Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/03/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliere
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nelle cause civili, successivamente riunite, iscritte rispettivamente al n. 872 del Registro
Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021, promossa
DA
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Miraglia;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] ), rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Antonino Martino;
APPELLATO
E
– già in persona del legale rappresentate pro Controparte_2 Controparte_3 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fernanda Bono;
APPELLATA
Cui è stata riunita quella iscritta al n. 872 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021, promossa
DA
, nato a [...] il [...] ), rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Antonino Martino;
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Miraglia;
APPELLATO
– già in persona del legale rappresentate pro Controparte_2 Controparte_3 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fernanda Bono;
APPELLATA
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni: per l'appellante : “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello, reietta ogni avversa Parte_1 istanza, eccezione e difesa. In accoglimento dell'appello proposto ed in riforma dell'impugnata sentenza, nel merito, ritenere e dichiarare esente da responsabilità la condotta tenuta dal direttore dei lavori Ing. , avendo lo stesso esattamente eseguito Parte_1 le obbligazioni nascenti dal contratto di prestazione professionale concluso con il per CP_1 tutte le ragioni di cui al presente atto di appello e per quant'altro già illustrato e documentato nel corso del giudizio del primo grado. – In ogni caso in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma dell'impugnata sentenza, ritenere e dichiarare operante la polizza di assicurazione e per l'effetto, nella denegata e non temuta ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una responsabilità a carico dell'ing. , condannare la Parte_1 Controparte_2
a manlevare l'appellante, condannando la stessa al pagamento in favore del predetto
[...] di ogni somma che questi dovesse essere tenuto a corrispondere in dipendenza del presente giudizio. – Rigettare l'appello proposto dal sig. inquanto del tutto inammissibile e CP_1 infondato in fatto e diritto per l'appellante : “Voglia la Corte di Appello di Palermo respinta ogni altra CP_1 istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto: in via istruttoria: ▪ disporre la rinnovazione della c.t.u.; nel merito: ▪ dichiarata la responsabilità del progettista e direttore dei lavori, Ing. per inadempimento e/o inesatto adempimento degli obblighi Parte_1 nascenti dal contratto di prestazione professionale stipulato tra quest'ultimo e il, dichiarare, altresì, la risoluzione del contratto di prestazioni tecniche-professionali stipulato tra l'attore
e l'Ing. il 16/3/2011 per inadempimento e/o inesatto adempimento;
Parte_1 conseguentemente, ▪ condannare l'Ing. : - alla restituzione delle somma di Parte_1
€ 5.500,00 pagata dal Sig. al predetto professionista a titolo di onorario o CP_1 alla restituzione della minore somma determinata in forma equitativa;
− al pagamento della somma di € 730,12, pagata dall'attore a favore della ditta appaltatrice, in eccesso rispetto alle opere realizzate, per esclusiva responsabilità dell'Ing. a causa Parte_1 dall'errata contabilizzazione dei pagamenti;
− al pagamento della somma di denaro corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi e difformità, nonché delle spese da sostenere per il ripristino del buono stato dell'immobile, di importo pari ad €
21.070,83 (come da perizia tecnica e computo estimativo redatti dall'Ing. – Controparte_4 cfr. doc. n. 16 bis del fascicolo di primo grado); − al risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'opera difettosa e, in conseguenza, al ridotto godimento delle opere oggetto di appalto, determinati in € 10.000,00 ovvero nella misura maggiore o minore determinata in forma equitativa;
− alla restituzione, da parte dell'Ing. in favore del Sig. Parte_1 CP_1
, della somma di € 600,00, da quest'ultimo corrisposta, a titolo di acconto, al CTU;
−
[...] il tutto, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla domanda sino al soddisfo. * * * * ▪ rigettare l'appello proposto dall'Ing. ; ▪ rigettare la domanda di prova per Pt_1 Parte_1 testi, chiesta dall'Ing. , in quanto superflua. ▪ con vittoria delle spese”; Parte_1 per l'appellata “Disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione Controparte_2
e deduzione, disporre la riunione al presente gravame iscritto al R.G. N°872/2021 di quello iscritto al R.G. n° 896/2021 e proposto dal sig. con atto di appello notificato CP_1
a mezzo pec in data 14 maggio 2021 avverso la stessa sentenza n° 1567/2021 del Tribunale di Palermo, pubblicata il 12.04.21 e notificata il 15 aprile 2021, e ritenere e dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nonché ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e, comunque, dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione proposta dall'Ing. avverso la Parte_1 statuizione della sentenza n° 1567/2021, con cui il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda di garanzia proposta dall'Ing. nei confronti della Parte_1 Controparte_2
condannando il predetto Ing. alla refusione delle spese processuali in
[...] Parte_1 favore della predetta Società Assicuratrice liquidate in complessivi euro 2.750,00, oltre iva.,
c.p.a. e rimborso spese generali, come per legge, e, ritenere e dichiarare totalmente infondato ed assolutamente illegittimo il gravame, quale proposto, con il relativo atto di citazione in appello, dall'Ing. in riferimento alla la domanda di garanzia proposta nei Parte_1 confronti della e, con qualsivoglia statuizione rigettarlo, e, pertanto, Controparte_2 confermare la statuizione della sentenza n° 1567/2021, con cui il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda di garanzia proposta dall'Ing. nei confronti della Parte_1
condannando il predetto Ing. alla refusione delle spese Controparte_2 Parte_1 processuali in favore della e condannare l'Ing. al Controparte_2 Parte_1 rimborso delle spese e competenze legali anche del presente grado di giudizio in favore della
Ritenere e dichiarare inammissibili le richieste istruttorie formulate ex Controparte_2 adverso e ritenere e dichiarare ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nonché ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
e, comunque, dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione proposta dal sig. con CP_1 atto di appello notificato a mezzo pec in data 14 maggio 2021 avverso la stessa sentenza n° 1567/2021 del Tribunale di Palermo, pubblicata il 12.04.21 e notificata il 15 aprile 2021, e, rigettarla integralmente in quanto infondata ed illegittima, e comunque con qualsivoglia altra statuizione. Con vittoria delle spese processuali e competenze legali del presente grado del giudizio in favore della Emettere ogni altra statuizione consequenziale Controparte_2
e relativa a tutto quanto dedotto e contestato”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 1567/2021, il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, riconoscendone in parte la responsabilità professionale, condannò l'ing.
[...]
a corrispondere l'importo di Euro 7.150,00 in favore di , a Parte_1 CP_1 titolo di risarcimento del danno, liquidato in ragione delle spese necessarie per la rimozione dei vizi alle opere eseguite in occasione dei lavori di appalto - eseguiti nel proprio appartamento, sito in Monreale, via Fontana del Drago n.
5 - dei quali il
[...]
nella qualità di ingegnere, aveva assunto la direzione dei lavori. Pt_1
A tanto pervenne il giudice di prime cure, riconoscendo in parte l'importo originariamente richiesto dall'attore a titolo di liquidazione del danno (pari ad euro
21.070,83) e rigettando le ulteriori domande proposte e la domanda di garanzia, avanzata da nei confronti di da cui pretendeva di essere garantito. Parte_1 Controparte_2
2. Avverso detta sentenza, ha proposto appello , con atto di Parte_1 citazione notificato il 17 maggio 2021, articolando due motivi di impugnazioni, così di seguito sintetizzabili:
➢ errata valutazione dei fatti di causa in merito alla condanna al rimborso delle spese necessarie alla rimozione dei vizi accertati nelle opere realizzate in appalto;
➢ errore nel rigetto della domanda di garanzia avanzata nei confronti di
Controparte_2
2. Radicatosi il contraddittorio, con comparsa del 2 settembre 2021 si è costituita in giudizio , resistendo al gravame di cui ha richiesto il rigetto, formulando Controparte_2 istanza di riunione con il procedimento iscritto al RG n. 896/2021, introdotto separatamente dal danneggiato.
3. In data 16 settembre 2021, si è – quindi - costituito , il quale ha CP_1 rappresentato di aver proposto appello, con atto notificato in data 14 maggio 2021, avverso la sentenza RG. n. 1567/2021 del Tribunale di Palermo, incoando il procedimento iscritto al RG n. 896/2021, domandando anch'egli la riunione dei procedimenti e chiedendo, comunque, il rigetto dell'appello proposto dal . Parte_1
Si è poi riportato al gravame dallo stesso proposto.
4. Ed invero, con atto di citazione notificato il 14 maggio 2021, aveva CP_1 chiesto, a sua volta, la riforma della sentenza impugnata sulla scorta di quattro motivi di impugnazione, così di seguito sintetizzabili:
➢ errore nel rigetto della domanda di risoluzione del contratto di prestazione professionale stipulato con il direttore dei lavori e di restituzione Parte_1 dell'onorario corrisposto al professionista;
➢ errore nel rigetto della domanda di pagamento dell'importo di euro 730,12, corrisposto indebitamente a favore della ditta appaltatrice, per fatto pure imputabile al;
Parte_1
➢ errore nel rigetto della domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del mancato godimento dell'immobile;
➢ errore nella liquidazione del danno, avendo la sentenza impugnata ridotto l'importo richiesto al fine di porre rimedio ai vizi nelle opere realizzate sotto la supervisione del direttore dei lavori.
5. Riuniti i due giudizi, in assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 8 novembre 2024 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione di termini di 60 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
6. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, per una più chiara comprensione del gravame, è opportuno rilevare che la causa trae origine dalla stipula, in data 16 marzo 2011, di un contratto di prestazione professionale tra il ON, proprietario del fabbricato sito in Monreale, via Fontana del Drago n. 5 e l'ing. . Parte_1
Questi, nel dettaglio, si obbligò a progettare e dirigere i lavori di ristrutturazione dell'immobile in questione e curare la contabilità di cantiere, nonché ad effettuare una serie di adempimenti burocratici connessi alla realizzazione delle opere.
Pertanto, in data 19 aprile 2012, sulla base del progetto architettonico ed esecutivo dell'ingegnere – al quale venne effettivamente affidata la direzione dei lavori Parte_1
- venne sottoscritto un contratto di appalto tra il e la Imcoedil CP_1 CP_5
per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, fissando in euro 43.152,41 il
[...] prezzo delle opere da realizzare Il Comune di Monreale, sulla base della documentazione curata dal professionista, autorizzò il 18 aprile 2012 l'esecuzione dei lavori di manutenzione - a fronte del versamento degli oneri di euro 3.821,94 - a condizione che l'inizio dei lavori avvenisse entro un anno dalla data di rilascio della concessione e che gli stessi venissero ultimati entro tre anni, con presentazione dell'istanza per la certificazione di abitabilità e agibilità.
Nel corso dei lavori, Imcoedil concesse in subappalto la realizzazione dell'impianto idrico, di riscaldamento e gas alla Idrotermica Pri. e la realizzazione CP_6 dell'impianto elettrico dell'appartamento alla . Parte_2
Quest'ultima, inoltre, venne incaricata direttamente da di CP_1 realizzare un impianto domotico, ulteriore al progetto commissionato all'appaltatore.
Terminati i lavori nel settembre del 2013 e consegnato l'immobile al ON,
Imcoedil si riservò di produrre in seguito le dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati - necessarie per il conseguimento delle certificazioni di abitabilità e agibilità - nonché di procedere al collaudo.
Sollecitata in data 12 marzo 2014, solo il successivo 25 marzo 2014 venne consegnata dalla Sate la certificazione, di cui il committente, a mezzo raccomandata del
17 giugno 2014, evidenziò l'incompletezza.
In data 24 settembre 2014, a seguito di un sopralluogo, l'ing. rilevò Parte_1 irregolarità nella realizzazione dell'impianto elettrico, inviando una nota alla committenza e alla Imcoedil.
In ragione delle anomalie riscontrate nell'utilizzo delle apparecchiature di illuminazione a servizio dell'appartamento, in data 15 maggio 2015 l'ing. CP_4
incaricato da di verificare lo stato dell'impianto elettrico, rilevò
[...] CP_1 vizi e difformità nella realizzazione dello stesso.
Denunziate le predette irregolarità a mezzo raccomandata a.r. del 29 giugno 2015, riscontrato anche un pagamento in eccesso della somma di euro 730,12 nei confronti della
Imcoedil, convenne, innanzi al Tribunale di Palermo, l'ing. CP_1 Parte_1 chiedendo: la risoluzione del contratto di prestazione professionale;
la ripetizione dell'onorario corrisposto, pari ad Euro 5.000,00 e degli importi versati al CP_7
pari ad Euro 3.821,94, per il rilascio della concessione edilizia n. 47 del
[...]
18/4/2012; la condanna al pagamento dell'importo di Euro 730,12 pagato in eccesso;
il pagamento delle spese necessarie per rimuovere i vizi, stimati in 21.070,83; il risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile, quantificato in Euro 10.000,00.
Costituitosi nel giudizio, si oppose alle richieste dell'attore, Parte_1 chiamando in garanzia con cui dichiarava di avere stipulato polizza Controparte_2 per la copertura della responsabilità professionale.
Il giudice di prime cure, sulla base della CTU, riconobbe – come detto – in parte la responsabilità del professionista ma contenne la liquidazione, per la rimozione dei vizi, in euro 7.150,00, rigettando le altre domande proposte dal e rilevando che: Parte_1
l'inadempimento del direttore dei lavori non fosse tale da giustificare la risoluzione del contratto;
la richiesta di risarcimento degli importi versati dal di Monreale – in CP_7 assenza di revoca della concessione edilizia – fosse priva di motivazione;
il pagamento eccedente di euro 730,12, per quanto irregolare, non fosse imputabile alla contabilizzazione curata dal direttore dei lavori;
la richiesta di risarcimento fosse infondata, in quanto l'esistenza dei vizi non aveva impedito al di fruire delle opere CP_1 realizzate.
Rigettò, infine, la domanda di garanzia proposta da , ritenendo Parte_1 che l'evento oggetto di causa non rientrasse nel contratto di assicurazione con CP_3
- oggi - in quanto l'opzione “A” prescelta dall'assicurato non CP_2 CP_2 includeva l'estensione della copertura assicurativa ai danni alle opere commissionate.
7. Così tratteggiato l'oggetto del contendere, cominciando dalle doglianze dell'appellante , questi, con il primo motivo di impugnazione, evidenzia che: Parte_1
➢ i vizi riscontrati nell'impianto elettrico sarebbero attribuibili esclusivamente alla cattiva esecuzione delle opere da parte dell'azienda subappaltatrice, imputabili – quindi - al responsabile tecnico che aveva realizzato l'impianto in virtù del D.M. n. 37 del 22/01/2008;
➢ l'esistenza dei vizi era stata denunciata dal committente soltanto nel mese di giugno 2015, benché i lavori fossero stati accettati senza riserve e interamente pagati dalla committenza nel mese di giugno 2015;
➢ Il direttore dei lavori avrebbe rappresentato sia al committente che alle imprese appaltatrici i vizi riscontrati con nota scritta del 24 settembre 2014;
➢ le variazioni richieste direttamente dalla committenza, relative all'impianto di domotica e dallo stesso accettate e pagate senza verifica preventiva,
esulavano dalla propria responsabilità, quale direttore dei lavori;
➢ In momento successivo alla consegna dei manufatti, un elettricista avrebbe compiuto un intervento sui cavi dell'antenna, come sarebbe stato possibile dimostrare con apposita prova testimoniale, ciò che proverebbe l'intervento di ulteriori imprese e, ancor di più, la propria estraneità del direttore dei lavori sui vizi riscontrati.
Il motivo è infondato.
Anzitutto, come rilevato nella sentenza impugnata, non è stato dimostrato dall'ing.
che l'installazione dell'impianto domotico da parte di – sebbene non Parte_1 Pt_2 previsto nel contratto di appalto e richiesto direttamente dal – abbia inciso CP_1 negativamente sulla realizzazione dell'impianto elettrico oggetto del contratto di appalto.
Non risulta, peraltro, che, nel corso della ristrutturazione, il direttore dei lavori abbia mai rilevato alcuna criticità derivante dall'installazione di questa opera supplementare, tale da compromettere la regolare realizzazione dell'impianto elettrico originariamente commissionato.
Non è, quindi, fondata la pretesa di attribuire a tale installazione i vizi accertati in sede di sopralluogo tecnico effettuato dal CTU, in mancanza di elementi di prova che dimostrino un preciso pregiudizio ai danni della rete elettrica domestica, arrecato dalla realizzazione dell'impianto domotico.
Sono, poi, del tutto inammissibili, come già rilevato dal giudice di prime cure, le doglianze relative ad una postulata tardività da parte del committente nel denunziare l'irregolare esecuzione dell'impianto elettrico - in questa sede meramente reiterata dall'appellante - tenuto conto che tale eccezione non è stata proposta nei termini della prima udienza del precedente grado di giudizio.
Tanto premesso, appare quindi privo di pregio il tentativo di delimitare la responsabilità per i vizi rilevati al solo responsabile tecnico che ha progettato l'impianto, in assenza di elementi di prova che dimostrino la affermate deficienze tecniche del progetto, né, in ogni caso, risulta che abbia opportunamente rilevato criticità Parte_1 nell'esecuzione dello stesso, nel corso dei sopralluoghi al cantiere.
Sul punto, è opportuno evidenziare che il direttore dei lavori ha una precisa responsabilità ai fini di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere, sicché, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, e a questi che spetta “l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente” (Cass. civ. sez. II, 18/10/2024, n.27045)”.
Alla luce di questi condivisibili principi, appare evidente che il direttore dei lavori avrebbe dovuto diligentemente rilevare i vizi nell'impianto nel corso dei lavori di appalto, sicché il riscontro tardivo nel corso del sopralluogo del 2014 – a più di un anno dalla consegna delle opere – vale solo a dimostrare l'inadeguata vigilanza sul cantiere e sull'opera commissionata.
Al riguardo, infatti, appare fuorviante la tesi proposta, per la quale Parte_1 sarebbe esente da responsabilità poiché il avrebbe accettato le opere senza CP_1 un'opportuna verifica, tenuto conto che le anomalie costruttive, più facilmente rilevabili in corso d'opera, non erano immediatamente visibili al momento della consegna e, con ogni probabilità, appositamente sottaciute dagli appaltatori.
Né vale l'affermazione, sostenuta dal , per cui la responsabilità sarebbe Parte_1 ascrivibile in capo all'appaltatore in quanto, in tema di contratto di appalto, è espressamente riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte l'esistenza di un vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il direttore dei lavori, che trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c. che, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, laddove con i rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente (cfr. Cass. civ. sez. II, 15/03/2024, n.7057).
In ultimo, per quanto concerne l'asserito intervento di altro tecnico sull'impianto elettrico, in data successiva alla consegna delle opere, tale eccezione non appare in alcun modo dirimente ai fini del giudizio, anche laddove confermata in via istruttoria.
Difatti, la mera circostanza che un “elettricista generico” abbia operato sui cavi dell'antenna, in data 11 settembre 2014, non può delimitare la responsabilità solidale degli appaltatori e del direttore dei lavori, in quanto non è oggettivamente idonea a dimostrare né che il tecnico sia intervenuto direttamente sull'intero impianto elettrico, né che la portata di tale intervento fosse tale da stravolgere l'opera, così come era stata consegnata. Da tanto consegue anche l'irrilevanza della prova orale (volta a dimostrare tale circostanza) in questo grado reiterata.
8. Per ragioni di priorità logica è opportuno passare, adesso, all'esame dell'appello proposto dal e, quindi, al primo ed al terzo motivo della sua impugnazione (di cui CP_1
è indicata la trattazione congiunta) con cui questi si duole che il giudice di prime cure non abbia riconosciuto gli estremi per dichiarare la risoluzione del contratto d'opera professionale stipulato con l'ing. nonché per non avere ritenuto che l'opera Parte_1 realizzata non fosse radicalmente inutilizzabile.
Evidenzia che, in ogni caso, l'inadempimento di quest'ultimo aveva dato luogo ad una notevole alterazione dell'equilibrio contrattuale, tenuto conto che era preciso intento del committente di acquisire la disponibilità di un appartamento perfettamente funzionante e confortevole, in seguito alle opere di ristrutturazione.
Soggiunge che, poiché il direttore dei lavori era solidalmente responsabile con l'impresa appaltatrice, non era rilevante, ai fini dell'economia del giudizio, che l'azione non fosse stata intentata anche nei confronti dell'appaltatore.
Rappresenta, infine, che il disagio sofferto per la pericolosità dell'impianto elettrico, il rischio cortocircuito e l'impossibilità di illuminare alcune stanze, per impossibilità di fruire dell'energia elettrica, giustificava la richiesta – ingiustamente denegata dal primo giudice - di un risarcimento da lui quantificato in euro 10.000,00 o secondo equità.
I motivi sono entrambi infondati.
Come correttamente precisato nella sentenza impugnata, il contratto di appalto stipulato dal , dal valore complessivo di euro 43.000,00, prevedeva una CP_1 complessiva ristrutturazione dell'appartamento sulla base di un progetto architettonico ben più vasto, rispetto all'esecuzione del solo impianto elettrico.
Sul punto, sebbene siano state riscontrate alcune irregolarità nell'impianto, è in ogni caso di chiara evidenza che il committente abbia verificato la sussistenza di vizi solo due anni dopo la consegna delle opere e, segnatamente, in seguito ad una mera “riduzione della luminosità delle apparecchiature elettriche installate”.
Che il disagio sofferto dal ON non fosse di gravità tale da giustificare addirittura la risoluzione del contratto d'opera con il professionista è, peraltro, indirettamente desumibile dall'inerzia con la quale questi si attivò al fine di evidenziare le anomalie costruttive rilevate.
Difatti, nonostante le opere fossero state consegnate nel settembre nel 2013 e già ad un anno di distanza l'ing. ne avesse evidenziato anomalie costruttive, il Parte_1 committente denunziò il malfunzionamento dell'impianto elettrico solo nel 2015, a seguito della consulenza realizzata dal proprio consulente di parte CP_4
Tali tempistiche, invero, rendono poco ragionevole che i disagi sofferti, per causa imputabile all'imperfetta realizzazione dell'impianto, fossero di entità tale da rendere inutilizzabile l'appartamento ristrutturato, in assenza di elementi di prova che dimostrino il contrario.
Appare, pertanto, eccessiva la richiesta di un risarcimento ulteriore, rispetto alla mera refusione delle spese necessarie per la rimozione dei vizi, nonché la chiesta risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale e di restituzione dell'onorario versato.
Per quanto non possa dubitarsi che l'intento del committente, al momento della stipula, fosse l'esatto adempimento dell'oggetto del contratto e, dunque, la ristrutturazione completa e a regola d'arte del proprio appartamento, la richiesta di risoluzione contrattuale appare irragionevole e non giustificata dalla mera esistenza di vizi all'impianto elettrico,
a fronte dell'intera ristrutturazione dell'immobile diretta dal . Parte_1
Difatti, a volere per un attimo condividere la tesi dell'appellante, si renderebbe del tutto inefficace il disposto di cui all'art. 1455 c.c., poiché già alla minima imperfezione nell'esecuzione del contratto, che allontanasse sensibilmente il risultato finale dallo scopo perseguito da uno dei contraenti, conseguirebbe ineluttabilmente la risoluzione del vincolo contrattuale.
Peraltro, in tema di appalto, è orientamento condiviso della giurisprudenza di legittimità che laddove l'opera realizzata non sia affetta da vizi tali da renderla radicalmente inutilizzabile e il committente si limiti a chiedere il risarcimento per l'inesatto adempimento – anziché pretenderne l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore – la sussistenza di detti vizi non esclude il diritto al compenso in capo al progettista ed al direttore dei lavori per l'opera professionale prestata, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela (cfr. Cass. sez. 2 -, Ord. n. 29218 del
06/12/2017 Rv. 646538 - 01).
9.Con il secondo motivo, l'appellante si duole che il giudice di prime cure abbia rigettato la richiesta di condanna al pagamento di quanto indicato nella fattura di euro
730,12, da lui pagata nei confronti della società appaltatrice, ma - in realtà – non dovuta a causa dell'errata contabilizzazione dei pagamenti, imputabile all'ing. . Parte_1
Rappresenta che la mera circostanza che sia stata emessa una fattura per un pagamento non dovuto, e che questo importo non sia presente nella contabilità curata dal direttore dei lavori, confermi la fondatezza della domanda.
Il motivo è infondato.
E' indubbio che sia intervenuto il pagamento di una fattura non dovuta, ma quest'ultima è stata emessa autonomamente dalla impresa appaltatrice sicché non può essere considerata responsabilità del direttore dei lavori, tenuto conto che, come rilevato dal CTU, ha esattamente tenuto i registri contabili.
Peraltro è proprio l'esatta tenuta dei registri contabili che ha consentito di appurare che detto pagamento fosse eccedente alle opere realizzate, sicché la circostanza che tale fattura non fosse registrata, stante l'indebita emissione, non giustifica la richiesta di risarcimento dell'importo versato dal committente nei confronti del . Parte_1
Sul punto, appaiono difatti esaustivi gli accertamenti effettuati dal CTU, secondo cui “tutte le fatture emesse dalla ditta seguono gli importi esposti nella contabilità redatta dal direttore dei lavori tranne che in occasione dell'emissione del certificato di pagamento del primo SAL. Infatti, il direttore dei lavori evidenziava un importo lordo dei lavori di € 7.538,76 corrispondente ad € 6.784,88 al netto della detrazione del 10%.
L'impresa fattura il maggiore importo di € 7.515,00 (€ 730,12 oltre iva in più di quanto previsto dal direttore dei lavori)… Tuttavia, nella contabilità del convenuto Parte_1 tale sovrafatturazione non si evidenzia. Pertanto, la contabilità, su questo aspetto, appare correttamente redatta, mentre appare irregolare la fattura emessa dall'impresa”.
Pertanto, la responsabilità del pagamento non dovuto dovendo attribuirsi alla sola impresa appaltatrice.
10. Con il quarto motivo, l'appellante si duole che il giudice di prime cure, pur accogliendo la domanda di condanna del direttore dei lavori al pagamento delle spese necessarie per rimuovere i vizi riscontrati nelle opere realizzate, abbia ridotto l'importo richiesto ad euro 7.150,00, a fronte dell'importo richiesto, pari ad euro 21.070,83.
Rappresenta che l'importo liquidato dal giudice, sulla base dell'elaborato del CTU, non sarebbe sufficiente a coprire le spese, in relazione alle quantità, la qualità e le modalità degli interventi proposti.
Soggiunge che, sulla base delle osservazioni tecniche prodotte dal proprio consulente di parte - alle quali si è riportato - ne consegue la necessità di accogliere integralmente le domande proposte.
Il motivo è infondato.
Le argomentazioni proposte dall'appellante, sulla base della CTP prodotta in primo grado e in questa sede meramente reiterate, non sono condivisibili e sono state puntualmente ed esaustivamente analizzate dal CTU, a cui (anche per le repliche sulle osservazioni delle parti) più analiticamente, si rinvia.
Non si ravvisano, dunque, i presupposti perché il Tribunale prima e questa Corte in seguito avrebbe dovuto disporre la sollecitata rinnovazione, difettando i gravi motivi che avrebbero dovuto supportarla.
Sul punto, peraltro, la Suprema Corte ha così affermato: “in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto” (Cass. civ. n. 20227/2010), non risultando in tal senso necessaria alcuna specificazione da parte del decidente, anche alla luce dell'adeguatezza del metodo e del rigore formale adottato dal CTU, nonostante le contestazioni dei consulenti di parte.
Ed ancora “rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione” (Cass. civ. n. 17906/2003). In ogni caso, come evidenziato dall'ausiliario, il costo stimato per gli eventi di ripristino, individuati in sede di sopralluogo, è comunque superiore al costo di realizzazione integrale di un impianto elettrico di buona fattura di un appartamento medio, sicché la richiesta dell'importo di euro 21.070,83, appare irragionevole e non commisurata agli interventi necessari.
11. Confermati, quindi, i ristretti profili di responsabilità e la liquidazione del danno operata dal primo giudice, si può passare al secondo motivo dell'appello proposto dall'ing. che si è lamentato della circostanza per cui il giudice abbia Parte_1 erroneamente ritenuto che il contratto assicurativo, da questi stipulato con , CP_3 oggi non si estendesse all'evento oggetto di causa. Controparte_2
Rappresenta che la garanzia assicurativa, nascente dal contratto concluso con l'appellata, coprirebbe anche i danni derivanti dall'esecuzione dei lavori manifestatisi in seguito alla consegna delle opere, escludendo solo quelli originatisi successivamente alla consegna delle stesse.
Soggiunge che il giudice avrebbe erroneamente escluso la copertura assicurativa in base ad una clausola contrattuale - che esclude la garanzia laddove le opere realizzate non fossero rispondenti all'uso e alle necessità cui erano destinate - non applicabile al caso di specie, sebbene in sentenza fosse stato riconosciuto che l'impianto elettrico non sia radicalmente inutilizzabile.
Il motivo è fondato.
L'interpretazione del contratto assicurativo, così come – invero – accolta nella sentenza di prime cure, non appare condivisibile, perché non aderente al dato letterale ed a tutti gli altri criteri esegetici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c..
E' bene, anzitutto, premettere che, nella parte introduttiva alla voce “descrizione del rischio” è previsto che la società assicura la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'esercizio della professione di “progettista e direttore dei lavori”.
A fronte di questa generale previsione del rischio assicurato, non è possibile argomentare in senso diverso per l'opzione “A”, prescelta dall'ing. al Parte_1 momento della stipula del contratto, che esclude i danni cagionati all'opera dalla copertura assicurativa.
Invero, tale opzione va intesa come esclusione, per precisa scelta dell'assicurato, di una ulteriore garanzia accessoria, riguardante i meri danni accidentali cagionati durante l'esecuzione delle opere, che ne comportino la rovina totale o parziale, per maldestrezza o evento fortuito.
Il contratto è, poi, articolato in due sezioni: 1^ “copertura r.c. danni materiali” e
2^ “copertura r.c. perdite patrimoniali”
E', quindi, opportuno evidenziare che la premessa della Sezione I del contratto prevede l'espressa tutela assicurativa per attività di progettazione, direzione e/o collaudo di “impianti elettrici”, sicché non vi è dubbio che l'imperfetta realizzazione dell'impianto controverso sia pienamente ricompresa nel rischio garantito.
Non appare poi che, nel caso in esame, trovi applicazione l'esclusione prevista all'art. 7 delle condizioni generali, sul presupposto che l'opera non risponderebbe all'uso e necessità alle quali era destinata.
Ed infatti l'inesatta realizzazione dell'impianto elettrico non ha comportato una radicale inutilizzabilità dell'opera, in ogni caso parzialmente funzionante e destinata alla conduzione dell'energia elettrica nell'appartamento, sicché cali di tensione e disturbi nell'utilizzo delle apparecchiature elettriche appaiono sintomatici di mere imperfezioni tecniche.
Infine, per quanto concerne l'eccezione di inapplicabilità della polizza per l'avvenuta consegna delle opere, così come proposta da e accolta nella Controparte_2 sentenza di prime cure, anche questa appare priva di pregio.
Difatti, non esclude l'applicazione della garanzia assicurativa la previsione di cui alla Condizione particolare A del contratto - che prevede l'operatività della garanzia assicurativa “per i danni verificatisi non oltre la data di ultimazione di ciascuna opera progettata e/o diretta dall'assicurato” – giacché i vizi rilevati trovano origine nell'inesatta esecuzione dei lavori.
È evidente che tale clausola escluderebbe l'assicurazione soltanto nel caso in cui tali danni siano stati causati in un momento successivo alla consegna delle opere, e non, come nel caso di specie, per anomalie costruttive certamente sorte durante l'esecuzione dei lavori.
Pertanto, in assenza di una previsione contrattuale che preveda la garanzia assicurativa sottoposta ad un riscontro dei vizi in data precedente all'ultimazione e consegna dei lavori, non vi è dubbio sull'operatività della polizza assicurativa.
In conclusione, oltre all'interpretazione letterale delle clausole indicate, soccorre anche una interpretazione sistematica e secondo buona fede del menzionato contratto, posto che l'interpretazione offerta dalla compagnia assicuratrice e fatta propria nella sentenza gravata escluderebbe sempre e comunque l'operatività della polizza di responsabilità civile sottoscritta dal . Parte_1
In ogni caso, come evidenziato da la garanzia convenuta Controparte_8 incontra il limite della franchigia prevista all'art. 5 per i danni materiali, sicché, al risarcimento previsto, andrà applicato lo scoperto del 10%, così come contrattualmente previsto.
In conclusione, la compagnia assicuratrice appellata dovrà rifondere al Parte_1 la complessiva somma di euro 6435,00 con gli interessi legali dalla data della sentenza di primo grado che ha stabilito il ristoro spettante al danneggiato da parte dell'assicurato.
12. La soccombenza reciproca in questo grado comporta, nei rapporti tra
[...]
e , l'integrale compensazione delle spese di lite, restando immutata la Pt_1 CP_1 statuizione adottata dal Tribunale tra tali parti.
Per il principio di soccombenza, le devono rifondere al le CP_2 Parte_1 spese di lite di ambo i gradi, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede: in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Palermo n. 1567/2021, appellata da , con atto di citazione notificato il 17 maggio 2021 e da Parte_1 CP_1
, con atto di citazione notificato il 14 maggio 2021, condanna al
[...] Controparte_2 pagamento in favore di , per i titoli di cui in motivazione, la complessiva Parte_1 somma di euro 6.435,00, oltre interessi al tasso legale dal 12 aprile 2021 al saldo;
conferma, nel resto, l'appellata sentenza;
compensa le spese del grado tra e;
Parte_1 CP_1 condanna a rifondere al le spese di lite di ambo i gradi liquidate CP_2 Parte_1 per il primo grado in complessivi euro 2540,00 per compensi e per il grado di appello in complessivi euro 1984,00 per compensi, oltre accessori come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di CP_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo, il 22 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Pesidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo