Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/10/2006, n. 35984
CASS
Sentenza 10 ottobre 2006

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In tema di valutazione della prova testimoniale, il giudice, pur essendo indubbiamente tenuto a valutare criticamente, verificandone l'attendibilità, il contenuto della testimonianza, non è però certamente tenuto ad assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso, salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere. In assenza, quindi, di siffatti elementi, il giudice deve presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità fra quello che il teste riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di prova di eguale valenza.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/10/2006, n. 35984
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35984
Data del deposito : 10 ottobre 2006

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