Sentenza 3 luglio 2008
Massime • 1
Il giudice dell'udienza preliminare, a fronte di elementi di prova favorevoli all'imputato che in dibattimento condurrebbero all'assoluzione, deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere solo in forza di un giudizio prognostico di immutabilità del quadro probatorio, specificamente di non modificabilità in dibattimento per effetto dell'acquisizione di nuove prove o di una diversa rivalutazione degli elementi in atti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/07/2008, n. 35178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35178 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 03/07/2008
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1104
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 12505/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO;
avverso la sentenza ex art. 425 c.p.p. emessa dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Melfi in data 9 gennaio 2008;
nei confronti di:
RU IN, n. Cerignola il 23 giugno 1967;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, sost. Proc. Gen. Dott. Gialanella Antonio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
sentito il difensore dell'imputato, avv. Cassotta Giorgio del foro di Melfi, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 9 gennaio 2008 il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Melfi dichiarava non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p. nei confronti di NE IN in ordine ai reati, commessi in Melfi tra il 14 e il 17 dicembre 2002, di estorsione aggravata (art. 629 c.p. e art. 61 c.p., n. 7, perché, dopo che era stata asportata l'auto Peugeot 106 tg. AV909PW a Di LV EL, qualificandosi come tenente dei Carabinieri, induceva lo stesso Di LV e la zia di questi MO IM a dargli la somma di L. 6.000.000, poi ridotta a L. 4.000.000, per ottenere la restituzione del mezzo, con la minaccia implicita della definitiva perdita dell'auto ove non avessero pagato le somme richieste, sicché il Di LV dopo il pagamento "recuperava" l'auto nel giro di due giorni) e di omessa denunzia e favoreggiamento personale continuati (artt. 81, 361 e 378 c.p. perché quale carabiniere in servizio presso il Comando Compagnia CC. Di Melfi, ben conoscendo gli autori del furto dell'auto asportata a Di LV EL, ometteva di denunziarli all'Autorità giudiziaria, aiutando gli stessi ad eludere le investigazioni dell'Autorità), ritenendo gli elementi acquisiti contraddittori, inidonei e insufficienti a sostenere l'accusa in giudizio.
Nei confronti del NE, carabiniere all'epoca dei fatti in servizio presso la compagnia dei Carabinieri di Melfi si era proceduto sulla base delle dichiarazioni di Di LV EL e della zia MO IM che in data 7 aprile 2005, a distanza di quasi tre anni dai fatti che si erano verificati nel dicembre 2002, dopo essere stati convocati presso gli uffici del NORM di Melfi avevano spontaneamente riferito dei contatti avuti il 14 dicembre 2002 presso la stazione dei Carabinieri di Melfi, ove il Di LV si era recato accompagnato dalla zia per denunciare il furto della propria autovettura. In particolare il Di LV aveva riferito che un carabiniere qualificatosi come tenente gli si era avvicinato offrendosi di adoperarsi per ritrovare l'autovettura in cambio di soldi, conoscendo i ladri, e si faceva dare il suo numero del telefono cellulare;
che dopo tre giorni aveva ricevuto la telefonata con la quale gli era stata chiesta prima la somma di L. 6.000.000, poi ridotta a L. 4.000.000, con l'intesa che il chiamante avrebbe trattenuto l'impianto stereo o l'impianto GPL e che a ritirare l'autovettura si sarebbe dovuta recare, il giorno successivo presso una masseria nei dintorni di Melfi, la zia del ragazzo. Effettivamente la MO aveva ritirato, previo pagamento dei L. 4.000.000, l'autovettura vicino alla masseria e si era recata quindi con il nipote presso la caserma dei Carabinieri per rendere noto il ritrovamento del veicolo. La MO aveva sostanzialmente confermato il racconto del Di LV, sostenendo che nella sala di attesa della caserma mentre attendeva il nipote era stata avvicinata da un carabiniere di nome IN che le aveva assicurato di poter agevolare il ritrovamento dell'autovettura rubata, che il giorno in cui era stata incaricata di ritirare l'autovettura aveva prelevato Euro 2.000,00 presso l'ufficio postale, somma che aveva consegnato al carabiniere. Il Di LV e la MO avevano individuato in fotografia il NE.
Dagli accertamenti svolti risultava che il Di LV alle ore 7,53 del 16 dicembre 2002 aveva ricevuto una telefonata di 58 secondi in partenza da un telefono pubblico di Melfi. Il NE risultava aver prestato servizio il 14 dicembre 2002, nei turni 7-13 e 21-24, e il 16 dicembre 2002, nel turno 7-13.
All'udienza preliminare, in cui era stata rigettata la richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'audizione della persona offesa Di LV e all'accertamento tecnico della distanza tra il telefono pubblico da cui era partita la telefonata del 16 dicembre 2002 e la compagnia dei Carabinieri di Melfi, il giudice dopo la discussione disponeva l'audizione delle persone offese Di LV e MO IM i quali sotto il vincolo del giuramento ridimensionavano, soprattutto il Di LV, le dichiarazioni accusatorie nei confronti del NE.
Il giudice nella sentenza impugnata evidenziava le contraddizioni delle persone offese che non rendevano, a suo giudizio, un quadro certo e chiaro della dinamica dei fatti.
Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza deducendo l'inosservanza ed erronea applicazione dei criteri di cui all'art. 192 c.p.p. in ordine alla valutazione della prova da parte del giudice per l'udienza preliminare, ponendo in luce il disinteresse della denuncia delle persone offese (presentata a distanza di oltre due anni dai fatti a seguito di convocazione da parte dei Carabinieri) che non avevano motivi di risentimento nei confronti del NE. Il ricorrente, inoltre, qualificava apodittica l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale era lecito ritenere, a differenza di quanto dichiarato dalle persone offese, che il NE indossasse il 14 dicembre 2002, quando sarebbe stata fatta la richiesta estorsiva, la divisa. Le divergenze evidenziate nella sentenza impugnata sarebbero relative, secondo il ricorrente, ad elementi di contorno e comunque le imprecisioni troverebbero giustificazione nella notevole distanza di tempo dai fatti riferiti. Il giudice per l'udienza preliminare non avrebbe, infine, considerato che proprio il giorno del recupero dell'autovettura la MO aveva prelevato Euro 2.000,00 dall'Ufficio postale e si era recata presso la masseria Parasacco ove aveva recuperato l'autovettura priva dell'impianto stereo, che le trattative si erano sviluppate in più riprese e che in proposito erano emersi riscontri oggettivi (chiamata al cellulare del Di LV da una cabina pubblica, turni di servizio del NE del 14 e del 16 dicembre 2002, cabina telefonica poco distante dal comando della compagnia di Melfi), che le persone offese avevano riconosciuto in fotografia il NE e che il riconoscimento era stato confermato in udienza dalla MO alla presenza dell'imputato.
Il ricorso è fondato.
L'art. 425 c.p.p., comma 3, a seguito delle modifiche apportate dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479 prevede che il giudice per l'udienza preliminare pronunci sentenza di non luogo a procedere "anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio". Il giudizio prognostico sugli sviluppi dibattimentali affidato al giudice per l'udienza preliminare, cui gli strumenti di integrazione probatoria previsti dagli artt. 421 bis e 422 bis c.p.p. consentono di attribuire maggiore concretezza, si traduce pur sempre in una sentenza meramente processuale e non di merito che, anche dopo la modifica della L. n. 479 del 1999, accerta la necessità o meno del passaggio alla fase dibattimentale, secondo l'orientamento espresso anche a Sezioni Unite (Sez. Un. 30 ottobre 2002 n. 39915, Vottari) da questa Corte (Cass. sez. 2, 18 marzo 2008 n. 14034, D'Abramo; sez. 4, 31 gennaio 2008 n. 13163, Cascone;
sez. 4, 8 novembre 2007 n. 47169, Castellano;
sez. 4, 19 aprile 2007 n. 26410, Giganti;
sez. 6, 6 aprile 2000 n. 1662, Pacifico). Il non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., comma 3, deve essere quindi pronunziato dal giudice dell'udienza preliminare, pur in presenza di prove che in dibattimento potrebbero ragionevolmente condurre all'assoluzione dell'imputato, solo se ed in quanto questa situazione di innocenza sia ritenuta immutabile e non superabile in dibattimento dall'acquisizione di nuove prove o da una diversa e possibile rivalutazione degli elementi di prova già acquisiti. In sostanza, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 39915/2002, "la valutazione critica di sufficienza, non contraddittorietà e comunque di idoneità degli elementi probatori, secondo il dato del novellato art. 425 c.p.p., comma 3 è sempre e comunque diretta a determinare, all'esito di una delibazione di tipo prognostico, divenuta oggi più stabile per la tendenziale completezza delle indagini, la sostenibilità dell'accusa in giudizio e, con essa, l'effettiva, potenziale, utilità del dibattimento in ordine alla regiudicanda".
Va premesso anche che il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere può avere per oggetto solo la giustificazione adottata dal giudice nel valutare gli elementi acquisiti dal pubblico ministero e, quindi, la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d'insieme degli elementi acquisiti (dal pubblico ministero e attraverso l'eventuale attività di integrazione probatoria) e non anche la valutazione di tali elementi, che condurrebbe a un giudizio di merito inibito in questa sede (Cass. sez. 5, 13 febbraio 2008 n. 14253, Piras). Nel caso di specie il percorso argomentativo adottato nella sentenza impugnata, per giungere ad affermare la lacunosità e la contraddittorietà delle risultanze probatorie, si presta ad un duplice ordine di rilievi:
1) si afferma, in sostanza, che le dichiarazioni delle persone offese Di LV e MO risultano inattendibili e contraddittorie "in assenza di precisi ed univoci riscontri esterni non forniti dall'accusa, ..., sia con riguardo allo svolgimento dei fatti come esposto, sia in relazione a quanto all'epoca dichiarato, senza alcuna apparente incertezza, alla polizia giudiziaria (oggetto di formale smentita nel corso dell'esame dianzi al giudice per l'udienza preliminare)"; la Corte osserva al riguardo che è unanime la giurisprudenza nell'escludere l'applicabilità, nella valutazione delle dichiarazione della persona offesa, dell'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 in tema di riscontri e quindi della regola della necessaria presenza di riscontri esterni (Cass. sez. 2, 28 novembre 2007 n. 770, Giordani;
sez. 3, 26 ottobre 2006 n. 39366, Gaudio;
sez. 1, 4 novembre 2004 n. 46954, Palmisani;
sez. 6, 3 giugno 2004 n. 33162, Patella;
sez. 3, 13 novembre 2003 n. 3348, Pacca;
sez. 4, 13 novembre 2003 n. 16860, Verardi;
sez. 3, 27 marzo 2003 n. 22848, Assenza;
sez. 2, 7 novembre 2000 n. 694, Fedelini;
sez. 6, 24 febbraio 1997 n. 4946, Orsini). Nella sentenza impugnata il giudice per le indagini preliminari, evidenziando la mancanza di precisi e univoci riscontri esterni, ha fatto un'erronea applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa;
2) gli elementi di inattendibilità o contraddizione evidenziati dal giudice per l'udienza preliminare riguardano circostanze di contorno (se il NE la sera del 14 dicembre 2002 fosse in borghese, come riferito dal Di LV e dalla MO, o in uniforme come sarebbe stato "lecito" ritenere essendo l'appuntato in servizio;
le incertezze del Di LV sui contatti avuti con il NE la sera in cui presentò la denuncia di furto;
l'indicazione in udienza preliminare da parte della MO della somma di Euro 3.000,00, che sarebbe stata da lei pagata per ottenere la restituzione dell'autovettura, anziché Euro 2.000,00 come dichiarato ai Carabinieri;
le discordanze tra le due persone offese nel riferire i contatti telefonici con il NE;
i dubbi sulla riconducibilità all'imputato della telefonata proveniente da una cabina telefonica che era stata ricevuta dal Di LV la mattina del 16 dicembre 2002, in orario coincidente con il turno di servizio del NE) che non attengono il punto centrale delle concordanti dichiarazioni accusatorie (l'estorsione subita dalle persone offese per ottenere dietro pagamento di una somma di danaro la restituzione, effettivamente avvenuta dopo che la MO aveva prelevato il danaro presso l'ufficio postale di Rampolla, dell'autovettura che era stata rubata al Di LV); questa Corte ha invece ripetutamente affermato il principio che nella valutazione della prova testimoniale il giudice, pur essendo indubbiamente tenuto a valutare criticamente, verificandone l'attendibilità, il contenuto della testimonianza, non è però certamente tenuto ad assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso, salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere e che, in assenza di siffatti elementi, il giudice deve quindi presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità fra quello che il teste riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di prova di eguale valenza (Cass. sez. 4, 10 ottobre 2006 n. 35984, Montefusco;
sez. 6, 12 novembre 2003 n. 7180, Melimi;
sez. 1, 27 marzo 1992 n. 3754, Di Leonardo); nella motivazione della sentenza impugnata tale incompatibilità non emerge, mentre risulta omessa la valutazione di ulteriori elementi che avrebbero potuto confermare le dichiarazioni delle persone offese (spontaneità e casualità della denuncia fatta a distanza di oltre due anni dall'episodio, a seguito di convocazione da parte dei Carabinieri;
prelievo della somma di Euro 2.000,00 effettuato dalla MO lo stesso giorno in cui aveva riferito di aver ritirato l'autovettura rubata al nipote nei pressi della masseria indicata per temono come luogo di appuntamento;
coincidenza dei turni di servizio del NE con le fasi salienti della vicenda riferita dai testi, la proposta estorsiva del 14 dicembre 2002 e la telefonata in data 16 dicembre 2002, risultante anche dai tabulati telefonici, nel corso della quale erano state precisate dall'estortore la somma richiesta e le modalità di consegna dell'autovettura).
Ne consegue, in accoglimento del ricorso del pubblico ministero, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Melfi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Melfi.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2008