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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 03/06/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N.598/2025 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.598/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) e residente in [...];
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Alessia ROMEO, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara al viale Gabriele D'Annunzio n.23, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto costitutivo;
e nato a [...] al Mare il 7 settembre 1974 (c.f.: CP_1 [...]
) ed ivi residente a[...]; C.F._2
1 rappresentato e difeso dall'avv. Maurizia SPERANZA, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara alla via Lago Isoletta n.3, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto costitutivo.
MOTIVAZIONE
vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente depositata in data 3 aprile 2025 da Parte_1
e ;
[...] CP_1
ritenuto che i coniugi hanno reso rituali dichiarazioni ai sensi del disposto già al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473-bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, ed ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con decreto presidenziale del 17 maggio 2025;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Pescara in data 8 maggio 2004 secondo le modalità di cui al ricorso (confermate con dichiarazioni rese ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020), che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.38 – Parte II – Serie A – Anno 2004.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 30 maggio, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.598/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) e residente in [...];
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Alessia ROMEO, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara al viale Gabriele D'Annunzio n.23, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto costitutivo;
e nato a [...] al Mare il 7 settembre 1974 (c.f.: CP_1 [...]
) ed ivi residente a[...]; C.F._2
1 rappresentato e difeso dall'avv. Maurizia SPERANZA, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara alla via Lago Isoletta n.3, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto costitutivo.
MOTIVAZIONE
vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente depositata in data 3 aprile 2025 da Parte_1
e ;
[...] CP_1
ritenuto che i coniugi hanno reso rituali dichiarazioni ai sensi del disposto già al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473-bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, ed ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con decreto presidenziale del 17 maggio 2025;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Pescara in data 8 maggio 2004 secondo le modalità di cui al ricorso (confermate con dichiarazioni rese ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020), che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.38 – Parte II – Serie A – Anno 2004.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 30 maggio, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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