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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3739 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10819 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto: opposizione a precetto, e vertente
TRA
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore , nonché Parte_1 [...]
, (C.F. ), difesi e rappresentati, giusta procura in Pt_1 C.F._1
calce all'atto di citazione, dall'Avv. Nicola Palladino, (C.F. ), C.F._2
ed elettivamente domiciliati in Napoli, al Centro Direzionale Is. E/5;
opponenti
CONTRO
(C.F. , con sede legale in Milano, in Piazza Controparte_1 P.IVA_2
Risorgimento n. 10, in persona del legale rappresentante pro tempore , CP_2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta,
dall'Avv. Mario Collarile, (C.F. ), ed elettivamente domiciliata C.F._3
presso lo studio del medesimo, sito in Napoli, alla Via Generale Orsini n. 46; opposta
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 19.04.21, Parte_2
, in proprio e in qualità di socio accomandatario, hanno
[...]
proposto opposizione avverso l'ordinanza (emanata ex 702 ter c.p.c.), emessa dal
Tribunale di Nola il 28.11.2019 (relativa al procedimento recante R.G. 2475/19,
instaurato dalla ex 702 bis c.p.c.) unitamente all'atto di precetto con cui CP_1
l'odierna opposta ha intimato il pagamento della somma di € 24.009,38.
L'opponente ha dedotto la nullità dell'ordinanza per i seguenti motivi:
- violazione degli artt. 101 e 161 c.p.c., 43, 52 e 93 l. fall., poiché gli opponenti, prima dell'instaurazione del giudizio R.G. 2475/19, erano già stati dichiarati falliti dal
Tribunale di Nola con sentenza del 03.01.2019, e, pertanto, solo il curatore, in quanto unico legittimato, avrebbe dovuto essere citato in giudizio;
- illegittimità dell'intero giudizio in quanto instaurato successivamente (02.04.19)
alla dichiarazione di fallimento (03.01.19);
-nullità delle notifiche perché indirizzate a soggetti privi della capacità di stare in giudizio;
- la domanda è stata proposta ex 702 bis e non mediante la domanda di ammissione al passivo a norma dell'art. 93 l. fall.;
- nullità degli artt. 2304 e 2315 c.p.c. per violazione del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.
Per tali motivazioni l'opponente ha domandato: in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione; in via principale, l'accertamento e la dichiarazione di nullità del titolo esecutivo;
in via subordinata, l'accertamento e la dichiarazione di improcedibilità all'esecuzione forzata per violazione degli artt. 2304 e 2315 c.p.c.
Mediante comparsa di costituzione e risposta, la ha Controparte_1
dedotto l'inammissibilità dell'opposizione in quanto non proponibile nelle forme dell'art. 615 c.p.c., essendovi un titolo esecutivo valido ed efficace e, in ogni caso, in quanto avanzata oltre il termine ex 327 c.p.c.
Ha evidenziato che gli opponenti hanno spiegato appello (il 26.4.21) avverso la medesima ordinanza dinnanzi la Corte d'Appello di Napoli (R.G. 1991/21),
presentando le stesse domande ed eccezioni di cui al presente giudizio. Ha dedotto l'infondatezza della violazione del beneficium excussionis, atteso che nessuna azione esecutiva sia stata ancora intrapresa, e che la presunta capienza del patrimonio sociale risulta smentita proprio dalla dichiarazione di fallimento avvenuta con sentenza del Tribunale di Nola. In via subordinata, ha domandato la sospensione del procedimento de quo, dovendosi preliminarmente concludere il giudizio pendente dinnanzi il Giudice dell'appello.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, come da provvedimento del 15.11.21, all'esito dell'udienza del 20.03.25 la causa è stata trattenuta in decisione senza termini.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le motivazioni che seguono.
Occorre evidenziare che è pacifico in giurisprudenza il principio secondo il quale
“in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione
giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata
su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo
esecutivo solo quando questi ne determinano l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi
del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il
contenuto, essere fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il
provvedimento è stato emesso”(Cass. III, 25/2/94, n. 1935). Invero, l'ordinanza n. 14705/2022 dei Giudici di Legittimità circoscrive la cognizione del giudice dell'opposizione ai soli “fatti modificativi ed estintivi successivi alla
formazione del titolo, essendogli inibita ogni valutazione in merito a fatti e circostanze
anteriori deducibili in sede di impugnazione del titolo esecutivo”.
In conclusione, in sede di opposizione all'esecuzione, quando vengono azionati titoli di origine giudiziale, possono essere oggetto di discussione “esclusivamente la
regolarità formale o l'esistenza del titolo, oppure, ancora, eccepire fatti impeditivi, estintivi o
modificativi successivi alla formazione dello stesso”, non già questioni relative all'ingiustizia della decisione, su cui è basato il titolo giudiziale, che devono farsi valere nella competente sede di cognizione.
Nel caso di specie, le opponenti si dolgono di vizi che, come già evidenziato con provvedimento del 15.11.21, attenendo il merito della pretesa, non trovano in questa sede opportuna collocazione e, pertanto, non possono essere sottoposte al vaglio dell'odierno giudicante.
Al riguardo, è bene rammentare che ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c.: “L'ordinanza
emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702 ter produce gli effetti di cui
all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua
comunicazione o notificazione (…)”.
Tali argomentazioni sono, altresì, confermate dalla circostanza che le parti opponenti hanno instaurato un ulteriore giudizio (R.G. 1991/21), dinnanzi alla
Corte d'Appello di Napoli, dolendosi delle medesime eccezioni in questa sede sollevate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza degli opponenti e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: - a) rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1
da e, per l'effetto, dichiara la validità ed efficacia del precetto Parte_1
opposto;
- b) condanna le parti opponenti alla refusione, in favore di Controparte_1
delle spese del giudizio, liquidate, ex D.M. 55/14 (scaglione da € 5.201,00 ad €
[...]
26.000,00), in un totale di € 2.540,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 15.04.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10819 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto: opposizione a precetto, e vertente
TRA
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore , nonché Parte_1 [...]
, (C.F. ), difesi e rappresentati, giusta procura in Pt_1 C.F._1
calce all'atto di citazione, dall'Avv. Nicola Palladino, (C.F. ), C.F._2
ed elettivamente domiciliati in Napoli, al Centro Direzionale Is. E/5;
opponenti
CONTRO
(C.F. , con sede legale in Milano, in Piazza Controparte_1 P.IVA_2
Risorgimento n. 10, in persona del legale rappresentante pro tempore , CP_2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta,
dall'Avv. Mario Collarile, (C.F. ), ed elettivamente domiciliata C.F._3
presso lo studio del medesimo, sito in Napoli, alla Via Generale Orsini n. 46; opposta
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 19.04.21, Parte_2
, in proprio e in qualità di socio accomandatario, hanno
[...]
proposto opposizione avverso l'ordinanza (emanata ex 702 ter c.p.c.), emessa dal
Tribunale di Nola il 28.11.2019 (relativa al procedimento recante R.G. 2475/19,
instaurato dalla ex 702 bis c.p.c.) unitamente all'atto di precetto con cui CP_1
l'odierna opposta ha intimato il pagamento della somma di € 24.009,38.
L'opponente ha dedotto la nullità dell'ordinanza per i seguenti motivi:
- violazione degli artt. 101 e 161 c.p.c., 43, 52 e 93 l. fall., poiché gli opponenti, prima dell'instaurazione del giudizio R.G. 2475/19, erano già stati dichiarati falliti dal
Tribunale di Nola con sentenza del 03.01.2019, e, pertanto, solo il curatore, in quanto unico legittimato, avrebbe dovuto essere citato in giudizio;
- illegittimità dell'intero giudizio in quanto instaurato successivamente (02.04.19)
alla dichiarazione di fallimento (03.01.19);
-nullità delle notifiche perché indirizzate a soggetti privi della capacità di stare in giudizio;
- la domanda è stata proposta ex 702 bis e non mediante la domanda di ammissione al passivo a norma dell'art. 93 l. fall.;
- nullità degli artt. 2304 e 2315 c.p.c. per violazione del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.
Per tali motivazioni l'opponente ha domandato: in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione; in via principale, l'accertamento e la dichiarazione di nullità del titolo esecutivo;
in via subordinata, l'accertamento e la dichiarazione di improcedibilità all'esecuzione forzata per violazione degli artt. 2304 e 2315 c.p.c.
Mediante comparsa di costituzione e risposta, la ha Controparte_1
dedotto l'inammissibilità dell'opposizione in quanto non proponibile nelle forme dell'art. 615 c.p.c., essendovi un titolo esecutivo valido ed efficace e, in ogni caso, in quanto avanzata oltre il termine ex 327 c.p.c.
Ha evidenziato che gli opponenti hanno spiegato appello (il 26.4.21) avverso la medesima ordinanza dinnanzi la Corte d'Appello di Napoli (R.G. 1991/21),
presentando le stesse domande ed eccezioni di cui al presente giudizio. Ha dedotto l'infondatezza della violazione del beneficium excussionis, atteso che nessuna azione esecutiva sia stata ancora intrapresa, e che la presunta capienza del patrimonio sociale risulta smentita proprio dalla dichiarazione di fallimento avvenuta con sentenza del Tribunale di Nola. In via subordinata, ha domandato la sospensione del procedimento de quo, dovendosi preliminarmente concludere il giudizio pendente dinnanzi il Giudice dell'appello.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, come da provvedimento del 15.11.21, all'esito dell'udienza del 20.03.25 la causa è stata trattenuta in decisione senza termini.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le motivazioni che seguono.
Occorre evidenziare che è pacifico in giurisprudenza il principio secondo il quale
“in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione
giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata
su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo
esecutivo solo quando questi ne determinano l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi
del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il
contenuto, essere fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il
provvedimento è stato emesso”(Cass. III, 25/2/94, n. 1935). Invero, l'ordinanza n. 14705/2022 dei Giudici di Legittimità circoscrive la cognizione del giudice dell'opposizione ai soli “fatti modificativi ed estintivi successivi alla
formazione del titolo, essendogli inibita ogni valutazione in merito a fatti e circostanze
anteriori deducibili in sede di impugnazione del titolo esecutivo”.
In conclusione, in sede di opposizione all'esecuzione, quando vengono azionati titoli di origine giudiziale, possono essere oggetto di discussione “esclusivamente la
regolarità formale o l'esistenza del titolo, oppure, ancora, eccepire fatti impeditivi, estintivi o
modificativi successivi alla formazione dello stesso”, non già questioni relative all'ingiustizia della decisione, su cui è basato il titolo giudiziale, che devono farsi valere nella competente sede di cognizione.
Nel caso di specie, le opponenti si dolgono di vizi che, come già evidenziato con provvedimento del 15.11.21, attenendo il merito della pretesa, non trovano in questa sede opportuna collocazione e, pertanto, non possono essere sottoposte al vaglio dell'odierno giudicante.
Al riguardo, è bene rammentare che ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c.: “L'ordinanza
emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702 ter produce gli effetti di cui
all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua
comunicazione o notificazione (…)”.
Tali argomentazioni sono, altresì, confermate dalla circostanza che le parti opponenti hanno instaurato un ulteriore giudizio (R.G. 1991/21), dinnanzi alla
Corte d'Appello di Napoli, dolendosi delle medesime eccezioni in questa sede sollevate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza degli opponenti e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: - a) rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1
da e, per l'effetto, dichiara la validità ed efficacia del precetto Parte_1
opposto;
- b) condanna le parti opponenti alla refusione, in favore di Controparte_1
delle spese del giudizio, liquidate, ex D.M. 55/14 (scaglione da € 5.201,00 ad €
[...]
26.000,00), in un totale di € 2.540,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 15.04.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone