Cass. civ., sez. I, sentenza 09/07/1999, n. 7192
CASS
Sentenza 9 luglio 1999

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Con riferimento ad un ricorso incidentale per cassazione debbono ritenersi sussistenti i presupposti di validità della cod. civ. fototrasmissione, voluti dall'art. 1 della legge n. 183 del 1993, qualora si lamenti la mancanza nella copia fotoriprodotta dell'atto della certificazione di conformità all'originale da parte dell'avvocato trasmittente, nonché la circostanza che la procura apposta su di esso presenti firma e testo illegibili, senza, tuttavia, sostenere che l'atto fotoriprodotto non sia conforme all'originale e che non provenga dalla parte indicata in epigrafe e dal suo difensore, ma assumendosi soltanto che quelle deficienze dell'atto trasmesso renderebbero impossibile ritenere sussistente l'anteriorità della procura al ricorso cui accede e che, quindi, questo atto sarebbe carente di procura. Infatti, la circostanza che la procura sia contenuta nell'atto originale fa ritenere che essa sia stata conferita all'uopo e l'autentica del difensore certifica adeguatamente la sua provenienza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 09/07/1999, n. 7192
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7192
    Data del deposito : 9 luglio 1999

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