Sentenza 8 novembre 2007
Massime • 1
Il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è l'innocenza dell'imputato, ma l'inutilità del dibattimento, anche in presenza di elementi probatori contraddittori od insufficienti. Ne consegue che anche in questo caso il giudice deve pronunziare sentenza di non luogo a procedere soltanto qualora sia ragionevolmente prevedibile che gli stessi siano destinati a rimanere tali all'esito del giudizio. (Fattispecie in tema di colpa medica in cui la Corte ha ritenuto insufficiente, ai fini del proscioglimento, l'esito di una perizia che aveva valutato come complesso e gravato da un'ineliminabile quota di insuccesso il trattamento terapeutico la cui omissione era stata contestata all'imputato).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/11/2007, n. 47169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47169 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 08/11/2007
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 1633
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 037404/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DO ZO N. IL 20/11/1972;
contro
EL NA IL N. IL 02/03/1961;
ER RE N. IL 07/04/1956;
avverso SENTENZA del 13/06/2006 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROVERETO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
uditi i difensori avv.ti (Ndr: testo originale non comprensibile) Francesco, per AS e Tomasi Andrea in sostituzione dell'avvocato Malossini Silvio per LI, i quali concludono per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il P.M. del Tribunale di Rovereto avviava indagini nei confronti di AS NA IL e LI OR in ordine all'ipotizzato reato di cui all'art. 113 c.p., art. 40 c.p., comma 2, e art. 589 c.p. per avere, con condotta colposa, cagionato la morte di IO RE, secondo la contestazione così formulata: la prima, nella sua qualità di medico della Divisione di Chirurgia Vascolare della Fondazione Centro San FA de Monte Tabor di Milano, in assenza di un previo, adeguato e informato consenso del paziente e/o dei familiari, aveva disposto le dimissioni ed il contestuale trasferimento di IO RE - il quale era stato sottoposto presso detta Divisione di Chirurgia Vascolare ad intervento chirurgico di protesizzazione aortica (tecnicamente riuscito ed eseguito a regola d'arte) - nonostante il paziente si trovasse in gravi condizioni (per anemia, insufficienza renale, insufficienza respiratoria, persistenza dell'infezione alle vie respiratorie, compromissione dello stato di coscienza) tali da ritenere gravemente imperito, imprudente ed errato sul piano clinico il suo trasferimento, per di più in una struttura inidonea ad ospitare e curare efficacemente un paziente in quella situazione;
il secondo, nella sua qualità di medico responsabile raggruppamento riabilitazione motoria e neuromotoria della Casa di Cura "Eremo" di Arco, pur nella comprensione immediata dell'instabilità e gravità delle condizioni cliniche respiratorie ed infettive del paziente ed a conoscenza dei limiti funzionale dell'Unità Operativa che dirigeva (in quanto priva di terapia intensiva ed inidonea a trattare pazienti in fase acuta e non stabilizzata), aveva omesso di disporre tempestivamente, con l'adozione delle opportune cautele, il trasferimento del paziente in altra struttura idonea (peraltro presente in zona): di tal che il paziente, a causa ed a seguito delle descritte condotte colpose, commissive ed omissive, era deceduto per insufficienza cardiocircolatoria acuta insorta in un quadro ingravescente di insufficienza respiratoria, miocardiosclerosi e modesta insufficienza renale dovuta alle complicanze infettive postoperatorie intrinseche degli interventi chirurgici maggiori (decesso avvenuto in Arco il 16 novembre 2001).
All'esito delle indagini preliminari, il P.M. esercitava l'azione penale nei confronti degli imputati predetti, chiamandoli a rispondere dei reati quali formalmente contestati con l'articolato capo di imputazione sopra riportato.
Il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Rovereto, dopo aver vagliato l'esito dell'esame autoptico, nonché le conclusioni cui erano pervenuti i consulenti del P.M., il perito di ufficio ed il consulente di parte civile, disattendeva la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M. e pronunciava sentenza di non luogo a procedere nei confronti degli imputati con la formula "perché il fatto non sussiste", ai sensi dell'art. 425 c.p.p., comma 3. Il giudicante ricordava innanzi tutto le fasi salienti della vicenda, con particolare riferimento all'intervento chirurgico cui era stato sottoposto il IO ed agli eventi successivi all'insorgenza di un'infezione alle vie respiratorie del IO, sviluppatasi nella fase post-operatoria; quindi, individuati ed analizzati gli elementi accusatori, riteneva detti elementi inidonei a sostenere l'accusa in giudizio, sulla scorta dell'indirizzo interpretativo affermatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di nesso di causalità, e poi vieppiù consolidatosi a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite con la sentenza Franzese del 2002. Il G.U.P., passando all'applicazione pratica, in relazione al concreto caso in esame, dei principi enunciati con la sentenza Franzese - secondo cui l'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale può ritenersi confermata, solo allorquando risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con "alto o elevato grado di credibilità razionale" - evidenziava quanto segue: a) l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza probatoria, quindi il plausibile e ragionevole dubbio, fondato su specifici elementi che in base all'evidenza disponibile lo avvalorino nel caso concreto, in ordine ai meccanismi sinergici dei plurimi antecedenti, per ciò sulla reale efficacia condizionante della singola condotta omissiva all'interno della rete di causazione, non può non comportare la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito assolutorio stabilito dall'art. 530 c.p.p., comma 2, secondo il canone di garanzia "in dubio pro reo", così come affermato dalle Sezioni Unite ancora con la sentenza Franzese;
b) secondo la conclusione dei consulenti del P.M., condivisa dal perito di ufficio, "il trasferimento in una struttura di lungodegenza non fornita di adeguata dotazione di terapia intensiva sembra ragionevolmente possa avere avuto un significativo ruolo concausale nell'evoluzione fatale della patologia"; tanto più in considerazione del fatto che gli stessi consulenti avevano rilevato come "il trattamento della patologia in questione in pazienti anziani è particolarmente complesso ed è gravato da un'ineliminabile quota di insuccesso".
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione, quale parte civile costituita, IO NZ (figlio della vittima IO RE). Il ricorrente denuncia vizio motivazionale sotto plurimi profili e con argomentazioni che possono così sintetizzarsi: 1) il G.U.P. ha ricordato come i consulenti del P.M. ed il perito d'ufficio hanno concluso nel senso che il trasferimento del paziente in una struttura di lungodegenza non fornita di dotazione di terapia intensiva, poteva avere avuto un significativo ruolo concausale nell'evoluzione finale della patologia, avuto riguardo alla gravità delle condizioni in cui versava il paziente stesso;
2) in termini ancor più fortemente critici, circa la condotta degli imputati, si era espresso il consulente di parte civile;
3) sulla scorta di tali pareri, sembrerebbe del tutto illogica la tesi sostenuta dal G.U.P. nell'impugnata decisione, laddove si afferma che il parere dei consulenti non conterrebbe un grado di certezza tranquillizzante per sostenere l'accusa in giudizio;
4) il giudicante non avrebbe in alcun modo indicato quegli elementi incerti, insufficienti o contraddittori che - a fronte delle univoche e concordi conclusioni dei consulenti del P.M., del consulente di parte civile e del perito di ufficio - sarebbero risultati idonei ad orientare il giudice stesso verso la pronuncia di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p., comma 3; 5) il sig. RE IO fu dimesso, per disposizione della dottoressa AS, dall'ospedale dopo appena 5 giorni dal rientro in reparto, ed accolto nella Casa di Cura (non dotata di reparto di terapia intensiva), senza che il dottor LI disponesse un ulteriore trasferimento del paziente in struttura più adeguata, nonostante il paziente stesso si trovasse in condizioni critiche per le quali era necessaria una degenza di circa un mese in terapia intensiva: sulla scorta dei concordi pareri espressi da consulenti e perito, ben potrebbe affermarsi, conclusivamente, che, eliminando le condotte addebitate agli imputati - dimissioni dal S. FA e trasferimento in una struttura di lungodegenza priva di reparto di terapia intensiva - certamente l'evento morte non si sarebbe verificato, o quantomeno, con l'ausilio di adeguate apparecchiature presenti e già utilizzate con esito favorevole presso il nosocomio in cui il IO era ricoverato, si sarebbe verificato in epoca significativamente posteriore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo va rilevato che la legittimazione del ricorrente all'impugnazione deriva esplicitamente dal disposto di cui all'art.90 c.p., comma 3 secondo cui "qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti". Ciò posto, alcune considerazioni di ordine sistematico si impongono prima di procedere all'esame delle censure poste a fondamento del ricorso. Sia in giurisprudenza che in dottrina, si è dell'avviso che all'udienza preliminare debba riconoscersi natura processuale e non di merito, non essendovi alcun dubbio circa la individuazione della finalità che ha spinto il legislatore a disegnare e strutturare l'udienza preliminare quale oggi si presenta all'esito dell'evoluzione legislativa registrata al riguardo, e nonostante l'ampliamento dei poteri officiosi relativi alla prova: lo scopo (dell'udienza preliminare) è quello di evitare dibattimenti inutili, e non quello di accertare la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato. Di tal che, il giudice dell'udienza preliminare deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato solo in presenza di una situazione di innocenza tale da apparire non superabile in dibattimento dall'acquisizione di nuovi elementi di prova o da una possibile diversa valutazione del compendio probatorio già acquisito;
e ciò anche quando, come prevede espressamente l'art. 425 c.p.p., comma 3, "gli elementi acquisiti risultano insufficienti,
contradditori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio": tale disposizione altro non è se non la conferma che il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è l'innocenza, bensì - dunque, pur in presenza di elementi probatori insufficienti o contraddittori (sempre che appaiano destinati, con ragionevole previsione, a rimanere tali nell'eventualità del dibattimento) - l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio. Fatte queste premesse, occorre ora verificare se, nella concreta fattispecie, il giudice del merito si è attenuto ai principi testè indicati. La risposta è negativa.
Il giudicante è pervenuto alla decisione adottata, muovendo dal rilievo che non fosse stata raggiunta con tranquillante certezza la prova della sussistenza del nesso di causalità, ma tale conclusione risulta efficacemente inficiata dalle denunciate carenze motivazionali oggetto dei motivi del ricorso della parte civile, che hanno ben evidenziato la superficialità che ha caratterizzato la valutazione dei dati e degli argomenti scientifici forniti dal perito di ufficio, dal consulente del P.M. e da quello della parte civile, i quali avevano rappresentato come dovesse ritenersi sconsigliabile il trasferimento del paziente - avuto riguardo alle gravi condizioni di salute dello stesso - da una struttura ospedaliera fornita di attrezzature di terapia intensiva in una struttura di lungodegenza inadeguata a fronteggiare la grave situazione in cui versava il paziente per la mancanza di un reparto di terapia intensiva. Le risultanze acquisite avevano dunque offerto al giudice precisi elementi di valutazione in presenza dei quali, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, non poteva certo escludersi una ulteriore evoluzione probatoria nel giudizio, magari alla luce e sulla scorta di più approfonditi accertamenti peritali, se del caso di natura collegiale. Mette conto sottolineare, comunque, l'assoluta laconicità della motivazione resa dal G.U.P., pur in presenza di una vicenda scientificamente complessa e suscettibile, come detto, di adeguato approfondimento. Il giudice dell'udienza preliminare, nel caso che ci occupa, ha fondato la propria valutazione di superfluità del giudizio su assertive enunciazioni, evocando i principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza Franzese e limitandosi a dare atto delle indicazioni conclusive fornite di perito di ufficio e dai consulenti del P.M. secondo cui "il trattamento della patologia in questione in pazienti anziani è particolarmente complesso ed è gravato da un'ineliminabile quota di insuccesso". Orbene trattasi di affermazione assolutamente apodittica, in quanto non supportata da esaustivo vaglio critico, anche perché significativamente contrastata da altra indicazione pure fornita dai consulenti, e riportata dal giudice nello stesso passaggio motivazionale, secondo cui "il trasferimento in una struttura di lungodegenza non fornita di adeguata dotazione di terapia intensiva sembra ragionevolmente possa avere avuto un significativo ruolo concausale nell'evoluzione fatale della patologia". In sostanza, può ben dirsi che il giudicante ha seguito un percorso motivazionale estremamente sintetico, come già detto, affermando di volersi ispirare ai principi della sentenza Franzese, ma in realtà applicandoli in modo non perspicuo ed assolutamente improprio, tenuto conto della natura dell'udienza preliminare, quale innanzi evidenziata, nonché di quanto emerso dagli accertamenti peritali che - così come sinteticamente riportati nella stessa sentenza - non accreditavano una valutazione prognostica (in termini di ragionevole prevedibilità) di superfluità dell'ulteriore verifica del giudizio, giustificabile solo, giova ribadirlo, in presenza di un compendio probatorio da considerarsi irrimediabilmente statico ed insuscettibile di evoluzione, secondo il consolidato indirizzo interpretativo delineatosi nella giurisprudenza di questa Corte: "il giudice dell'udienza preliminare può prosciogliere nel merito l'imputato - in forza di quanto disposto dall'art. 425 c.p.p., comma 3 nel testo modificato dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 23, comma 1, - anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti e contraddittori e simile esito è imposto, come previsto dall'ultima parte dell'art. 425 c.p.p. citato, comma 3, allorché detti elementi siano comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Ne consegue che l'insufficienza o la contraddittorietà delle fonti di prova a carico degli imputati ha quale parametro la prognosi dell'inutilità del dibattimento, sicché correttamente deve essere escluso il proscioglimento in tutti i casi in cui tali fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte" (in termini, "ex plurimis", Sez. 6^, 16 novembre 2001, Acampora, RV 221303). A ciò aggiungasi, "ad abundantiam", che proprio la sentenza Franzese ha posto l'accento sulla rilevanza del nesso causale, ai fini dell'accertamento della penale responsabilità del sanitario, anche con riferimento ad un "evento che si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva".
In presenza dell'impugnazione della sola parte civile, deve essere poi affrontata la questione dell'individuazione del giudice del rinvio nel caso di annullamento, vale a dire se in sede civile o penale.
Innanzi tutto va sottolineato che, in conseguenza delle modifiche apportate all'art. 428 c.p.p. dalla L. n. 46 del 2006, la parte civile può ricorrere in Cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere solo se riveste anche la qualità di persona offesa. Nella concreta fattispecie, detta coincidenza sussiste in forza del comma terzo dell'art. 90 c.p.p., cui in precedenza già si è avuto modo di accennare, in virtù del quale, nel caso in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, ai prossimi congiunti sono attribuiti le facoltà e i diritti previsti dalla legge per la medesima persona offesa.
Questo Collegio è dell'avviso che il ricorso della persona offesa costituita parte civile, previsto dall'art. 428 c.p.p. (quale modificato dalla novella del 2006) deve ritenersi preordinato alla tutela degli interessi penali della persona offesa, come del resto già affermato nella giurisprudenza di questa Corte con plurime decisioni le cui argomentazioni risultano pienamente condivisibili:
"il ricorso per cassazione della persona offesa costituita parte civile avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare è preordinato alla tutela degli interessi penali di quest'ultima e, pertanto, in caso di annullamento del provvedimento l'eventuale rinvio deve essere disposto davanti al giudice penale" (Sez. 4, n, 26410 del 19/04/2007 - dep. 09/07/2007 - Rv. 236801); "il ricorso per cassazione della persona offesa costituita parte civile avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito della udienza preliminare ha natura di impugnazione ai soli effetti penali": fattispecie nella quale la S.C., annullando la sentenza del G.u.p. per vizio di motivazione, ha disposto il rinvio allo stesso giudice (Sez. 5, n. 21876 del 03/05/2007 - dep. 06/06/2007 - Rv. 236250). Elemento decisivo, a supporto della tesi favorevole all'individuazione del giudice del rinvio in quello penale, è ravvisabile nella circostanza che la sentenza di non luogo a procedere non pregiudica in alcun modo gli interessi della parte civile, posto che questa ben può avviare o proseguire l'azione civile nella sede propria. Il Giudice dell'udienza preliminare può solo prosciogliere l'imputato o disporne il rinvio a giudizio, senza alcuna possibilità di statuire in ordine agli interessi di natura civile: di tal che, mirando la parte civile ovviamente ad ottenere il rinvio a giudizio dell'imputato, l'interesse tutelato dal ricorso non può che riguardare l'azione penale.
Ne deriva che l'impugnata sentenza deve essere annullata, con rinvio al giudice penale dell'udienza preliminare del Tribunale di Rovereto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Rovereto. Così deciso in Roma, il 8 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2007