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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/09/2025, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione Terza Civile
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Ada Lucca, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 7042/2024 promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Busalla, Via Milite Ignoto 7, presso e nello studio degli avv.ti Matteo Tamagno e Jacopo Tamagno che li rappresentano e difendono come da mandato in atti,
- attori -
CONTRO
, Controparte_1
CP_2
, CP_3
, CP_4
, Controparte_5
, Controparte_6
[...]
Controparte_7
- convenuti contumaci –
OGGETTO: USUCAPIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attorea “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, azione, eccezione disattesa e respinta, ACCERTARE e DICHIARARE ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto
1 acquisto a titolo originario, per intervenuta usucapione, la proprietà degli immobili censiti al
Catasto fabbricati del Comune di Ronco Scrivia (GE) al foglio 25, particella 1050, subalterno 2, categoria C/2 A, classe 1, identificato all'indirizzo Frazione Isolabuona 42, piano terra, al foglio
25, particella 1050, subalterno 3, categoria C/2 A, classe 1, identificato all'indirizzo Frazione
Isolabuona 42, piano 1 e al foglio25, particella 1051, categoria C/2 A, classe 1, identificato all'indirizzo Frazione Isolabuona SN, piano T-1, a favore degli attori, per aver quest'ultimi mantenuto il possesso dei predetti immobili in modo continuato, pacifico e non interrotto da oltre 20 anni e, conseguentemente, e per l'effetto DICHIARARE gli attori e Parte_1 Parte_2
roprietari esclusivi dei beni immobili sopra indicati;
ORDINARE al competente Ufficio della
[...]
Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della proprietà dei suddetti immobili a favore dei Sig.ri e VINTE le spese di lite, ivi comprese le Pt_1 Parte_2
competenze professionali di avvocato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno chiamato in Pt_1 Parte_2
giudizio i signori , , , Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
e Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_7
affinchè venisse riconosciuta in capo agli odierni attori, per intervenuta usucapione, la proprietà in ordine agli immobili successivamente meglio descritti, in virtù del possesso continuato, pacifico e non interrotto da oltre venti anni.
Gli attori hanno assunto di esercitare un possesso ultraventennale, protratto in modo continuato, non interrotto, pacifico, pubblico e non equivoco sull'immobile, ormai fatiscente, sito nel Comune di Ronco Scrivia (GE) – frazione Isolabuona, suddiviso in varie particelle e così censito al Catasto Fabbricati del Comune di Ronco Scrivia (GE):
- al foglio 25, particella 1050, subalterno 2, categoria C/2 A, classe 1, identificato all'indirizzo Frazione Isolabuona 42, piano terra;
- al foglio25, particella 1050, subalterno 3, categoria C/2 A, classe 1, identificato all'indirizzo Frazione Isolabuona 42, piano 1;
- al foglio 25, particella 1051, categoria C/2 A, classe 1, identificato all'indirizzo Frazione
Isolabuona SN, piano T-1.
Tali immobili, come da visura catastale prodotta, risultano ancora oggi intestati formalmente ai signori, oramai deceduti (cfr. docc. 2 e 3):
- , di cui risultano essere discendenti gli odierni attori;
Persona_1
2 - i cui aventi causa, in qualità di nipoti, sono i convenuti CP_8 CP_3
, , , , e
[...] CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
Controparte_7
- , deceduta senza lasciare eredi;
Persona_2
- , i cui aventi causa sono le convenute e CP_9 CP_2 [...]
, rispettivamente moglie e figlia del sig. che a sua volta era CP_1 Parte_3
figlio dell'anzidetto ON.
Rappresentano che nessuno dei defunti proprietari, né i rispettivi aventi causa, avrebbero utilizzato gli immobili oggetto di causa, non disturbando e/o impedendo l'esercizio del possesso da parte degli odierni attori, i quali da oltre venti anni, senza alcuna interferenza, sarebbero gli unici ad accedere e ad occuparsi dell'immobile, facendo eseguire interventi di manutenzione, quali lo sfalcio dell'erba e la messa in sicurezza dello stesso.
, verificata la regolarità delle notifiche, ha dichiarato la contumacia dei CP_10
convenuti e ammesso l'interrogatorio formale dei convenuti stessi sui capitoli formulati nell'atto introduttivo. Esaurita l'istruttoria svoltasi, con ordinanza del 22.07.2025, ritenuta la causa matura per la decisone, è stata fissata l'odierna udienza per discussione ex art. 281 sexies c.p.c., tenutasi con modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
*****
La domanda proposta deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
L'usucapione costituisce un modo di acquisto a titolo originario volto a stabilizzare, con certezza giuridica, la signoria di fatto esercitata sulla res dal possessore effettivo a fronte del costante disinteressamento da parte del formale proprietario. Pertanto, ai fini dell'usucapione, è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invoca l'avvenuta usucapione del bene (per tutte cfr. Cassazione, sez. II n. 29594 del 22.10.2021).
L'usucapente, per poterne efficacemente invocare il diritto, deve fornire la prova di averlo utilizzato in maniera esclusiva, ovvero di avere, da un certo momento, posseduto il bene, tanto da potersi ragionevolmente ritenere che sia stato il solo ad avere avuto una relazione con la cosa (c.d. corpus), nonché il solo a comportarsi all'esterno come proprietario esclusivo
(c.d. animus possidendi), con comportamenti tali da estromettere il proprietario dal possesso dell'immobile.
3 Tale prova può essere fornita anche a mezzo di testimoni. Sul punto, per la Suprema Corte
“la prova deve essere fornita mediante testimonianza, non essendo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti o tollerati dal proprietario, perchè comportanti solo l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa” (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 6688 del 7 marzo 2019).
Ancora, sul punto, la Suprema Corte ha rilevato che "con riguardo ai mezzi di prova ammessi per la dimostrazione dell'avvenuta usucapione, la giurisprudenza afferma che la prova per testimoni ben può costituire lo strumento anche unico per la dimostrazione del possesso e della maturazione del termine per l'usucapione"(cfr. Civ. 19.07.1999 n. 7692).
Premesso ciò, passando al merito della vertenza, dall'istruttoria espletata è emerso in modo chiaro e univoco che gli attori hanno esercitato, con animus possidendi, il possesso sugli immobili di cui causa, atteso che due dei convenuti contumaci, ovvero e CP_3 [...]
, interrogati sui capitoli di parte attorea, hanno dato ampia prova del possesso CP_4
goduto da parte di e sull'immobile oggi oggetto di causa. Pt_1 Parte_2
Infatti, questi ultimi hanno riferito e confermato, con dichiarazioni precise e concordanti, e in quanto tali attendibili, che da ben oltre venti anni ad occuparsi della cura e dell'utilizzo dei tre mappali oggetto di causa siano e In particolare, sono questi Pt_1 Parte_2
ultimi gli unici ad accedere all'immobile e ad occuparsi dello sfalcio dell'erba, della manutenzione e della messa in sicurezza dell'immobile stesso. Gli stessi hanno, altresì, riferito che ad occuparsi del pagamento delle utenze dell'immobile sia, da oltre vent'anni,
padre degli odierni attori. Persona_3
Tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, giova ricordare che la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni, non occorrendo alcuna conferma o supporto documentale dell'esercizio del possesso (C. Cass., ordinanza 18 luglio 2023, n. 20884, sez. II civile).
Nel caso in esame, inoltre, i convenuti non si sono costituiti in giudizio, nè hanno contestato la domanda azionata nei loro confronti, anzi due di loro, rendendo interpello formale, hanno confermato quanto dedotto dagli attori.
Alla luce delle circostanze emerse e dei motivi sopra indicati, la domanda di parte attrice è fondata e meritevole di accoglimento.
Risulta, quindi, pienamente integrato e provato il presupposto di cui all'art. 1158 c.c. e, pertanto, si deve dichiarare avvenuto, per usucapione ventennale, in capo a e Pt_1
4 l'acquisto della proprietà dell'immobile sito nel Comune di Ronco Scrivia (GE) Parte_2
– frazione Isolabuona, e così censito al Catasto Fabbricati del Comune di Ronco Scrivia
(GE):
- al foglio 25, particella 1050, subalterno 2, categoria C/2 A, classe 1, identificato all'indirizzo Frazione Isolabuona 42, piano terra;
- al foglio 25, particella 1050, subalterno 3, categoria C/2 A, classe 1, identificato all'indirizzo Frazione Isolabuona 42, piano 1;
- al foglio 25, particella 1051, categoria C/2 A, classe 1, identificato all'indirizzo Frazione
Isolabuona SN, piano T-1.
SPESE DI LITE
Stante la non opposizione sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e istanza,
- accoglie la domanda attorea;
- dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione da parte di (c.f. Parte_1
) e (c.f. ), quali proprietari C.F._1 Parte_2 C.F._2
esclusivi, degli immobili censiti al Catasto fabbricati del Comune di Ronco Scrivia (GE) al foglio 25, particella 1050, subalterno 2, categoria C/2 A, classe 1, identificato all'indirizzo
Frazione Isolabuona 42, piano terra, al foglio 25, particella 1050, subalterno 3, categoria C/2 A, classe 1, identificato all'indirizzo Frazione Isolabuona 42, piano 1 e al foglio 25, particella 1051, categoria C/2 A, classe 1, identificato all'indirizzo Frazione Isolabuona SN, piano T-1;
- spese integralmente compensate
- per l'effetto, ordina alla competente Conservatoria dei R.R.I.I. di provvedere alla relativa trascrizione, con ogni necessaria formalità ed annotazione ed esonero di responsabilità.
Genova, 10.09.2025
Il Giudice
Ada Lucca
5
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione Terza Civile
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Ada Lucca, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 7042/2024 promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Busalla, Via Milite Ignoto 7, presso e nello studio degli avv.ti Matteo Tamagno e Jacopo Tamagno che li rappresentano e difendono come da mandato in atti,
- attori -
CONTRO
, Controparte_1
CP_2
, CP_3
, CP_4
, Controparte_5
, Controparte_6
[...]
Controparte_7
- convenuti contumaci –
OGGETTO: USUCAPIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attorea “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, azione, eccezione disattesa e respinta, ACCERTARE e DICHIARARE ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto
1 acquisto a titolo originario, per intervenuta usucapione, la proprietà degli immobili censiti al
Catasto fabbricati del Comune di Ronco Scrivia (GE) al foglio 25, particella 1050, subalterno 2, categoria C/2 A, classe 1, identificato all'indirizzo Frazione Isolabuona 42, piano terra, al foglio
25, particella 1050, subalterno 3, categoria C/2 A, classe 1, identificato all'indirizzo Frazione
Isolabuona 42, piano 1 e al foglio25, particella 1051, categoria C/2 A, classe 1, identificato all'indirizzo Frazione Isolabuona SN, piano T-1, a favore degli attori, per aver quest'ultimi mantenuto il possesso dei predetti immobili in modo continuato, pacifico e non interrotto da oltre 20 anni e, conseguentemente, e per l'effetto DICHIARARE gli attori e Parte_1 Parte_2
roprietari esclusivi dei beni immobili sopra indicati;
ORDINARE al competente Ufficio della
[...]
Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della proprietà dei suddetti immobili a favore dei Sig.ri e VINTE le spese di lite, ivi comprese le Pt_1 Parte_2
competenze professionali di avvocato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno chiamato in Pt_1 Parte_2
giudizio i signori , , , Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
e Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_7
affinchè venisse riconosciuta in capo agli odierni attori, per intervenuta usucapione, la proprietà in ordine agli immobili successivamente meglio descritti, in virtù del possesso continuato, pacifico e non interrotto da oltre venti anni.
Gli attori hanno assunto di esercitare un possesso ultraventennale, protratto in modo continuato, non interrotto, pacifico, pubblico e non equivoco sull'immobile, ormai fatiscente, sito nel Comune di Ronco Scrivia (GE) – frazione Isolabuona, suddiviso in varie particelle e così censito al Catasto Fabbricati del Comune di Ronco Scrivia (GE):
- al foglio 25, particella 1050, subalterno 2, categoria C/2 A, classe 1, identificato all'indirizzo Frazione Isolabuona 42, piano terra;
- al foglio25, particella 1050, subalterno 3, categoria C/2 A, classe 1, identificato all'indirizzo Frazione Isolabuona 42, piano 1;
- al foglio 25, particella 1051, categoria C/2 A, classe 1, identificato all'indirizzo Frazione
Isolabuona SN, piano T-1.
Tali immobili, come da visura catastale prodotta, risultano ancora oggi intestati formalmente ai signori, oramai deceduti (cfr. docc. 2 e 3):
- , di cui risultano essere discendenti gli odierni attori;
Persona_1
2 - i cui aventi causa, in qualità di nipoti, sono i convenuti CP_8 CP_3
, , , , e
[...] CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
Controparte_7
- , deceduta senza lasciare eredi;
Persona_2
- , i cui aventi causa sono le convenute e CP_9 CP_2 [...]
, rispettivamente moglie e figlia del sig. che a sua volta era CP_1 Parte_3
figlio dell'anzidetto ON.
Rappresentano che nessuno dei defunti proprietari, né i rispettivi aventi causa, avrebbero utilizzato gli immobili oggetto di causa, non disturbando e/o impedendo l'esercizio del possesso da parte degli odierni attori, i quali da oltre venti anni, senza alcuna interferenza, sarebbero gli unici ad accedere e ad occuparsi dell'immobile, facendo eseguire interventi di manutenzione, quali lo sfalcio dell'erba e la messa in sicurezza dello stesso.
, verificata la regolarità delle notifiche, ha dichiarato la contumacia dei CP_10
convenuti e ammesso l'interrogatorio formale dei convenuti stessi sui capitoli formulati nell'atto introduttivo. Esaurita l'istruttoria svoltasi, con ordinanza del 22.07.2025, ritenuta la causa matura per la decisone, è stata fissata l'odierna udienza per discussione ex art. 281 sexies c.p.c., tenutasi con modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
*****
La domanda proposta deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
L'usucapione costituisce un modo di acquisto a titolo originario volto a stabilizzare, con certezza giuridica, la signoria di fatto esercitata sulla res dal possessore effettivo a fronte del costante disinteressamento da parte del formale proprietario. Pertanto, ai fini dell'usucapione, è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invoca l'avvenuta usucapione del bene (per tutte cfr. Cassazione, sez. II n. 29594 del 22.10.2021).
L'usucapente, per poterne efficacemente invocare il diritto, deve fornire la prova di averlo utilizzato in maniera esclusiva, ovvero di avere, da un certo momento, posseduto il bene, tanto da potersi ragionevolmente ritenere che sia stato il solo ad avere avuto una relazione con la cosa (c.d. corpus), nonché il solo a comportarsi all'esterno come proprietario esclusivo
(c.d. animus possidendi), con comportamenti tali da estromettere il proprietario dal possesso dell'immobile.
3 Tale prova può essere fornita anche a mezzo di testimoni. Sul punto, per la Suprema Corte
“la prova deve essere fornita mediante testimonianza, non essendo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti o tollerati dal proprietario, perchè comportanti solo l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa” (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 6688 del 7 marzo 2019).
Ancora, sul punto, la Suprema Corte ha rilevato che "con riguardo ai mezzi di prova ammessi per la dimostrazione dell'avvenuta usucapione, la giurisprudenza afferma che la prova per testimoni ben può costituire lo strumento anche unico per la dimostrazione del possesso e della maturazione del termine per l'usucapione"(cfr. Civ. 19.07.1999 n. 7692).
Premesso ciò, passando al merito della vertenza, dall'istruttoria espletata è emerso in modo chiaro e univoco che gli attori hanno esercitato, con animus possidendi, il possesso sugli immobili di cui causa, atteso che due dei convenuti contumaci, ovvero e CP_3 [...]
, interrogati sui capitoli di parte attorea, hanno dato ampia prova del possesso CP_4
goduto da parte di e sull'immobile oggi oggetto di causa. Pt_1 Parte_2
Infatti, questi ultimi hanno riferito e confermato, con dichiarazioni precise e concordanti, e in quanto tali attendibili, che da ben oltre venti anni ad occuparsi della cura e dell'utilizzo dei tre mappali oggetto di causa siano e In particolare, sono questi Pt_1 Parte_2
ultimi gli unici ad accedere all'immobile e ad occuparsi dello sfalcio dell'erba, della manutenzione e della messa in sicurezza dell'immobile stesso. Gli stessi hanno, altresì, riferito che ad occuparsi del pagamento delle utenze dell'immobile sia, da oltre vent'anni,
padre degli odierni attori. Persona_3
Tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, giova ricordare che la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni, non occorrendo alcuna conferma o supporto documentale dell'esercizio del possesso (C. Cass., ordinanza 18 luglio 2023, n. 20884, sez. II civile).
Nel caso in esame, inoltre, i convenuti non si sono costituiti in giudizio, nè hanno contestato la domanda azionata nei loro confronti, anzi due di loro, rendendo interpello formale, hanno confermato quanto dedotto dagli attori.
Alla luce delle circostanze emerse e dei motivi sopra indicati, la domanda di parte attrice è fondata e meritevole di accoglimento.
Risulta, quindi, pienamente integrato e provato il presupposto di cui all'art. 1158 c.c. e, pertanto, si deve dichiarare avvenuto, per usucapione ventennale, in capo a e Pt_1
4 l'acquisto della proprietà dell'immobile sito nel Comune di Ronco Scrivia (GE) Parte_2
– frazione Isolabuona, e così censito al Catasto Fabbricati del Comune di Ronco Scrivia
(GE):
- al foglio 25, particella 1050, subalterno 2, categoria C/2 A, classe 1, identificato all'indirizzo Frazione Isolabuona 42, piano terra;
- al foglio 25, particella 1050, subalterno 3, categoria C/2 A, classe 1, identificato all'indirizzo Frazione Isolabuona 42, piano 1;
- al foglio 25, particella 1051, categoria C/2 A, classe 1, identificato all'indirizzo Frazione
Isolabuona SN, piano T-1.
SPESE DI LITE
Stante la non opposizione sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e istanza,
- accoglie la domanda attorea;
- dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione da parte di (c.f. Parte_1
) e (c.f. ), quali proprietari C.F._1 Parte_2 C.F._2
esclusivi, degli immobili censiti al Catasto fabbricati del Comune di Ronco Scrivia (GE) al foglio 25, particella 1050, subalterno 2, categoria C/2 A, classe 1, identificato all'indirizzo
Frazione Isolabuona 42, piano terra, al foglio 25, particella 1050, subalterno 3, categoria C/2 A, classe 1, identificato all'indirizzo Frazione Isolabuona 42, piano 1 e al foglio 25, particella 1051, categoria C/2 A, classe 1, identificato all'indirizzo Frazione Isolabuona SN, piano T-1;
- spese integralmente compensate
- per l'effetto, ordina alla competente Conservatoria dei R.R.I.I. di provvedere alla relativa trascrizione, con ogni necessaria formalità ed annotazione ed esonero di responsabilità.
Genova, 10.09.2025
Il Giudice
Ada Lucca
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