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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/09/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE area B
in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Daniela Trotta, magistrato onorario, all'udienza del
19/09/2025, lette le conclusioni rassegnate dalle parti, udita la discussione orale, visto l'art.281
sexies c.p.c., dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4170 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 e vertente tra
TRA
(cf ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
COSTANTINI LUCA, presso cui il cui studio è domiciliato in forza di mandato in atti
opponente
E
(cf\piva. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. RAFFAELE DE GIROLAMO e dall'Avv. GIANCARLO DE GIROLAMO con cui è elettivamente domiciliata, anche in indirizzi telematici, come da mandato in atti, opposta
OGGETTO: Altri contratti d'opera – opposizione a DI 3444\2017 R.G.
1
FATTO E DIRITTO
Con atto ritualmente notificato si opponeva al decreto ingiuntivo in atti, Parte_1 emesso su ricorso della controparte per il pagamento, a saldo, per l'esecuzione in appalto di lavori edili presso la propria abitazione. Egli ne chiedeva preliminarmente la revoca perché emesso per l'importo di € 25.500,01, superiore a quella di € 25.000,01 richiesto con il monitorio, contestando altresì l'attribuzione degli interessi moratori, ex art. 5 D.lgs. 231/2002. Inoltre, egli negava la debenza dell'importo richiesto, di cui alle due fatture in atti, sostenendo che i lavori – non adeguatamente indicati - non erano stati eseguiti, ultimati e consegnati correttamente.
Si costituiva la opposta, con rituale comparsa di costituzione e risposta, sostenendo che il decreto ingiuntivo era stato correttamente emesso per l'importo totale di cui alle due fatture in atti e che, per mero errore materiale, nella parte terminale del ricorso era stata indicata la somma di € 25.000,01, precisando di non voler rinunziare a tale differenza, insistendo pertanto per l'accertamento e condanna di controparte all'intero importo, se del caso, previa revoca del titolo monitorio.
Evidenziava inoltre che gli interessi moratori erano dovuti dalla data di presentazione del ricorso monitorio nella misura concessa, ex art. 5 del D.lgs 231\2002, in forza della previsione di cui all'art
1284, 4° comma, cc. Deduceva di aver effettuato correttamente i lavori secondo quanto indicato nel progetto redatto da un tecnico di fiducia del committente ed eseguiti sotto la direzione e Parte_1 prescrizione del progettista e direttore dei lavori.
Concessi i termini per memorie ex art. 183, 6° comma, cpc, con la memoria 2° termine la società opposta chiedeva l'interrogatorio formale della parte opponente, prova testimoniale sulle circostanze dirette a provare di aver eseguito i lavori di cui ai preventivi e computo metrico che produceva, sollecitando altresì la CTU per la quantificazione dei lavori. Parte opponente, invece, non formulava alcuna richiesta istruttoria, limitandosi, con la seconda memoria istruttoria, a chiedere prova contraria diretta sui capitoli eventualmente ammessi in favore di controparte.
La causa, pervenuta successivamente sul ruolo della scrivente, veniva istruita mediante l'interrogatorio formale della parte opponente e CTU tecnica. Dopo vari rinvi dovuti all'emergenza sanitaria da Covid 19 e numerose udienze per richieste di chiarimenti al CTU, che hanno imposto la concessione di termini a difesa (come meglio specificato nel fascicolo telematico in atti cui si rinvia), il procedimento perveniva alla odierna udienza alla quale le parti precisavano 2 definitivamente le conclusioni come da verbale che precede, discutendo la causa verbalmente e chiedendo la decisione.
Il decreto ingiuntivo va revocato già solo per la discrasia tra la cifra indicata nel ricorso e quella portata nel monitorio.
Nel merito l'opposizione è solo in minima parte fondata.
Dall'esame del tenore complessivo degli atti, invero inizialmente generici e perplessi quanto ai rispettivi oneri di allegazione, è emerso che tra le stesse era intercorso un rapporto di appalto per l'esecuzione di opere edili private protrattosi per lungo tempo e, dopo l'interrogatorio formale reso dall'opponente (che ha ammesso il rapporto ma non ha saputo riferire sulle questioni tecniche indicate nelle circostanze formulate), è stata disposta CTU al fine di accertare e quantificare, a livello tecnico e sulla base delle rituali deduzioni difensive e degli atti prodotti dalle parti, natura, quantità e valore delle opere eseguite dalla ditta opposta secondo le regole dell'arte e buona tecnica edile. Non sono stati invece ammessi gli ulteriori quesiti, sollecitati dall'opponente, al fine di quantificare i danni derivanti dal ripristino delle lavorazioni non effettuate a regola d'arte, che esulano dalle richieste oggetto del giudizio sulla base di quanto già rilevato con il provvedimento in atti del 15 marzo 2024 che qui si conferma e riporta per brevità ” Ribadito che quanto oggi nuovamente chiesto dall'avv. Costantini (incarico al CTU circa la quantificazione degli interventi riparatori o sostitutivi delle opere che il CTU ha individuato come eseguite in modo non corretto o congruo) non può in questa sede ammettersi in quanto la parte opponente non ha introdotto - con l'opposizione a decreto ingiuntivo in atti - tale domanda di stampo squisitamente risarcitorio (invero riservata con eventuale apposito giudizio)”. Emerge chiaro che tali richieste esulino dal thema decidendum e dal thema probandum delineatosi definitivamente allo scadere dei termini per memorie ex art. 183, 6° comma, cpc: lo si evince dall'atto introduttivo del presente giudizio, ove il mai ha chiesto di accertare i danni subiti (avendo invece riservato autonomo giudizio) Parte_1 nonché dalle memorie istruttorie, primo e secondo termine: nella prima l'opponente ha confermato genericamente quanto già dedotto in relazione all'onere probatorio incombente su controparte mentre con la seconda si è limitato a richiedere, in anticipo, prova testimoniale contraria diretta rispetto a quella eventualmente ammessa in favore di controparte. Giova infine rilevare che, come di recente chiarito dalle Sezioni Unite, l'accertamento peritale, ai fini della sua validità, non può essere diretta ad accertare fatti diversi rispetto a quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni (SU 3086\2022). La richiesta di integrazione della CTU va pertanto definitivamente respinta.
La CTU si è svolta nel pieno contraddittorio tra le parti, è stata sollecitata dall'opposta su quesiti
3 conferiti di comune accordo e di cui essa, pertanto, non ha valida ragione di dolersi sostenendone negli scritti conclusivi la presunta natura esplorativa dovendo invece tener presente che la CTU può essere deducente o percipiente e che, nel caso di specie, ha riguardato la esecuzione dei lavori pattuiti e la espunzione dal dovuto di quelli non eseguiti a regola d'arte, in conformità alle opposte domande ed eccezioni delle parti in atti.
La relazione peritale, che è stata corretta e rivista – nel pieno contraddittorio tra le parti - al fine di emendare l'attività di revisione di alcuni prezzi concordati tra le parti, attività non richiesta in sede di incarico peritale, ha confermato che tutte le lavorazioni di cui al computo metrico relativo alle lavorazioni oggetto di appalto sono state correttamente eseguite dalla ditta opposta, ad eccezione di quelle di cui al numero 7, lett. B, e numero 34, terza parte del predetto computo quantificate dal
CTU, secondo il prezzario della regione Lazio del 2012, in € 4.800,00 e, rispettivamente, in €
1.047,71 (v. perizia definitiva del 4\11\21 e Nota Ing. Riscontro al verbale di udienza del Per_1
31/01/2025). Tali somme, per un totale di € 5.847,71, vengono pertanto defalcate dalla somma totale richiesta e portata nel decreto ingiuntivo per il saldo dovuto sulle opere correttamente eseguite dalla ditta opposta. Da ciò consegue che, previa revoca del decreto in giuntivo, l'opponente dovrà essere condannato al pagamento di € 19.652,30 oltre interessi dalla data del ricorso monitorio, valido quale atto giudiziale, nella misura di cui al d.lgs. 231\2022 sino al saldo. Ciò in quanto ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, cc, applicabile al caso di specie come è rimasto incontestato, “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”
La prova per testi proposta dall'opposta con le memorie istruttorie 2° termine è inammissibile perché concernente in parte circostanze relative alla effettuazione dei lavori previsti nel computo metrico in atti, non contestato nella sua valenza documentale nonché, per la restante parte, questioni squisitamente tecniche come tali non deferibili né riferibili dai testi;
circostanze che sono state oggetto di accertamento peritale. Le prove testimoniali sulle ulteriori circostanze formulate dall'opposta con le note di trattazione scritta depositate il 22 marzo 2022 sono del pari inammissibili perché tardive e non rientranti nell'oggetto di causa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, secondo il decisum, tenendo conto della proporzionale riduzione rispetto all'importo chiesto con il monitorio, nella misura indicata nel dispositivo in conformità della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e del Regolamento adottato con il
D.M. n. 55\2014 come aggiornato dal DM 147\2022 per le fasi effettivamente svolte, secondo il valore medio previsto nello scaglione “da € 5201,00 a 26.00,00”. L'importo totale dei compensi in
4 tal modo liquidati appare congruo avuto anche riguardo al grado di difficoltà delle questioni trattate e, in ogni caso, proporzionato all'attività svolta ed all'impegno profuso. Le spese di CTU, come liquidate con il decreto in atti, vengono poste definitivamente a carico della parte opponente nella misura del 75 per cento e del 25 per cento a carico della parte opposta.
Avendo il CTU riscontrato una difformità progettuale consistente in una variazione urbanistica che integra, stando a quanto affermato nella relazione in atti, abuso edilizio si debbono trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale ai sensi dell'art. 331 cpp.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 4170 2017 di R.G. - ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e\o assorbita- così provvede:
• Revoca il decreto ingiuntivo;
• Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] in persona del legale rapp.p.t., della somma di € 19.652,30 Controparte_1 oltre interessi ex art. 5 del d.lgs. 231\2022 dalla data del ricorso monitorio sino al saldo;
• Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] in persona del legale rapp.p.t., al pagamento delle spese di Controparte_1 questo giudizio che si liquidano nella misura di € 3807,75 per totale compensi oltre spese generali al 15% su detti, oneri previdenziali forensi ed IVA come per legge.
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte opponente nella misura del 75 per cento e della parte opposta in quella del 25 per cento di quanto liquidato con il decreto in atti.
• Ai sensi dell'art. 331 cpp si trasmettano gli atti alla Procura della Repubblica presso questo
Tribunale.
• Si eseguano le ulteriori formalità di legge.
Cassino, 19/09/2025
Il Giudice Unico
Daniela Trotta
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE area B
in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Daniela Trotta, magistrato onorario, all'udienza del
19/09/2025, lette le conclusioni rassegnate dalle parti, udita la discussione orale, visto l'art.281
sexies c.p.c., dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4170 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 e vertente tra
TRA
(cf ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
COSTANTINI LUCA, presso cui il cui studio è domiciliato in forza di mandato in atti
opponente
E
(cf\piva. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. RAFFAELE DE GIROLAMO e dall'Avv. GIANCARLO DE GIROLAMO con cui è elettivamente domiciliata, anche in indirizzi telematici, come da mandato in atti, opposta
OGGETTO: Altri contratti d'opera – opposizione a DI 3444\2017 R.G.
1
FATTO E DIRITTO
Con atto ritualmente notificato si opponeva al decreto ingiuntivo in atti, Parte_1 emesso su ricorso della controparte per il pagamento, a saldo, per l'esecuzione in appalto di lavori edili presso la propria abitazione. Egli ne chiedeva preliminarmente la revoca perché emesso per l'importo di € 25.500,01, superiore a quella di € 25.000,01 richiesto con il monitorio, contestando altresì l'attribuzione degli interessi moratori, ex art. 5 D.lgs. 231/2002. Inoltre, egli negava la debenza dell'importo richiesto, di cui alle due fatture in atti, sostenendo che i lavori – non adeguatamente indicati - non erano stati eseguiti, ultimati e consegnati correttamente.
Si costituiva la opposta, con rituale comparsa di costituzione e risposta, sostenendo che il decreto ingiuntivo era stato correttamente emesso per l'importo totale di cui alle due fatture in atti e che, per mero errore materiale, nella parte terminale del ricorso era stata indicata la somma di € 25.000,01, precisando di non voler rinunziare a tale differenza, insistendo pertanto per l'accertamento e condanna di controparte all'intero importo, se del caso, previa revoca del titolo monitorio.
Evidenziava inoltre che gli interessi moratori erano dovuti dalla data di presentazione del ricorso monitorio nella misura concessa, ex art. 5 del D.lgs 231\2002, in forza della previsione di cui all'art
1284, 4° comma, cc. Deduceva di aver effettuato correttamente i lavori secondo quanto indicato nel progetto redatto da un tecnico di fiducia del committente ed eseguiti sotto la direzione e Parte_1 prescrizione del progettista e direttore dei lavori.
Concessi i termini per memorie ex art. 183, 6° comma, cpc, con la memoria 2° termine la società opposta chiedeva l'interrogatorio formale della parte opponente, prova testimoniale sulle circostanze dirette a provare di aver eseguito i lavori di cui ai preventivi e computo metrico che produceva, sollecitando altresì la CTU per la quantificazione dei lavori. Parte opponente, invece, non formulava alcuna richiesta istruttoria, limitandosi, con la seconda memoria istruttoria, a chiedere prova contraria diretta sui capitoli eventualmente ammessi in favore di controparte.
La causa, pervenuta successivamente sul ruolo della scrivente, veniva istruita mediante l'interrogatorio formale della parte opponente e CTU tecnica. Dopo vari rinvi dovuti all'emergenza sanitaria da Covid 19 e numerose udienze per richieste di chiarimenti al CTU, che hanno imposto la concessione di termini a difesa (come meglio specificato nel fascicolo telematico in atti cui si rinvia), il procedimento perveniva alla odierna udienza alla quale le parti precisavano 2 definitivamente le conclusioni come da verbale che precede, discutendo la causa verbalmente e chiedendo la decisione.
Il decreto ingiuntivo va revocato già solo per la discrasia tra la cifra indicata nel ricorso e quella portata nel monitorio.
Nel merito l'opposizione è solo in minima parte fondata.
Dall'esame del tenore complessivo degli atti, invero inizialmente generici e perplessi quanto ai rispettivi oneri di allegazione, è emerso che tra le stesse era intercorso un rapporto di appalto per l'esecuzione di opere edili private protrattosi per lungo tempo e, dopo l'interrogatorio formale reso dall'opponente (che ha ammesso il rapporto ma non ha saputo riferire sulle questioni tecniche indicate nelle circostanze formulate), è stata disposta CTU al fine di accertare e quantificare, a livello tecnico e sulla base delle rituali deduzioni difensive e degli atti prodotti dalle parti, natura, quantità e valore delle opere eseguite dalla ditta opposta secondo le regole dell'arte e buona tecnica edile. Non sono stati invece ammessi gli ulteriori quesiti, sollecitati dall'opponente, al fine di quantificare i danni derivanti dal ripristino delle lavorazioni non effettuate a regola d'arte, che esulano dalle richieste oggetto del giudizio sulla base di quanto già rilevato con il provvedimento in atti del 15 marzo 2024 che qui si conferma e riporta per brevità ” Ribadito che quanto oggi nuovamente chiesto dall'avv. Costantini (incarico al CTU circa la quantificazione degli interventi riparatori o sostitutivi delle opere che il CTU ha individuato come eseguite in modo non corretto o congruo) non può in questa sede ammettersi in quanto la parte opponente non ha introdotto - con l'opposizione a decreto ingiuntivo in atti - tale domanda di stampo squisitamente risarcitorio (invero riservata con eventuale apposito giudizio)”. Emerge chiaro che tali richieste esulino dal thema decidendum e dal thema probandum delineatosi definitivamente allo scadere dei termini per memorie ex art. 183, 6° comma, cpc: lo si evince dall'atto introduttivo del presente giudizio, ove il mai ha chiesto di accertare i danni subiti (avendo invece riservato autonomo giudizio) Parte_1 nonché dalle memorie istruttorie, primo e secondo termine: nella prima l'opponente ha confermato genericamente quanto già dedotto in relazione all'onere probatorio incombente su controparte mentre con la seconda si è limitato a richiedere, in anticipo, prova testimoniale contraria diretta rispetto a quella eventualmente ammessa in favore di controparte. Giova infine rilevare che, come di recente chiarito dalle Sezioni Unite, l'accertamento peritale, ai fini della sua validità, non può essere diretta ad accertare fatti diversi rispetto a quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni (SU 3086\2022). La richiesta di integrazione della CTU va pertanto definitivamente respinta.
La CTU si è svolta nel pieno contraddittorio tra le parti, è stata sollecitata dall'opposta su quesiti
3 conferiti di comune accordo e di cui essa, pertanto, non ha valida ragione di dolersi sostenendone negli scritti conclusivi la presunta natura esplorativa dovendo invece tener presente che la CTU può essere deducente o percipiente e che, nel caso di specie, ha riguardato la esecuzione dei lavori pattuiti e la espunzione dal dovuto di quelli non eseguiti a regola d'arte, in conformità alle opposte domande ed eccezioni delle parti in atti.
La relazione peritale, che è stata corretta e rivista – nel pieno contraddittorio tra le parti - al fine di emendare l'attività di revisione di alcuni prezzi concordati tra le parti, attività non richiesta in sede di incarico peritale, ha confermato che tutte le lavorazioni di cui al computo metrico relativo alle lavorazioni oggetto di appalto sono state correttamente eseguite dalla ditta opposta, ad eccezione di quelle di cui al numero 7, lett. B, e numero 34, terza parte del predetto computo quantificate dal
CTU, secondo il prezzario della regione Lazio del 2012, in € 4.800,00 e, rispettivamente, in €
1.047,71 (v. perizia definitiva del 4\11\21 e Nota Ing. Riscontro al verbale di udienza del Per_1
31/01/2025). Tali somme, per un totale di € 5.847,71, vengono pertanto defalcate dalla somma totale richiesta e portata nel decreto ingiuntivo per il saldo dovuto sulle opere correttamente eseguite dalla ditta opposta. Da ciò consegue che, previa revoca del decreto in giuntivo, l'opponente dovrà essere condannato al pagamento di € 19.652,30 oltre interessi dalla data del ricorso monitorio, valido quale atto giudiziale, nella misura di cui al d.lgs. 231\2022 sino al saldo. Ciò in quanto ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, cc, applicabile al caso di specie come è rimasto incontestato, “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”
La prova per testi proposta dall'opposta con le memorie istruttorie 2° termine è inammissibile perché concernente in parte circostanze relative alla effettuazione dei lavori previsti nel computo metrico in atti, non contestato nella sua valenza documentale nonché, per la restante parte, questioni squisitamente tecniche come tali non deferibili né riferibili dai testi;
circostanze che sono state oggetto di accertamento peritale. Le prove testimoniali sulle ulteriori circostanze formulate dall'opposta con le note di trattazione scritta depositate il 22 marzo 2022 sono del pari inammissibili perché tardive e non rientranti nell'oggetto di causa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, secondo il decisum, tenendo conto della proporzionale riduzione rispetto all'importo chiesto con il monitorio, nella misura indicata nel dispositivo in conformità della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e del Regolamento adottato con il
D.M. n. 55\2014 come aggiornato dal DM 147\2022 per le fasi effettivamente svolte, secondo il valore medio previsto nello scaglione “da € 5201,00 a 26.00,00”. L'importo totale dei compensi in
4 tal modo liquidati appare congruo avuto anche riguardo al grado di difficoltà delle questioni trattate e, in ogni caso, proporzionato all'attività svolta ed all'impegno profuso. Le spese di CTU, come liquidate con il decreto in atti, vengono poste definitivamente a carico della parte opponente nella misura del 75 per cento e del 25 per cento a carico della parte opposta.
Avendo il CTU riscontrato una difformità progettuale consistente in una variazione urbanistica che integra, stando a quanto affermato nella relazione in atti, abuso edilizio si debbono trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale ai sensi dell'art. 331 cpp.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 4170 2017 di R.G. - ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e\o assorbita- così provvede:
• Revoca il decreto ingiuntivo;
• Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] in persona del legale rapp.p.t., della somma di € 19.652,30 Controparte_1 oltre interessi ex art. 5 del d.lgs. 231\2022 dalla data del ricorso monitorio sino al saldo;
• Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] in persona del legale rapp.p.t., al pagamento delle spese di Controparte_1 questo giudizio che si liquidano nella misura di € 3807,75 per totale compensi oltre spese generali al 15% su detti, oneri previdenziali forensi ed IVA come per legge.
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte opponente nella misura del 75 per cento e della parte opposta in quella del 25 per cento di quanto liquidato con il decreto in atti.
• Ai sensi dell'art. 331 cpp si trasmettano gli atti alla Procura della Repubblica presso questo
Tribunale.
• Si eseguano le ulteriori formalità di legge.
Cassino, 19/09/2025
Il Giudice Unico
Daniela Trotta
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