Sentenza 10 ottobre 2006
Massime • 1
In tema di valutazione della prova testimoniale, il giudice, pur essendo indubbiamente tenuto a valutare criticamente, verificandone l'attendibilità, il contenuto della testimonianza, non è però certamente tenuto ad assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso, salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere. In assenza, quindi, di siffatti elementi, il giudice deve presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità fra quello che il teste riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di prova di eguale valenza.
Commentari • 7
- 1. Condanna per stalking e diffamazione aggravata via social nei confronti dell’ex compagnohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Truffa online: responsabilità penale per l'utilizzo di strumenti digitali con aggravante di minorata difesahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 3. Condanna per stalking e lesioni aggravate nei confronti di ex partner con minore etàhttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 4. Testimonianza della vittima (Cass., 38496/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 aprile 2019
- 5. Toccare zone erogene è sempre violenza sessuale: irrilevanti intenzioni (Cass. 40455/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 ottobre 2018
Schiaffo(etto), sberla(etta) o pacca, pur se rapidi e lievi sono reato, al pari di un toccamento con indugio ("mano morta", "carezza viscida") o affondamento e trattenuta ("palpata"). Il reato di cui all'art. 609-bis cod. pen., è posto a presidio della libertà personale dell'individuo che deve poter compiere atti sessuali in assoluta autonomia e libertà, contro ogni possibile condizionamento, fisico o morale, e contro ogni non consentita e non voluta intrusione nella propria sfera intima, anche se attuata con l'inganno. La libertà sessuale, quale espressione della personalità dell'individuo, trova la sua più alta forma di tutela nella proclamazione della inviolabilità assoluta dei …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/10/2006, n. 35984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35984 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio Presidente del 10/10/2006
Dott. DE GRAZIA Benito Romano V. Consigliere SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana Consigliere N. 1254
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VISCONTI Sergio Consigliere N. 016995/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NT LA, N. IL 23/08/1964;
2) CO GE, N. IL 09/11/1959;
3) RA IC, N. IL 23/08/1964;
4) MB SQ, N. IL 30/09/1961;
avverso SENTENZA del 28/11/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giovanni PALOMBINI, che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NT LA, CO EN, RA LE e MB QU hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 28/11/2003, con la quale sono stati dichiarati colpevoli di una attività di illeciti acquisti, detenzioni e vendite di metadone nei pressi del SERT di Torre Annunziata, condotta protrattasi fino al 2 aprile 1992. I fatti erano risultati accertati a mezzo di appostamenti della polizia giudiziaria, ed aveva coinvolto diversi imputati, molti dei quali assolti in primo grado.
NT LA, al quale in primo grado era stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità, di cui D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 12.000 di multa, sull'appello del P.M. si è visto escludere la succitata attenuante, ed è stato condannato in secondo grado alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed Euro 25.000 di multa, in virtù di concesse attenuanti generiche e ritenuta la continuazione.
Il Giudice di appello ha ritenuto il NT l'organizzatore dell'attività di spaccio in un contesto particolarmente deplorevole, perché attuato in prossimità di un centro SERT, dove invece si dovrebbe operare per il recupero dei tossicodipendenti. Per tale circostanza è stata negata solo a lui, tra i quattro imputati, l'attenuante del fatto di lieve entità.
Il NT, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza di appello per violazione del 5 comma del citato art. 73, distinguendosi ingiustamente la sua posizione da quella degli altri imputati, non essendo in particolare differente la posizione dell'RA, e potendosi al più graduare la pena, ma non negare l'attenuante concessa in primo grado. Il ricorrente ha, infine, assunto, che così decidendo era stata sanzionata la propensione al delitto, mentre la norma fa riferimento ai mezzi, alle modalità o circostanze dell'azione ovvero alla qualità e quantità delle sostanze stupefacenti.
CO EN è stato condannato in primo grado alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed Euro 12.000 di multa, ritenuto il fatto di lieve entità, e concesse le attenuanti generiche. La sentenza è stata confermata in appello, ritenendosi provata la sua responsabilità, essendo stata notata dall'ispettore di polizia LOMBARDI la cessione di metadone ed essendovi documentazione fotografica (nella sentenza di primo grado si è accennato anche alla testimonianza dell'ispettore NN).
Lo CO ha proposto personalmente ricorso per Cassazione, deducendo con un primo motivo il difetto di motivazione in ordine alla sua responsabilità, assumendo di recarsi al SERT per partecipare al programma di disintossicazione al quale era stato regolarmente iscritto, senza compiere alcuna infrazione, alla quale sarebbe automaticamente conseguita la sua esclusione. L'unico elemento a suo carico sarebbe stata costituito dalla testimonianza dello NN che lo avrebbe visto, in compagnia dell'altro coimputato LL, cedere metadone a tale ESPOSITO ed a un conducente di Regata, ed incassare danaro, anche se l'ispettore ha precisato che le banconote furono intascate dal LL. Inoltre, tale NO AN, abituale compratore di metadone dinanzi al SERT non ha mai indicato lo CO come suo fornitore.
Con un secondo motivo di impugnazione, il ricorrente ha chiesto di riconsiderare l'entità della pena, previa concessione delle attenuanti generiche.
RA LE è stato assolto in primo grado per non avere commesso il fatto, e condannato in appello alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 6.000 di multa, concessa l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, valutati gli accertamenti delle Forze dell'Ordine, e non essendo necessaria documentazione fotografica, dovendosi vagliare le dichiarazioni a norma dell'art. 192, comma 1 e 2 e non 192, comma 3 e 4. Il Tribunale, con la motivazione della sentenza di primo grado, aveva ritenuto l'insussistenza di elementi probatori tali da determinare la condanna per i nove imputati assolti nel merito.
RA LE ha proposto ricorso per Cassazione deducendo in modo del tutto generico nullità, violazioni della legge sostanziale e processuale, e difetti di motivazione.
MB QU è stato condannato in primo grado alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 7.000 di multa, concesse le attenuanti del fatto di lieve entità e quelle generiche, sentenza confermata in appello, valutata la prova derivante dalla testimonianza dell'ispettore LOMBARDI e la relativa documentazione fotografica.
Anche l'MB ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per due motivi. Con il primo è stata eccepita la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione per essere stata richiamata per relationem quella di primo grado senza alcun vaglio critico.
Con il secondo motivo di gravame è stata dedotta l'assenza di motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato atto a configurare il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73. MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti i ricorsi sono palesemente infondati e vanno dichiarati inammissibili.
NT LA ha censurato la sentenza impugnata per violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, in quanto solo a lui non è stata concessa l'attenuante speciale del fatto di "lieve entità", pur avendo commesso lo stesso reato degli altri imputati, ed essendosi valutate circostanze di carattere soggettivo, mentre la citata attenuante riguarda unicamente fatti oggettivi. Come è stato condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, "in tema di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, al fine di valutare la sussistenza dell'attenuante prevista dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, ogni altra pur favorevole circostanza risulta priva di rilevanza per ritenere di lieve entità il fatto, qualora il dato ponderale superi il limite rappresentato da una soglia ragionevole di valore economico, mentre, in presenza di un quantitativo non cospicuo di sostanza, assumono valenza gli altri parametri legislativi (mezzi, modalità, circostanze dell'azione) i quali, ove siano suscettibili di determinare un non trascurabile allarme sociale, escludono la ravvisabilità della attenuante ad effetto speciale. L'attenuante prevista dall'art. 73 comma cit., ha peraltro natura oggettiva, e ciò toglie rilevanza, ai fini della sua applicabilità, agli stati emotivi, alle condizioni personali e alle qualità soggettive del colpevole e ai motivi che lo hanno determinato a commettere il reato" (Cass. 04/02/1998 n. 2888). Ciò premesso, la doglianza del ricorrente è del tutto infondata, in quanto le circostanze indicate nella motivazione della sentenza impugnata attengono ai "mezzi, alle modalità e alle circostanze dell'azione", tali dovendosi ritenere l'attività del NT di organizzatore del losco traffico dinanzi al SERT, ed il grave danno procurato a soggetti che tentano il recupero dal proprio stato di tossicodipendenza. Tali fatti, perspicuamente riferiti alle circostanze dell'azione, sono determinanti al fine di escludere il carattere di soggettività delle cause di esclusione della attenuante del "fatto di lieve entità", ed attribuire la valutazione oggettiva della sussistenza o meno della attenuante stessa.
Quanto al diverso trattamento riservato agli altri imputati, la sentenza impugnata li ha ritenuti responsabili di singoli episodi, ritenendo un carattere di diversità rispetto alla posizione del NT, ed inoltre, proprio oggettivamente, la limitazione degli episodi a loro attribuiti e l'avere agito occasionalmente dinanzi al SERT, mentre il NT ne aveva fatto un'attività continuativa ed organizzata, ne legittima il diverso trattamento sanzionatorio. Anche il ricorso dello CO è palesemente infondato. Con il primo motivo di gravame, il ricorrente ha assunto il difetto di motivazione, deducendo l'ininfluenza probatoria della testimonianza dell'ispettore di polizia giudiziaria NN.
Va rilevato, in primo luogo, che dall'esame delle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado, si rileva che le cessioni di metadone, eseguite dallo CO dietro corresponsione di danaro, risultano anche dalla testimonianza dell'altro ispettore di polizia LOMBARDI, e da documentazione fotografica.
In relazione alle testimonianze appare appena il caso di ricordare che "in tema di valutazione della prova testimoniale, il Giudice, pur essendo indubbiamente tenuto a valutare criticamente, verificandone l'attendibilità, il contenuto della testimonianza, non è però certamente tenuto ad assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso, salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere. In assenza, quindi, di siffatti elementi, il giudice deve presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità fra quello che il teste riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di prova di eguale valenza" (Cass. 12/11/2003 n. 7180; conforme Cass. 13/03/1992 n. 3754). Nella specie, la testimonianze concordi ed univoche di due ispettori di polizia giudiziaria, ai quali era stato proprio affidato il particolare compitato di pedinare gli imputati e di riferire sul traffico di metadone dinanzi al SERT di Torre Annunciata, forniscono, ai sensi dell'art. 192 c.p.p., una prova certa della responsabilità dello CO, e, in tal senso, la motivazione della sentenza impugnata non solo non è carente, ma è congrua e logica. Altrettanto probanti sono le fotografie, attestanti l'illecita attività di spaccio, in quanto la disciplina applicabile alle fotografie è quella di cui all'art. 234 c.p.p., il quale, disciplinando la prova documentale, dispone che "è consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo". Sulla base di tale nozione la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le fotografie, o i soli rilievi fotografici, costituiscono prove documentali, che possono essere sempre acquisite, e sulle quali il giudice può fondare il proprio convincimento (Cass. 15/06/1999 n. 11116). Il secondo motivo di ricorso, con il quale si chiede la concessione delle attenuanti generiche, è del tutto generico, essendo peraltro precisato nella sentenza impugnata che i precedenti penali dello CO non consentono la concessione delle attenuanti di cui all'art.62 bis c.p.. È, sul punto, giurisprudenza costante che i precedenti penali legittimano il diniego della concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., essendo tali precedenti indicativi della capacità a delinquere del condannato e della sua pericolosità sociale (Cass. 15/12/1995, Longo). Il ricorso di RA LE è del tutto generico, in violazione di quanto disposto dall'art. 581 c.p.p., lett. c), in quanto il ricorrente si limita in poche righe a elencare sei motivi di ricorso senza specificare le doglianze. È, pertanto, evidente, a norma dell'art. 591 c.p.p., l'inammissibilità del ricorso, trattandosi di fattispecie pressocché assimilabile alla mancata indicazione dei motivi di impugnazione.
MB QU, con il primo motivo di ricorso, ha censurato la sentenza impugnata per avere riportato per relationem la motivazione della sentenza di primo grado. A parte la legittimità del richiamo alla sentenza di primo grado, se corroborata dai requisiti indicati dalla nota sentenza a sezioni unite Primavera del 21/06/2000, nella specie la circostanza dedotta non corrisponde neppure al vero, essendo la sentenza di appello dotata di autonoma, adeguata e logica motivazione per avere ritenuto la responsabilità dell'imputato in base alle dichiarazioni di NO AN, che ha ricevuto una diecina di dosi di metadone dall'imputato, e a quelle dell'ispettore LOMBARDI, che lo ha notato effettuare l'illecita attività. Inoltre, tale ultima circostanza è documentata dagli acquisiti rilievi fotografici, per cui anche per l'MB valgono le considerazioni esposte a proposito del ricorso dello CO (pagg. 5 e 6 di questa sentenza).
Il secondo motivo di ricorso, attinente all'insussistenza dell'elemento psicologico del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 è del tutto generico, in violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c), e d'altronde la prova del dolo si evince anche dalle cessioni di metadone eseguite più volte al NO, che attestano la piena coscienza e volontà dell'azione compiuta, non avendo giuridico rilievo le particolari finalità ulteriori perseguite dall'agente, siano esse di lucro, o di altro tipo (Cass.04/07/1990, Scremiti;
Cass. 09/12/1988, Carillo).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e per ciascuno di essi della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione delle cause di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2006