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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/07/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1313/2023
Il giorno 17/07/2025, nella causa iscritta al n RG 1313 /2023
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1313/2023 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma -00192- al Parte_1 C.F._1 viale Giulio Cesare n. 71, con l'avv. DE PERSIS PAOLO ), dal quale C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE contro
), in persona del procuratore speciale dott. CP_1 P.IVA_1 CP_2 elettivamente domiciliato in VIA D. PESENTI 16 ALZANO LOMBARDO con l'avv.
GALLINARO MATTEO ) dal quale rappresentato e difeso giusta procura C.F._3 in atti
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 105/2023, emesso dal Parte_1
Tribunale di Civitavecchia il 23.1.2023, con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore di CP_3
[...]
[...] della somma di € 7.856,04, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di CP_1 corrispettivo per la fornitura di energia elettrica e/o gas, giuste fatture commerciali.
A fondamento dell'opposizione ha sostenuto di non aver ricevuto mai alcuna fornitura e che presso l'indirizzo di via Palo Laziale 20-22 in Ladispoli ha continuato a fare impresa altra ditta.
Si è costituita contestando nel merito le avverse deduzioni e concludendo per Controparte_1 il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 15.11.2023 è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e la causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. L'opposizione è infondata.
Va anzitutto premesso che, come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione in cui valgono i principi generali in tema di onere della prova, in virtù dei quali incombe su colui che fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ne consegue che, all'instaurazione del giudizio di opposizione, l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe sul creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Vertendosi in tema di obbligazioni contrattuali (pagamento del corrispettivo di fornitura di energia), spetta al creditore-odierno l'onere della prova circa la sussistenza del credito, dimostrando l'esistenza del contratto di fornitura/somministrazione e l'adempimento della prestazione di erogazione dell'energia, che comprende anche l'onere di dimostrare la quantità di energia effettivamente erogata.
Infatti, la Corte di cassazione ha con massime consolidate affermato, in applicazione dell'art. 2697 cc e del principio della vicinanza della prova, come la bolletta sia idonea in linea di massima a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione, in assenza di contestazioni da parte dell'utente mentre, in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, spetta alla somministrante provare il quantum dei beni somministrati, ovvero il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 2.12.2002, n. 17041; Cass. civ., sez. 3, 28.05.2004, n. 10313; Cass. civ. sez. 3,
16.06.2011, n. 13193).
3 di 5 Nel caso di specie, la questione controversa riguarda la sussistenza del rapporto di somministrazione tra le parti e la conseguente legittimazione passiva di quale Parte_1 titolare dell'omonima ditta individuale.
Orbene, l'odierno opponente si è limitato a disconoscere genericamente la sottoscrizione del contratto di somministrazione, ma non ha contestato né di aver esercitato la propria impresa presso l'indirizzo di fornitura (in via Palo Laziale 20-22 Ladispoli) né di aver effettivamente ricevuto la somministrazione di energia di cui si tratta.
Peraltro, emerge con evidenza il collegamento dell'opponente con il luogo di fornitura, atteso che ivi è stata ricevuta la raccomandata relativa alla diffida di pagamento stragiudiziale, oltre alla notifica del decreto ingiuntivo opposto (cfr. avvisi di ricevimento sottoscritti dall'odierno opponente).
In merito al quantum di energia fornita e fatturata, parte convenuta-opposta ha prodotto la rilevazione dei consumi reali effettuata dal distributore (e-distribuzione s.p.a.); inoltre, la contestazione di parte opponente è generica e, come tale, non idonea a porre in dubbio le citate risultanze documentali.
Pertanto, l'opposizione deve essere respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 105/2023, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 23.1.2023, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento in favore della convenuta-opposta delle spese di lite, che liquida in € 3.397,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
4 di 5 Civitavecchia, 17 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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