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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/09/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile in composizione collegiale nella persona dei magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1935/2025 RG. avente ad oggetto la separazione consensuale promossa da
, nata ad [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall'avv. Patrizia Gallucci e dall'avv. Mariannina
Donnarumma, giusta procura in atti e
, nato a [...] il [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dall'avv. Patrizia Gallucci e dall'avv. Mariannina
Donnarumma, giusta procura in atti
-ricorrenti-
Nonché
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione di udienza ex art 127 ter c.p.c. con scadenza al 16.09.2025 le parti si riportavano al ricorso introduttivo.
RAGIONI in FATTO ed in DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.07.2025 i ricorrenti di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli il 07.07.2017, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune (n. 109, parte II, serie A, sez. B), che dalla loro unione non nascevano figli, assumevano che la stessa era fallita a causa di incompatibilità caratteriali;
chiedevano quindi che venisse pronunciata la separazione consensuale secondo gli accordi riportati in ricorso.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare/figurata ex art. 473 bis.51 c.p.c. e 127 ter c.p.c., le parti con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, dichiarano di non volersi riconciliare e di confermare le conclusioni rassegnate in ricorso, in particolare:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) ordinare al Comune di Napoli di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiarare le spese legali del presente giudizio tutte compensate tra le parti.
1) Le parti si danno reciprocamente atto che gli arredi della casa coniugale sono di proprietà esclusiva della sig.ra , la quale, previo accordo col , provvederà alla relativa asportazione in uno ai propri Pt_1 CP_1 effetti personali ancora presenti nella dimora suddetta.
2) Le parti dichiarano che con il presente accordo di separazione non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione di quanto sopra previsto.
3) I coniugi dichiarano, altresì, di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza.”
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, dalla prospettazione dei fatti di cui al ricorso è agevole assumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla unione con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alle determinazioni accessorie, il Tribunale dà atto che le parti si sono dichiarate autonome economicamente, non avendo nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass. n.13062 del 2000; Cass. n. 12456 del 1999; Cass. n.11915 del
1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: 1) Pronunzia a tutti gli effetti di legge la separazione consensuale dei coniugi , Parte_1 nata ad [...] il [...] (c.f. ) e , C.F._1 Controparte_1 nato a [...] il [...], (C.F. ), che hanno contratto matrimonio C.F._2 concordatario in Napoli il 07.07.2017, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune (n. 109, parte II, serie A, sez. B, anno 2017);
2) prende atto di ogni ulteriore disposizione vincolante tra le parti ex art. 1321 e 1322 c.c.;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e
88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato Civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile);
4) compensa le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 16.09.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca