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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2024, n. 17972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17972 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. 24202/2023 , introdotto da
TRA
(ROMA, 26/08/1982), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
ALESSANDRA NATALI;
ricorrente
E
(ROMA, 23/05/1978) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
PAOLA RESCIGNO;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: regolazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli minori
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto al Tribunale di regolare l'affidamento e il Parte_1
mantenimento del figlio nato il [...] dalla sua unione con Per_1 CP_1
ha chiesto in particolare di disporre l'affidamento condiviso del
[...]
minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il proprio domicilio e disciplina della frequentazione paterna;
ha poi chiesto di porre a 2 carico del resistente un contributo al mantenimento del figlio minore pari ad
€ 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha peraltro sostenuto che il padre del minore, allontanatosi dalla casa comune nel settembre 2022, si era poi di fatto disinteressato del figlio, provvedendo solo sporadicamente al suo mantenimento. si è costituito in giudizio sostenendo invece di essersi sempre Controparte_1 occupato del figlio;
ha lamentato di essere stato “messo alla porta dalla compagna” e quindi da lei ostacolato nella frequentazione con il minore, tramite imposizione unilaterale di regole e divieti;
anche egli ha concluso per l'affidamento condiviso del minore e il prevalente collocamento presso la madre;
si è dichiarato disponibile a versare un contributo perequativo pari ad
€ 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha precisato inoltre di essere gestore di un ristorante in fase di avviamento.
Il Tribunale, con ordinanza del 6.2.2024, ha disposto in via provvisoria l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
ha poi regolato la frequentazione paterna secondo il seguente calendario: “Domenica (che diventerà sabato se il ristorante introdurrà il pranzo domenicale) dalle 10,30 alle 18,30/ 19,00;
DI (o altro giorno infrasettimanale di chiusura del ristorante del padre): dalle
14,00 o dall'uscita di scuola, seguito da pernottamento (con accompagnamento ad eventuali attività del minore);
Mercoledi (o altro giorno successivo al giorno di chiusura): il padre accompagna a Per_1 scuola;
Giovedi: dall'uscita di scuola con cena al ristorante del padre e rientro alle ore 20.00 circa nella casa materna”
a carico del padre è stato previsto poi un assegno perequativo di € 290,00 mensili, mentre le indennità spettanti al minore e l'assegno unico – secondo gli accordi conclusi dalle parti, sarebbero stati percepiti per intero dalla madre, come concordato tra le parti.
All'udienza del 29.10.2024 le parti hanno riferito che la frequentazione ordinaria, così come disciplinata in via provvisoria, era stata osservata senza criticità e che il padre vedeva regolarmente il minore durante la settimana;
hanno pertanto chiesto la conferma delle modalità stabilite, da integrarsi con le previsioni relative ai periodi di vacanza;
a tal proposito si dispone quindi, fatti salvi sempre diversi accordi, che nei giorni di spettanza del padre corrispondenti a giorni di chiusura della scuola, il 3 minore sarà tenuto con sé dal padre a partire dalle ore 10 della mattina;
- durante le vacanze pasquali trascorrerà il giorno di Pasqua con un Per_1
genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni;
- durante le vacanze estive trascorrerà almeno 15 giorni (anche non consecutivi) con ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, ed in mancanza di accordo la prima metà di agosto con un genitore e la seconda con l'altro;
- durante le vacanze di Natale trascorrerà una settimana con ciascun Per_1 genitore e precisamente dal 23 Dicembre al 31 Dicembre mattina con un genitore e dal 31 Dicembre pomeriggio al 6 Gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni;
- il giorno del compleanno il minore starà ad anni alterni con ciascun genitore;
- il giorno del compleanno dei genitori e il giorno della festa della mamma e del papà, lo trascorrerà con il genitore festeggiato;
Ai fini della quantificazione del contributo paterno al mantenimento ordinario del minore si ribadiscono le considerazioni svolte nell'ordinanza del 6.2.2024; la ricorrente svolge attività di farmacista e percepisce un reddito di circa 2.000 euro mensili;
per accordo tra le parti percepisce per intero l'assegno unico universale e l'indennità che spetta al figlio, affetto da disturbo dello sviluppo,
e si fa carico per intero del pagamento della scuola privata frequentata dal bambino;
il padre come accennato è titolare di un ristorante;
l'esame dei conti correnti depositati pone in luce un andamento piuttosto contenuto delle entrate, proprio di una attività ancora in fase di avviamento, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni indicano valori tutti inferiori ai 10.000 euro annui egli non sostiene spese abitative e mantiene comunque una relativa stabilità; in tale contesto si ritiene che la misura del contributo perequativo fissata in via provvisoria, pari ad € 290,00 mensili, debba essere confermata;
In presenza di margini di soccombenza reciproca le spese di lite possono compensarsi;
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
24202/2023 r.g., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con Per_1 4 collocamento prevalente presso il domicilio materno, e frequentazione regolata secondo quanto riportato in motivazione;
- pone a carico del padre a titolo di mantenimento ordinario un assegno perequativo di € 290,00 mensili per il figlio da corrispondere in favore Per_1
di entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat con Parte_1 base dalla pubblicazione della presente sentenza;
-pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie per il minore, regolate secondo il protocollo in uso presso questo ufficio giudiziario, fatta eccezione della retta della scuola privata attualmente frequentata, per accordo delle parti interamente a carico della madre;
- dispone che le indennità spettanti al minore e l'assegno unico siano percepiti per intero dalla madre, come concordato dalle parti;
- compensa le spese di lite.
Roma, 08/11/2024
Il Giudice est. Il Presidente
Cecilia Pratesi Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. 24202/2023 , introdotto da
TRA
(ROMA, 26/08/1982), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
ALESSANDRA NATALI;
ricorrente
E
(ROMA, 23/05/1978) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
PAOLA RESCIGNO;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: regolazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli minori
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto al Tribunale di regolare l'affidamento e il Parte_1
mantenimento del figlio nato il [...] dalla sua unione con Per_1 CP_1
ha chiesto in particolare di disporre l'affidamento condiviso del
[...]
minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il proprio domicilio e disciplina della frequentazione paterna;
ha poi chiesto di porre a 2 carico del resistente un contributo al mantenimento del figlio minore pari ad
€ 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha peraltro sostenuto che il padre del minore, allontanatosi dalla casa comune nel settembre 2022, si era poi di fatto disinteressato del figlio, provvedendo solo sporadicamente al suo mantenimento. si è costituito in giudizio sostenendo invece di essersi sempre Controparte_1 occupato del figlio;
ha lamentato di essere stato “messo alla porta dalla compagna” e quindi da lei ostacolato nella frequentazione con il minore, tramite imposizione unilaterale di regole e divieti;
anche egli ha concluso per l'affidamento condiviso del minore e il prevalente collocamento presso la madre;
si è dichiarato disponibile a versare un contributo perequativo pari ad
€ 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha precisato inoltre di essere gestore di un ristorante in fase di avviamento.
Il Tribunale, con ordinanza del 6.2.2024, ha disposto in via provvisoria l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
ha poi regolato la frequentazione paterna secondo il seguente calendario: “Domenica (che diventerà sabato se il ristorante introdurrà il pranzo domenicale) dalle 10,30 alle 18,30/ 19,00;
DI (o altro giorno infrasettimanale di chiusura del ristorante del padre): dalle
14,00 o dall'uscita di scuola, seguito da pernottamento (con accompagnamento ad eventuali attività del minore);
Mercoledi (o altro giorno successivo al giorno di chiusura): il padre accompagna a Per_1 scuola;
Giovedi: dall'uscita di scuola con cena al ristorante del padre e rientro alle ore 20.00 circa nella casa materna”
a carico del padre è stato previsto poi un assegno perequativo di € 290,00 mensili, mentre le indennità spettanti al minore e l'assegno unico – secondo gli accordi conclusi dalle parti, sarebbero stati percepiti per intero dalla madre, come concordato tra le parti.
All'udienza del 29.10.2024 le parti hanno riferito che la frequentazione ordinaria, così come disciplinata in via provvisoria, era stata osservata senza criticità e che il padre vedeva regolarmente il minore durante la settimana;
hanno pertanto chiesto la conferma delle modalità stabilite, da integrarsi con le previsioni relative ai periodi di vacanza;
a tal proposito si dispone quindi, fatti salvi sempre diversi accordi, che nei giorni di spettanza del padre corrispondenti a giorni di chiusura della scuola, il 3 minore sarà tenuto con sé dal padre a partire dalle ore 10 della mattina;
- durante le vacanze pasquali trascorrerà il giorno di Pasqua con un Per_1
genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni;
- durante le vacanze estive trascorrerà almeno 15 giorni (anche non consecutivi) con ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, ed in mancanza di accordo la prima metà di agosto con un genitore e la seconda con l'altro;
- durante le vacanze di Natale trascorrerà una settimana con ciascun Per_1 genitore e precisamente dal 23 Dicembre al 31 Dicembre mattina con un genitore e dal 31 Dicembre pomeriggio al 6 Gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni;
- il giorno del compleanno il minore starà ad anni alterni con ciascun genitore;
- il giorno del compleanno dei genitori e il giorno della festa della mamma e del papà, lo trascorrerà con il genitore festeggiato;
Ai fini della quantificazione del contributo paterno al mantenimento ordinario del minore si ribadiscono le considerazioni svolte nell'ordinanza del 6.2.2024; la ricorrente svolge attività di farmacista e percepisce un reddito di circa 2.000 euro mensili;
per accordo tra le parti percepisce per intero l'assegno unico universale e l'indennità che spetta al figlio, affetto da disturbo dello sviluppo,
e si fa carico per intero del pagamento della scuola privata frequentata dal bambino;
il padre come accennato è titolare di un ristorante;
l'esame dei conti correnti depositati pone in luce un andamento piuttosto contenuto delle entrate, proprio di una attività ancora in fase di avviamento, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni indicano valori tutti inferiori ai 10.000 euro annui egli non sostiene spese abitative e mantiene comunque una relativa stabilità; in tale contesto si ritiene che la misura del contributo perequativo fissata in via provvisoria, pari ad € 290,00 mensili, debba essere confermata;
In presenza di margini di soccombenza reciproca le spese di lite possono compensarsi;
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
24202/2023 r.g., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con Per_1 4 collocamento prevalente presso il domicilio materno, e frequentazione regolata secondo quanto riportato in motivazione;
- pone a carico del padre a titolo di mantenimento ordinario un assegno perequativo di € 290,00 mensili per il figlio da corrispondere in favore Per_1
di entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat con Parte_1 base dalla pubblicazione della presente sentenza;
-pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie per il minore, regolate secondo il protocollo in uso presso questo ufficio giudiziario, fatta eccezione della retta della scuola privata attualmente frequentata, per accordo delle parti interamente a carico della madre;
- dispone che le indennità spettanti al minore e l'assegno unico siano percepiti per intero dalla madre, come concordato dalle parti;
- compensa le spese di lite.
Roma, 08/11/2024
Il Giudice est. Il Presidente
Cecilia Pratesi Marta Ienzi