dal 10 luglio 1977.