Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/06/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 785/2023 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 604/2023 del 7 febbraio 2023
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), quivi residente, in via Gaetano Mosca n. 107, nonché elettivamente
[...]
domiciliato, presso lo studio degli avv.ti Fabrizio Lumia e Rosalia Cataldo che lo rappresentano e difendono per mandato in calce all'atto introduttivo di que-
sto grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
1) (C.F.: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede a Bologna in via Stalingrado n. 45, elet-
tivamente domiciliata in Palermo presso lo studio dell'avv. Enrico Gentile non-
ché rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Ragno per mandato conferito con procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta di questo grado del giudizio
2) nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2 C.F._2
[...
) e quivi residente in [...]
[...]
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
In virtù della sentenza n. 490/2024 della Corte d'Appello di Palermo
condannare, in solido tra loro, il sig. e la Controparte_2 [...]
, in persona del suo legale rappresentate pro tempore, al Controparte_3
pagamento della somma di €24.358,66 in favore del sig. a Parte_1
titolo di risarcimento, di tutti i danni da lui subiti nel sinistro di cui in causa patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, presenti e futuri, biologici e morali (costituendo il fatto ipotesi di reato ed in conseguenza della lesione di diritti costituzionalmente garantiti ex artt. 2 e 32 Cost., del patema d'animo e
C del pretium doloris), oltre Ita e , e oltre interessi dalla data del sinistro sino al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre Iva e Cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio,
da distrarre in favore degli scriventi procuratori che dichiarano di averle antici-
pate.
Per Controparte_1
Chiede che il risarcimento spettante all'odierno appellante venga quan-
tificato sulla base delle conclusioni medico-legali espresse dal dott. Persona_1
nella espletata consulenza d'ufficio e precisa che potrà essere riconosciuto
[...]
soltanto il classico ed omnicomprensivo danno biologico mentre non ci sono i margini né per liquidare ulteriori generiche voci di danno non patrimoniale né
per disporre una eventuale personalizzazione del risarcimento poiché non
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 ricorrono i presupposti previsti dalla Suprema Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza non definitiva n. 490/2024 del 19 febbraio 2024, que-
sta Corte, in accoglimento dell'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Palermo n. 604/2023 del 7 febbraio 2023 con la quale era stata respinta la richiesta dello stesso al risarcimento Parte_2
del danno conseguente a un investimento stradale di cui egli era stato vittima,
ha riconosciuto il diritto del predetto appellante al risarcimento del relativo danno, contestualmente disponendo la prosecuzione del giudizio per la quanti-
ficazione dello stesso.
1.1. Disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, con ordinanza del 24 gennaio 2025 sono stati concessi i termini previsti dal 1° comma del novellato art. 352 Cpc;
con ordinanza del 16 giugno 2025 il Presidente relatore si è quindi riservato, ai sensi del 2° comma dello stesso art. 352, di riferire al collegio per la decisione.
2. Come anticipato, questa Corte ha già ritenuto sussistente l'obbligo risarcitorio degli appellati.
2.1. Deve dunque procedersi all'esame dell'unica questione che residua in questa fase, ovvero quella relativa alla determinazione del quantum dovuto al in conseguenza del sinistro de quo. Parte_1
2.2. Al riguardo si osserva che, dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni questa Corte condivide perché congruamente mo-
tivate e immuni da vizi di carattere logico-giuridico, emerge che, in relazione alla vicenda de qua, al medesimo derivarono: Parte_1
- 5 giorni di invalidità temporanea assoluta;
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 - 32 giorni di invalidità temporanea relativa al 75%;
- 20 giorni di invalidità temporanea relativa al 50%;
- 30 giorni di invalidità temporanea relativa al 25%;
- 9% di invalidità permanente.
Al NT spetta dunque il ristoro dei danni suindicati, intesi quale lesione all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento me-
dico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
2.2.1. Quanto, poi, ai criteri da adottare per la relativa quantificazione,
deve aversi riguardo all'art. 139 Dlgs 209/2005, relativo alla liquidazione dei postumi da lesioni, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, di lieve entità, ossia pari o inferiori al 9%, articolo che rinvia a una specifica tabella delle menomazioni dell'integrità psico-fisica sta-
bilita con decreto del Presidente della Repubblica (4° comma), i cui importi vanno aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico (5° comma).
2.2.2. Orbene, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro
delle imprese e del Made in Italy del 16 luglio 2024, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2024, gli importi dovuti per le suddette voci vanno così determinati (ed è appena il caso di evidenziare che, secondo Cass.
19229/2022, in assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquida-
zione, e non del fatto illecito):
a) €276,20 per l'invalidità temporanea assoluta (€55,24 × 5, il numero
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
4 di giorni dell'invalidità in questione), espressi in moneta attuale;
b) €1.325,76 per l'invalidità temporanea al 75% (€41,43 × 32, il numero di giorni dell'invalidità in questione), espressi in moneta attuale;
c) €552,40 per l'invalidità temporanea al 50% (€27,62 × 20, il numero di giorni dell'invalidità in questione), espressi in moneta attuale;
d) €414,30 per l'invalidità temporanea al 25% (€13,81 × 30, il numero di giorni dell'invalidità in questione), espressi in moneta attuale;
e) €15.687,29 per il danno biologico/dinamico-relazionale patito da un soggetto nel corso del 50° anno d'età, come il NT al momento della cessazione dell'invalidità temporanea (giacché solo a partire da tale momento,
con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto a esistenza:
Cass. 10303/2012 e 3121/2017), espressi anch'essi in moneta attuale.
2.2.3. Su tutti gli importi spettano rivalutazione e interessi.
Al riguardo, premesso che non sussiste incompatibilità tra la valuta-
zione all'attualità del danno e il riconoscimento degli interessi compensativi,
deve quindi evidenziarsi che, in applicazione dei criteri dettati dalla sentenza della Corte Suprema n. 1712/1995 (e poi richiamati, fra le altre, da Cass.
2745/1997, 4677/1998, 2796/2000, 7692/2001 e 19510/2005), tali interessi de-
vono essere calcolati dal giorno dell'insorto credito nella sua originale consi-
stenza e via via sulla somma progressivamente incrementata per effetto della rivalutazione;
ciò impone, quindi, una “devalutazione” nominale dell'importo liquidato in valuta attuale, rapportandolo all'equivalente alla data di insorgenza del danno e, poi, una successiva rivalutazione dello stesso, applicando gli inte-
ressi alle somme man mano incrementate per effetto della rivalutazione.
Questo criterio si impone perché – come si legge nella richiamata
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
5 sentenza della Corte Suprema – «quel che deve escludersi è che la base di cal-
colo dei suddetti interessi possa essere quella della somma rivalutata al mo-
mento della liquidazione, se gli interessi vengono fatti decorrere – come con-
sente il sistema – dal momento del fatto illecito, perché con tali modalità si attribuirebbe al creditore un valore a cui egli non ha diritto;
invero, gli interessi non costituiscono un debito di valore, ma un criterio di commisurazione del danno da ritardato conseguimento di una somma di denaro che, all'epoca del fatto, era – per definizione – non rivalutata».
2.2.4. È, poi, appena il caso di evidenziare che la devalutazione e la successiva rivalutazione delle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente (essendo questa successiva a un periodo di in-
validità temporanea liquidata separatamente) decorrono non dal giorno dell'evento dannoso, bensì dal momento della cessazione dell'invalidità tem-
poranea, giacché (come si è visto) è in quel momento che viene meno tale forma di invalidità e si consolidano i postumi a carattere permanente con le conse-
guenze dannose derivatene (si confrontino Cass. 2988/1987, 5480/1987,
6403/1988, 5680/1996 e 27584/2011).
2.2.5. Non può, poi, riconoscersi alcun importo a titolo di danno morale,
giacché, ai sensi del 3° comma del citato art. 139, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi di quello stesso articolo è esaustivo del risar-
cimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
2.2.6. Relativamente, adesso, alle spese vive, si rileva che il consulente tecnico d'ufficio ha ritenuto congruo l'importo complessivo di 18 euro. I rela-
tivi importi di dettaglio vanno rivalutati dalla data dei singoli documenti giusti-
ficativi (scontrini, fatture e ricevute) al giorno della pubblicazione della
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
6 presente sentenza, e vanno quindi aumentati degli interessi sulla somma an-
nualmente via via rivalutata sino a tale giorno;
sul quantum così complessiva-
mente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento.
2.3. In conclusione, facendo applicazione dei principi sin qui esposti, si avrà dunque che al NT spettano le seguenti somme:
a) €2.568,66 per l'invalidità temporanea (€276,20 + €1.325,76 +
€552,40 + €414,30), da devalutarsi dalla data della pubblicazione della presente sentenza al 2 dicembre 2017, giorno dell'evento, e quindi da maggiorarsi degli interessi al tasso legale sull'importo annualmente via via rivalutato secondo gli indici Istat sino alla suindicata data;
sul quantum così complessivamente otte-
nuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
b) €6.536,37 per il danno biologico/dinamico-relazionale, da devalu-
tarsi dalla data della pubblicazione della presente sentenza all'88° giorno suc-
cessivo al 2 dicembre 2017 (momento della cessazione dell'invalidità tempo-
ranea), ovvero il 28 febbraio 2018, e quindi da maggiorarsi degli interessi al tasso legale sull'importo annualmente via via rivalutato secondo gli indici Istat
sino alla suindicata data;
sul quantum così complessivamente ottenuto sono do-
vuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
c) €18,00 per spese mediche, oltre rivalutazione dei singoli importi dalla data di ciascun documento giustificativo (scontrini, fatture e ricevute) a cui gli stessi afferiscono al giorno della pubblicazione della presente sentenza, nonché
interessi sulla somma annualmente via via rivalutata sino a tale giorno;
sul
quantum così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
7 interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento.
3. Alla soccombenza segue la condanna degli appellati al rimborso,
all'appellante, delle spese dei due gradi del giudizio, come liquidate in disposi-
tivo in base allo scaglione relativo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata (art. 5 Dm 140/2012); delle stesse va disposta la distrazione in favore degli avv.ti Fabrizio Lumia e Rosalia Cataldo, che ne hanno fatto richiesta.
Con specifico riguardo, poi, alle spese dovute per l'iscrizione della causa a ruolo in questo grado del giudizio, si rileva che non v'è prova che le stesse siano state effettivamente sostenute;
di conseguenza il diritto al rimborso delle stesse va subordinato alla dimostrazione, al momento in cui se ne esigerà
il pagamento nei confronti degli appellati, dell'avvenuta corresponsione delle stesse.
3.1. Per le stesse ragioni, le spese per la consulenza tecnica d'ufficio,
liquidate con separato decreto di pari data, vanno poste in solido tra le parti in favore del consulente e a carico degli appellati nei rapporti interni con l'appel-
lante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella contumacia di CP_2
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. n. 604/2023 del 7
[...]
febbraio 2023, così provvede:
1) condanna , in persona del suo legale rap- Controparte_1
presentante pro tempore, e al pagamento a Controparte_2 Parte_3
[...
dei seguenti importi:
1a) €2.568,66 per l'invalidità temporanea, da devalutarsi dalla data
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
8 della pubblicazione della presente sentenza al 2 dicembre 2017, e quindi da maggiorarsi degli interessi al tasso legale sull'importo annualmente via via ri-
valutato secondo gli indici Istat sino alla suindicata data;
sul quantum così com-
plessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
1b) €6.536,37 per il danno biologico/dinamico-relazionale, da devalu-
tarsi dalla data della pubblicazione della presente sentenza al 28 febbraio 2018,
e quindi da maggiorarsi degli interessi al tasso legale sull'importo annualmente via via rivalutato secondo gli indici Istat sino alla suindicata data;
sul quantum
così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
1c) €18,00 per spese mediche, oltre rivalutazione dei singoli importi dalla data di ciascun documento giustificativo (scontrini, fatture e ricevute) a cui gli stessi afferiscono al giorno della pubblicazione della presente sentenza,
nonché interessi sulla somma annualmente via via rivalutata sino a tale giorno;
sul quantum così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
2) condanna in persona del suo legale rappre- Controparte_1
sentante pro tempore, e al rimborso, all'appellante, delle Controparte_2
spese dei due gradi del giudizio, che liquida, quanto a quelle del primo grado,
in complessivi €5.578,00 (di cui 501,00 per spese vive ed €5.077,00 per com-
pensi), e, quanto a quelle di questo grado, in €5.809,00 per compensi, oltre le spese dovute per l'iscrizione della causa a ruolo se effettivamente sostenute,
disponendone la distrazione in favore degli avv.ti Fabrizio Lumia e Rosalia Ca-
taldo;
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
9 3) pone le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con sepa-
rato decreto di pari data, in solido tra le parti in favore del consulente e a carico degli appellati nei rapporti interni con l'appellante.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 19 giugno 2025
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo
2005, n. 82 e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
10