Sentenza 28 novembre 2007
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa non si applica la regola della necessaria presenza di riscontri esterni, dal momento che esse hanno natura indiziaria soltanto nel senso che concorrono alla formazione di un giudizio di probabilità di colpevolezza, e non anche che si differenziano concettualmente dalle prove.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/11/2007, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 28/11/2007
Dott. DI JORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1563
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 032626/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OR RI N. IL 14/01/1982;
avverso ORDINANZA del 25/07/2007 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. OLIVA Patrizia, che ha depositato nomina a sostituto processuale, chiedendo l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 6.7.2007 il GIP del Tribunale di Roma disponeva l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di AN FA, siccome indagato del reato di estorsione nei confronti di OL IN.
Avverso tale ordinanza proponeva istanza di riesame AN FA contestando le motivazioni poste dal GIP a fondamento del provvedimento suddetto.
Con ordinanza in data 25.7.2007 il Tribunale del riesame di Roma rigettava l'istanza condannando l'impugnante al pagamento delle spese del procedimento.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, il predetto AN FA lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione in riferimento all'art. 273 c.p.p.. In particolare rileva la difesa l'insussistenza della ipotesi estorsiva contestata, sia in riferimento alle presunte minacce che alla ritenuta ingiustizia del profitto, rilevando che il Tribunale del riesame aveva ritenuto la prova, ai fini dell'applicazione della misura cautelare, della esistenza di un rapporto di usura intercorrente tra la madre del ricorrente e la denunciante OL IN, sottostante alle minacce poste in essere dal ricorrente al fine di ottenere il pagamento delle relative rate di mutuo, sulla scorta di documenti del tutto inconferenti, che non contenevano alcun riferimento alla asserita attività usuraria posta in essere dalla di lui madre;
per contro tali documenti si appalesavano assolutamente coerenti con la esistenza di un normale rapporto creditizio in relazione al quale la condotta posta in essere dal AN sarebbe riconducibile allo schema di cui all'art. 393 c.p., che non consentiva l'applicazione di una misura cautelare.
Il motivo è manifestamente infondato.
Ed invero, per quel che riguarda la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza posti a fondamento dell'applicazione della misura cautelare, osserva il Collegio che il sindacato demandato alla Corte di Cassazione in subiecta materia ha un orizzonte circoscritto, dovendo essere limitato, per espresso disposto normativo, al riscontro dell'esistenza di un logico e coerente apparato argomentativo, verificando che la motivazione sia effettiva e non meramente apparente, che non sia manifestamente illogica, che non sia contraddittoria, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenete il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, a meno che non si ravvisi una assoluta incompatibilità con altri atti del processo;
e senza possibilità quindi di procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti dal giudice a fondamento della sua decisione.
Orbene nel caso di specie, mentre le argomentazioni sviluppate dal ricorrente comportano una diversa ricostruzione degli episodi per cui è processo, e quindi una diversa lettura degli stessi, non si ravvisa alcuna incompatibilità (e tanto meno alcuna radicale e totale incompatibilità) dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato con gli elementi acquisiti agli atti del giudizio, di talché non può dubitarsi che nel caso di specie ci troviamo in presenza di una serie di indizi di sicura gravità, attualmente certi, ed idonei a fondare un apprezzabile fumus di colpevolezza in ordine al reato contestato.
Ritiene invero il Collegio di dover ribadire che in tema di misure cautelari personali il termine "indizi", adottato dall'art. 273 c.p.p., comma 1, assume una valenza completamente diversa da quella che il medesimo termine assume nell'art. 192 c.p.p., comma 2, essendo l'uso di tale termine non già correlato alla esigenza di distinzione tra prove ed indizi ma unicamente alla natura del giudizio (di probabilità e non di certezza) che è richiesto ai fini dell'applicazione di una misura cautelare e rispetto al quale deve parlarsi non di "prove" ma sempre e comunque di "indizi" atteso che in sede di giudizio de liberiate gli elementi a carico, stante la natura squisitamente probabilistica del giudizio stesso, non vanno valutati secondo gli stessi parametri richiesti nel giudizio di merito, per come risulta dal fatto che l'art. 273 c.p.p. richiama espressamente l'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 ma non il comma 2 del medesimo art..
In ordine alle dichiarazioni della parte offesa osserva il Collegio che, se pure tali dichiarazioni devono essere valutate con opportuna cautela essendo essa portatrice di un interesse antagonista rispetto a quello dell'imputato, le stesse ben possono essere assunte, anche da sole, a fonti di prova, allorché non risultino contrastate da altre diverse emergenze probatorie, siano credibili ed abbiano ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati;
ed invero alle dichiarazioni indizianti della persona offesa non si applicano le regole di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p. che postulano la necessaria presenza di riscontri esterni.
Pertanto correttamente i giudici di merito hanno posto a fondamento della loro decisione le dichiarazioni predette, trattandosi di dichiarazioni attendibili, coerenti e non contrastate da alcuna avversa acquisizione probatoria.
Ma nel caso di specie tali dichiarazioni trovano una implicita, se pur parziale, conferma nel contenuto della documentazione sequestrata presso l'abitazione dell'indagato e della madre, in cui si fa espresso riferimento al pagamento di tre acconti di Euro 260,00 ciascuno, rimanendone di conseguenza da pagare altri nove;
e se pur tali acconti si riferiscono ad un secondo prestito operato dal AN di Euro 2.000,00 (per il quale non risulta contestato il reato di usura) facente seguito ad un precedente prestito di Euro 4.000,00 per la cui restituzione erano previste rate mensili di Euro 480,00, non può dubitarsi che in una visione unitaria e non parcellizzata della vicenda - valutata la attendibilità della parte offesa e considerata l'esistenza di un principio di prova per iscritto, la condotta minacciosa tenuta dall'indagato, la reiterazione di tale condotta, la conferma delle dichiarazioni rese dalla OL ad opera della sorella (elementi tutti ben posti in evidenza nell'impugnata ordinanza) - il provvedimento adottato dai giudici del riesame si sottrae ai rilievi ed alle censure mosse dall'indagato con il ricorso proposto.
Un'ultima notazione ritiene il Collegio di dover effettuare con riferimento alla asserita riconducibilità della condotta posta in essere dall'indagato all'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 393 c.p. anziché a quella disciplinata dall'art. 629 c.p.. La tesi si appalesa in ogni caso insostenibile ove si osservi che nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la minaccia e la violenza non sono fini a se stesse, ma sono strettamente connesse alla condotta dell'agente, diretta a far valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pongono come elementi accidentali, con la conseguenza che non possono mai consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza, consistenti - come nel caso di specie - addirittura in minacce realizzate con armi o con esplosivo. Orbene, in proposito va senz'altro ribadito il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale, quando la minaccia si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria e di tale sistematica pervicacia che vanno al di là di ogni ragionevole intento di far valere un diritto, allora la coartazione dell'altrui volontà risulta finalizzata a conseguire un profitto che assume ex se i caratteri dall'ingiustizia. In determinate circostanze e situazioni, pertanto, anche la minaccia dell'esercizio di un diritto, in sè non ingiusta, può diventare tale, se le modalità denotano soltanto una prava volontà ricattatoria, che fanno sfociare l'azione in mera condotta estorsiva (Cass. Sez. 2^, 12.7.2002 n. 29015). E queste considerazioni sono senz'altro idonee a disattendere, anche sotto tale ulteriore profilo, il ricorso proposto.
Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta carenza di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p.. In particolare rileva la difesa che il Tribunale del riesame aveva ritenuto il pericolo di reiterazione del reato basandosi su una mera ed astratta formula di stile che faceva riferimento alle modalità di commissione del reato che denotavano "una notevole propensione a delinquere e pericolosità sociale", mentre in realtà le modalità del fatto si erano concretizzate esclusivamente in una richiesta di somma di danaro, non avendo ne' la denunciante ne' la sorella fatto riferimento all'uso o al possesso di armi da parte dell'indagato;
evidenziando altresì che i precedenti penali risultavano lontani nel tempo e certamente non indicativi di una propensione a commettere reati dello stesso genere di quello contestato.
Anche sul punto il ricorso è manifestamente infondato. Innanzi tutto occorre rilevare che la parte offesa ha ben riferito delle minacce poste in essere dal AN con un coltello in occasione di una delle tante "visite" effettuate nel negozio dalla stessa gestito;
ed il Tribunale del riesame ha ben posto in evidenza siffatte modalità violente di esazione, la reiterazione delle condotte estorsive, l'abitudine dell'indagato di portate con sè un coltello che, a riprova dell'indole violenta dell'indagato, lo stesso aveva estratto in occasione dell'intervento della Polizia, puntandolo contro gli agenti operanti. Ed i giudici del riesame hanno altresì evidenziato, a conferma della valutazione negativa della personalità del soggetto, che lo stesso annoverava un precedente specifico per resistenza a pubblico ufficiale ed una pendenza specifica per reato contro il patrimonio;
aggiungendo, con motivazione assolutamente corretta e coerente agli elementi evidenziati, che la misura della custodia carceraria inflitta era del tutto proporzionata, non potendosi formulare una prognosi di affidabilità sulla capacità di autocontrollo e di spontanea e durevole osservanza da parte dello stesso degli obblighi connessi ad eventuali misure attenuante. Pertanto anche sotto questo profilo il ricorso proposto denota la sua manifesta infondatezza.
Il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, e tale declaratoria comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa, anche la condanna al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende. A norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, copia del presente provvedimento va trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente è ristretto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2008