Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2000, n. 694
CASS
Sentenza 7 novembre 2000

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Sono utilizzabili in sede penale le dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa, anche se costituita parte civile, atteso che, a differenza di quanto previsto nel processo civile circa l'incapacità a deporre del teste che abbia la veste di parte, il processo penale risponde all'interesse pubblicistico di accertare la responsabilità dell'imputato, e non può di conseguenza essere condizionato dall'interesse individuale rispetto ai profili privatistici (sia nella medesima sede penale, in ipotesi di costituzione di parte civile, sia nella diversa sede processuale, in ipotesi di successiva citazione a giudizio) connessi al risarcimento del danno provocato dal reato.

Ai fini del riconoscimento della responsabilità risarcitoria del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. per il reato commesso dal proprio dipendente, deve restare provato, tra l'evento pregiudizievole e l'ambito delle mansioni attribuite al dipendente, un rapporto di occasionalità necessaria, che si ravvisa quando l'attività svolta dal lavoratore abbia determinato, nella sua estrinsecazione, una situazione tale da agevolare, o comunque rendere possibile, il fatto illecito, anche se, nella condotta delittuosa, il dipendente abbia superato i limiti delle incombenze connesse alle mansioni attribuitegli. (Nella fattispecie, relativa a impiegato di banca condannato per aver raggirato un cliente attraverso la falsificazione delle attestazioni bancarie sull'acquisto di titoli, la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'Istituto di credito poiché l'azione criminosa era risultata riferibile alle funzioni legittimamente esercitata all'interno dell'organizzazione dell'ufficio da parte dell'imputato, il quale dei compiti attribuitigli si era giovato al fine di trarre in inganno la vittima, contando proprio sull'affidamento da quest'ultima riposto nell'operato di un soggetto inserito nella organizzazione della banca).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2000, n. 694
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 694
Data del deposito : 7 novembre 2000

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