Sentenza 31 gennaio 2008
Massime • 2
Il giudice dell'udienza preliminare ha il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere non quando effettui un giudizio prognostico in esito al quale pervenga ad una valutazione di innocenza dell'imputato, ma in tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa invece pervenire ad una diversa soluzione.
Il ricorso proposto dalla persona offesa costituita parte civile ai sensi dell'art. 428, comma secondo, cod. proc. pen. è finalizzato alla tutela degli interessi penali; ne consegue che il rinvio, in caso di accoglimento del ricorso, deve avvenire davanti al giudice penale dell'udienza preliminare.
Commentario • 1
- 1. La parte offesa, costituitasi parte civile, può proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere unicamente per gli effetti penali…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 dicembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/01/2008, n. 13163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13163 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 31/01/2008
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 231
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 26589/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS UI;
e SO FA, (tramite il difensore SO Emilio);
parti civili nel procedimento penale a carico di:
AN SE - imputato del reato di cui all'art. 589 c.p., commi 1, 2 e 3, perché per negligenza, imprudenza ed imperizia, in violazione delle norme del codice della strada e, segnatamente, degli artt. 141 e 142 nella parte in cui prevedono il limite di velocità delle autovetture, a bordo della sua autovettura Fiat Tipo tg. TO 03118 W, percorrendo la carreggiata sud dell'autostrada A3 Napoli- Salerno giunto alla progressiva chilometrica 15+665, marciando ad una velocità di circa 110-120 Km/h, superiore quindi alla velocità di KM 90/h consentita in quel tratto di strada, impattava violentemente contro l'autovettura SA MI tg. AV 540 ZR che, uscita a retromarcia e a fari spenti dalla piazzola di sosta n. 38 ad una velocità di circa 4/5 Km/h, occupava parzialmente la corsia di marcia sulla quale procedeva la Fiat Tipo, così cagionando il decesso di SO IN e di AS ON -
rispettivamente passeggera e conducente dell'autovettura - i quali, a causa del violento urto, venivano sbalzati fuori dall'autovettura SA MI riportando lesioni gravissime dalle quali derivava il loro decesso. (Fatto avvenuto in Torre del Greco, il 24.07.2005);
avverso la sentenza ex art. 425 c.p.p. resa in data 01.03.2007 dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata che ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di AN SE in ordine al reato a lui ascritto, "perché il fatto non sussiste";
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Oscar KOVERECH;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
udito il difensore delle parti civili - avv. SO Emilio - che chiede l'accoglimento dei ricorsi come da conclusioni depositate. FATTO E DIRITTO
AS UI e SO FA, nella qualità di parti civili, propongono ricorso per Cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il GIP del Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di AN SE in ordine al reato a lui ascritto, "perché il fatto non sussiste". Il procedimento aveva preso l'avvio dall'incidente sopra descritto la cui dinamica - chiaramente evincibile dal rapporto della Polstrada - evidenziava che la SA, prima dell'incidente, si trovava ferma nella piazzola di sosta nello stesso senso di marcia della Fiat, a fari spenti e con il freno a mano disinserito. Con assoluta probabilità, a causa del mancato inserimento della marcia o dello sganciamento della stessa e della leggera pendenza della strada, la SA subiva uno slittamento all'indietro verso la carreggiata, invadendola. Sopraggiungeva la Fiat, condotta dal AN che non riusciva ad evitare l'ostacolo e collideva con l'autovettura SA. La consulenza tecnica disposta dal PM ha evidenziato che la velocità alla quale procedeva il IA era di circa 110/120 Km/h e, dunque, superiore al limite massimo di 90 Km/h in quel tratto di strada. Gli elementi "gravemente colposi" a carico degli occupanti della SA vengono evidenziati dal giudice nel fatto di avere utilizzato impropriamente l'area di sosta che delimita l'autostrada; nell'omessa segnalazione della loro presenza;
nella perdita di controllo dell'autovettura rimasta ferma, al buio, senza freni e marcia inserita, tanto da provocare io scivolamento all'indietro e l'invasione della corsia di marcia. Inoltre, osserva il giudicante, il CO e la SS non avevano le cinture di sicurezza allacciate ed entrambi i sedili erano reclinati di guisa che è verosimile che gli stessi non si siano neanche accorti dello slittamento all'indietro dell'auto ovvero, pur accorgendosene, non hanno avuto il tempo di riprendere la direzione regolare di marcia. Anche la condotta del IA non è stata ritenuta esente da colpa, sia per la velocità mantenuta superiore a quella consentita, sia perché, all'esito dell'esame delle urine effettuato subito dopo il suo ricovero, è risultato positivo all'assunzione di cannabinoidi. Di fronte al problema di stabilire se la condotta colposa del IA potesse costituire causa efficiente della morte del CO e della SS, ovvero se l'incidente si sarebbe realizzato in egual modo anche se il IA avesse tenuto una velocità meno sostenuta, il GIP ha ritenuto indimostrato, nella fattispecie, che il rispetto del limite di velocità di 90 Km/h avrebbe consentito al IA di "vedere l'ostacolo" e, dunque, di approntare una manovra di blocco dell'auto o, comunque, di deviazione tale da evitare l'impatto. Appare evidente, come afferma il primo giudice - tenuto conto dell'assoluta imprevedibilità dello scivolamento all'indietro in uscita dalla piazzola della SA a fari spenti sulla corsia di marcia occupata dal IA e della impossibilità, per l'ora e per l'assenza di illuminazione, di avvistare l'ostacolo - che "quando anche il IA avesse rispettato i limiti di 90 Km/orari, ciò non gli avrebbe consentito di scongiurare l'impatto".
La completa assenza di tracce di frenata in prossimità del punto di impatto, lungi dal dimostrare la sussistenza del nesso di causalità, denota, ad avviso del giudicante, proprio l'imprevedibilità della condotta delle vittime e l'impossibilità di evitare lo scontro. Circa l'uso degli stupefacenti, "non è stato possibile stabilire se, all'atto dell'incidente, ne persistessero gli effetti. L'insufficienza delle acquisite fonti di prova a sostenere l'accusa in dibattimento (fonti che non sembrano suscettibili di ulteriori ed adeguati sviluppi nella dialettica del contraddicono dibattimentale) ha, quindi, condotto il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torre Annunziata ad emettere la sentenza di "proscioglimento".
Avverso la citata pronuncia propongono ricorso per Cassazione le costituite parti civili UI CO e FA SS. Il primo censura la decisione in argomento per violazione dell'art.606 c.p.p., lett. b) ed e), per violazione della legge penale e per illogicità della motivazione.
Ad avviso del difensore del ricorrente, proprio l'assenza di tracce di frenata non doveva condurre alle conclusioni cui è giunto il giudice del merito;
mentre, l'osservanza di una velocità più moderata avrebbe potuto indurre una manovra alternativa, sia pure di fronte all'improvviso ostacolo.
Anche lo stato di sicura alterazione psicofisica nel quale versava il IA non è stato tenuto in debito conto dal giudicante il quale, sul punto, si è limitato a riferire che "non è stato possibile stabilire se all'atto dell'incidente ne persistessero gli effetti". Anche la seconda parte civile (FA SS) censura la citata pronuncia per violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in riferimento agli artt. 421, 421 bis e 425 c.p.p., per aver omesso di procedere all'attività di integrazione probatoria richiesta dal proprio difensore, sia nelle memorie ex art. 127 c.p.p., sia nell'atto di opposizione all'archiviazione, intesa a sollecitare la valutazione degli esiti degli esami tossicologici ed alla acquisizione degli atti del procedimento penale scaturito dalla notizia criminis pur presente in atti per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti a carico del IA.
Di qui il primo vizio di legittimità e di omessa integrazione probatoria da ritenersi necessaria. Analoga censura viene sollevata in merito all'esclusione del "nesso di causalità" come ritenuto a proposito della condotta di guida del conducente della FIAT Tipo, disattendendo le stesse risultanze della CTU e dei rilievi della polizia stradale.
A valutazione completamente opposta era giunto il GIP presso il Tribunale di Torre Annunziata, nella ordinanza di imputazione coatta emessa in data 30.10.2006, con la quale veniva rigettata la richiesta di archiviazione degli atti presentata dal PM cui ordinava di formulare l'imputazione a carico del IA sul rilievo delle seguenti circostanze:
1) la completa assenza di tracce di frenata in prossimità del punto in cui si è verificato l'impatto (onde l'esclusione da parte del IA di ogni tentativo di effettuare un blocco o una manovra idonea ad evitare l'impatto o a renderlo meno violento);
2) il tratto di strada.........è rettilineo e normalmente illuminato;
3) La SA MI ha effettuato uno spostamento all'indietro non repentino ma stimabile tra i 3 e i 5 Km/i orari.
Circostanze tutte a sostegno della necessità del vaglio dibattimentale in riferimento alla presunta assenza del nesso di causalità con l'evento.
Basti considerare le conclusioni cui era giunto il GIP nella prefata ordinanza del 30.10.2006 a proposito del "concorso di colpa" da ravvisarsi nella condotta del IA che, se più accorta e rispettosa dei precetti generali di diligenza e prudenza e delle norme specifiche del codice della strada, avrebbe potuto consentire al medesimo, se non di evitare l'impatto, quantomeno di porre in essere manovre "estreme" per limitarne le conseguenze dannose. Con l'ultima doglianza, infine, il difensore della parte civile lamenta l'omessa motivazione, ovvero l'apparenza della stessa, avendo il GUP ribadito in maniera acritica quanto sostenuto dal PM nella richiesta di archiviazione, senza alcuna autonoma valutazione in merito al fatto storico e alla sussistenza dei presupposti per poter considerare commesso il reato contestato.
Chiede, conclusivamente l'annullamento del provvedimento impugnato. Prima di affrontare le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione proposta è necessario svolgere alcune considerazioni sulla natura e sull'inquadramento sistematico della sentenza di non luogo a procedere pronunziata all'esito dell'udienza preliminare, alla luce della evoluzione legislativa vendicatasi su questo tema negli anni successivi all'approvazione del nuovo codice di procedura penale;
considerazioni peraltro già volte da questa Corte in analoghe fattispecie.
L'udienza preliminare nasce con funzione di filtro per evitare i dibattimenti inutili ma le maglie di questo filtro erano talmente larghe che in realtà nella versione originaria del codice - con la previsione che la sentenza di non luogo a procedere doveva essere pronunziata "quando risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso" ecc. - questa funzione non poteva essere convenientemente svolta;
con la singolare anomalia che la sentenza di n.l.p. doveva ritenersi preclusa quando era invece ammessa l'archiviazione. Insomma questa sentenza era consentita solo quando evidente era l'innocenza dell'imputato.
La situazione cambia con l'approvazione della L. 8 aprile 1993, n.105, il cui art. 1, elimina l'aggettivo "evidente" con ciò
introducendo una diversa regola di giudizio che rende maggiormente efficace la funzione di filtro che, dopo la modifica, non rimane ancorata a quel vincolo così rigido consentendo la conclusione in questione dell'udienza preliminare anche nel caso in cui non esista quella evidenza dell'innocenza richiesta dalla precedente normativa. Pur in un profondo mutamento della struttura e della disciplina dell'udienza preliminare (soprattutto con l'ampliamento dei poteri istruttori del giudice: si veda in particolare la modifica della art.422 c.p.p.) L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 23, comma 1, che modifica l'art. 425 c.p.p., non muta sostanzialmente la regola di giudizio finale dell'udienza preliminare;
la sentenza di non luogo a procedere deve essere pronunziata, in buona sostanza, in presenza dei medesimi presupposti previsti dopo l'entrata in vigore della L. n.105 del 1993. All'esito di queste profonde modificazioni non può peraltro ritenersi - pur essendo mutata la regola di giudizio - che l'udienza preliminare abbia subito una modifica della sua originaria natura che era e resta (prevalentemente) di natura processuale e non di merito. È vero che le modifiche riassuntivamente riportate hanno conferito all'udienza preliminare aspetti più significativi relativi al merito dell'azione penale - in particolare per l'ampliamento dei poteri officiosi relativi alla prova (il vecchio testo della rubrica dell'art. 422 c.p.p. parlava di sommarie informazioni;
adesso di integrazione probatoria) - ma è altrettanto vero che identico è rimasto lo scopo cui l'udienza preliminare è preordinata: evitare i dibattimenti inutili, non accertare se l'imputato è colpevole o innocente.
Non è ovviamente irrilevante se, all'udienza preliminare, emergono prove che, in dibattimento, potrebbero ragionevolmente condurre all'assoluzione dell'imputato ma il proscioglimento deve essere, dal giudice dell'udienza preliminare, pronunziato solo se ed in quanto questa situazione di innocenza sia ritenuta non superabile in dibattimento dall'acquisizione di nuove prove o da una diversa e possibile rivalutazione degli elementi di prova già acquisiti. Insomma il quadro probatorio e valutativo delineatosi all'udienza preliminare deve essere ragionevolmente ritenuto immutabile: in questo senso va intesa la qualificazione della sentenza di n.l.p. come sentenza di natura processuale.
Il giudice dell'udienza preliminare dunque ha il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere non quando effettui un giudizio prognostico in esito al quale pervenga ad una valutazione dì innocenza dell'imputato, ma in tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa invece pervenire ad una diversa soluzione. Non contrasta con questa ricostruzione il tenore dell'art. 425 c.p.p., comma 3, che prevede la pronunzia della sentenza di n.l.p. "anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contradditori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio". La norma - che riecheggia la regola di giudizio prevista dall'art. 530 c.p.p. - conferma infatti quanto si è in precedenza espresso: il parametro non è l'innocenza ma l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio. L'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi devono quindi avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili nel giudizio.
Dunque la situazione non deve poter essere considerata suscettibile di chiarimenti o sviluppi nel giudizio. Questo giudizio prognostico vale sia per l'ipotesi dell'insufficienza che per quella della contraddittorietà; queste caratteristiche legittimeranno la pronunzia della sentenza di n.l.p. solo se non appariranno superabili nel giudizio.
In conclusione, a meno che ci si trovi in presenza di elementi palesemente insufficienti per sostenere l'accusa in giudizio, per l'esistenza di prove positive di innocenza o per la manifesta inconsistenza di quelle di colpevolezza, la sentenza di non luogo a procedere non è consentita quando l'insufficienza o contraddittorietà degli elementi acquisiti siano superabili in dibattimento. Come è stato affermato in dottrina "sfuggono all'epilogo risolutivo i casi nei quali, pur rilevando incertezze, la parziale consistenza del panorama d'accusa è suscettibile di essere migliorata al dibattimento".
Quello indicato è del resto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, dopo la riforma del 1999, ha ribadito i principi indicati (si vedano in questo senso Cass., Sez. 6, 16.11.2001 n. 42275, Acampora, rv. 221303; 06.04.2000 n. 1662, Pacifico, rv. 220751) del resto, in precedenza, fatti propri anche dalla Corte costituzionale (v. sentenza 15.03.1996 n. 71 che così si esprime su questo punto: "l'apprezzamento del merito che il giudice è chiamato a compiere all'esito della udienza preliminare non si sviluppa, infatti, secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o di innocenza, ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare se, nel caso di specie, risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase del dibattimento: la sentenza di non luogo a procedere, dunque, era e resta, anche dopo le modifiche subite dall'art. 425 c.p.p., una sentenza di tipo "processuale", destinata null'altro che a paralizzare la domanda di giudizio formulata dal Pubblico Ministero").
L'esame della sentenza impugnata dimostra che il giudice di merito non si è attenuto ai principi indicati.
Già il lessico utilizzato dal giudice dell'udienza preliminare dimostra l'erroneità dell'approccio alla soluzione adottata nella sentenza impugnata.
Dopo avere enunciato alcuni principi di carattere generale, la sentenza esordisce che, sulla base della ricostruzione dell'evento ricavabile dal rapporto della Polstrada e dalla consulenza tecnica del PM (che ha evidenziato una velocità del IA superiore al limite massimo consentito dei 90 Km/h) sicuramente è ravvisabile una condotta gravemente colposa degli occupanti della SA MI per l'utilizzo improprio dell'area di sosta delimitante l'autostrada, l'omessa segnalazione della loro presenza con apposita segnaletica e per la perdita dì controllo dell'autovettura.
Nel giudizio di bilanciamento delle opposte condotte colpose, il giudice ha ritenuto di poter affermare, nella specie, la mancata dimostrazione che anche la condotta colposa del IA abbia costituito causa efficiente della morte del CO e della SS.
Ha ritenuto non dimostrato che il rispetto del limite di 90 Km/h - nella pure accertata circostanza della dichiarata velocità mantenuta tra i 110 e i 120 Km/h - avrebbe consentito al IA di vedere l'ostacolo e, dunque, di approntare una manovra di blocco dell'auto o comunque di deviazione tale da evitare l'impatto.
La completa assenza di tracce di frenata in prossimità del punto di impatto, lungi dal dimostrare la sussistenza del nesso di causalità, denota, ad avviso del giudice, l'imprevedibilità della condotta delle vittime e l'impossibilità di evitare lo scontro. Per quanto riguarda l'esito (positivo all'assunzione di cannabinoidi) dell'esame delle urine compiuto subito dopo il ricovero del IA, non è stato possibile stabilire se all'atto dell'incidente persistessero gli effetti della sostanze drogante. È stata quindi esclusa responsabilità dell'imputato in quanto il fatto illecito delle vittime ha configurato, per le sue caratteristiche, una vera causa eccezionale, atipica e non prevedibile, da sola sufficiente a provocare l'evento. Sono infine apparse irrilevanti le conclusioni cui è giunto, nella integrazione della consulenza tecnica, il CT del PM secondo cui se il IA avesse mantenuto la velocità imposta in quel tratto di strada, le modalità dell'impatto ed i suoi esiti sarebbero potuti risultare differenti.
Orbene, ritiene la Corte che l'esame della sentenza impugnata, anche a fronte dei rilievi delle parti civili, conferma che l'apprezzamento del compendio probatorio sia stato oggetto di un approccio condotto con riferimento non alle regole decisorie dell'udienza preliminare, ma a quelle proprie del giudizio di merito, nel quale soltanto, alla luce del pieno contraddittorio dibattimentale e sulla scorta di più approfonditi accertamenti peritali, potrà stimarsi quanto e se una accertata velocità ben superiore a quella consentita e comunque non proporzionata al fascio di luce dei proiettori della Fiat Tipo in quel dato contesto, abbia potuto costituire concausa determinante dell'evento cui pure ha contribuito, sia pure in maniera preponderante, la condotta colposa delle vittime.
L'esame della sentenza impugnata, in definitiva, conferma l'errore di prospettiva in cui è caduto il giudice a quo quando ha negato l'ingresso ad una domanda di giudizio che non meritava di essere paralizzata, senza l'accertamento dibattimentale dei contributi causali sviluppati dalla condotta di ciascuno degli agenti, estrapolandoli nel coacervo degli elementi di fatto accertati in giudizio.
Siffatte lacune motivazionali, chiaramente determinate da una percezione dei connotati della propria funzione decisoria contrastante con quelli delineati dal legislatore, impongono l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. In presenza dell'impugnazione delle sole parti civili, va risolto un ulteriore problema conseguente all'annullamento della sentenza impugnata.
Come questo Collegio ha già avuto modo di affermare, va rilevato che, in base al testo dell'art. 428 c.p.p., come innovato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 4, la parte civile può ricorrere in
Cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere solo se riveste anche la qualità di persona offesa.
Non è quindi sufficiente la qualità di danneggiato dal reato che pur legittima all'esercizio dell'azione civile nel processo penale. Nel caso in esame questa coincidenza è da ritenere esistente per il disposto dell'art. 90 c.p.p., comma 3, che, nel caso in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, attribuisce ai prossimi congiunti le facoltà e i diritti previsti dalla legge per la medesima persona offesa.
Ferma restando dunque la legittimazione degli odierni ricorrenti a proporre ricorso, resta da decidere se l'annullamento della sentenza impugnata ne comporti l'annullamento ai soli fini civili o anche ai fini penali.
La soluzione del problema ha rilevanti conseguenze perché se l'annullamento dovesse essere pronunziato ai soli fini civili si renderebbe applicabile l'art. 622 c.p.p. con la conseguenza che il rinvio dovrebbe essere effettuato al giudice civile ivi indicato. È peraltro opinione di questo Collegio che il ricorso della persona offesa costituita parte civile previsto dall'innovato art. 428 c.p.p., sia preordinato alla tutela degli interessi penali della persona offesa come del resto ritenuto in alcuni primi commenti alla L. n. 46 del 2006, e dalla sentenza Cass., sez. 5, 09.02.2007 n. 5698. Da un punto di vista sistematico è significativo che il ricorso sia previsto non nell'interesse di tutti i danneggiati che si siano costituiti parti civili, ma esclusivamente dei danneggiati che siano anche persone offese dal reato. Ciò significa che la norma ha inteso riferirsi alla tutela degli interessi della persona offesa che, come è noto, è il titolare dell'interesse protetto dalla norma penale, colui che patisce il danno criminale costituito dall'offesa di questo bene. La persona offesa è dunque un soggetto del processo e del procedimento penale proprio per la stretta relazione che questa figura ha con il danno criminale. Non è però parte del processo a meno che non si sia costituita parte civile. Con la conseguenza che se l'innovazione normativa ha inteso riferirsi non a tutti i danneggiati che si siano costituiti parte civile, ma solo a quelli che rivestono la qualità di persona offesa non può non aver considerato che questo soggetto del processo è il titolare del danno criminale e quindi la sua impugnazione non può che essere rivolta alla tutela di questi interessi (danno criminale) mentre il danneggiato che eserciti l'azione civile in sede non propria mira a tutelare esclusivamente il danno civile a lui cagionato dal reato. Si aggiunga che l'art. 428 c.p.p., comma 2, u.p. - che prevede il ricorso della persona offesa costituita parte civile - non contiene (a differenza dell'art. 576 c.p.p.) la delimitazione dell'ambito dell'impugnazione della parte civile per quanto riguarda i capi che riguardano l'azione civile (nel caso di sentenza di condanna) ne', tanto meno, la precisazione che l'impugnazione è limitata "ai soli effetti della responsabilità civile" per quanto riguarda la sentenza di proscioglimento.
Ma, al di là di queste considerazioni - alle quali potrebbero essere contrapposte valutazioni di segno opposto fondate sulla natura accessoria dell'azione civile esercitata nel giudizio penale e sull'eccezionalità dei casi di effetti penali delle sue iniziative (tra l'altro proprio la L. n. 46 del 2006, ha abrogato l'unico caso di impugnazione della parte civile ai fini penali già previsto dall'art. 577 c.p.p.) - v'è un aspetto ulteriore da considerare che dovrebbe eliminare i pur legittimi dubbi sul problema in esame. Il testo precedente dell'art. 428 c.p.p. non prevedeva che la parte civile potesse impugnare la sentenza di non luogo a procedere pronunziata dal giudice dell'udienza preliminare;
era prevista (dal comma 3) la sola possibilità per la persona offesa di ricorrere in Cassazione, ma solo nel caso di violazione del contraddicono. La ragione di questa disciplina è da ricollegare alla circostanza che la sentenza di non luogo a procedere - come è reso evidente dal tenore dell'art. 652 c.p.p. - non pregiudica in alcun modo gli interessi della parte civile che può iniziare o proseguire l'azione civile in sede propria.
Del resto neppure l'efficacia ai fini penali è definitiva essendo sempre possibile la revoca della sentenza nei casi di cui all'art.434 c.p.p.. Quale effetto civile dunque persegue la parte civile impugnando la sentenza di non luogo a procedere? Se al giudice dell'udienza preliminare è precluso di pronunziarsi sull'azione civile sembra evidente che, solo dal rinvio a giudizio, la parte civile può ottenere un vantaggio costituito dalla possibilità di tutelare i propri diritti nella sede non propria: se dunque l'interesse perseguito dalla parte civile è quello del rinvio a giudizio dell'imputato ciò conferma che l'interesse tutelato da questa impugnazione non riguarda (se non indirettamente) l'azione civile ma l'azione penale dalla quale soltanto la parte civile può ottenere il vantaggio perseguito.
Ma il problema può essere esaminato da una diversa prospettiva. Se si ritenesse che l'impugnazione della quale stiamo parlando attenga esclusivamente agli interessi civili della persona offesa costituita parte civile la conseguenza (in mancanza di impugnazione del Pubblico Ministero) non potrebbe che essere - in caso di accoglimento del ricorso - quella del rinvio davanti al giudice civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p. (che prevede appunto tale rinvio anche nel caso di accoglimento del ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento).
Ma ciò avrebbe come conseguenza quella di privare le parti - ed in particolare l'imputato - di un grado di giudizio. Il rinvio al giudice d'appello si giustifica infatti perché, quando si sia proceduto al giudizio, quanto meno un grado di esso si è già svolto (sia pure in sede diversa) ma nel nostro caso si passerebbe al giudizio in grado di appello senza che si sia mai svolto un giudizio di primo grado, ma solo una fase di natura processuale nella quale si deve solo valutare l'eventuale superfluità del giudizio. D'altro canto l'impugnazione della parte civile è proposta contro un provvedimento che si pronunzia solo sull'eventuale superfluità del dibattimento.
Per evidenti ragioni logiche e di armonia del sistema, il giudice della fase rescissoria dovrebbe pronunziarsi sul tema che il giudice della fase rescindente ha ritenuto non correttamente affrontato nell'udienza preliminare.
Ma il giudice civile in grado di appello che tipo di valutazione può compiere?
Si discuteva del rinvio a giudizio e si trova a decidere su un'azione civile sulla quale, in udienza preliminare non vi sarebbe stata comunque alcuna decisione.
Queste considerazioni non possono dunque che avvalorare la tesi che il ricorso proposto dalla persona offesa costituita parte civile ai sensi dell'art. 428 c.p.p. sia finalizzato alla tutela degli interessi penali e che dunque il rinvio, in caso di accoglimento del ricorso, debba avvenire davanti al giudice penale dell'udienza preliminare.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2008