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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/06/2025, n. 1857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1857 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3567/2024 RG.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente dott.ssa Elena Maria Grazioli Consigliere dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere est.
SENTENZA
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Manlio Parte_1 C.F._1
Arnone (C.F. ) e dall'avv. Francesco Lioia (C.F. ) ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Foggia, alla Via Giulio De Petra n. 1; con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo pec: Em_
. egalmail Email_2
Appellante
Contro
(P.Iva ) in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Margherita Grassi CP_1 P.IVA_1
Catapano (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._4
Milano, Corso Europa n. 10 con domicilio digitale presso il seguente indirizzo pec:
Email_3
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9904/2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data 15.11.2024, notificata in pari data, pronunciata in materia di contratto di somministrazione.
CONCLUSIONI: Per : Parte_1
“In via definitiva e gradata: in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata statuizione di primo grado:
1 I previo accertamento, per i motivi esposti in premessa, del grave inadempimento posto in essere dalla convenuta, a causa dell'inadempimento contrattuale e/o del disservizio di cui in narrativa, condannare la medesima, in p.d.l.r.p.t., all'adempimento dell'obbligazione dedotta nel contratto in epigrafe, fissando, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., una somma dovuta dall'obbligata per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento da determinarsi nella somma di € 30,00, o in quella maggiore o minore che l'Ill.mo Giudicante dovesse determinare, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., terzo comma;
II condannare la medesima, in p.d.l.r.p.t., alla prestazione pecuniaria promessa nella propria Carta dei Servizi e/o nel sito web ufficiale, consistente nella corresponsione degli indennizzi/penali contrattuali ivi indicati per l'inadempimento e/o il ritardo, anche quali promesse unilaterali e/o promesse al pubblico, che si quantifica sino alla data di stesura e deposito del presente atto nella somma di € 50,00 (da intendersi quale ristoro computato moltiplicando gli indennizzi/penali contrattuali pro die di cui in premessa per il periodo *23/01/2024 - data di deposito*), oltre allo storno/rimborso, integrale od in subordine parziale, della fatturazione per i medesimi periodi, ovvero quella diversa, maggiore o in subordine minore, che il giudice dovesse ritenere di quantificare, anche in via equitativa,;
III In via subordinata, qualora il Giudice non accogliesse la domanda principale, dichiarare risolto per inadempimento della resistente il contratto afferente all'utenza indicata in espositiva e per l'effetto, condannare la medesima, in p.d.l.r.p.t., alla prestazione pecuniaria promessa nella propria Carta dei Servizi e/o nel sito web ufficiale come sopra quantificata, ovvero quella o in subordine minore, che il Giudice dovesse ritenere di quantificare, anche in via equitativa;
IV In via ulteriormente subordinata, dichiarare risolto per inadempimento della resistente il contratto afferente all'utenza indicata in espositiva e per l'effetto, condannare la medesima allo storno/rimborso, integrale od in subordine parziale, dell'indebita eventuale fatturazione, ovvero quella diversa, maggiore o minore, che il giudice dovesse ritenere di quantificare, anche in via equitativa;
- Condannare in ogni caso la parte appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione del provvedimento impugnato, con distrazione delle somme in favore dei procuratori antistatari.
In via istruttoria:
- si chiede, ai sensi dell'art. 347, ultimo co., c.p.c., ordinarsi al Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'Ufficio di primo grado. Si dichiara ai sensi dell'art 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 e succ. modifiche, che il presente procedimento rientra nelle cause di valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00 ed è stato versato C.U. di € 355,50. Con espressa riserva di ogni maggiore deduzione, eccezione e difese, nonché di produrre la sentenza impugnata, il fascicolo del giudizio di primo grado e gli atti richiamati ed indicati nel foliario del giudizio di primo grado, che verranno depositati con l'iscrizione della causa nel ruolo generale. Salvezze illimitate.” Con le note autorizzate del 0/6/2025, i procuratori dell'appellante hanno così ulteriormente precisato le conclusioni:
2 “I procuratori costituiti nell'interesse di parte appellante precisano le conclusioni come in atti e scritti, con restrizione del thema decidendum rinunciando espressamente, solo in questa sede, al capo/parte della domanda di ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione del provvedimento impugnato (v. Cass. SSUU 3453/24; Cass. 2019 n. 4837; 4837/19; 13203/15; 8737/14;28146/13; 21848/13; 1439/02; 140/02; cfr., di recente, Cass. 2023 n. 7883)”;.
Per . CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: In via preliminare
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello in quanto manifestamente infondato ex art. 348 bis c.p.c. per i motivi in atti. Nel merito
- rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi in atti, confermando integralmente la sentenza impugnata;
In ogni caso
- condannare controparte al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ivi inclusi compensi professionali, spese generali, iva e cpa;
Si dichiara, in conformità alla normativa vigente in materia, che la presente costituzione in giudizio non contiene appello incidentale e non modifica il valore della causa.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. adiva il Tribunale di Milano al fine di ottenere la condanna di Parte_1 CP_1 all'adempimento dell'obbligazione nascente dal contratto di somministrazione del servizio telefonico, con cui aveva stabilito la portabilità del proprio numero di utenza mobile da altro operatore, con la condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. al pagamento di una somma dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione; chiedeva, altresì, di condannare al pagamento della CP_1 somma pecuniaria indicata nella Carta dei Servizi e/o nel sito web ufficiale, oltre allo storno e rimborso di integrale o parziale della fatturazione per i medesimi periodi;
in via subordinata, chiedeva di dichiarare risolto il contratto per inadempimento di , condannando la stessa alla prestazione CP_1 pecuniaria prevista dalla Carta dei Servizi o nel sito web oppure stabilita dal giudice in via equitativa;
in via ulteriormente subordinata, dopo aver dichiarato risolto il contratto, chiedeva la condanna allo storno/rimborso integrale della indebita eventuale fatturazione.
A sostegno delle proprie domande il esponeva di aver stipulato in data 23.1.2024 un Parte_1 contratto di somministrazione di servizi telefonici relativamente all'utenza avente n. 3757360021 “in carico ad altro operatore”; che aveva assicurato il buon esito della portabilità “in pochi CP_1 giorni” dalla sottoscrizione del contratto;
che, tuttavia, nonostante i plurimi contatti con il call center
ed i reclami inoltrati alla convenuta, nonché il tentativo di conciliazione effettuato, la era CP_1 rimasta inadempiente causando e continuando a causare al ingenti danni. Parte_1
3 2. si costituiva eccependo preliminarmente l'improcedibilità delle domande per CP_1
“nullità del tentativo obbligatorio di conciliazione”, in quanto esperito dinanzi ad un organismo in incompetente;
nel merito, chiedeva il rigetto delle avverse domande e deduceva che, con riferimento alla linea telefonica indicata nell'atto di citazione dal la stessa risultava essere stata Parte_1 regolarmente attivata e gestita e che, al più, dal contratto prodotto in atti, risultava che la linea da traslocare era la n. 3474373704 (diversa da quella indicata in citazione) che -tuttavia- non risultava più attiva;
concludeva, pertanto, per l'infondatezza della pretesa di pagamento degli indennizzi contrattuali.
3. All'esito del giudizio così incardinato, il Tribunale, con sentenza n.9904/2024, rigettava tutte le domande avanzate da nei confronti di e condannava lo stesso al Parte_1 CP_1 pagamento delle spese di lite.
In particolare, il primo giudice - preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità del ricorso stante il corretto esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi all'organismo territorialmente competente, rigettava le domande proposte dal in ragione della “estrema vaghezza delle Parte_1 censure mosse dall'attrice al comportamento della convenuta, le quali risultano, invero, per la loro genericità, inidonee a costituire una efficace contestazione di inadempimento” (v. pag. 4 sent. imp).
In ossequio all'insegnamento della Suprema Corte, il primo giudice sosteneva che le censure mosse dal non fossero idonee a costituire un'efficace contestazione di inadempimento, stante la Parte_1 mancanza di specifiche allegazioni delle circostanze fattuali dell'inadempimento, sia rispetto al termine entro il quale avrebbe dovuto concludere la portabilità del numero, sia rispetto a CP_1
“quale fosse lo specifico titolo negoziale contenente una siffatta pattuizione ”; inoltre, dava atto che solo dalle allegazioni di era stato possibile desumere che la linea da migrare non fosse quella CP_1 indicata nell'atto di citazione ma la diversa linea avente n. 3474373704.
Il Tribunale concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda attorea di accertamento dell'inadempimento di e conseguentemente anche di tutte le altre domande proposte. CP_1
4. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 16.12.2024 ha impugnato la Parte_1 sentenza per avere il Tribunale omesso di valutare la documentazione da lui prodotta ed avere applicato erroneamente il principio dell'onere della prova nell'inadempimento contrattuale.
5. All'udienza del 1.4.2025, verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia di
, non costituitasi in giudizio;
l'appellante ha chiesto che la causa venisse rimessa in decisione CP_1 sulle conclusioni rassegnate in citazione, precisando di voler rinunciare alla sola domanda relativa alla ripetizione delle spese di esecuzione della sentenza. Fissata l'udienza del 10.6.2025 ai sensi e per gli effetti dell'art. 352 c.p.c., nelle more, si è costituita (in data 9.5.2025) eccependo CP_1
4 in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e deducendone nel merito l'infondatezza.
All'udienza del 10.6.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ed è stata decisa nella camera di consiglio del 17.6.2025.
6.1 Con un unico motivo articolato in più punti l'appellante lamenta in primo luogo la “violazione
e/o falsa applicazione degli artt. 2697 (Onere della prova), 1559 (Somministrazione), c.c.; 115, 116
e 132, n. 4, c.p.c.” per non avere il primo giudice preso correttamente visione della documentazione depositata agli atti (non contestata) al fine di provare l'inadempimento della società appellata (cfr.
DOCC. 1-2-3-4 depositati all'atto della iscrizione a ruolo della causa).
Secondo il il giudice avrebbe erroneamente invertito l'onere probatorio che, a fronte Parte_1 dell'eccezione di inadempimento dell'obbligazione, gravava su , tenuta a dimostrare CP_1
l'obiettiva, assoluta e riferibile al contratto impossibilità sopravvenuta ad adempiere.
Contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, l'appellante assume di avere invece pienamente stato assolto l'onere probatorio avendo:
- prodotto la fonte contrattuale dell'obbligazione (DOC.1, fascicolo di parte di primo grado) in cui si indica il facere imposto alla : “porterai in il numero mobile 3474373704”; CP_1 CP_1
- indicato a pag. 2 dell'atto introduttivo di primo grado tutte le delibere inerenti tempi e CP_2 obblighi di evasione a carico dell'operatore di telefonia.
6.2 Quanto all'”obbligazione di portabilità del numero gravante sull'operatore”, l'appellante richiama la delibera , secondo la quale la durata massima del periodo di realizzazione della CP_2 prestazione non deve superare i tre giorni lavorativi (delibera n. 78/08/CIR) e il regolamento contenuto nella delibera n. 147/11/CIR2, che ha limitato ad un giorno lavorativo il periodo di attivazione riconoscendo, qualora il limite del periodo di attivazione non fosse rispettato, il diritto dei clienti ad essere indennizzati.
Secondo la difesa nel momento in cui il cliente aderisce ad un'offerta commerciale di altro Parte_1 operatore, la portabilità della numerazione da parte del nuovo operatore rappresenta un elemento essenziale del rapporto negoziale qualificabile quale promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c.; pertanto si deve attivare presso il terzo e nel caso di mancato compimento del fatto ad opera di quest'ultimo, in base della condotta in concreto mantenuta dal promittente, sarà tenuto all'indennizzo o al risarcimento del danno, secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito richiamata dall'appellante a sostegno della propria tesi interpretativa.
6.3. Con una terza argomentazione, rubricata “Sulle allegazioni di (formazione di) controparte in primo grado”, , facendo riferimento ai file immagine acclusi alla comparsa di costituzione di primo grado di (contestate nel loro valore probatorio), l'appellante sostiene che, trattandosi di copie CP_1
5 di presunte schermate relative ad un software di gestione interno dell'operatore, siano prive di qualsivoglia attestazione e/o certificazione relativa all'utenza oggetto di giudizio;
deduce altresì che tali schermate sono inconferenti, nonché di formazione esclusivamente unilaterale e, in quanto tali, possono formare prova solamente contro l'autore e non a suo favore (Cass. 2016 n. 8290); inoltre, non possedendo le caratteristiche ordinarie né del documento informatico, né della prova documentale intesa in senso tradizionale (cartaceo), risulterebbero rappresentare un riepilogo di dati senza certezza del loro contenuto e della fonte di provenienza.
Secondo l'appellante tali osservazioni troverebbero altresì conferma nella giurisprudenza e nelle delibere che hanno affrontato il tema. CP_2
Impugna inoltre il capo della sentenza con cui il primo giudice ha ritenuto che le affermazioni della sulle ragioni della mancata attivazione della linea “sono state oggetto di una contestazione CP_1 di stile” da parte del che, per confutare tale assunto, richiama il contenuto della propria Parte_1 memoria n. 1 ex art. 171ter c.p.c.
6.4. insiste, quindi, nell'affermare il proprio diritto all'indennizzo contrattuale secondo Parte_1 quanto disciplinato dalla Carta dei Servizi (Doc. 4 fasc. primo grado, pag. 14) e sul quantum debeatur deduce che la penale contrattuale è dovuta ai sensi dell'art.1382 co. 2 c.p.c. indipendentemente dalla prova del danno;
pertanto, l'onere probatorio si risolverebbe nella prova dell'inizio della durata del pregiudizio e la misura dell'indennizzo sarebbe individuata secondo quanto previsto dal contratto e dalla Carta dei Servizi.
6.5. L'appellante promuove altresì domanda di condanna di a corrispondere ex art. 614 bis CP_1
c.p.c. per ogni giorno di ritardo nella mancata attivazione dell'utenza.
6.6 Quanto alle spese di lite, sostiene che dal “contegno di controparte tenuto in costanza Parte_1 del tentativo di conciliazione, delle defatigatorie ed infondate eccezioni preliminari ex adverso sollevate, delle sperequate concrete possibilità di vicinanza ed accesso alle prove (es. richieste al donating, iniziative intraprese, ecc.), dei richiamati mutamenti della giurisprudenza della S.C. in subiecta materia, nonché dell'abissale divario economico tra le parti” siano configurabili le gravi ed eccezionali ragioni che ai sensi della Sentenza 2018 n. 77 della Corte Costituzionale, che legittimino la totale compensazione delle spese di giudizio.
7. L'appello è infondato sotto tutti i profili dedotti e va rigettato.
Ritiene la Corte di far propri i principi richiamati dal Tribunale in punto di specificità dell'allegazione in materia di inadempimento contrattuale, secondo i quali “l'inadempimento non deve essere provato da chi lo adduce, in forza appunto dell'insegnamento nomofilattico, ma deve comunque essere
"vestito" in tale adduzione, ovvero non può rappresentarsi in un senso astratto, bensì deve essere
6 identificato in modo concreto” giacché “altrimenti, la prova che deve fornire l'asserito inadempiente per dimostrare di non avere inadempiuto diventa una probatio diabolica” e ciò in quanto
“L'allegazione … racchiude una intensa natura di specificità proprio perché deve fondare il thema decidendum del giudizio di fatto”. “Quindi, quando sotto il profilo di diritto l'azione esercitata concerne inadempimento contrattuale, sotto il profilo del fatto l'attore è gravato dell'onere dell'allegazione che concretizzi il lamentato inadempimento (v. p. es., tra gli arresti recenti, Cass. sez. 3, ord. 21 settembre 2017 n. 21927, Cass. sez. 2, 22 novembre 2016 n. 23759, Cass. sez. 1, 31 agosto 2016 n. 17441, Cass. sez. 3, 14 giugno 2016 n. 12143 e Cass. sez. 1, 19 gennaio 2016 n. 810);
e, d'altronde, nel disciplinare le modalità di accertamento dell'inadempimento contrattuale, il celebre arresto del 2001 ha imposto la "allegazione della circostanza dell'inadempimento", e non la denuncia dell'inadempimento tout court, con ciò rappresentando la pregnanza fattuale necessaria nella proposizione della domanda, che deve appunto identificare in che cosa l'inadempimento è consistito”; con la conseguenza che “una domanda meramente assertiva, in quanto completamente spoglia da ogni allegazione che ne concretizzi il supporto fattuale anche nell'ipotesi in cui l'onere della prova di tale supporto non gravi poi sull'attore, non è idonea a tutelare il diritto sostanziale che le sarebbe sotteso” (vd. Cass n. 6618/2018 in motivazione)” (cfr. pag.
4-5 sent. imp).
La domanda proposta dal è affetta da insuperabile carenza allegatoria dei fatti e delle Parte_1 circostanze connotanti il dedotto inadempimento nel caso specifico, essendosi la parte limitata ad addurre il mancato adempimento di all'obbligo di portabilità della propria utenza mobile, CP_1 senza però indicare puntualmente i tempi e le modalità in cui avrebbe dovuto adempiere, CP_1 quando e come avesse sollecitato l'adempimento, le ragioni eventualmente addotte Parte_1 dell'inadempimento ed anche quale sia l'indennizzo richiesto e in relazione a quale arco temporale collegare il dedotto inadempimento.
Si riportano di seguito gli elementi fattuali addotti dal nell'atto di citazione in primo grado: Parte_1
Contr
“1. parte attrice in data 23/01/2024 contrattualizzava con la convenuta della propria utenza mobile 3757360021 in carico ad altro operatore;
2. Che il personale della convenuta assicurava che la portabilità del predetto numero sarebbe stata effettuata “entro pochi giorni” dalla sottoscrizione del contratto e senza soluzione di continuità nella fornitura dei servizi.
3. Che a nulla sono valsi i plurimi contatti con il call center ed i reclami, fattivamente inevasi, inoltrati alla convenuta, nonché il tentativo di conciliazione.
4. Che l'inadempimento di controparte ha causato e continua a causare alla parte ricorrente ingenti danni.
5. Che alla data di deposito del presente atto permane l'inadempimento di controparte”.
7 Il medesimo atto prosegue con una mera elencazione di delibere e richiami giurisprudenziali CP_2 senza alcun riferimento a circostanze fattuali inerenti il caso concreto o a specifiche clausole del contratto concluso o della Carta dei Servizi all'epoca vigente da cui poter desumere la fondatezza delle domande;
a mancare sono altresì i chiari riferimenti temporali in cui inquadrare il fatto storico sotteso, che avrebbero consentito al giudice un raffronto tra gli stessi e gli asseriti ritardi/inadempimenti e poter valutare l'esistenza e quantificazione dell'indennizzo preteso. Senza poi trascurare che nelle conclusioni l'appellante chiede anche lo “storno/rimborso, integrale o in subordine parziale, della fatturazione per i medesimi periodi”, senza preventivamente allegare e documentare di aver ricevuto e pagato alcuna fattura per prestazioni non eseguite da . CP_1
In sostanza, l'appellante avrebbe dovuto definire chiaramente i contorni della vicenda sottesa, con riferimenti chiari e circostanziati, non potendo in alcun modo richiedere al giudice di sostituirsi a questo suo onere allegatorio mediante un mero rinvio alla documentazione prodotta (cfr. pagg.
6-7 atto di appello), tra l'altro priva di rilevanza rispetto alle circostanze dell'inadempimento, atteso che consiste nella proposta di abbonamento del 23.1.2024, in un'email di diffida ad adempiere del
7.2.2024, nell'avvio del procedimento di conciliazione del 16.2.2024 e nella copia della Carta dei
Servizi). Vi è inoltre da evidenziare che non è neppure chiaro quale sia l'indennizzo reclamato dal se occorre far riferimento alla sola Carta dei Servizi e per quale arco temporale calcolarlo. Parte_1
8. A ciò si aggiunga che, le deduzioni con cui ha replicato alle contestazioni di CP_1 inadempimento del con i riferimenti ai fatti che avrebbero impedito la portabilità dell'utenza Parte_1 mobile, non sono state specificamente confutate dall'odierno appellante che si è limitato a sostenerne la falsità degli assunti di , senza tuttavia fornire elementi fattuali e circostanziali utili a CP_1 consentire la verifica e ricostruzione della vicenda inerente la procedura di portabilità dell'utenza in questione.
Ebbene, secondo la ricostruzione dei fatti fornita da , la stessa -a seguito della richiesta di CP_1 aveva attivato la numerazione provvisoria 3757360021 tentando, senza successo, la Parte_1 migrazione dell'utenza, in quanto la richiesta di portabilità era stata bocciata dall'operatore COOP con causale errata. Tale circostanza era stata portata a conoscenza del come riportato nella Parte_1 comunicazione inviata alla mail dello stesso dal Team , di cui riportava lo stralcio Parte_1 CP_1 nella comparsa, nella quale si legge: “la informiamo che la portabilità del numero 3474373704 risulta essere stata annullata dal gestore di provenienza con codice errore: 28- precedente richiesta ricevuta da medesimo Recipient pertanto la invitiamo ad interfacciarsi con il gestore COOP VOCE”.
Dopo quel momento, nonostante il sollecito inoltrato dalla telefonia al (cfr. pag. 5 comparsa Parte_1 di costituzione in primo grado di ) sostiene , lo stesso non aveva fornito alcuna CP_1 CP_1 informazione e l'utenza risultava non attiva.
8 In particolare, , nella propria comparsa di costituzione in primo grado ha ulteriormente CP_1 dedotto: “Risulta dai sistemi di che l'utente, dopo l'annullamento della portabilità a fine CP_1 gennaio 2024 avrebbe dovuto fare alcune verifiche con il gestore di provenienza (doc.
4 - schermate
Remedy). Risulta che ad oggi la portabilità non è più fattibile posto che l'utente ha poi manifestato la volontà di non voler più procedere, stante il fatto che la numerazione, nel frattempo, è stata cessata dal precedente gestore (pag.5 comparsa di costituzione ). CP_1
A fronte di tali deduzioni il si è limitato a sostenere in maniera del tutto apodittica di non Parte_1 essere mai stato contattato da per i problemi inerenti alla portabilità del numero mobile CP_1
3474373704 e di non aver mai rinunciato alla propria numerazione 3474373704, senza null'altro dedurre, malgrado, come correttamente sottolineato dal giudice di primo grado, almeno sulla cessazione della numerazione, -attesa la vicinanza con la circostanza in questione- avrebbe Parte_1 ben potuto indicare che il numero è ancora attivo o a lui in uso, ovvero dedurre fatti e prove per valutare la permanenza dell'interesse alla portabilità della linea telefonica in oggetto.
L'appellante, inoltre, si è limitato a mere contestazioni attinenti alla utilizzabilità delle schermate prodotte da senza nulla dire, nel merito, rispetto al contenuto delle specifiche difese di CP_1
e soprattutto in merito alla mail che sembrerebbe essergli stata inviata. CP_1
In sintesi, come correttamente ritenuto dal Tribunale, l'appellante “si è invero limitata a dedurre, in modo del tutto apodittico, oltre che contraddittorio rispetto alla documentazione depositata in giudizio, che non era stata eseguita la portabilità della linea n. 3757360021, senza alcunché di specifico aggiungere in ordine agli stessi contorni fattuali dell'obbligazione in tesi gravante sulla convenuta[…]”.
Deve conclusivamente ritenersi che, se è vero che sussiste una diversità dei presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo rispetto al risarcimento per inadempimento contrattuale, è altresì vero che la richiesta deve essere formulata in modo tale da consentire al giudice di effettuare le dovute verifiche anche in merito alla sussistenza dei presupposti per riconoscere il chiesto indennizzo contrattuale.
9. In conclusione, la sentenza di primo grado va confermata quanto alla ravvisata infondatezza della domanda svolta da attesa la carenza allegatoria, prima che probatoria, della stessa, Parte_1 con conseguente rigetto dell'appello. Del tutto indimostrato è l'avvenuto pagamento di fatture non prodotte, né meglio indicate, di cui la parte vorrebbe oggi il rimborso. La conclusione raggiunta rende superfluo l'esame delle ulteriori doglianze che restano assorbite.
10. L'evidente pretestuosità ed infondatezza delle doglianze determinano la conferma della sentenza appellata, anche in punto di spese di lite non sussistendo alcuna ragione che legittimino l'invocata compensazione.
9 11. , totalmente soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese Parte_1
anche del presente grado, liquidate come in dispositivo sulla base dei criteri previsti dal DM n.147/22 avuto riguardo al valore della controversia (come indicato dall'appellante nella citazione), nei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, attesa la media complessità delle questioni trattate, e minimi per la fase di trattazione, (consistente nella sola partecipazione all'udienza di prima comparizione, ma da liquidarsi necessariamente anche in appello: Cass. n. 30219/23).
Sussistono i presupposti di cui al comma 1quater dell'art. 13 DPR 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello promosso da contro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9904/2024 Parte_1 CP_1 pubblicata in data 15.11.2024, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al rimborso in favore di delle spese di lite, che liquida in Parte_1 CP_1 complessivi € 4.888 di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17.6.2025
Il Cons. estensore Dott.ssa Isabella Ciriaco La Presidente Dott.ssa Maria Grazia Federici
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente dott.ssa Elena Maria Grazioli Consigliere dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere est.
SENTENZA
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Manlio Parte_1 C.F._1
Arnone (C.F. ) e dall'avv. Francesco Lioia (C.F. ) ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Foggia, alla Via Giulio De Petra n. 1; con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo pec: Em_
. egalmail Email_2
Appellante
Contro
(P.Iva ) in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Margherita Grassi CP_1 P.IVA_1
Catapano (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._4
Milano, Corso Europa n. 10 con domicilio digitale presso il seguente indirizzo pec:
Email_3
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9904/2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data 15.11.2024, notificata in pari data, pronunciata in materia di contratto di somministrazione.
CONCLUSIONI: Per : Parte_1
“In via definitiva e gradata: in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata statuizione di primo grado:
1 I previo accertamento, per i motivi esposti in premessa, del grave inadempimento posto in essere dalla convenuta, a causa dell'inadempimento contrattuale e/o del disservizio di cui in narrativa, condannare la medesima, in p.d.l.r.p.t., all'adempimento dell'obbligazione dedotta nel contratto in epigrafe, fissando, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., una somma dovuta dall'obbligata per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento da determinarsi nella somma di € 30,00, o in quella maggiore o minore che l'Ill.mo Giudicante dovesse determinare, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., terzo comma;
II condannare la medesima, in p.d.l.r.p.t., alla prestazione pecuniaria promessa nella propria Carta dei Servizi e/o nel sito web ufficiale, consistente nella corresponsione degli indennizzi/penali contrattuali ivi indicati per l'inadempimento e/o il ritardo, anche quali promesse unilaterali e/o promesse al pubblico, che si quantifica sino alla data di stesura e deposito del presente atto nella somma di € 50,00 (da intendersi quale ristoro computato moltiplicando gli indennizzi/penali contrattuali pro die di cui in premessa per il periodo *23/01/2024 - data di deposito*), oltre allo storno/rimborso, integrale od in subordine parziale, della fatturazione per i medesimi periodi, ovvero quella diversa, maggiore o in subordine minore, che il giudice dovesse ritenere di quantificare, anche in via equitativa,;
III In via subordinata, qualora il Giudice non accogliesse la domanda principale, dichiarare risolto per inadempimento della resistente il contratto afferente all'utenza indicata in espositiva e per l'effetto, condannare la medesima, in p.d.l.r.p.t., alla prestazione pecuniaria promessa nella propria Carta dei Servizi e/o nel sito web ufficiale come sopra quantificata, ovvero quella o in subordine minore, che il Giudice dovesse ritenere di quantificare, anche in via equitativa;
IV In via ulteriormente subordinata, dichiarare risolto per inadempimento della resistente il contratto afferente all'utenza indicata in espositiva e per l'effetto, condannare la medesima allo storno/rimborso, integrale od in subordine parziale, dell'indebita eventuale fatturazione, ovvero quella diversa, maggiore o minore, che il giudice dovesse ritenere di quantificare, anche in via equitativa;
- Condannare in ogni caso la parte appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione del provvedimento impugnato, con distrazione delle somme in favore dei procuratori antistatari.
In via istruttoria:
- si chiede, ai sensi dell'art. 347, ultimo co., c.p.c., ordinarsi al Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'Ufficio di primo grado. Si dichiara ai sensi dell'art 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 e succ. modifiche, che il presente procedimento rientra nelle cause di valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00 ed è stato versato C.U. di € 355,50. Con espressa riserva di ogni maggiore deduzione, eccezione e difese, nonché di produrre la sentenza impugnata, il fascicolo del giudizio di primo grado e gli atti richiamati ed indicati nel foliario del giudizio di primo grado, che verranno depositati con l'iscrizione della causa nel ruolo generale. Salvezze illimitate.” Con le note autorizzate del 0/6/2025, i procuratori dell'appellante hanno così ulteriormente precisato le conclusioni:
2 “I procuratori costituiti nell'interesse di parte appellante precisano le conclusioni come in atti e scritti, con restrizione del thema decidendum rinunciando espressamente, solo in questa sede, al capo/parte della domanda di ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione del provvedimento impugnato (v. Cass. SSUU 3453/24; Cass. 2019 n. 4837; 4837/19; 13203/15; 8737/14;28146/13; 21848/13; 1439/02; 140/02; cfr., di recente, Cass. 2023 n. 7883)”;.
Per . CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: In via preliminare
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello in quanto manifestamente infondato ex art. 348 bis c.p.c. per i motivi in atti. Nel merito
- rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi in atti, confermando integralmente la sentenza impugnata;
In ogni caso
- condannare controparte al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ivi inclusi compensi professionali, spese generali, iva e cpa;
Si dichiara, in conformità alla normativa vigente in materia, che la presente costituzione in giudizio non contiene appello incidentale e non modifica il valore della causa.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. adiva il Tribunale di Milano al fine di ottenere la condanna di Parte_1 CP_1 all'adempimento dell'obbligazione nascente dal contratto di somministrazione del servizio telefonico, con cui aveva stabilito la portabilità del proprio numero di utenza mobile da altro operatore, con la condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. al pagamento di una somma dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione; chiedeva, altresì, di condannare al pagamento della CP_1 somma pecuniaria indicata nella Carta dei Servizi e/o nel sito web ufficiale, oltre allo storno e rimborso di integrale o parziale della fatturazione per i medesimi periodi;
in via subordinata, chiedeva di dichiarare risolto il contratto per inadempimento di , condannando la stessa alla prestazione CP_1 pecuniaria prevista dalla Carta dei Servizi o nel sito web oppure stabilita dal giudice in via equitativa;
in via ulteriormente subordinata, dopo aver dichiarato risolto il contratto, chiedeva la condanna allo storno/rimborso integrale della indebita eventuale fatturazione.
A sostegno delle proprie domande il esponeva di aver stipulato in data 23.1.2024 un Parte_1 contratto di somministrazione di servizi telefonici relativamente all'utenza avente n. 3757360021 “in carico ad altro operatore”; che aveva assicurato il buon esito della portabilità “in pochi CP_1 giorni” dalla sottoscrizione del contratto;
che, tuttavia, nonostante i plurimi contatti con il call center
ed i reclami inoltrati alla convenuta, nonché il tentativo di conciliazione effettuato, la era CP_1 rimasta inadempiente causando e continuando a causare al ingenti danni. Parte_1
3 2. si costituiva eccependo preliminarmente l'improcedibilità delle domande per CP_1
“nullità del tentativo obbligatorio di conciliazione”, in quanto esperito dinanzi ad un organismo in incompetente;
nel merito, chiedeva il rigetto delle avverse domande e deduceva che, con riferimento alla linea telefonica indicata nell'atto di citazione dal la stessa risultava essere stata Parte_1 regolarmente attivata e gestita e che, al più, dal contratto prodotto in atti, risultava che la linea da traslocare era la n. 3474373704 (diversa da quella indicata in citazione) che -tuttavia- non risultava più attiva;
concludeva, pertanto, per l'infondatezza della pretesa di pagamento degli indennizzi contrattuali.
3. All'esito del giudizio così incardinato, il Tribunale, con sentenza n.9904/2024, rigettava tutte le domande avanzate da nei confronti di e condannava lo stesso al Parte_1 CP_1 pagamento delle spese di lite.
In particolare, il primo giudice - preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità del ricorso stante il corretto esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi all'organismo territorialmente competente, rigettava le domande proposte dal in ragione della “estrema vaghezza delle Parte_1 censure mosse dall'attrice al comportamento della convenuta, le quali risultano, invero, per la loro genericità, inidonee a costituire una efficace contestazione di inadempimento” (v. pag. 4 sent. imp).
In ossequio all'insegnamento della Suprema Corte, il primo giudice sosteneva che le censure mosse dal non fossero idonee a costituire un'efficace contestazione di inadempimento, stante la Parte_1 mancanza di specifiche allegazioni delle circostanze fattuali dell'inadempimento, sia rispetto al termine entro il quale avrebbe dovuto concludere la portabilità del numero, sia rispetto a CP_1
“quale fosse lo specifico titolo negoziale contenente una siffatta pattuizione ”; inoltre, dava atto che solo dalle allegazioni di era stato possibile desumere che la linea da migrare non fosse quella CP_1 indicata nell'atto di citazione ma la diversa linea avente n. 3474373704.
Il Tribunale concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda attorea di accertamento dell'inadempimento di e conseguentemente anche di tutte le altre domande proposte. CP_1
4. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 16.12.2024 ha impugnato la Parte_1 sentenza per avere il Tribunale omesso di valutare la documentazione da lui prodotta ed avere applicato erroneamente il principio dell'onere della prova nell'inadempimento contrattuale.
5. All'udienza del 1.4.2025, verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia di
, non costituitasi in giudizio;
l'appellante ha chiesto che la causa venisse rimessa in decisione CP_1 sulle conclusioni rassegnate in citazione, precisando di voler rinunciare alla sola domanda relativa alla ripetizione delle spese di esecuzione della sentenza. Fissata l'udienza del 10.6.2025 ai sensi e per gli effetti dell'art. 352 c.p.c., nelle more, si è costituita (in data 9.5.2025) eccependo CP_1
4 in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e deducendone nel merito l'infondatezza.
All'udienza del 10.6.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ed è stata decisa nella camera di consiglio del 17.6.2025.
6.1 Con un unico motivo articolato in più punti l'appellante lamenta in primo luogo la “violazione
e/o falsa applicazione degli artt. 2697 (Onere della prova), 1559 (Somministrazione), c.c.; 115, 116
e 132, n. 4, c.p.c.” per non avere il primo giudice preso correttamente visione della documentazione depositata agli atti (non contestata) al fine di provare l'inadempimento della società appellata (cfr.
DOCC. 1-2-3-4 depositati all'atto della iscrizione a ruolo della causa).
Secondo il il giudice avrebbe erroneamente invertito l'onere probatorio che, a fronte Parte_1 dell'eccezione di inadempimento dell'obbligazione, gravava su , tenuta a dimostrare CP_1
l'obiettiva, assoluta e riferibile al contratto impossibilità sopravvenuta ad adempiere.
Contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, l'appellante assume di avere invece pienamente stato assolto l'onere probatorio avendo:
- prodotto la fonte contrattuale dell'obbligazione (DOC.1, fascicolo di parte di primo grado) in cui si indica il facere imposto alla : “porterai in il numero mobile 3474373704”; CP_1 CP_1
- indicato a pag. 2 dell'atto introduttivo di primo grado tutte le delibere inerenti tempi e CP_2 obblighi di evasione a carico dell'operatore di telefonia.
6.2 Quanto all'”obbligazione di portabilità del numero gravante sull'operatore”, l'appellante richiama la delibera , secondo la quale la durata massima del periodo di realizzazione della CP_2 prestazione non deve superare i tre giorni lavorativi (delibera n. 78/08/CIR) e il regolamento contenuto nella delibera n. 147/11/CIR2, che ha limitato ad un giorno lavorativo il periodo di attivazione riconoscendo, qualora il limite del periodo di attivazione non fosse rispettato, il diritto dei clienti ad essere indennizzati.
Secondo la difesa nel momento in cui il cliente aderisce ad un'offerta commerciale di altro Parte_1 operatore, la portabilità della numerazione da parte del nuovo operatore rappresenta un elemento essenziale del rapporto negoziale qualificabile quale promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c.; pertanto si deve attivare presso il terzo e nel caso di mancato compimento del fatto ad opera di quest'ultimo, in base della condotta in concreto mantenuta dal promittente, sarà tenuto all'indennizzo o al risarcimento del danno, secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito richiamata dall'appellante a sostegno della propria tesi interpretativa.
6.3. Con una terza argomentazione, rubricata “Sulle allegazioni di (formazione di) controparte in primo grado”, , facendo riferimento ai file immagine acclusi alla comparsa di costituzione di primo grado di (contestate nel loro valore probatorio), l'appellante sostiene che, trattandosi di copie CP_1
5 di presunte schermate relative ad un software di gestione interno dell'operatore, siano prive di qualsivoglia attestazione e/o certificazione relativa all'utenza oggetto di giudizio;
deduce altresì che tali schermate sono inconferenti, nonché di formazione esclusivamente unilaterale e, in quanto tali, possono formare prova solamente contro l'autore e non a suo favore (Cass. 2016 n. 8290); inoltre, non possedendo le caratteristiche ordinarie né del documento informatico, né della prova documentale intesa in senso tradizionale (cartaceo), risulterebbero rappresentare un riepilogo di dati senza certezza del loro contenuto e della fonte di provenienza.
Secondo l'appellante tali osservazioni troverebbero altresì conferma nella giurisprudenza e nelle delibere che hanno affrontato il tema. CP_2
Impugna inoltre il capo della sentenza con cui il primo giudice ha ritenuto che le affermazioni della sulle ragioni della mancata attivazione della linea “sono state oggetto di una contestazione CP_1 di stile” da parte del che, per confutare tale assunto, richiama il contenuto della propria Parte_1 memoria n. 1 ex art. 171ter c.p.c.
6.4. insiste, quindi, nell'affermare il proprio diritto all'indennizzo contrattuale secondo Parte_1 quanto disciplinato dalla Carta dei Servizi (Doc. 4 fasc. primo grado, pag. 14) e sul quantum debeatur deduce che la penale contrattuale è dovuta ai sensi dell'art.1382 co. 2 c.p.c. indipendentemente dalla prova del danno;
pertanto, l'onere probatorio si risolverebbe nella prova dell'inizio della durata del pregiudizio e la misura dell'indennizzo sarebbe individuata secondo quanto previsto dal contratto e dalla Carta dei Servizi.
6.5. L'appellante promuove altresì domanda di condanna di a corrispondere ex art. 614 bis CP_1
c.p.c. per ogni giorno di ritardo nella mancata attivazione dell'utenza.
6.6 Quanto alle spese di lite, sostiene che dal “contegno di controparte tenuto in costanza Parte_1 del tentativo di conciliazione, delle defatigatorie ed infondate eccezioni preliminari ex adverso sollevate, delle sperequate concrete possibilità di vicinanza ed accesso alle prove (es. richieste al donating, iniziative intraprese, ecc.), dei richiamati mutamenti della giurisprudenza della S.C. in subiecta materia, nonché dell'abissale divario economico tra le parti” siano configurabili le gravi ed eccezionali ragioni che ai sensi della Sentenza 2018 n. 77 della Corte Costituzionale, che legittimino la totale compensazione delle spese di giudizio.
7. L'appello è infondato sotto tutti i profili dedotti e va rigettato.
Ritiene la Corte di far propri i principi richiamati dal Tribunale in punto di specificità dell'allegazione in materia di inadempimento contrattuale, secondo i quali “l'inadempimento non deve essere provato da chi lo adduce, in forza appunto dell'insegnamento nomofilattico, ma deve comunque essere
"vestito" in tale adduzione, ovvero non può rappresentarsi in un senso astratto, bensì deve essere
6 identificato in modo concreto” giacché “altrimenti, la prova che deve fornire l'asserito inadempiente per dimostrare di non avere inadempiuto diventa una probatio diabolica” e ciò in quanto
“L'allegazione … racchiude una intensa natura di specificità proprio perché deve fondare il thema decidendum del giudizio di fatto”. “Quindi, quando sotto il profilo di diritto l'azione esercitata concerne inadempimento contrattuale, sotto il profilo del fatto l'attore è gravato dell'onere dell'allegazione che concretizzi il lamentato inadempimento (v. p. es., tra gli arresti recenti, Cass. sez. 3, ord. 21 settembre 2017 n. 21927, Cass. sez. 2, 22 novembre 2016 n. 23759, Cass. sez. 1, 31 agosto 2016 n. 17441, Cass. sez. 3, 14 giugno 2016 n. 12143 e Cass. sez. 1, 19 gennaio 2016 n. 810);
e, d'altronde, nel disciplinare le modalità di accertamento dell'inadempimento contrattuale, il celebre arresto del 2001 ha imposto la "allegazione della circostanza dell'inadempimento", e non la denuncia dell'inadempimento tout court, con ciò rappresentando la pregnanza fattuale necessaria nella proposizione della domanda, che deve appunto identificare in che cosa l'inadempimento è consistito”; con la conseguenza che “una domanda meramente assertiva, in quanto completamente spoglia da ogni allegazione che ne concretizzi il supporto fattuale anche nell'ipotesi in cui l'onere della prova di tale supporto non gravi poi sull'attore, non è idonea a tutelare il diritto sostanziale che le sarebbe sotteso” (vd. Cass n. 6618/2018 in motivazione)” (cfr. pag.
4-5 sent. imp).
La domanda proposta dal è affetta da insuperabile carenza allegatoria dei fatti e delle Parte_1 circostanze connotanti il dedotto inadempimento nel caso specifico, essendosi la parte limitata ad addurre il mancato adempimento di all'obbligo di portabilità della propria utenza mobile, CP_1 senza però indicare puntualmente i tempi e le modalità in cui avrebbe dovuto adempiere, CP_1 quando e come avesse sollecitato l'adempimento, le ragioni eventualmente addotte Parte_1 dell'inadempimento ed anche quale sia l'indennizzo richiesto e in relazione a quale arco temporale collegare il dedotto inadempimento.
Si riportano di seguito gli elementi fattuali addotti dal nell'atto di citazione in primo grado: Parte_1
Contr
“1. parte attrice in data 23/01/2024 contrattualizzava con la convenuta della propria utenza mobile 3757360021 in carico ad altro operatore;
2. Che il personale della convenuta assicurava che la portabilità del predetto numero sarebbe stata effettuata “entro pochi giorni” dalla sottoscrizione del contratto e senza soluzione di continuità nella fornitura dei servizi.
3. Che a nulla sono valsi i plurimi contatti con il call center ed i reclami, fattivamente inevasi, inoltrati alla convenuta, nonché il tentativo di conciliazione.
4. Che l'inadempimento di controparte ha causato e continua a causare alla parte ricorrente ingenti danni.
5. Che alla data di deposito del presente atto permane l'inadempimento di controparte”.
7 Il medesimo atto prosegue con una mera elencazione di delibere e richiami giurisprudenziali CP_2 senza alcun riferimento a circostanze fattuali inerenti il caso concreto o a specifiche clausole del contratto concluso o della Carta dei Servizi all'epoca vigente da cui poter desumere la fondatezza delle domande;
a mancare sono altresì i chiari riferimenti temporali in cui inquadrare il fatto storico sotteso, che avrebbero consentito al giudice un raffronto tra gli stessi e gli asseriti ritardi/inadempimenti e poter valutare l'esistenza e quantificazione dell'indennizzo preteso. Senza poi trascurare che nelle conclusioni l'appellante chiede anche lo “storno/rimborso, integrale o in subordine parziale, della fatturazione per i medesimi periodi”, senza preventivamente allegare e documentare di aver ricevuto e pagato alcuna fattura per prestazioni non eseguite da . CP_1
In sostanza, l'appellante avrebbe dovuto definire chiaramente i contorni della vicenda sottesa, con riferimenti chiari e circostanziati, non potendo in alcun modo richiedere al giudice di sostituirsi a questo suo onere allegatorio mediante un mero rinvio alla documentazione prodotta (cfr. pagg.
6-7 atto di appello), tra l'altro priva di rilevanza rispetto alle circostanze dell'inadempimento, atteso che consiste nella proposta di abbonamento del 23.1.2024, in un'email di diffida ad adempiere del
7.2.2024, nell'avvio del procedimento di conciliazione del 16.2.2024 e nella copia della Carta dei
Servizi). Vi è inoltre da evidenziare che non è neppure chiaro quale sia l'indennizzo reclamato dal se occorre far riferimento alla sola Carta dei Servizi e per quale arco temporale calcolarlo. Parte_1
8. A ciò si aggiunga che, le deduzioni con cui ha replicato alle contestazioni di CP_1 inadempimento del con i riferimenti ai fatti che avrebbero impedito la portabilità dell'utenza Parte_1 mobile, non sono state specificamente confutate dall'odierno appellante che si è limitato a sostenerne la falsità degli assunti di , senza tuttavia fornire elementi fattuali e circostanziali utili a CP_1 consentire la verifica e ricostruzione della vicenda inerente la procedura di portabilità dell'utenza in questione.
Ebbene, secondo la ricostruzione dei fatti fornita da , la stessa -a seguito della richiesta di CP_1 aveva attivato la numerazione provvisoria 3757360021 tentando, senza successo, la Parte_1 migrazione dell'utenza, in quanto la richiesta di portabilità era stata bocciata dall'operatore COOP con causale errata. Tale circostanza era stata portata a conoscenza del come riportato nella Parte_1 comunicazione inviata alla mail dello stesso dal Team , di cui riportava lo stralcio Parte_1 CP_1 nella comparsa, nella quale si legge: “la informiamo che la portabilità del numero 3474373704 risulta essere stata annullata dal gestore di provenienza con codice errore: 28- precedente richiesta ricevuta da medesimo Recipient pertanto la invitiamo ad interfacciarsi con il gestore COOP VOCE”.
Dopo quel momento, nonostante il sollecito inoltrato dalla telefonia al (cfr. pag. 5 comparsa Parte_1 di costituzione in primo grado di ) sostiene , lo stesso non aveva fornito alcuna CP_1 CP_1 informazione e l'utenza risultava non attiva.
8 In particolare, , nella propria comparsa di costituzione in primo grado ha ulteriormente CP_1 dedotto: “Risulta dai sistemi di che l'utente, dopo l'annullamento della portabilità a fine CP_1 gennaio 2024 avrebbe dovuto fare alcune verifiche con il gestore di provenienza (doc.
4 - schermate
Remedy). Risulta che ad oggi la portabilità non è più fattibile posto che l'utente ha poi manifestato la volontà di non voler più procedere, stante il fatto che la numerazione, nel frattempo, è stata cessata dal precedente gestore (pag.5 comparsa di costituzione ). CP_1
A fronte di tali deduzioni il si è limitato a sostenere in maniera del tutto apodittica di non Parte_1 essere mai stato contattato da per i problemi inerenti alla portabilità del numero mobile CP_1
3474373704 e di non aver mai rinunciato alla propria numerazione 3474373704, senza null'altro dedurre, malgrado, come correttamente sottolineato dal giudice di primo grado, almeno sulla cessazione della numerazione, -attesa la vicinanza con la circostanza in questione- avrebbe Parte_1 ben potuto indicare che il numero è ancora attivo o a lui in uso, ovvero dedurre fatti e prove per valutare la permanenza dell'interesse alla portabilità della linea telefonica in oggetto.
L'appellante, inoltre, si è limitato a mere contestazioni attinenti alla utilizzabilità delle schermate prodotte da senza nulla dire, nel merito, rispetto al contenuto delle specifiche difese di CP_1
e soprattutto in merito alla mail che sembrerebbe essergli stata inviata. CP_1
In sintesi, come correttamente ritenuto dal Tribunale, l'appellante “si è invero limitata a dedurre, in modo del tutto apodittico, oltre che contraddittorio rispetto alla documentazione depositata in giudizio, che non era stata eseguita la portabilità della linea n. 3757360021, senza alcunché di specifico aggiungere in ordine agli stessi contorni fattuali dell'obbligazione in tesi gravante sulla convenuta[…]”.
Deve conclusivamente ritenersi che, se è vero che sussiste una diversità dei presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo rispetto al risarcimento per inadempimento contrattuale, è altresì vero che la richiesta deve essere formulata in modo tale da consentire al giudice di effettuare le dovute verifiche anche in merito alla sussistenza dei presupposti per riconoscere il chiesto indennizzo contrattuale.
9. In conclusione, la sentenza di primo grado va confermata quanto alla ravvisata infondatezza della domanda svolta da attesa la carenza allegatoria, prima che probatoria, della stessa, Parte_1 con conseguente rigetto dell'appello. Del tutto indimostrato è l'avvenuto pagamento di fatture non prodotte, né meglio indicate, di cui la parte vorrebbe oggi il rimborso. La conclusione raggiunta rende superfluo l'esame delle ulteriori doglianze che restano assorbite.
10. L'evidente pretestuosità ed infondatezza delle doglianze determinano la conferma della sentenza appellata, anche in punto di spese di lite non sussistendo alcuna ragione che legittimino l'invocata compensazione.
9 11. , totalmente soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese Parte_1
anche del presente grado, liquidate come in dispositivo sulla base dei criteri previsti dal DM n.147/22 avuto riguardo al valore della controversia (come indicato dall'appellante nella citazione), nei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, attesa la media complessità delle questioni trattate, e minimi per la fase di trattazione, (consistente nella sola partecipazione all'udienza di prima comparizione, ma da liquidarsi necessariamente anche in appello: Cass. n. 30219/23).
Sussistono i presupposti di cui al comma 1quater dell'art. 13 DPR 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello promosso da contro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9904/2024 Parte_1 CP_1 pubblicata in data 15.11.2024, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al rimborso in favore di delle spese di lite, che liquida in Parte_1 CP_1 complessivi € 4.888 di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17.6.2025
Il Cons. estensore Dott.ssa Isabella Ciriaco La Presidente Dott.ssa Maria Grazia Federici
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