Sentenza 7 novembre 2000
Massime • 2
Sono utilizzabili in sede penale le dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa, anche se costituita parte civile, atteso che, a differenza di quanto previsto nel processo civile circa l'incapacità a deporre del teste che abbia la veste di parte, il processo penale risponde all'interesse pubblicistico di accertare la responsabilità dell'imputato, e non può di conseguenza essere condizionato dall'interesse individuale rispetto ai profili privatistici (sia nella medesima sede penale, in ipotesi di costituzione di parte civile, sia nella diversa sede processuale, in ipotesi di successiva citazione a giudizio) connessi al risarcimento del danno provocato dal reato.
Ai fini del riconoscimento della responsabilità risarcitoria del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. per il reato commesso dal proprio dipendente, deve restare provato, tra l'evento pregiudizievole e l'ambito delle mansioni attribuite al dipendente, un rapporto di occasionalità necessaria, che si ravvisa quando l'attività svolta dal lavoratore abbia determinato, nella sua estrinsecazione, una situazione tale da agevolare, o comunque rendere possibile, il fatto illecito, anche se, nella condotta delittuosa, il dipendente abbia superato i limiti delle incombenze connesse alle mansioni attribuitegli. (Nella fattispecie, relativa a impiegato di banca condannato per aver raggirato un cliente attraverso la falsificazione delle attestazioni bancarie sull'acquisto di titoli, la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'Istituto di credito poiché l'azione criminosa era risultata riferibile alle funzioni legittimamente esercitata all'interno dell'organizzazione dell'ufficio da parte dell'imputato, il quale dei compiti attribuitigli si era giovato al fine di trarre in inganno la vittima, contando proprio sull'affidamento da quest'ultima riposto nell'operato di un soggetto inserito nella organizzazione della banca).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2000, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO MORELLI Presidente del 07/11/2000
Dott. MICHELE BESSON Consigliere SENTENZA
Dott. GIUSEPPE D'ERRICO Consigliere N. 1992
Dott. DONATO DANZA Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VINCENZO TARDINO Consigliere N. 16001/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da CREDITO ITALIANO S.p.A., con sede in Milano avverso la sentenza della corte di Appello di Napoli in data 03/11/1999 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. D. DANZA.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Antonio SINISCALCHI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Ivan MONTONE del foro di Napoli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Lucio BOVE del foro di Napoli che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Napoli riteneva LO ED responsabile dei reati di truffa continuata, aggravata ex art. 61, n. 7 e 11, c.p., e falsità continuata in scrittura privata, con le aggravanti ex art. 61, n. 2 e 11, c.p., perché in qualità di dipendente dell'Istituto bancario Credito Italiano S.p.A., sede di Napoli, formava e consegnava, in tempi diversi, falsa documentazione bancaria attestante la vendita di titoli ad EL De CO, inducendo così quest'ultimo in errore circa l'effettivo compimento delle operazioni di acquisto dei titoli e facendosi consegnare in più riprese somme di denaro per un valore di circa L. 115.000.000=, che lucrava ingiustamente con ingente danno per il De CO. Il Pretore però rigettava la domanda di risarcimento avanzata da quest'ultimo nei confronti dell'Istituto bancario citato a giudizio come responsabile civile.
La Corte di Appello di Napoli, decidendo sul gravame proposto dall'imputato e dalla parte civile, dichiarava - tenuto conto delle concesse attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate - non doversi procedere nei confronti del ED perché i reati erano estinti per intervenuta prescrizione;
riteneva fondata la domanda di risarcimento in confronto dell'Istituto di credito quale responsabile civile e lo condannava, in solido con l'imputato, al pagamento di una provvisionale di L. 10.000.000.
La responsabilità del Credito Italiano veniva fondata sul disposto dell'art. 2049 c.c. affermandosi che la attività dannosa dell'imputato aveva tratto occasione e comunque era stata agevolata dall'espletamento delle mansioni attribuitegli in guisa da ingenerare nei terzi il convincimento che egli agisse nel pieno di esclusivo adempimento delle incombenze affidategli dal datore di lavoro. Ha proposto ricorso per cassazione il Credito Italiano S.p.A. denunciando: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2049 c.c., anche in relazione all'art. 185 c.p., nonché vizio di motivazione, per carenza di un collegamento funzionale e strumentale dell'illecito con le effettive mansioni svolte dal dipendente, collegamento implicante, quanto meno, un rapporto di occasionalità necessaria tra il comportamento pregiudizievole e le prestazioni lavorative;
mentre nel caso specifico, l'assistenza e consulenza svolta dal ED nell'apparente interesse della parte offesa esorbitava completamente dalle mansioni a lui affidate non implicanti alcun contatto con il pubblico;
2) violazione e falsa applicazione dei principi sulla prova civile e su quella testimoniale in particolare, anche in relazione agli artt. 115, 116 e 246 c.p.p., per avere la Corte di merito fondato il convincimento della responsabilità esclusivamente su dichiarazioni della parte offesa che, assumendo la veste di attore nell'azione civile, doveva essere ritenuta incapace a deporre in ordine ai relativi interessi civilistici secondo le regole dettate, appunto, dal codice di rito civile applicabili anche all'esercizio di detta azione nel giudizio penale.
Il ricorrente ha presentato memoria aggiunta a sostegno delle censure formulate;
mentre la parte civile ha resistito all'impugnazione depositando, a sua volta, memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Sulle prime censure occorre innanzitutto puntualizzare che la Corte territoriale ha disatteso l'assunto difensivo secondo cui i rapporti economici fra il De CO - parte offesa - ed il ED - imputato - sarebbero stati di natura "extrabancaria", onde, solo nell'intento di coinvolgere l'Istituto bancario, lo stesso De CO, prima di sporgere querela, avrebbe inteso acquisire la documentazione strumentale a tale coinvolgimento. Nella sentenza impugnata si pone in evidenza come gli elementi di prova acquisiti, persino attraverso la testimonianza della moglie dell'imputato, denotassero l'affidamento del soggetto passivo circa l'operato del ED in qualità di dipendente del Credito Italiano S.p.A., avendo costui posto in essere le apparenti operazioni divendita di titoli con formale documentazione di provenienza bancaria, tale da ingenerare il ragionevole convincimento che egli fosse legittimato a tanto per effetto del suo rapporto di lavoro con l'Istituto e nell'ambito delle incombenze affidategli. I giudici di merito sono pervenuti a siffatto convincimento attraverso la valutazione globale delle risultanze della prova documentale ed orale dandole giustificazione con un apparato argomentativo che si sottrae a qualsiasi censura sotto il profilo della congruità e logicità.
D'altra parte, se è vero che dalla sentenza emerge, come dato specifico, che nelle mansioni specificamente affidate al ED non rientrasse il compimento di operazioni come quelle poste in essere nei rapporti con il De CO, è altrettanto vero che dalle acquisizioni probatorie evidenziate non è dato desumere minimamente, quale elemento di fatto acclarato in sede di merito, che risultasse in qualche modo pubblicizzata la reale portata dei compiti affidati all'imputato, tale da indurre i medesimi giudici di merito ad escludere l'incolpevole affidamento della parte offesa. Ciò posto, deve ritenersi che la Corte territoriale abbia correttamente valutato in diritto la fattispecie, configurando la responsabilità del Credito Italiano ai sensi dell'art. 2049 c.c.. Tale norma, per come è formulata, fonda la presunzione di responsabilità del datore di lavoro sul duplice presupposto dell'esistenza del rapporto e del collegamento tra il fatto dannoso del dipendente e le mansioni disimpegnate. Nel caso specifico la censura della banca è incentrata sul secondo presupposto (ritenuto pure sussistente dalla Corte di Appello), postulandosi un'erronea applicazione dello art. 2049 c.c. in base al rilievo che l'opera svolta dal ED esorbitasse completamente dalle mansioni affidategli, non implicanti alcun contatto con il pubblico. La tesi non può essere condivisa alla luce degli elementi fattuali valorizzati dalla stessa Corte come innanzi puntualizzati, la cui ulteriore verifica, pure sollecitata dal ricorrente per sorreggere il gravame, esula dalle funzioni proprie del Giudice di legittimità. Infatti, ai fini della configurazione del requisito in esame, non è necessario, perché non richiesto dalla norma, un vero e proprio nesso di causalità fra l'evento pregiudizievole e l'ambito delle mansioni attribuite al dipendente, essendo sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria, la cui ricorrenza risulta, per quanto già puntualizzato, insindacabilmente accertata.
Tale rapporto, per giurisprudenza consolidata (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 6506 del 1945), si ravvisa ogni qualvolta l'attività esercitata dal dipendente abbia, nella sua estrinsecazione apparente, determinato una situazione tale da agevolare o comunque rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, ancorché egli abbia operato oltre i limiti delle sue effettive incombenze, senza tuttavia esorbitare dal rapporto lavorativo al punto da configurare una condotta del tutto estranea a questi. Nel caso specifico, pur mancando il nesso di causalità tra il fatto-reato, da cui è derivato l'evento pregiudizievole per il De CO, e le mansioni tipiche dell'imputato, è innegabile, sulla base di quanto acclarato in sede di merito, quel rapporto di occasionalità necessaria tra le funzioni esercitate dal ED all'interno della banca e l'affidamento riposto dalla parte offesa sul suo operato che il medesimo ED, avvalendosi dei mezzi posti a disposizione dall'Istituto di Credito ai propri dipendenti (quali i locali dell'ufficio e, soprattutto, moduli inerenti alle operazioni dell'attività bancaria), riconduceva a dette funzioni in guisa da giustificare e fare apparire reali le operazioni di investimento per la complessiva somma da lui ingiustamente lucrata.
Anche la seconda censura va disattesa per difetto di fondamento giuridico. Dalla disciplina sui limiti e divieti di utilizzabilità delle prove nel processo penale non è arguibile un principio che, ai fini dell'azione civile, inibisca l'utilizzazione del contenuto della deposizione della persona offesa, costituitasi parte civile. Nè, come sostiene in particolare il ricorrente, dall'Istituto di diritto processuale civile dell'incapacità a deporre del teste che abbia un interesse giuridico a partecipare al giudizio, ed abbia quindi la veste potenziale di parte;
è lecito arguire che in sede penale il giudice non possa utilizzare contro l'imputato le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, costituitasi parte civile, perché essa ha assunto, di conseguenza, la veste sostanziale di attore nell'azione civile e, quindi, di parte incapace a deporre nel processo civile. La persona offesa è chiamata a deporre nel processo penale sui fatti storici che costituiscano il fondamento della responsabilità penale dell'imputato e, di riflesso, dell'obbligo di risarcimento in capo al responsabile civile: la mancata previsione di un divieto o di una corrispondente incapacità a deporre in tale processo poggia essenzialmente nell'interesse pubblicistico ad acquisire le prove sulla responsabilità dell'imputato, che trascende quello privatistico avente ad oggetto in via esclusiva il diritto del soggetto leso a conseguire il risarcimento dal responsabile del danno. A differenza del processo penale in cui attore è lo Stato che ha di mira soltanto la tutela dell'interesse pubblico, e nel quale l'esercizio dell'azione civile, se pure consentita, non può condizionare le regole preordinate all'attuazione di tale finalità, nel giudizio civile, la cui portata è circoscritta agli interessi privatistici in conflitto, attore e parte è lo stesso danneggiato che non può, di conseguenza, assumere nel contempo la veste di testimone a favore di se stesso, ma semmai di confidente in ordine ai fatti a lui sfavorevoli e vantaggiosi per la posizione del convenuto. A voler condividere la tesi del ricorrente, dovrebbe sussistere sempre l'incapacità a deporre della persona offesa anche quando non è costituita parte civile, attesa la prospettiva della sua azione in sede civile per conseguire il risarcimento del danno e, dunque, la sussistenza attuale dell'interesse ad essere parte di un processo civile sia pure "in itinere". Tutti gli altri rilievi dedotti nel ricorso e nella memoria aggiunta a sostegno delle censure sopra esaminate costituiscono considerazioni intrise di merito e come tali estranee ai poteri cognitivi di questa Corte.
Consegue al rigetto del ricorso la condanna dello Istituto Bancario, nella qualità, al pagamento delle spese processuali, nonché di quelle sostenute in questo grado dalla parte civile, come da liquidazione in calce alla nota spese e riportata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente società al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalla parte civile, che si liquidano in complessive L. 2.080.000=, di cui L. 2.000.000= per diritti ed onorari, oltre IVA e CAP.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2001