TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/07/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1419/2024
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
All'udienza dell'1 Luglio 2025, sono comparsi, alle ore 9:43, l'Avv. S. Cimino, in sostituzione dell'Avv. Mohamed Ahmed O. G., per il ricorrente e l'Avv. V. Riccobene, in sostituzione dell'Avv. S. Tomasello, per l' Controparte_1
, che precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai propri
[...] scritti difensivi.
Il Giudice Onorario si rititra in camera di consiglio alle ore 16:38, dopo avere trattato gli altri fascicoli previsti per l'udienza odierna, di cui uno definito con sentenza ex art. 281- sexies c.p.c., per emettere la sentenza concernente il presente giudizio a norma della suddetta disposizione codicistica.
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 19:19, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
Il Giudice
Barbara Cordaro
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 19:19 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata all'udienza dell'1 Luglio 2025, dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1419 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, promossa
DA
il signor , nato il [...] ad [...] e ivi residente, nella via Parte_1
Pier Santi Mattarella n. 56, C.F. , in qualità di legale rappresentante CodiceFiscale_1 pro tempore e amministratore unico della Controparte_2 elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nel Viale della Vittoria n.
211, presso lo studio dell' Avv. Omar Gianpaolo Mohamed Ahmed, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso in opposizione ex artt. 22 e ss. della legge n. 689/1981 e 6 del
D. Lgs. n. 150/2011,
- ricorrente/oppnente -
CONTRO
1) l , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede legale a Roma, in via G. Grezar n. 14, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, a Bagheria (PA), nel Corso Umberto I n. 175, presso lo studio dell'Avv.
Stefania Tomasello, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata in calce alla memoria di costituzione depositata il 23/09/2024,
2 - resistente/opposta -
2) l , in persona del dirigente del servizio Controparte_3
XVI, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso la propria sede sita ad
Agrigento, nel Viale Leonardo Sciascia n. 220, rappresentato e difeso dal prefato dirigente,
- resistente/opposto -
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento.
Conclusioni per il signor , nella spiegata qualità: Parte_1 come all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. dell'1 Luglio 2025, riportandosi a quelle formulate in seno al ricorso in opposizione ex artt. 22 e ss. della legge n. 689/1981 e 6 del D. Lgs. n. 150/2011 introduttivo della lite, nonché alle note conclusive autorizzate depositate il 18 Giugno 2025, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per l' : Controparte_1 come all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. dell'1 Luglio 2025, riportandosi a quelle formulate nella memoria di costituzione e nelle note conclusive depositate, rispettivamente, il 23 Settembre 2024 e il 6 Giugno 2025, alle quali integralmente si rimanda.
Conclusioni per l' : Controparte_3 come quelle formulate nella memoria di costituzione e difesa depositata il 10 Gennaio 2025, cui interamente si rinvia.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20 Giugno 2024, notificato a mezzo pec inviata il 12 Luglio 2024 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, il signor Parte_1
, in qualità di legale rappresentante pro tempore e amministratore unico della
[...] [...]
proponeva opposizione avverso l'intimazione di Controparte_2 pagamento n. 29120249008467900000, notificatagli il 21 Maggio 2024, limitatamente a una delle sei cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento ivi richiamati. Nello specifico, quella n. 29120200025998474001, asseritamente notificata il 9 Novembre 2022. Esponendo che, con tale atto l'Assessorato Regionale del Lavoro - Dipartimento del Lavoro - Ispettorato
Provinciale del Lavoro di Agrigento, previa iscrizione a ruolo del relativo credito, gli aveva intimato la corresponsione della somma di € 21.615,45 a titolo di sanzione amministrativa di cui alla citata legge n. 689/1981 e di spese concernenti l'anno 2015. All'uopo il ricorrente eccepiva il difetto di motivazione della suddetta intimazione di pagamento in violazione
3 dell'art. 7 della legge n. 212/2000. Obiettando, nel merito, l'illegittimità sia degli importi richiesti con la cennata cartella di pagamento;
sia della decorrenza degli interessi di mora e dell'aggio calcolati dall'ente riscossore, nonché la omessa indicazione del procedimento di quantificazione dei primi. Pertanto, con il ricorso in limine indicato domandava al Tribunale di
Agrigento, in via preliminare, di sospendere l'atto impugnato limitatamente alla menzionata cartella di pagamento. Nel merito, di dichiararne l'illegittimità, annullando, per l'effetto, quest'ultima. In subordine, di rideterminare l'ammontare preteso con la cartella di pagamento in parola in forza della sentenza n. 650/2024 emessa dalla Corte di Appello di Palermo il 17
Aprile 2024. Infine, di dichiarare che era illegittima la decorrenza degli interessi di mora e dell'aggio di cui sopra, oltre che la mancata specificazione del criterio di computo degli interessi.
L' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 23 Settembre 2024 il proprio fascicolo con la memoria difensiva. In tale scritto prendeva posizione in ordine ai vari motivi dedotti dall'istante per giustificarne la instaurazione. In forza delle ragioni ivi spiegate chiedeva all'adita autorità giudiziaria, preliminarmente, innanzitutto, di rigettare l'istanza di sospensione di cui sopra. In secondo luogo, di dichiarare l'inammissibilità dell'azione esperita dal signor
, nella spiegata qualità, essendo stata tardivamente proposta oltre il termine Parte_1 previsto dall'art. 617 c.p.c., nonché la rispettiva carenza di legittimazione passiva relativamente a tutte le doglianze afferenti alla legittimità dei carichi debitori iscritti a ruolo e a contestazioni riguardanti atti sottesi alla enunciata cartella di pagamento. Nel merito, di rigettare la domanda del ricorrente perché infondata in fatto e in diritto, dichiarando legittima l'intimazione di pagamento impugnata nei limiti della competenza del giudice adito. Nell'ipotesi di accoglimento dell'opposizione in esame, di dichiarare l'assenza di responsabilità di essa resistente e, di conseguenza, di tenerla indenne da ogni effetto discendente da una pronuncia di condanna a favore dell'istante.
Anche l' , in persona del dirigente del Controparte_3 servizio XVI, si costituiva nel procedimento de quo depositando il 10 Gennaio 2025 il suo fascicolo con la memoria di difesa. Con tale scritto chiedeva al Tribunale di Agrigento di dichiarare la cessazione della materia del contendere alla luce della nota del 10 Dicembre 2024, mediante la quale aveva comunicato all'agente della riscossione, in ottemperanza alla nominata sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 650/2024, emessa il 17 Aprile 2024 a definizione
4 del giudizio di gravame avente N. R.G. 699/2019, di provvedere alla rideterminazione dell'ordinanza ingiunzione n. 15/0414 nella misura di € 13.440,00, oltre gli accessori, come con la stessa stabilito.
Mediante ordinanza adottata il 21 Gennaio 2025 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite, in primis, dato atto che la controversia in parola avrebbe dovuto essere introdotta nelle forme del rito ordinario e non, come fatto da , in quelle del Parte_1 rito lavoro, disponeva, in ossequio all'art. 427 c.p.c., il mutamento di rito e la regolarizzazione con le disposizioni tributarie degli atti della contesa. In second'ordine, sospendeva l'efficacia esecutiva della ricordata intimazione di pagamento limitatamente alla cartella di pagamento n.
29120200025998474001, che le era sottesa.
Indi, all'udienza odierna dell'1 Luglio 2025, dopo che i procuratori del ricorrente e dell' hanno precisato le conclusioni e discusso la causa Controparte_1 oralmente ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. come in epigrafe, l'adita autorità giudiziaria l'assume in decisione e, uscita dalla camera di consiglio in cui si è previamente ritirata, emette in pari data la relativa sentenza, della quale dà lettura in loro assenza.
2.- In diritto. Nella ipotesi che ci occupa deve essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia oggetto del contendere. Invero, sulla scorta di quanto espressamente dichiarato dall' , in persona del dirigente del servizio XVI, Controparte_3 nella propria memoria di costituzione e difesa, è possibile constatare una dirimente e troncante circostanza. Segnatamente che, successivamente sia alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120249008467900000, compiuta il 21 Maggio 2024; sia al deposito del ricorso introduttivo del procedimento de quo, avvenuto il 20 Giugno 2024, e alla sua notificazione ai resistenti mediante pec inviata il 12 Luglio 2024, il prefato ha trasmesso all' CP_3 [...] ai Contribuenti Sospensioni e Discarichi, e, per Controparte_4 conoscenza, al signor , in qualità di amministratore della Parte_1 [...]
presso il suo legale, la nota Prot. 15251 del 10 Dicembre 2024, che Controparte_2 ha allegato agli atti di lite. Per il tramite di essa ha chiesto al richiamato ufficio dell'ente riscossore di procedere alla rideterminazione dell'importo dell'ordinanza ingiunzione n.
15/0414 nella misura di € 13.440,00, oltre gli accessori, per come disposto dalla Corte di
Appello di Palermo, I Sezione Civile, con la sentenza n. 650/2024, emessa il 17 Aprile 2024 a definizione del giudizio di gravame avente N. R.G. 699/2019, incoato dal ricorrente avverso la sentenza n. 1174/2018 pronunciata dal Tribunale di Agrigento il 2 Ottobre 2018, del pari
5 prodotta, mediante cui è stata rigettata l'opposizione che ha proposto avverso diverse ordinanze ingiunzione di pagamento irrogate a suo carico dall'allora Controparte_5
, fra cui quella in questione. E' assolutamente indiscutibile che, per effetto della
[...] superiore richiesta, indirizzata dall'ente impositore all' , Controparte_1 viene meno lo scopo e l'interesse ai quali è stata finalizzata la proposizione a opera dell'odierno istante della controversia sottoposta a disamina. Ciò in quanto, l'originario importo del citato provvedimento sanzionatorio, insieme alle somme pretese, sempre a titolo di sanzioni amministrative, con le altre predette ordinanze ingiunzione, è stato azionato, previa relativa iscrizione a ruolo, con la cartella di pagamento n. 29120200025998474001, limitatamente alla quale , nella spiegata qualità, ha impugnato la cennata intimazione di Parte_1 pagamento. In proposito occorre rilevare che, per costante esegesi giurisprudenziale la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone sia che nel corso del processo sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore; sia che tutte le parti concordino sull'esistenza dell'evento e sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice
(cfr.: Cass. n. 1950/2003; Cass. n. 11931/2006; Cass. n. 16150/2010). La Suprema Corte di
Cassazione ha, infatti, espressamente riconosciuto che: “La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto. (……)” (cfr.: Cass., Sez. I, 3/03/2006 n. 4714). Laddove, secondo l'insegnamento elaborato dalla giurisprudenza di merito, ritenuto pienamente condivisibile, “la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso” (cfr.: Tribunale di Torino, 10/05/2013 n. 3165). Or dunque, nel
6 caso di specie il fatto che, con la menzionata nota l' Controparte_3
ha chiesto all'enunciato ufficio dell'ente riscossore la rideterminazione dell'importo
[...] dell'ordinanza ingiunzione n. 15/0414 determina, senza ombra di alcun dubbio, la cessazione della materia del contendere. In effetti, tale evento ha comportato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in ius, facendo venire meno l'interesse delle parti a ottenere la normale soluzione della vertenza processuale che ci occupa. Tant'è vero che, a fronte della richiesta, avanzata dall'ente impositore nella rispettiva memoria di costituzione e difesa, che sia dichiarata cessata la materia del contendere, con le note scritte depositate il 20 Maggio 2025
l'istante ha dichiarato di associarsi. Sicché, a fronte della innegabile situazione sopra descritta, va in questa sede dichiarata la cessazione della materia oggetto di contesa.
3.- Per quel che concerne la regolamentazione delle spese di causa, è necessario sviluppare alcune considerazioni. Si palesa innegabile, come sopra rilevato, che la nominata nota Prot.
15251 del 10 Dicembre 2024 è stata inviata dall' Controparte_3 all' ai Contribuenti Sospensioni e Controparte_4
Discarichi, e, per conoscenza, al signor , in qualità di amministratore della Parte_1
presso il suo legale, in un momento successivo Controparte_2 Controparte_2 non solo alla notifica dell'atto opposto;
ma, anche, al deposito e alla notificazione del ricorso mediante cui è stata instaurata la controversia qui analizzata. A ben guardare, la volontà manifestata dall'ente impositore con la stessa è conseguenza della ricordata sentenza n.
650/2024 emessa dalla Corte di Appello di Palermo, I sezione Civile, in data 17 Aprile 2024.
Da ciò discende che, nessuno dei resistenti può ritenersi responsabile degli esborsi monetari sostenuti dal ricorrente per proporre l'opposizione in dibattito. Ragion per cui, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra le parti in contesa le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, uditi i procuratori del ricorrente e dell'ente , ogni contraria istanza, eccezione e difesa CP_6 disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'intervenuta cessazione della materia oggetto del contendere;
- infine, compensa interamente e integramente fra le parti in causa le spese del presente giudizio.
7 Così deciso in Agrigento in data 1 Luglio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
8
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
All'udienza dell'1 Luglio 2025, sono comparsi, alle ore 9:43, l'Avv. S. Cimino, in sostituzione dell'Avv. Mohamed Ahmed O. G., per il ricorrente e l'Avv. V. Riccobene, in sostituzione dell'Avv. S. Tomasello, per l' Controparte_1
, che precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai propri
[...] scritti difensivi.
Il Giudice Onorario si rititra in camera di consiglio alle ore 16:38, dopo avere trattato gli altri fascicoli previsti per l'udienza odierna, di cui uno definito con sentenza ex art. 281- sexies c.p.c., per emettere la sentenza concernente il presente giudizio a norma della suddetta disposizione codicistica.
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 19:19, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
Il Giudice
Barbara Cordaro
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 19:19 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata all'udienza dell'1 Luglio 2025, dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1419 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, promossa
DA
il signor , nato il [...] ad [...] e ivi residente, nella via Parte_1
Pier Santi Mattarella n. 56, C.F. , in qualità di legale rappresentante CodiceFiscale_1 pro tempore e amministratore unico della Controparte_2 elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nel Viale della Vittoria n.
211, presso lo studio dell' Avv. Omar Gianpaolo Mohamed Ahmed, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso in opposizione ex artt. 22 e ss. della legge n. 689/1981 e 6 del
D. Lgs. n. 150/2011,
- ricorrente/oppnente -
CONTRO
1) l , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede legale a Roma, in via G. Grezar n. 14, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, a Bagheria (PA), nel Corso Umberto I n. 175, presso lo studio dell'Avv.
Stefania Tomasello, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata in calce alla memoria di costituzione depositata il 23/09/2024,
2 - resistente/opposta -
2) l , in persona del dirigente del servizio Controparte_3
XVI, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso la propria sede sita ad
Agrigento, nel Viale Leonardo Sciascia n. 220, rappresentato e difeso dal prefato dirigente,
- resistente/opposto -
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento.
Conclusioni per il signor , nella spiegata qualità: Parte_1 come all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. dell'1 Luglio 2025, riportandosi a quelle formulate in seno al ricorso in opposizione ex artt. 22 e ss. della legge n. 689/1981 e 6 del D. Lgs. n. 150/2011 introduttivo della lite, nonché alle note conclusive autorizzate depositate il 18 Giugno 2025, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per l' : Controparte_1 come all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. dell'1 Luglio 2025, riportandosi a quelle formulate nella memoria di costituzione e nelle note conclusive depositate, rispettivamente, il 23 Settembre 2024 e il 6 Giugno 2025, alle quali integralmente si rimanda.
Conclusioni per l' : Controparte_3 come quelle formulate nella memoria di costituzione e difesa depositata il 10 Gennaio 2025, cui interamente si rinvia.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20 Giugno 2024, notificato a mezzo pec inviata il 12 Luglio 2024 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, il signor Parte_1
, in qualità di legale rappresentante pro tempore e amministratore unico della
[...] [...]
proponeva opposizione avverso l'intimazione di Controparte_2 pagamento n. 29120249008467900000, notificatagli il 21 Maggio 2024, limitatamente a una delle sei cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento ivi richiamati. Nello specifico, quella n. 29120200025998474001, asseritamente notificata il 9 Novembre 2022. Esponendo che, con tale atto l'Assessorato Regionale del Lavoro - Dipartimento del Lavoro - Ispettorato
Provinciale del Lavoro di Agrigento, previa iscrizione a ruolo del relativo credito, gli aveva intimato la corresponsione della somma di € 21.615,45 a titolo di sanzione amministrativa di cui alla citata legge n. 689/1981 e di spese concernenti l'anno 2015. All'uopo il ricorrente eccepiva il difetto di motivazione della suddetta intimazione di pagamento in violazione
3 dell'art. 7 della legge n. 212/2000. Obiettando, nel merito, l'illegittimità sia degli importi richiesti con la cennata cartella di pagamento;
sia della decorrenza degli interessi di mora e dell'aggio calcolati dall'ente riscossore, nonché la omessa indicazione del procedimento di quantificazione dei primi. Pertanto, con il ricorso in limine indicato domandava al Tribunale di
Agrigento, in via preliminare, di sospendere l'atto impugnato limitatamente alla menzionata cartella di pagamento. Nel merito, di dichiararne l'illegittimità, annullando, per l'effetto, quest'ultima. In subordine, di rideterminare l'ammontare preteso con la cartella di pagamento in parola in forza della sentenza n. 650/2024 emessa dalla Corte di Appello di Palermo il 17
Aprile 2024. Infine, di dichiarare che era illegittima la decorrenza degli interessi di mora e dell'aggio di cui sopra, oltre che la mancata specificazione del criterio di computo degli interessi.
L' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 23 Settembre 2024 il proprio fascicolo con la memoria difensiva. In tale scritto prendeva posizione in ordine ai vari motivi dedotti dall'istante per giustificarne la instaurazione. In forza delle ragioni ivi spiegate chiedeva all'adita autorità giudiziaria, preliminarmente, innanzitutto, di rigettare l'istanza di sospensione di cui sopra. In secondo luogo, di dichiarare l'inammissibilità dell'azione esperita dal signor
, nella spiegata qualità, essendo stata tardivamente proposta oltre il termine Parte_1 previsto dall'art. 617 c.p.c., nonché la rispettiva carenza di legittimazione passiva relativamente a tutte le doglianze afferenti alla legittimità dei carichi debitori iscritti a ruolo e a contestazioni riguardanti atti sottesi alla enunciata cartella di pagamento. Nel merito, di rigettare la domanda del ricorrente perché infondata in fatto e in diritto, dichiarando legittima l'intimazione di pagamento impugnata nei limiti della competenza del giudice adito. Nell'ipotesi di accoglimento dell'opposizione in esame, di dichiarare l'assenza di responsabilità di essa resistente e, di conseguenza, di tenerla indenne da ogni effetto discendente da una pronuncia di condanna a favore dell'istante.
Anche l' , in persona del dirigente del Controparte_3 servizio XVI, si costituiva nel procedimento de quo depositando il 10 Gennaio 2025 il suo fascicolo con la memoria di difesa. Con tale scritto chiedeva al Tribunale di Agrigento di dichiarare la cessazione della materia del contendere alla luce della nota del 10 Dicembre 2024, mediante la quale aveva comunicato all'agente della riscossione, in ottemperanza alla nominata sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 650/2024, emessa il 17 Aprile 2024 a definizione
4 del giudizio di gravame avente N. R.G. 699/2019, di provvedere alla rideterminazione dell'ordinanza ingiunzione n. 15/0414 nella misura di € 13.440,00, oltre gli accessori, come con la stessa stabilito.
Mediante ordinanza adottata il 21 Gennaio 2025 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite, in primis, dato atto che la controversia in parola avrebbe dovuto essere introdotta nelle forme del rito ordinario e non, come fatto da , in quelle del Parte_1 rito lavoro, disponeva, in ossequio all'art. 427 c.p.c., il mutamento di rito e la regolarizzazione con le disposizioni tributarie degli atti della contesa. In second'ordine, sospendeva l'efficacia esecutiva della ricordata intimazione di pagamento limitatamente alla cartella di pagamento n.
29120200025998474001, che le era sottesa.
Indi, all'udienza odierna dell'1 Luglio 2025, dopo che i procuratori del ricorrente e dell' hanno precisato le conclusioni e discusso la causa Controparte_1 oralmente ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. come in epigrafe, l'adita autorità giudiziaria l'assume in decisione e, uscita dalla camera di consiglio in cui si è previamente ritirata, emette in pari data la relativa sentenza, della quale dà lettura in loro assenza.
2.- In diritto. Nella ipotesi che ci occupa deve essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia oggetto del contendere. Invero, sulla scorta di quanto espressamente dichiarato dall' , in persona del dirigente del servizio XVI, Controparte_3 nella propria memoria di costituzione e difesa, è possibile constatare una dirimente e troncante circostanza. Segnatamente che, successivamente sia alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120249008467900000, compiuta il 21 Maggio 2024; sia al deposito del ricorso introduttivo del procedimento de quo, avvenuto il 20 Giugno 2024, e alla sua notificazione ai resistenti mediante pec inviata il 12 Luglio 2024, il prefato ha trasmesso all' CP_3 [...] ai Contribuenti Sospensioni e Discarichi, e, per Controparte_4 conoscenza, al signor , in qualità di amministratore della Parte_1 [...]
presso il suo legale, la nota Prot. 15251 del 10 Dicembre 2024, che Controparte_2 ha allegato agli atti di lite. Per il tramite di essa ha chiesto al richiamato ufficio dell'ente riscossore di procedere alla rideterminazione dell'importo dell'ordinanza ingiunzione n.
15/0414 nella misura di € 13.440,00, oltre gli accessori, per come disposto dalla Corte di
Appello di Palermo, I Sezione Civile, con la sentenza n. 650/2024, emessa il 17 Aprile 2024 a definizione del giudizio di gravame avente N. R.G. 699/2019, incoato dal ricorrente avverso la sentenza n. 1174/2018 pronunciata dal Tribunale di Agrigento il 2 Ottobre 2018, del pari
5 prodotta, mediante cui è stata rigettata l'opposizione che ha proposto avverso diverse ordinanze ingiunzione di pagamento irrogate a suo carico dall'allora Controparte_5
, fra cui quella in questione. E' assolutamente indiscutibile che, per effetto della
[...] superiore richiesta, indirizzata dall'ente impositore all' , Controparte_1 viene meno lo scopo e l'interesse ai quali è stata finalizzata la proposizione a opera dell'odierno istante della controversia sottoposta a disamina. Ciò in quanto, l'originario importo del citato provvedimento sanzionatorio, insieme alle somme pretese, sempre a titolo di sanzioni amministrative, con le altre predette ordinanze ingiunzione, è stato azionato, previa relativa iscrizione a ruolo, con la cartella di pagamento n. 29120200025998474001, limitatamente alla quale , nella spiegata qualità, ha impugnato la cennata intimazione di Parte_1 pagamento. In proposito occorre rilevare che, per costante esegesi giurisprudenziale la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone sia che nel corso del processo sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore; sia che tutte le parti concordino sull'esistenza dell'evento e sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice
(cfr.: Cass. n. 1950/2003; Cass. n. 11931/2006; Cass. n. 16150/2010). La Suprema Corte di
Cassazione ha, infatti, espressamente riconosciuto che: “La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto. (……)” (cfr.: Cass., Sez. I, 3/03/2006 n. 4714). Laddove, secondo l'insegnamento elaborato dalla giurisprudenza di merito, ritenuto pienamente condivisibile, “la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso” (cfr.: Tribunale di Torino, 10/05/2013 n. 3165). Or dunque, nel
6 caso di specie il fatto che, con la menzionata nota l' Controparte_3
ha chiesto all'enunciato ufficio dell'ente riscossore la rideterminazione dell'importo
[...] dell'ordinanza ingiunzione n. 15/0414 determina, senza ombra di alcun dubbio, la cessazione della materia del contendere. In effetti, tale evento ha comportato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in ius, facendo venire meno l'interesse delle parti a ottenere la normale soluzione della vertenza processuale che ci occupa. Tant'è vero che, a fronte della richiesta, avanzata dall'ente impositore nella rispettiva memoria di costituzione e difesa, che sia dichiarata cessata la materia del contendere, con le note scritte depositate il 20 Maggio 2025
l'istante ha dichiarato di associarsi. Sicché, a fronte della innegabile situazione sopra descritta, va in questa sede dichiarata la cessazione della materia oggetto di contesa.
3.- Per quel che concerne la regolamentazione delle spese di causa, è necessario sviluppare alcune considerazioni. Si palesa innegabile, come sopra rilevato, che la nominata nota Prot.
15251 del 10 Dicembre 2024 è stata inviata dall' Controparte_3 all' ai Contribuenti Sospensioni e Controparte_4
Discarichi, e, per conoscenza, al signor , in qualità di amministratore della Parte_1
presso il suo legale, in un momento successivo Controparte_2 Controparte_2 non solo alla notifica dell'atto opposto;
ma, anche, al deposito e alla notificazione del ricorso mediante cui è stata instaurata la controversia qui analizzata. A ben guardare, la volontà manifestata dall'ente impositore con la stessa è conseguenza della ricordata sentenza n.
650/2024 emessa dalla Corte di Appello di Palermo, I sezione Civile, in data 17 Aprile 2024.
Da ciò discende che, nessuno dei resistenti può ritenersi responsabile degli esborsi monetari sostenuti dal ricorrente per proporre l'opposizione in dibattito. Ragion per cui, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra le parti in contesa le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, uditi i procuratori del ricorrente e dell'ente , ogni contraria istanza, eccezione e difesa CP_6 disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'intervenuta cessazione della materia oggetto del contendere;
- infine, compensa interamente e integramente fra le parti in causa le spese del presente giudizio.
7 Così deciso in Agrigento in data 1 Luglio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
8