Sentenza 26 ottobre 2006
Massime • 1
In tema di misure cautelari, il richiamo ad opera del comma primo bis dell'art. 273 cod. proc. pen. dei commi terzo e quarto dell'art.192 cod.proc.pen., non comporta la necessità che le dichiarazioni della persona offesa trovino riscontro in elementi esterni, così che esse possono ancora costituire da sole fonte di prova quando siano ritenute dal giudice, secondo il suo libero e motivato apprezzamento, attendibili sul piano oggetto e su quello soggettivo (fattispecie in tema di misura cautelare personale).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2006, n. 39366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39366 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 26/10/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1059
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 17138/2006
ha pronunciato la seguente: N. 23177/2006
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza;
avverso le ordinanze pronunciate dal Tribunale di Catanzaro il 22.02.2006 e il 15.05.2006 con cui, in riforma delle ordinanze del GIP del Tribunale di Cosenza, 22.01.2006 e 18.03.2006 � stata revocata la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a G.A., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS), ed a
B.F., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS),
indagati, B., dei delitti di cui all'art. 61 c.p., nn. 9 e 11, in relazione agli artt. 609 bis e 610 c.p. e, G., del delitto di cui all'art. 61 c.p., nn. 9 e 11, e art. 609 octies c.p., in relazione all'art. 609 bis c.p. commesso in concorso col primo e con altra persona non identificata, il 4 aprile 2005;
visti gli atti dei procedimenti riuniti, le ordinanze denunziate e i ricorsi;
udita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. TERESI Alfredo;
sentito il P.M. nella persona del PG, Dott. SALZANO Francesco, il quale ha chiesto l'annullamento delle ordinanze;
sentiti i difensori degli indagati, Avv. Tommaso Sorrentino (per G.), Avv. Eugenio Bisceglia e Avv. Francesco Gambardella (per B.), i quali hanno chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o rigettati.
OSSERVA
Con ordinanza 23.02.2006 il Tribunale di Catanzaro, in riforma dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Cosenza 22.01.2006, revocava la misura coercitiva degli arresti domiciliari applicata a G.A., indagato perch�, con B.F.
(noto come padre F.) e con altra persona non identificata, con violenza, consistita nel picchiarla e nell'aprirle la bocca per somministrarle una pillola per impedirle di reagire, avevano costretto suor T. ( M.G.) a masturbarsi,
riprendendola con una videocamera e fotografandola nel compimento dell'atto.
Il Tribunale riteneva insussistente la gravit� indiziaria rilevando che nella querela presentata in data 24 ottobre 2005 suor T. aveva descritto una serie di abusi sessuali subiti durante il proprio soggiorno presso l'oasi francescana di Cosenza, tra i quali anche quello sopraindicato, avvenuto il 4 aprile 2005. Successivamente, il 3 novembre 2005, la donna, sentita dal PM, pur confermando nel suo nucleo essenziale il suddetto episodio, aveva dichiarato che lo stesso si era verificato "il giorno successivo al rientro di padre F. all'Oasi e quindi il 29 marzo e non il 4 aprile".
Il 20 febbraio 2006 (3 giorni prima dell'udienza di riesame), sentita ancora dal PM, la querelante aveva rettificato la data del fatto nei termini riferiti nella querela (4 aprile 2005 ricollegata anche al ricordo della morte del Papa avvenuta il 2 aprile) specificando che l'indicazione del giorno 29 marzo era frutto di un equivoco.
La suora, a supporto della rettifica, confermativa della prima dichiarazione, aveva precisato che nella querela essa non aveva affermato che l'episodio fosse avvenuto il giorno dopo il rientro di padre F. dalla predicazione della settimana santa a (OMISSIS) e che aveva voluto solo mettere in risalto che il padre, prima del fatto, aveva predicato in quella citt�.
Poich� in un primo tempo aveva pensato la settimana santa per stabilire la data del fatto errando sulla sua collocazione temporale (27 marzo-3 aprile), avendo poi accertato che tale settimana era, in realt�, compresa tra il 20/27 marzo, aveva ancora errato nell'anticipare l'episodio ponendo in essere un involontario equivoco.
Tanto premesso, il Tribunale vagliava negativamente l'attendibilit� intrinseca della denunciante, essendo necessari "ulteriori, opportuni approfondimenti.
L'accusa era viziata da insanabili contraddizioni, tali da escludere una lacunosit� mnemonica da riferire ad eventi traumatici, perch�, sentita una prima volta dal PM ed invitata a fare luce sulle imprecisioni circa le date in cui si erano svolti i fatti, aveva collocato il fatto nel pomeriggio del 29 marzo coincidente col giorno successivo al rientro del frate nell'oasi. La seconda rettifica (che riportava l'accadimento del fatto al 4 aprile) era considerata "anomala e inverosimile" perch� effettuata il "20 febbraio u.s. ovvero solo tre giorni prima la data fissata per la trattazione del presente procedimento incidentale e, soprattutto, dopo che i legali del ricorrente, espletata attivit� d'investigazione difensiva, avevano pubblicamente divulgato, a mezzo stampa, la notizia secondo cui, nel giorno di presunta verificazione del fatto-reato ovvero il pomeriggio del 29 marzo, cos� come inizialmente contestato, p. F., coindagato non si trovava a (OMISSIS) presso l'oasi francescana, luogo dove sarebbe accaduto l'episodio, bens� a (OMISSIS) per la celebrazione di un funerale".
Le contraddizioni logiche sulla data del fatto incrinavano irrimediabilmente, secondo il Tribunale, l'attendibilit� intrinseca della querelante, sia perch� essa, il 20 febbraio 2006, non aveva pi� usato come dato di riferimento la settimana santa, negando di averlo fatto in precedenza, ma n'aveva proposto uno nuovo (la morte del Papa) sia perch� la rettifica era stata "resa a seguito della divulgazione della notizia dell'esistenza di un alibi per uno degli indagati relativamente alla data del 29 marzo di cui ali 'iniziale contestazione".
Escludeva il Tribunale che costituissero riscontri obiettivi le dichiarazioni rese da altre suore dell'oasi e le intercettazioni di conversazioni telefoniche di sboccato contenuto sessuale, ritenuti utili solo per tratteggiare la personalit� dell'indagato e della presunta persona offesa.
Non erano stati rinvenute nella disponibilit� degli indagati macchine fotografiche o videocamere, n� fotografie e videoriprese riproducenti la suora.
Le indagini difensive avevano svelato contrasti tra la predetta e il G. e fornito elementi per ritenere che "la donna sarebbe stata solita far uso di bevande alcoliche ed avrebbe, verosimilmente, intrattenuto relazioni con altri uomini (cfr., in specie, le dichiarazioni rese da P.M.)".
Il disturbo postraumatico da stress e la depressione maggiore grave, accertati con una consulenza psicologica, concorrevano, con i dati in precedenza indicati, "a delineare tratti di personalit� non univocamente valutabili e certamente meritevoli di... un accertamento pi� rigoroso del narrato e, dunque, della complessiva credibilit� della propalante".
Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza il quale, richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la deposizione della persona offesa, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, senza la necessit� di riscontri esterni, denunciava la violazione di tale principio avendo il Tribunale affermato che "allo stato, le dichiarazioni accusatone dell'indicata fonte orale non si appalesano, di per s� sole ed in assenza di precisi ed oggettivi riscontri, sufficienti a fondare a carico del ricorrente quel quadro di gravit� indiziaria necessario per l'applicazione della misura cautelare". Denunciava, altres�, mancanza e manifesta illogicit� della motivazione in ordine all'esclusione della gravit� indiziaria rilevando che
- nella rettifica del 20 febbraio la suora aveva confermato la data del fatto specificata in querela;
- non era certa la veridicit� di quanto riportato nell'articolo di stampa perch� la difesa, violando l'art. 391 octies c.p.p., non aveva depositato in cancelleria i verbali comprovanti l'alibi;
- dall'esame dei tabulati telefonici era astrattamente possibile che il fatto fosse avvenuto il 29 marzo, prima della partenza di padre F. per (OMISSIS);
- dal verbale del 20 febbraio risultava che la suora non era stata informata dell'articolo pubblicato da un giornale a diffusione regionale, sicch� nulla autorizza a ritenere che la predetta, che viveva a (OMISSIS), potesse averne avuta conoscenza;
- la suora aveva puntualmente confermato le date degli altri episodi delittuosi;
- dall'esame dei tabulati dei cellulari in uso a padre F., alla suora e al G. era emerso che il 4 aprile i tre si trovavano tutti a (OMISSIS) negli orari e parti della giornata nei quali la donna aveva collocato i fatti;
- era stata superficialmente confutata la tesi dell'equivoco, credibile, invece, alla luce delle reazioni emotive e alla fragilit� manifestata dalla donna nel corso dell'esame, interrotto pi� volte;
- non era assolutamente vero che la suora per ben due volte avesse collocato espressamente il fatto nel giorno successivo al rientro di padre F. nell'oasi francescana di (OMISSIS) perch� tale affermazione compare soltanto nel verbale del 3.11.2005 ed � spiegabile con l'equivoco sopraindicato, mentre il riferimento al giorno della morte del Papa � un elemento aggiuntivo che non pu� essere assolutamente considerato dimostrativo dell'inattendibilit� della persona offesa.
Il Tribunale, inoltre aveva omesso qualsiasi valutazione critica circa l'attendibilit� delle indagini difensive la cui consistenza probatoria doveva essere drasticamente ridimensionata alla stregua del complesso delle dichiarazioni delle suore e delle altre ragazze ospiti della struttura (dettagliatamente specificate) che avevano fugato ogni dubbio circa la moralit� e la buona condotta di suor T., che neppure aveva avuto contrasti di rilievo col Gaudio, segretario della struttura.
La relazione di consulenza tecnica, infine, deponeva nettamente per la credibilit� della querelante perch� le sue caratteristiche psicologiche erano perfettamente compatibili con la tipologia delle vittime di abusi perch�
- dall'indagine non si traggono dati da cui possa evincersi alcuna alterazione del o nel pensiero della paziente;
- costei non presenta alcuno spunto di ideazione fantastica per l'inesistenza di tratti patologici di personalit� o psichici che possano far pensare alla presenza di alterata percezione della realt�;
- dalla disamina delle caratteristiche strutturale della personalit� non sono stati riscontrati contraddizioni deduttive o fattori d'influenza esterna;
- la donna era affetta da disturbo post-traumatico cronico, da stress associato a disturbo depressivo maggiore, diagnosi congruente con l'ipotesi dell'abuso sessuale denunciato. Il PM, inoltre denunciava l'omessa valutazione di una serie di elementi di fatto e di giudizio (anch'essi dettagliatamente specificati) il cui esame � essenziale, non gi� per il riesame del fatto, ma per valutare compiutamente l'attendibilit� delle accuse della suora, sicch� l'obiettivo vaglio dell'intero materiale probatorio acquisito imponeva una lettura della vicenda diversa da quella ricostruita dal Tribunale, basata esclusivamente sullo smisurato rilievo dato ad un'insignificante imprecisione sulla data del fatto, sulla quale la persona offesa aveva dato una valida spiegazione.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Con altra ordinanza in data 15.05.2006 lo stesso Tribunale, accogliendo l'appello dell'indagato e in riforma dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Cosenza 18.03.2006, revocava la misura coercitiva degli arresti domiciliari applicata a B. F. (padre F.), indagato per un serie di abusi sessuali, consistiti in congiungimenti carnali, commessi in danno della suora A.T. il 28 gennaio, il 4 aprile (in concorso con G. ed altra persona non identificata), il 23 aprile, l'11 maggio (anche con un complice) e il primo giugno 2005, nonch� per tentativi di violenza privata attuati, di persona e per telefono, allo scopo di costringere la persona offesa a non denunciare gli abusi sessuali.
Il Tribunale riteneva insussistente la gravit� indiziaria richiamando la propria ordinanza 22.01.2006, emessa nei confronti di G.A. coimputato del B. in relazione all'addebito di avere con violenza, consistita nel picchiarla e nell'aprirle la bocca per somministrarle una pillola per impedirle di reagire, costretto la suora a masturbarsi, riprendendola con una videocamera e fotografandola nel compimento dell'atto ripetendo che, sul punto, la predetta era incorsa in contraddizioni anche logiche (sulla data del fatto) per cui "si rendeva necessario sottoporre ad un pi� rigoroso ed approfondito vaglio il giudizio di attendibilit� intrinseca della dichiarante, tenuto conto... delle circostanze gi� evidenziate, nonch� dell'assenza di riscontri oggettive.
Quanto alla "credibilit� soggettiva della p.o. "il Tribunale rilevava "la presenza di elementi di non univoca interpretazione" in riferimento ad alcuni passaggi dell'ordinanza impositiva della misura.
Della telefonata minatoria che il B. avrebbe fatto alla suora il 18 settembre 2005 sul cellulare dalla stessa usato non risultava traccia sui tabulati ed era irrilevante sia che la OD avesse chiarito che le telefonate provenienti da alcuni paesi esteri non fossero registrate dal sistema informatico di documentazione dei dati sia il fatto che, quel giorno, il B. si trovasse in Portogallo.
In ordine al sms di minaccia pervenuto il 19.10.2005 sulla nuova utenza in uso alla suora (registrato in memoria); alla telefonata del 20.10.2005 ricevuta da uno dei quattro uomini che avevano partecipato alla violenza sessuale che la suora avrebbe subito il 25.06.2005 (non rientrante nella contestazione) e al sms ricevuto il 2.11.2005 dal suo cellulare e registrato in memoria, detenuto da altra suora, con cui le veniva intimato di ritirare la denuncia rilevava "il Collegio di non condividere la prospettazione accusatoria, fatta propria dal GIP, secondo cui tali SMS sarebbero stati inviati da quei quattro uomini - o, meglio, da uno di costoro che, stando sempre al narrato della denunciante, il 25.06.05, l'avrebbero indotta a salire a bordo di un'auto nera di grossa cilindrata e, condottala in luogo di aperta campagna, uno di loro l'avrebbe violentata".
Ci� perch� era poco verosimile il racconto dell' A. sul presunto episodio d'abusi del 25.06.05 anche perch� non era stato spiegato come i quattro soggetti fossero venuti a conoscenza del nuovo numero di telefono dell' A. e dei luoghi segreti, in (OMISSIS) e (OMISSIS), in cui la stessa aveva fissato la nuova dimora, anche perch� solo il di lei padre aveva dichiarato di aver potuto fornire il nuovo numero di telefono a chi lo contattava per conto di qualche istituto religioso.
Deduceva, poi, l'estraneit� del B. dagli atti intimidatori dal fatto che egli avesse continuato a cercare la suora, nei mesi di novembre e di dicembre 2005 non gi� sulla nuova utenza cellulare, ma su quella precedentemente in uso alla predetta.
Escludevano la gravit� indiziaria l'assenza di riscontri e l'inconcludenza dei dati segnalati dal PM (controdeduzioni dei consulenti del PM alle relazioni tecniche (ginecologica, urologia e psicologica) dei periti di parte;
le dichiarazioni di numerose donne le quali avevano riferito di avere subito proposte sessuali da parte del B. e di essere al corrente dell'atteggiamento spregiudicato del frate in campo sessuale;
le intercettazioni, a carico dell'indagato di contenuto sessuale, la vicenda relativa alla presunta violenza sessuale perpetrata dal B. in danno della camerunese E.M.; le minacce e lesione di cui era rimasta vittima V.M.C.)
perch�
- le relazioni tecniche erano contrastanti;
- le dichiarazioni delle donne e le intercettazioni telefoniche erano indicative della personalit� dell'indagato e sintomatiche di condotte eticamente censurabili, ma non denotavano indole violenta;
- l' E., che aveva dichiarato di avere avuto, contro la sua volont�, un rapporto sessuale completo col frate, rimanendo incinta, e di esser stata indotta con l'inganno dal B. e da C.A., collaboratrice dell'oasi, ad abortire, non era credibile perch� era stato accertato clinicamente che la gravidanza non era attribuibile al frate;
- la telefonata fatta il 27 febbraio 2006 da Ca.An.,
ospite dell'oasi, a V.M.C. (la quale aveva riferito di avere subito molestie dal frate) di non raccontare bugie era da attribuire ad autonoma iniziativa della donna e non poteva essere stata concordata col frate sottoposto sin dal 22 gennaio 2006, prima, a custodia in carcere e poi agli arresti domiciliari.
Anche avverso la seconda ordinanza proponeva ricorso per cassazione il PM denunciando mancanza di motivazione in riferimento all'omessa allegazione al provvedimento dell'ordinanza in data 23.02.2006 nonostante l'espresso ed integrale rinvio recettizio operato in motivazione.
Riproponeva, quindi, tutte le censure gi� avanzate nei confronti della predetta ordinanza integrandole con altre a confutazione delle argomentazioni, relative alla posizione dell'indagato B., avulse dai motivi dell'appello da costui proposto. Denunciava, quindi, il PM violazione del principio del tantum devolutum quantum appellatimi, di cui all'art. 310 c.p.p., perch� il Tribunale non aveva preso in esame i motivi specifici formulati nell'atto d'appello [le valutazioni fatte nel provvedimento de liberiate adottato dal Tribunale nei confronti del coindagato G. in ordine alla ritenuta inattendibilit� della persona offesa andavano estese al B. e ad altri episodi delittuosi a costui ascritti: erano validi gli alibi proposti ed era inutilizzabile l'attivit� d'indagine di cui all'informativa della Squadra mobile di Cosenza del 15.03.2006: la persona offesa sarebbe stata assente dall'oasi francescana nei giorni 4 e 23 aprile 2005), ma aveva effettuato un'autonoma e non richiesta rivalutazione critica delle considerazioni contenute nell'ordinanza del GIP e degli atti d'indagine prodotti dalle parti all'udienza camerale dell'11 maggio 2006.
L'ordinanza impugnata era generica relativamente alla richiesta estensione al B. delle argomentazioni sull'inattendibilit� della persona offesa adottante nell'ordinanza Gaudio e mancante in toto di motivazione sui presunti alibi dell'indagato e sull'assenza dell' A. in due degli episodi in contestazione.
Invece, illegittimamente e con illogica motivazione, aveva esaminato nel merito, d'ufficio, un episodio d'abusi sessuali (25.06.2005) non contestato agli indagati e i nuovi elementi d'accusa prodotti dal PM l'11 maggio 2006, riesaminando cos� la gravit� indiziaria e le esigenze cautelari sulle quali era intervenuto il c.d. giudicato cautelare non avendo proposto l'indagato istanza di riesame sull'ordinanza 22.01.2006 impositiva della misura coercitiva.
Deduceva, inoltre, il PM mancanza e illogicit� della motivazione in ordine
- alle valutazioni espresse dal Tribunale sulla telefonata minatoria del 18.9.2005, sugli sms di minaccia ricevuti dalla suora e sull'episodio di abusi accaduto il 25 giugno 2005;
- alla svalutazione degli elementi di conferma della credibilit� soggettiva della suora e dell'attendibilit� estrinseca del suo racconto (la relazione di CT psicologica;
la visita ginecologica e gli esami di laboratorio;
il racconto di suor L. sul saio del frate macchiato di sugo;
la conoscenza da parte dell'indagato del numero del cellulare intestato all'oasi francescana e gi� in uso alla persona offesa);
- all'asserita irrilevanza degli elementi prodotti dal PM:
relazioni psicologiche;
consulenze ginecologiche;
le dichiarazione delle donne sulle molestie sessuali commesse dall'indagato; la compatibilit� della gravidanza della donna cemerunese con l'abuso sessuale dalla stessa attribuito al frate;
le gravi intimidazioni subite dalla teste V. secondo cui i suoi aggressori le rinfacciavano l'arresto del frate intimandole di ritrattare le dichiarazioni rese.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Va, anzitutto, rilevato che la riunione dei procedimenti (che hanno ad oggetto una serie di abusi sessuali in danno della querelante ascritti a B.F., soltanto uno dei quali commesso con il coindagato G.) rende irrilevante la censura di mancanza di motivazione in riferimento all'omessa allegazione al provvedimento dell'ordinanza in data 23.02.2006 nonostante l'espresso ed integrale rinvio recettizio operato in motivazione.
I ricorsi sono fondati.
Nell'ordinanza B. il Tribunale ha escluso la gravit� indiziaria richiamando integralmente la propria ordinanza 22.01.2006 emessa nei confronti del coindagato G. (limitatamente all'addebito di avere con violenza, consistita nel picchiare la suora A.T. e nell'aprirle la bocca per somministrarle una pillola onde impedirle di reagire, costretto la predetta a masturbarsi, riprendendola con una videocamera e fotografandola nel compimento dell'atto) e ripetendo che, sul punto, l' A. era incorsa in "contraddizioni anche logiche" (sulla data del fatto) e che la stessa non era intrinsecamente attendibile per l'assenza di riscontri oggettivi, ma non ha valutato, nella loro globalit�, le dichiarazioni accusatone correlandole con l'acquisito materiale probatorio. Ma quel che pi� risalta, nell'espresso convincimento di palese inattendibilit� intrinseca della "presunta" persona offesa, � l'enfatizzazione della correzione della data di uno soltanto tra i numerosi abusi denunciati, con una forzatura logica circa la reale consistenza della rettifica temporale, proveniente da una donna in stato di turbamento emotivo cos� eclatante da essere consacrato nel verbale di s.i.t., al punto di ritenerlo determinante per inficiare la sua complessiva credibilit�.
Quindi, la gravit� indiziaria non � stata ravvisata sol perch� l' A., avendo in querela collocato il fatto il 4 aprile 2005, successivamente, interrogata dal PM, ha corretto la data anticipandola al 29 marzo per poi riconfermare allo stesso PM che era esatta la prima data indicata.
Da tale correzione di data il Tribunale, trascurando la globalit� del quadro accusatorio delineato a carico dell'indagato B., cui si attribuiscono 5 congiunzioni carnali violente in danno della suora, oltre alle due offerte a complici non identificati, nonch� vari tentativi di assicurarsi l'impunit� con condotte minacciose, ha inferito la mancanza d'attendibilit� della persona offesa, con argomentazioni illogiche ed elusive del conseguito quadro probatorio, senza considerare che - secondo la querela, dopo la prima violenza del 28 febbraio 2005, il fatto � avvenuto il 4 aprile e che l'accadimento � stato costantemente e puntualmente confermato, unitamente a tutti gli altri episodi delittuosi anche in ordine alle date;
- la correzione di data � giustificabile col riconosciuto errore della persona offesa circa i tempi reali della settimana santa 2005, errore che aveva determinato la dichiarazione secondo cui il fatto sarebbe avvenuto il giorno dopo il rientro del padre da (OMISSIS), dove aveva predicato, a (OMISSIS);
- tale ultima dichiarazione (a rettifica di quanto affermato nell'ordinanza: "nella denuncia-querela del 24.10.05. suor T. indica la data del 4 aprile, ricollegandola come esplicitato nelle ultime sit., all'erronea collocazione temporale della settimana santa (27 marzo/3aprile) e poi "Pertanto, per ben due volte la dichiarante associa il fatto al giorno successivo al rientro di P. F. all'Oasi, spostando il giorno - dal 4 aprile al 29 marzo - a causa dell'erronea collocazione cronoloeica della settimana santa") non era stata fatta in querela, sicch� il punto di riferimento costituito dal rientro del frate a (OMISSIS) non corrisponde ad un dato obiettivo, ma � riconducibile all'equivoco in cui pu� essere incorsa la suora circa la reale data della settimana santa 2005 (20-27 marzo); la rettifica del 20 febbraio, quali che siano le ragioni che l'hanno determinata, non introduce una data nuova, ma conferma quella inizialmente indicata. Pertanto, illegittimamente � stata esclusa la gravit� indiziaria (che, in sede cautelare prescinde dalla precisione e concordanza degli indizi), alla stregua di una non decisiva correzione di data, poi rettificata secondo l'originaria indicazione, dovendosi pure considerare che la capacit� di contestualizzare un'esperienza vissuta consiste non solo e non tanto nell'indicarne una data, ma essenzialmente nell'inquadrarla in una cornice di accadimenti in sequenza tra loro, sicch�, per la precisione dei riferimenti e la specificazione del contesto operativo, l'atto sessuale poteva inserirsi nella serie di abusi subiti dalla suora tra la fine di febbraio e i primi di giugno 2005.
Ne consegue che sia lo spostamento della data del fatto al 29 marzo 2005 sia la rettifica nei termini precisati per la prima volta in querela sono inidonei ad inficiare il quadro indiziario richiesto ai fini cautelari, fondato su dichiarazioni accusatorie non investite da puntuali doglianze circa l'insussistenza dei parametri di valutatone dell'attendibilit�.
Tanto premesso, frana l'impalcatura del discorso argomentativo del Tribunale, il quale, in entrambe le ordinanze ha usato un dato irrilevante sul piano della gravit� indiziaria, invece puntualmente delineata dal GIP nel provvedimento impositivo in cui sono richiamati i racconti dei fatti, descritti nella loro genesi e nella loro progressione criminosa, confrontati con le osservazioni delle consorelle della parte lesa del mutato comportamento di costei, connotato, in quel periodo, da prostrazione ed insicurezza mai riscontrati in precedenza, ed in cui sono spiegati i tempi e le ragioni del progressivo svelamento fino alla proposizione della querela, donde l'evidente erroneit� dell'asserzione contenuta a f. 9 dell'ordinanza B.
secondo cui il mero spostamento della data sarebbe idoneo a fondare un "preliminare giudizio di insufficiente attendibilit� intrinseca della medesima fonte orale" al punto da rendere "ultronea" la valutazione degli elementi indicati dal PM, e cio� le dichiarazioni rese da tutte le consorelle della vittima e le intercettazioni telefoniche che avevano catturato morbose conversazioni su pratiche e progetti di carattere sessuale effettuate dal frate con varie donne, di sicura rilevanza in materia cautelare.
Non essendo intaccata dall'erronea valutazione del Tribunale l'attendibilit� intrinseca della parte lesa, opera, quindi, il principio, costantemente affermato da questa Corte e da osservare in sede di nuovo esame, secondo cui le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono essere assunte, anche da sole, come fonte di prova quando abbiano avuto positivo riscontro i profili d'attendibilit� oggettivi e soggettivi (Cassazione Sezione IV n. 16860/2004, 13/11/2003 - 09/04/2004, Verardi, RV. 227901). N� l'avvenuto inserimento, nel testo dell'art. 273 c.p.p., comma 1, bis (ove si stabilisce che nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano, fra le altre, le disposizioni dell'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4), ha introdotto la necessit�, ai fini cautelari, di riscontri alle dichiarazioni accusatorie della persona offesa che, invece, per i principi della libert� dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, pu� da sola essere posta a base del giudizio di prognosi di responsabilit� purch� si spieghino le ragioni che hanno indotto il giudice a ritenere attendibili le accuse di siffatto teste.
Inoltre, non � stato rispettato neppure l'altro pacifico principio secondo cui "In tema di misure cautelari personali l'indizio richiesto dall'art. 273 c.p.p. ai fini dell'adozione della misura non coincide con quello di cui all'art. 192, comma 2, che indica i criteri di vacazione della prova logico indiziaria, necessaria e sufficiente per affermare la responsabilit� dell'imputato. L'art. 273 c.p.p. non richiede, infatti, anche l'univocit� e la convergenza dei dati indizianti, ma soltanto la gravit� di essi. Il concetto di gravit� non pu� essere identificato poi con audio di sufficienza dal quale si distingue sia quantitativamente sia qualitativamente, non dovendo raggiungere il grado di certezza richiesto per la condanna, ma l'alta probabilit�
dell'attribuibilit� del reato all'indagato" (Cassazione Sezione III, n. 742/1998, 23/02/1998 - 22/04/1998, Derzsiosa, RV. 210514). Ne consegue che il concetto di indizio accolto dal legislatore nell'art. 273 c.p.p. � assai pi� ampio di quello strettamente tecnico (di fatto certo dal quale si risale, per massime di comune esperienza, ad uno incerto) e pu� consistere in qualsiasi elemento di prova che appaia idoneo allo scopo e comprendere sia le prove dirette che le prove cosiddette logiche o indirette (Cfr. Cassazione Sezione I n. 2749/1993, Marrazzo, RV, 194644). Va pure sottolineato che "il requisito della gravit� degli indizi di colpevolezza non pu� essere ritenuto insussistente sulla base di una valutazione separata dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati ed apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano la valenza richiesta dall'art. 273 c.p.p. Ci� in considerazione della natura stessa degli indizi, quali circostanze collegate o collegabili ad un determinato fatto che non rivelano, se esaminate singolarmente, un'apprezzabile inerenza al fatto da provare, essendo ciascuno suscettibile di spiegazioni alternative, ma che si dimostrano idonei a dimostrare il fatto se coordinati organicamente" (Cassazione Sezione VI n. 249/1999, 26/01/1999-11/02/1999, Di Girolamo, RV. 212708).
Invece il Tribunale, ha superato il ristretto ambito di giudizio proprio del procedimento incidentale cautelare con affermazioni (censurabili in sede di legittimit� sotto i profili della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicit� della motivazione (all'interno del provvedimento e del materiale indiziante specificato nel provvedimento cautelare) e della correttezza dei canoni di esperienza applicati) immotivate, incongrue, frammentarie e limitate a singoli dati non confrontati con altri con essi collidenti omettendo di prendere in esame tutto il compendio indiziario riportato nell'ordinanza 22.01.2006, impositiva delle misure cautelari con riferimento alla totalit� delle fattispecie criminose ipotizzate, nella quale � positivamente verificata l'attendibilit� della parte lesa - dando spiegazione logica del tempo della formulazione delle accuse (l'allontanamento da (OMISSIS) aveva affrancato la suora dalla "nefasta influenza" esercitata su di lei dall'indagato B., facendole superare l'imbarazzo per la scabrosit� degli abusi subiti e i gravi timori generati dalle minacce pi� volte rivoltele da predetto spendendo il nome di un mafioso operante nel paese natale della donna);
- riconoscendo alle accuse spontaneit�, genuinit�, precisione, assenza di contraddizioni di rilievo e di qualsiasi ragione di astio o di risentimento;
- collegando tali elementi allo stato di sensibile mutamento di carattere e di profonda prostrazione psicofisica (rilevato dalle suore che l'avevano frequentata durante il suo soggiorno nell'oasi e successivamente da una consulenza psichiatrica) in cui la suora era caduta al tempo dei fatti, stato compatibile con la tipologia delle vittime di abusi sessuali;
- prendendo atto dai risultati delle consulenze svolte dalle quali era emersa l'assenza di spunti fantastici tali da far dubitare della capacit� di testimoniare della donna, nonch� la sicura deflorazione associata a piccole lesioni compatibili con eventi traumatici e ad infezioni virali a trasmissione sessuale. Richiamata, in sintesi, la trama argomentativa dei provvedimenti di revoca delle misure cautelari basata a) sull'insussistenza della gravit� indiziaria in accoglimento dell'istanza di riesame dell'indagato G.;
b) sull'idoneit� del fatto nuovo (costituito dalla riconosciuta inattendibilit� intrinseca della "presunta" persona offesa circa l'ipotesi criminosa, ascritta al solo G., ritenuta datata 29 marzo 2005) a travolgere la complessiva credibilit� della stessa in ordine a tutti i fatti criminosi denunciati anche per l'assenza di riscontri obiettivi e per la "presenza di elementi di non univoca interpretazione" circa la "credibilit� soggettiva della p.o.";
va, in conclusione, affermato che la revoca delle misure � affetta vizi argomentativi che incidono sui requisiti minimi di esistenza e di logicit� del discorso motivazionale tali, quindi, da imporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati.
È opportuno, ora, osservare che, in tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimit� e ai limiti che ad esso ineriscono, la correttezza della motivazione di legittimit�, e cio� se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare o ad escludere la gravit� del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilit� bens� di una qualificata probabilit� di colpevolezza (Cassazione SU n. 11/2000; 22/03/2000 - 02/05/2000, Audino, RV. 215828). Orbene, nella specie, i vizi motivazionali che inficiano i provvedimenti emergono dalla rilevata illogicit� della risolutiva rilevanza, ai fini della non ipotizzabilit� di tutte le menzionate fattispecie criminose, attribuita alla rettifica (conforme, peraltro, all'originaria indicazione modificata per uno spiegabile errore mnemonico) della data di uno solo tra i tanti episodi criminosi, nonch� dall'apodittico disconoscimento di dati probatori individuati dal GIP (anche se non necessari per la configurabilit� della gravit� indiziaria) ed ancora dalla sostanziale mancanza di motivazione circa la ritenuta rilevanza di taluni esiti di attivit� difensiva e circa l'irrilevanza di elementi negativi segnalati a carico degli indagati, sicch�, anche per tali censurabili ragioni, � stata esclusa dal Tribunale la gravit� del quadro indiziario.
Non poteva disconoscersi, infatti, rilevanza ai fini indiziari - alle condotte minacciose, ascritte al B., dirette a costringere la suora alla ritrattazione delle accuse, attuate anche tramite telefono e con sms (quello del 19 ottobre 2005 � stato direttamente osservato dagli inquirenti e quello del 28 ottobre 2005 � stato materialmente ricevuto da suor G. G. che aveva la disponibilit� del telefono cellulare della vittima), sicch� sono inconferenti le considerazioni su chi quest'ultime abbia fatto e sugli apparecchi allo scopo utilizzati, certo essendo che le azioni criminose giovavano all'indagato che non sottovalutava l'iniziativa giudiziaria della suora;
- al contenuto (compiacentemente morboso e sboccato su concrete esperienze sessuali) delle intercettazioni telefoniche che il frate effettuava con donne;
- alle plurime dichiarazioni di ragazze, accolte nella struttura e molestate sessualmente tramite condotte ingannevoli, violente e ricattatorie, descrittive di medesime tecniche di adescamento attuate dagli indagati;
- alle dichiarazioni delle suore che avevano vissuto nell'oasi, che delineano la fragile personalit� e la dirittura morate dell' A. e che mettono in luce la spregiudicata condotta sessuale degli indagati proclivi a rapportarsi con le numerose frequentatrici della struttura in termini di sessualit� (dati specificamente riportati nell'ordinanza del GIP), perch� proprio la ricostruzione della loro personalit� pu� spiegare come in una struttura religiosa, luogo di raccoglimento e di preghiera destinato all'accoglienza di sofferenti e bisognosi, possano essere accaduti episodi di estremo degrado. Pertanto i suddetti elementi valgono non solo per tratteggiare le personalit�, ma soprattutto per segnalare che condotte di spregiudicata aggressivit� sul piano sessuale, ripetute e assai ravvicinate nel tempo, obiettivamente rilevate da testimoni e subite dalle vittime, denotano proclivit� a commettere, senza eccessive remore, fatti della stessa specie.
Infine, le decisioni impugnate sono inficiate anche di mancanza di motivazione, sotto il profilo dell'esame degli atti incompleto ed impreciso, perch� gli episodi, tra i tanti che l'ordinanza del GIP segnalava a carico degli indagati, sono stati presi in considerazione con un esame parziale dei dati acquisiti e con un giudizio di "non univoca interpretazione" inammissibile in sede cautelare ove non si richiede che gli indizi siano connotati da univocit�.
I vizi motivazionali investono l'acritica adesione del Tribunale agli esiti delle indagini difensive, di cui � citata la deposizione P., che descrive negativamente la parte lesa, senza confrontarla con le dichiarazione delle consorelle che con la stessa collidono;
l'omesso esame degli elementi in base ai quali sono state imposte le misure cautelari, riportati nel ricorso del PM 9.03.2006, tra i quali la deposizione di UO G.L. ("con riferimento al primo episodio di violenza narrato, avvenuto il 28 febbraio o il primo marzo 2004. Si tratta del particolare riguardante il saio bianco indossato dal B. che proprio al momento dell'aggressione veniva sporcato di sugo, circostanza riferita dalla vittima e confermata dallo stesso indagato che cos� si giustificava con la G. per non avere risposto alle sue numerose telefonate, nonostante si trovasse nel suo ufficio"), e la consulenza psicologica eseguita sulla persona offesa, rilevante per accertare la capacit� di testimoniare, sommariamente liquidata asserendo che concorre "a delineare tratti di personalit� non univocamente valutabili" e che si pone "reciprocamente in contrasto" con quelle difensive, sempre procedere ai necessari approfondimenti di carattere medico legale. Pertanto le ordinanze impugnate devono essere annullate con rinvio al Tribunale di Catanzaro che si atterr� ai principi enunciati.
P.Q.M.
La Corte annulla le ordinanze impugnate con rinvio al Tribunale di Catanzaro.
Cos� deciso in Roma, il 26 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2006