Sentenza 18 marzo 2008
Massime • 1
La valutazione che il giudice dell'udienza preliminare opera con l'emissione della sentenza di non luogo a procedere attiene alla mancanza delle condizioni su cui fondare la prognosi di evoluzione, in senso favorevole all'accusa, del materiale di prova raccolto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/03/2008, n. 14034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14034 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 18/03/2008
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - N. 406
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 038357/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BRESCIA;
nei confronti di :
1) D'AM RL, N. IL 07/04/1977;
2) TI IN, N. IL 12/11/1978;
avverso SENTENZA del 17/05/2007 GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di CREMONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 17 maggio 2007, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona ha dichiarato, a norma dell'art.425 c.p.p., non luogo a procedere nei confronti di D'AM
RL, CO RE, SA AN, TI RM e RI OR in ordine ai reati ai medesimi ascritti per non aver commesso il fatto, deducendo, in particolare, che l'unica fonte di prova raccolta nei loro confronti era rappresentata dalla chiamata in correità a suo tempo operata da tale TE UÈ, poi deceduto, rimasta peraltro prova di riscontri individualizzanti. Avverso la sentenza indicata in premessa ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale, limitatamente alle posizioni del D'AM e del TI in riferimento al reato sub D), deducendo, nel primo motivo, violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3, e contraddittorietà della motivazione, in quanto il giudice a quo pur dando atto della pluralità di elementi che avrebbero asseverato la narrazione della fonte di accusa, avrebbe poi preteso la acquisizione di elementi di riscontro che avrebbero dovuto possedere "lo spessore e l'efficacia di prova autonoma del fatto".
Nel secondo motivo si prospetta la violazione dell'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. d), giacché il giudice della udienza preliminare,
anziché limitarsi alla valutazione della sussistenza di "fonti di prova" sufficienti per il rinvio a giudizio, si sarebbe ®integralmente sostituito al giudice naturale della cognizione, provvedendo egli alla valutazione approfondita e diretta delle "fonti di prova" che, ai fini del giudizio di colpevolezza o di innocenza, avrebbero dovuto invece essere apprezzate esclusivamente dal giudice del dibattimento".
Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, infatti, ha fatto puntuale applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte in tema di riscontri individualizzanti necessari a corroborare la chiamata in reità, senza affatto assegnare a questi ultimi - come erroneamente deduce il ricorrente - il valore di prova autonoma di responsabilità.
Nella specie, infatti, gli unici elementi che asseverano la narrazione della fonte di accusa, sono rappresentati dagli elementi di specifica tratti dal confronto tra il contenuto descrittivo del fatto e la dinamica dell'episodio criminoso come accertata ex post:
il che se vale a confortare la credibilità intrinseca del narrato, non fornisce alcuno spunto di verifica circa il ruolo e la presenza dei soggetti indicati come partecipi;
ne' alcuna altra emergenza è stata raccolta aliunde sul conto dei chiamati. Donde, la perfetta linearità delle considerazioni svolte al riguardo dal giudice a quo e la correttezza dell'approdo decisorio cui è pervenuto. È del tutto evidente, infatti, che lo scrutinio "del merito" demandato al giudice della udienza preliminare, volgendosi a soddisfare un ruolo processuale - tale essendo, infatti, la natura dell'epilogo decisiorio (sentenza che, per l'appunto, si definisce di "non luogo a procedere" ovvero decreto che dispone il giudizio) che contrassegna l'esito cui l'udienza preliminare tende - non può non raccordarsi anche alla implausibilità di connotazioni evolutive del materiale di prova raccolto, giacché - ove così non fosse - si postulerebbe un provvedimento di rinvio a giudizio dallo scontato esito sfavorevole per l'accusa, in evidente antinomia con i criteri di economicità processuale imposti dall'art. 111 Cost..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2008