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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 188/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BALLORIANI MASSIMILIANO, Presidente
PI ZO, RE
MARRA PAOLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 243/2021 depositato il 07/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Zeppilli, 18 63900 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 138/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 2 e pubblicata il 12/10/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ50101003892019 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ50101003892019 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, n. 138/2/2020, pronunciata il 14 settembre 2020 e depositata in data 12 ottobre 2020.
La vicenda oggetto del presente giudizio ha origine dall'avviso di accertamento PF TQ5010100389/2019, notificato dall'Agenzia delle Entrate in data 24 giugno 2019, per l'anno d'imposta 2014.
Con il suddetto atto impositivo l'Ufficio recuperava a tassazione un maggior reddito, della categoria redditi diversi, di € 1.538,00, e accertava un maggior imponibile ai fini IVA di € 8.062,00. In particolare, accertava sulla scorta di quanto risultante dai modelli di dichiarazione 770, presentati dai soggetti eroganti ai fini delle ritenute,
- un reddito imponibile ai fini IRPEF e relative addizionali per € 1.538,00, rappresentato da compensi derivanti dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di arti e professioni, corrisposti dal Sig. Nominativo_1 nell'anno 2014 e non dichiarati;
- ulteriori compensi percepiti nello stesso anno - per € 5.684,00 dal Sig. Nominativo_2 e per € 5.000,00 dalla Società_1 srl.
I suddetti compensi – come detto non dichiarati o dichiarati quali redditi diversi anziché quali redditi di lavoro autonomo – risultavano comunque, non assoggettati a IVA. L'Ufficio pertanto recuperava a tassazione un maggior reddito, della categoria redditi diversi, in relazione ai compensi non dichiarati di € 1.538,00, e accertava un maggior imponibile ai fini IVA in relazione a tutti i suddetti compensi di € 8.062,00.
Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento eccependo l'omessa motivazione dell'atto impositivo nonché la fuorviante citazione della sentenza della Cassazione n. 8059/2016, secondo la quale “il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini IVA, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione”. Concludeva quindi chiedendo la declaratoria di nullità /annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate resisteva con proprie controdeduzioni, sostenendo la correttezza del proprio operato,
e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
Con la sentenza impugnata, la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso ritenendo corretto l'operato dell'Ufficio, con condanna alle spese di lite.
Il contribuente deposita pertanto appello avverso la detta sentenza, riproponendo fondamentalmente quanto già dedotto in primo grado.
Si costituisce quindi in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto dell'appello proposto da controparte con condanna alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi di impugnazione, il Collegio ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento nei termini qui di seguito precisati.
In relazione all'atto impugnato, parte appellante afferma di aver cessato la partita IVA, con la quale svolgeva l'attività di dottore commercialista, in data 31 marzo 2014 e che le tre ricevute emesse nel corso del 2014
“sono il risultato dell'esclusivo, quanto occasionale, svolgimento di un'esigua attività e di eventi in alcun modo riferibili all'attività svolta precedentemente alla cessazione della partita IVA”.
L'Ufficio, dal canto suo, rappresenta che i suddetti compensi sarebbero da qualificare quali redditi di lavoro autonomo per prestazioni professionali eseguite prima della cessazione della partita IVA e rappresentanti, quindi, “corrispettivi in tutto o in parte non dichiarati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto”.
Questa Corte conferma, preliminarmente, l'intervenuta definitività, ai fini delle imposte dirette, del recupero a tassazione dei compensi percepiti e non dichiarati dal contribuente nell'anno 2014 - per € 1.538,00 - in assenza di specifiche contestazioni sul punto.
Per il resto, relativamente al recupero ai fini IVA, questo Collegio ritiene di accogliere la ricostruzione operata dall'Ufficio posto che, a fronte dei dati desunti dal medesimo Ufficio dai modelli di dichiarazione 770 presentati dai soggetti eroganti, il contribuente non si è in alcun modo premurato di rendere disponibili le tre ricevute asseritamente emesse “per prestazioni occasionali … successivamente alla cessazione della partita IVA”, dichiarando peraltro, da un lato, che le sue deteriorate condizioni di salute lo hanno “costretto … a cessare la propria Partita IVA” ma, dall'altro, di aver fornito le sue prestazioni occasionali in un momento successivo alla chiusura della partita IVA - quindi nonostante le deteriorate condizioni di salute che di lì a qualche mese gli avrebbero fatto ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile al 100% – “… a soggetti con i quali vantava rapporti pregressi”.
Infondata anche l'eccezione relativa al principio di neutralità, pure formulata nell'atto di appello, posto che
“… La soluzione di ritenere assoggettato ad iva il compenso di prestazione professionale percepito dopo la cessazione dell'esercizio dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata eseguita, è, per altro verso, imposta (ancor prima che dall'opportunità di prevenire rischi di strumentalizzazioni elusive, peraltro in danno di risorsa dell'Unione) dalla necessità di assicurare il compiuto rispetto del principio della neutralità fiscale dell'iva, in forza del quale il tributo è esclusivamente destinato a gravare sul consumatore finale e non può risolversi nè in svantaggio nè in vantaggio per gli operatori economici che intervengano nei passaggi intermedi del ciclo produttivo/distributivo. Solo ritenendo il compenso in rassegna assoggettato ad iva si risponde, infatti, all'esigenza, coessenziale alla natura del tributo, di impedire la sottrazione al prelievo sul consumo del valore aggiunto relativo ad operazione di prestazione di servizi, che, inquadrata in regime fiscale iva, ha partecipato delle detrazioni d'imposta sugli acquisti a monte…” (Cassazione, sentenza n. 8059/2016).
Di alcun pregio, infine, l'ulteriore eccezione avanzata da parte appellante relativamente alle spese di giudizio, posto che l'Amministrazione ha diritto alle spese anche quando è assistita dai propri funzionari secondo quanto previsto dall'art. 15 del d. lgs. n. 546/1992 che “conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo" (ex multis, Cassazione ordinanza n 1019/2024).
Le questioni come sopra vagliate esauriscono quindi la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento;
gli argomenti di doglianza eventualmente non espressamente esaminati sono stati da questo Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. La decisione, pertanto, assorbe e supera tutte le eventuali ulteriori domande formulate nel giudizio.
Per tutti i suddetti motivi questa Corte respinge l'appello con conseguente integrale conferma della sentenza dei giudici di prime cure. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle difese svolte.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche rigetta l'appello. Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.100,00 (euro millecento/00) oltre a spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2026. GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
dottor Lorenzo Appignani dottor Massimiliano Balloriani
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BALLORIANI MASSIMILIANO, Presidente
PI ZO, RE
MARRA PAOLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 243/2021 depositato il 07/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Zeppilli, 18 63900 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 138/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 2 e pubblicata il 12/10/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ50101003892019 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ50101003892019 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, n. 138/2/2020, pronunciata il 14 settembre 2020 e depositata in data 12 ottobre 2020.
La vicenda oggetto del presente giudizio ha origine dall'avviso di accertamento PF TQ5010100389/2019, notificato dall'Agenzia delle Entrate in data 24 giugno 2019, per l'anno d'imposta 2014.
Con il suddetto atto impositivo l'Ufficio recuperava a tassazione un maggior reddito, della categoria redditi diversi, di € 1.538,00, e accertava un maggior imponibile ai fini IVA di € 8.062,00. In particolare, accertava sulla scorta di quanto risultante dai modelli di dichiarazione 770, presentati dai soggetti eroganti ai fini delle ritenute,
- un reddito imponibile ai fini IRPEF e relative addizionali per € 1.538,00, rappresentato da compensi derivanti dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di arti e professioni, corrisposti dal Sig. Nominativo_1 nell'anno 2014 e non dichiarati;
- ulteriori compensi percepiti nello stesso anno - per € 5.684,00 dal Sig. Nominativo_2 e per € 5.000,00 dalla Società_1 srl.
I suddetti compensi – come detto non dichiarati o dichiarati quali redditi diversi anziché quali redditi di lavoro autonomo – risultavano comunque, non assoggettati a IVA. L'Ufficio pertanto recuperava a tassazione un maggior reddito, della categoria redditi diversi, in relazione ai compensi non dichiarati di € 1.538,00, e accertava un maggior imponibile ai fini IVA in relazione a tutti i suddetti compensi di € 8.062,00.
Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento eccependo l'omessa motivazione dell'atto impositivo nonché la fuorviante citazione della sentenza della Cassazione n. 8059/2016, secondo la quale “il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini IVA, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione”. Concludeva quindi chiedendo la declaratoria di nullità /annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate resisteva con proprie controdeduzioni, sostenendo la correttezza del proprio operato,
e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
Con la sentenza impugnata, la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso ritenendo corretto l'operato dell'Ufficio, con condanna alle spese di lite.
Il contribuente deposita pertanto appello avverso la detta sentenza, riproponendo fondamentalmente quanto già dedotto in primo grado.
Si costituisce quindi in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto dell'appello proposto da controparte con condanna alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi di impugnazione, il Collegio ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento nei termini qui di seguito precisati.
In relazione all'atto impugnato, parte appellante afferma di aver cessato la partita IVA, con la quale svolgeva l'attività di dottore commercialista, in data 31 marzo 2014 e che le tre ricevute emesse nel corso del 2014
“sono il risultato dell'esclusivo, quanto occasionale, svolgimento di un'esigua attività e di eventi in alcun modo riferibili all'attività svolta precedentemente alla cessazione della partita IVA”.
L'Ufficio, dal canto suo, rappresenta che i suddetti compensi sarebbero da qualificare quali redditi di lavoro autonomo per prestazioni professionali eseguite prima della cessazione della partita IVA e rappresentanti, quindi, “corrispettivi in tutto o in parte non dichiarati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto”.
Questa Corte conferma, preliminarmente, l'intervenuta definitività, ai fini delle imposte dirette, del recupero a tassazione dei compensi percepiti e non dichiarati dal contribuente nell'anno 2014 - per € 1.538,00 - in assenza di specifiche contestazioni sul punto.
Per il resto, relativamente al recupero ai fini IVA, questo Collegio ritiene di accogliere la ricostruzione operata dall'Ufficio posto che, a fronte dei dati desunti dal medesimo Ufficio dai modelli di dichiarazione 770 presentati dai soggetti eroganti, il contribuente non si è in alcun modo premurato di rendere disponibili le tre ricevute asseritamente emesse “per prestazioni occasionali … successivamente alla cessazione della partita IVA”, dichiarando peraltro, da un lato, che le sue deteriorate condizioni di salute lo hanno “costretto … a cessare la propria Partita IVA” ma, dall'altro, di aver fornito le sue prestazioni occasionali in un momento successivo alla chiusura della partita IVA - quindi nonostante le deteriorate condizioni di salute che di lì a qualche mese gli avrebbero fatto ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile al 100% – “… a soggetti con i quali vantava rapporti pregressi”.
Infondata anche l'eccezione relativa al principio di neutralità, pure formulata nell'atto di appello, posto che
“… La soluzione di ritenere assoggettato ad iva il compenso di prestazione professionale percepito dopo la cessazione dell'esercizio dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata eseguita, è, per altro verso, imposta (ancor prima che dall'opportunità di prevenire rischi di strumentalizzazioni elusive, peraltro in danno di risorsa dell'Unione) dalla necessità di assicurare il compiuto rispetto del principio della neutralità fiscale dell'iva, in forza del quale il tributo è esclusivamente destinato a gravare sul consumatore finale e non può risolversi nè in svantaggio nè in vantaggio per gli operatori economici che intervengano nei passaggi intermedi del ciclo produttivo/distributivo. Solo ritenendo il compenso in rassegna assoggettato ad iva si risponde, infatti, all'esigenza, coessenziale alla natura del tributo, di impedire la sottrazione al prelievo sul consumo del valore aggiunto relativo ad operazione di prestazione di servizi, che, inquadrata in regime fiscale iva, ha partecipato delle detrazioni d'imposta sugli acquisti a monte…” (Cassazione, sentenza n. 8059/2016).
Di alcun pregio, infine, l'ulteriore eccezione avanzata da parte appellante relativamente alle spese di giudizio, posto che l'Amministrazione ha diritto alle spese anche quando è assistita dai propri funzionari secondo quanto previsto dall'art. 15 del d. lgs. n. 546/1992 che “conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo" (ex multis, Cassazione ordinanza n 1019/2024).
Le questioni come sopra vagliate esauriscono quindi la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento;
gli argomenti di doglianza eventualmente non espressamente esaminati sono stati da questo Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. La decisione, pertanto, assorbe e supera tutte le eventuali ulteriori domande formulate nel giudizio.
Per tutti i suddetti motivi questa Corte respinge l'appello con conseguente integrale conferma della sentenza dei giudici di prime cure. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle difese svolte.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche rigetta l'appello. Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.100,00 (euro millecento/00) oltre a spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2026. GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
dottor Lorenzo Appignani dottor Massimiliano Balloriani