TRIB
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/01/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 23/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1354/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. GALATI PIETRO ATTILIO e l'avv. PALMA MODONI ORONZO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. MARINELLI VINCENZA e l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente – dopo aver premesso le seguenti circostanze di fatto: 1) La ricorrente è titolare di pensione di reversibilità cat. SO n. 20051579 con decorrenza marzo 2003 derivante dalla pensione cat. IO n. 60066199 del defunto coniuge . 2) La predetta pensione come da doc Persona_1 allegata(all.3) è stata calcolata con un numero di contributi pari a 1.594 mentre sull'estratto conto sono presenti 1.611 contributi per una differenza di 17 contributi settimanali - ha chiesto: a) dichiarare il diritto al ricalcolo e alla riliquidazione della pensione cat. SO n. 60066199 anche attraverso il corretto numero di contributi per la quota A pari a 1.611 o altro numero maggiore o CP_ minore che si determinerà in corso di causa;
b) condannare l al pagamento degli importi differenziali arretrati derivanti dal ricalcolo, con decorrenza come per legge.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che La sig.ra è titolare di pensione CP_1 Pt_1 so 20051579 con decorrenza 03/2003 che deriva dalla pensione del dante causa, Persona_2
[
n. 60066199 avente decorrenza 03/1980. La pensione è stata calcolata con tutta la contribuzione presente in estratto dal 01/01/1942 al 28/02/1980. Tutta la contribuzione si riferisce a lavoro agricolo
e disoccupazione agricola. Inoltre, è stato concesso, con decorrenza 02/1990, un supplemento di pensione per la contribuzione maturata successivamente alla decorrenza della stessa.
Controparte lamenta il mancato riconoscimento di un numero di contributi pari a 17. La pensione risulta correttamente calcolata attribuendo, dal 01/01/1942 al 03/09/1942, un numero di contributi ottenuto moltiplicando il numero di giornate pari a 33 per il coefficiente 0,743 e n. 16 giornate, dal
04/09/1942 al 28/02/1980, diviso 2 trattandosi di lavoratore agricolo con qualifica di "eccezionale".
***
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto l'assunto su cui si fonda il ricorso è del tutto generico ed indimostrato;
in assenza di conteggi analitici, non si comprende infatti da dove venga tratto il dato del 1161 contributi settimanali asseritamente presenti nell'estratto contributivo;
non è stato infatti prodotto alcun provvedimento di liquidazione della pensione, dal quale si possa ricavare il numero di contributi settimanali effettivamente riconosciuto anno per anno dall , mentre l'estratto contributivo in atti reca, per diverse annualità, le note 1 e 3 CP_1
(contributi da verificare e contribuzione non utile al raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto dalle norme vigenti per il diritto alla pensione di anzianità). In assenza di tali elementi, non è possibile stabilire né se il numero di contributi settimanali effettivi corrisponda a quello invocato in ricorso, né dove si collocherebbero i 17 c.s. asseritamente mancanti (i quali, contrariamente a quanto dedotto nelle note scritte, non possono certamente dipendere solo da un eventuale errato conteggio delle 49 giornate di lavoro agricolo relative all'anno 1942, né dalla sola divisione per 2 delle 16 giornate di “lavoro eccezionale” relative a tale anno).
In tali condizioni, la CTU richiesta appare meramente esplorativa.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 02/02/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 23/01/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 23/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1354/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. GALATI PIETRO ATTILIO e l'avv. PALMA MODONI ORONZO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. MARINELLI VINCENZA e l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente – dopo aver premesso le seguenti circostanze di fatto: 1) La ricorrente è titolare di pensione di reversibilità cat. SO n. 20051579 con decorrenza marzo 2003 derivante dalla pensione cat. IO n. 60066199 del defunto coniuge . 2) La predetta pensione come da doc Persona_1 allegata(all.3) è stata calcolata con un numero di contributi pari a 1.594 mentre sull'estratto conto sono presenti 1.611 contributi per una differenza di 17 contributi settimanali - ha chiesto: a) dichiarare il diritto al ricalcolo e alla riliquidazione della pensione cat. SO n. 60066199 anche attraverso il corretto numero di contributi per la quota A pari a 1.611 o altro numero maggiore o CP_ minore che si determinerà in corso di causa;
b) condannare l al pagamento degli importi differenziali arretrati derivanti dal ricalcolo, con decorrenza come per legge.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che La sig.ra è titolare di pensione CP_1 Pt_1 so 20051579 con decorrenza 03/2003 che deriva dalla pensione del dante causa, Persona_2
[
n. 60066199 avente decorrenza 03/1980. La pensione è stata calcolata con tutta la contribuzione presente in estratto dal 01/01/1942 al 28/02/1980. Tutta la contribuzione si riferisce a lavoro agricolo
e disoccupazione agricola. Inoltre, è stato concesso, con decorrenza 02/1990, un supplemento di pensione per la contribuzione maturata successivamente alla decorrenza della stessa.
Controparte lamenta il mancato riconoscimento di un numero di contributi pari a 17. La pensione risulta correttamente calcolata attribuendo, dal 01/01/1942 al 03/09/1942, un numero di contributi ottenuto moltiplicando il numero di giornate pari a 33 per il coefficiente 0,743 e n. 16 giornate, dal
04/09/1942 al 28/02/1980, diviso 2 trattandosi di lavoratore agricolo con qualifica di "eccezionale".
***
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto l'assunto su cui si fonda il ricorso è del tutto generico ed indimostrato;
in assenza di conteggi analitici, non si comprende infatti da dove venga tratto il dato del 1161 contributi settimanali asseritamente presenti nell'estratto contributivo;
non è stato infatti prodotto alcun provvedimento di liquidazione della pensione, dal quale si possa ricavare il numero di contributi settimanali effettivamente riconosciuto anno per anno dall , mentre l'estratto contributivo in atti reca, per diverse annualità, le note 1 e 3 CP_1
(contributi da verificare e contribuzione non utile al raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto dalle norme vigenti per il diritto alla pensione di anzianità). In assenza di tali elementi, non è possibile stabilire né se il numero di contributi settimanali effettivi corrisponda a quello invocato in ricorso, né dove si collocherebbero i 17 c.s. asseritamente mancanti (i quali, contrariamente a quanto dedotto nelle note scritte, non possono certamente dipendere solo da un eventuale errato conteggio delle 49 giornate di lavoro agricolo relative all'anno 1942, né dalla sola divisione per 2 delle 16 giornate di “lavoro eccezionale” relative a tale anno).
In tali condizioni, la CTU richiesta appare meramente esplorativa.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 02/02/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 23/01/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2