Sentenza 9 luglio 1999
Massime • 1
Con riferimento ad un ricorso incidentale per cassazione debbono ritenersi sussistenti i presupposti di validità della cod. civ. fototrasmissione, voluti dall'art. 1 della legge n. 183 del 1993, qualora si lamenti la mancanza nella copia fotoriprodotta dell'atto della certificazione di conformità all'originale da parte dell'avvocato trasmittente, nonché la circostanza che la procura apposta su di esso presenti firma e testo illegibili, senza, tuttavia, sostenere che l'atto fotoriprodotto non sia conforme all'originale e che non provenga dalla parte indicata in epigrafe e dal suo difensore, ma assumendosi soltanto che quelle deficienze dell'atto trasmesso renderebbero impossibile ritenere sussistente l'anteriorità della procura al ricorso cui accede e che, quindi, questo atto sarebbe carente di procura. Infatti, la circostanza che la procura sia contenuta nell'atto originale fa ritenere che essa sia stata conferita all'uopo e l'autentica del difensore certifica adeguatamente la sua provenienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/07/1999, n. 7192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7192 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SE IE, titolare della ditta MODE EXPRESS di SE BY, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE SANTO 2, presso l'avvocato SERGIO BARENGHI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAIMONDO PUSATERI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
METRO ITALIA CASH AND CARRY SpA quale incorporante della SpA METRO SELF SERVICE ALL'INGROSSO DOLOMITI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 12, presso l'avvocato M. COLARIZI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA SETTIMI RANZI, giusta procura speciale per Notaio Giovan Giuseppe Sessa di Milano rep. n. 243823 del 9.2.1999;
- resistente con procura -
e sul 2^ ricorso n. 15107/97 proposto da:
METRO SELF SERVICE ALL'INGROSSO DOLOMITI SpA, METRO SB HANDELS AG, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA VIA PANAMA 12, presso l'avvocato MASSIMO COLARIZI, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato SETTIMI RANZI MARIA, giusta delega a margine del controricorso e ricorso principale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SE IE;
- intimata -
avverso la sentenza n. 78/97 della Corte d'Appello di TRENTO, sezione distaccata della Corte d'Appello di BOLZANO, depositata il 14/07/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/99 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Ferretti, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il ricorso principale:
accoglimento del primo motivo;
l'assorbimento del secondo motivo;
per il ricorso incidentale: l'assorbimento del primo motivo;
rigetto del secondo terzo e quinto motivo;
inammissibilità o il rigetto del quarto motivo;
l'inammissibilità del sesto motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La spa Metro Self Service all'Ingrosso Dolomiti, e la Metro sb Handels A.G. proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 882 del 1995 che aveva respinto la loro domanda di tutela del marchio "Metro" nei confronti di SE AC LA, titolare della Mode Express s.m.e.t.r.o. Fahrendes Fachgesheafts der SE Gaby. Lamentavano in particolare che il primo giudice, aveva negato la confondibilità della ditta nei confronti del predetto marchio registrato e la conseguente concorrenza sleale. Ripetevano pertanto la domanda di dichiarare abusivo l'uso da parte dell'appellante della sigla "metro" o "smetro", comunque accompagnata. Lamentavano anche la errata pronuncia sulle spese. Resisteva l'appellata.
La Corte di Trento rigettava l'appello nel merito, negando ancora una volta la confondibilità tra il marchio di cui si era chiesta la protezione e la ditta dell'appellata. L'accoglieva invece relativamente al capo delle spese che riduceva come da dispositivo. Compensava in parte quelle del secondo grado in ragione di tale parziale riforma.
LA SE ricorre in cassazione con due motivi di ricorso. Resistono e spiegano ricorso incidentale le due società Metro. La ricorrente ha depositato memoria nella quale tra l'altro afferma la inammissibilità del controricorso e ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) I due ricorsi debbono essere preliminarmente riuniti. 2) Con il primo motivo del ricorso principale la SE lamenta la violazione degli artt. 112, 91, e 92 cpc. Sostiene che alla modifica della statuizione sulle spese la Corte d'Appello è pervenuta senza che sul punto vi fosse stata una domanda e dunque andando extrapetita.
2a) Con il secondo connesso motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 cpc relativamente alla disposta compensazione parziale delle spese del secondo grado. Sostiene che essa è stata conseguente alla errata statuizione censurata al motivo che precede e pertanto anch'essa in violazione della legge. 3) I due motivi debbono essere esaminati congiuntamente a cagione della dedotta connessione. Essi sono infondati. Le due appellanti, come emerge dalle conclusioni riportate in epigrafe della sentenza impugnata in particolare al punto 9, ribadendo una richiesta contenuta già nella citazione, hanno chiesto di condannare l'appellata alla rifusione in loro favore delle spese e dei diritti ed onorari di difesa. Esse dunque avevano investito il giudice di appello di tutta la materia delle spese di lite, ed il giudice se ne è occupato pervenendo ad un parziale accoglimento della domanda suddetta. Non si è verificata alcuna violazione del principio devolutivo invocato dalla ricorrente e deve pertanto essere respinta anche la seconda doglianza relativa alle spese del secondo grado. La disposta compensazione parziale infatti è stata motivata per l'appunto con la predetta parziale riforma della prima sentenza. 4) La ricorrente principale, s'è detto, ha avanzato una articolata eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale. Sostiene infatti che la copia fotoriprodotta dell'atto in questione non contiene la certificazione di conformità all'originale da parte del procuratore che spedisce l'atto. Sostiene poi che l'atto stesso è carente di procura, perché quella che si legge al secondo foglio reca firme e testo illeggibili. Non sarebbe dunque possibile ritenere la sua anteriorità al ricorso cui accede.
4a) Osserva il collegio che il ricorrente incidentale non sostiene che l'atto fotoriprodotto non è conforme all'originale e non proviene dalla parte che viene indicata in epigrafe o dal suo difensore. Quindi la sicura circostanza costituita dall'essere la procura suddetta contenuta nel corpo dell'atto in questione fa ritenere che essa sia stata conferita all'uopo. Mentre l'autentica del difensore certifica adeguatamente la sua provenienza, ciò consente di ritenere presenti i presupposti di validità della fototrasmissione, voluti dall'art. 1 della legge n. 183 del 1993. Il ricorso incidentale deve dunque essere esaminato. 4a) Con il primo motivo di tale atto le due società Metro lamentano la motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su punti decisivi della controversia. Sostengono che la corte di merito ha illegittimamente presunto una mancanza di confondibilità tra i segni, peraltro in considerazione di una inesistente differenza di clientela richiedente i prodotti in questione. Rileva che il carattere forte del marchio Metro ne legittima una domanda di tutela, estesa a qualunque elemento, anche secondario, ed esclude che la contraffazione possa essere evitata con lievi differenziazioni. In particolare afferma che la lettera "s" posta innanzi alla parola "metro", lungi dal variare il segno stesso lo mette in ulteriore rilievo.
4a) Con il secondo motivo le ricorrenti incidentali lamentano che il predetto carattere forte del marchio "metro" è stato ignorato dalla sentenza in esame. Pertanto essendo invece la questione decisiva, tale omissione dimostra l'errore denunciato innanzi. 4b) Con il terzo ed il quarto motivo le stesse ricorrenti lamentano che la cattiva conduzione della istruttoria e la cattiva interpretazione dei dati raccolti ha condotto la Corte di merito ad escludere la confondibilità.
5) Osserva la Corte che le doglianze appena schematizzate, in parte ripetitive e da esaminarsi insieme per la connessione di tutti i loro aspetti, sono rivolte fondamentalmente a censurare la conclusione dei giudici di merito, tanto di primo che di secondo grado, per la ragione che essi non hanno rilevato che cuore della ditta della odierna ricorrente principale è la parola metro, contenuta nella sigla s.m.e.t.r.o. Le ricorrenti censurano esplicitamente brani della sentenza di primo, e quindi altri della sentenza di secondo grado che a loro dire non avrebbe, tra l'altro, motivato sul punto. Tuttavia proprio l'esplicita considerazione da parte delle predette ricorrenti incidentali di brani significativi della prima sentenza rende inconsistente l'accusa di omessa motivazione mossa alla sentenza della Corte d'Appello che, a sua volta, richiama in più punti facendola propria la motivazione del tribunale.
Tant'è vero che la complessiva doglianza mostra di essere ben consapevole delle ragioni che hanno portato la sentenza oggi impugnata alle statuizioni che intende contestare. 5a) Le doglianze stesse sono quindi infondate nei restanti profili.
Osserva il Collegio che è esatto ciò che in via di principio affermano le ricorrenti incidentali circa il rilievo che ai fini della determinazione dell'ambito di tutela di un marchio può rivestire il suo carattere eventualmente forte. Ma ciò non rileva nella vicenda che ne occupa.
Il cosiddetto marchio forte, ovvero quel segno che in quanto ontologicamente di fantasia sganciato da qualunque evocazione del prodotto contrassegnato, manifesta perciò stesso un più alto grado di originalità, estende il suo ambito di applicazione e di tutela anche ad elementi secondari in quanto copre tutto il suo nucleo ideologico, comunque rappresentato (Cass. nn. 573 del 1985, 7861 del 1998). La sua tutela in sostanza è più rigorosa di quella che spetta al cosiddetto marchio debole, il quale in quanto almeno parzialmente generico, ovvero in qualche modo legato alla evocazione del prodotto o del tipo di prodotto contrassegnato, se pure può costituire contenuto di un tal segno, evita il divieto di contraffazione con una differenziazione anche lieve (cfr. cass. nn. 8979 del 1987). Diversamente concludendo si perverrebbe all'assurdo di consentire un monopolio sullo sfruttamento di un termine per sua natura generico.
Tuttavia la rilevanza di tale distinzione di natura e di contenuto si pone solo nel caso in cui la confondibilità non sia stata preliminarmente esclusa in modo tranciante dal giudice che pone mano all'esame comparato dei segni in conflitto. Come nel caso di specie è avvenuto con una indagine grafica, fonetica, e lessicale compiuta sinteticamente dal primo giudice e ribadita dal secondo. L'indagine suddetta ha escluso che cuore della ditta della odierna ricorrente principale sia la parola metro messa nella sigla s.m.e.t.r.o., e quindi con questa inserita nella complessa ditta. A questa analisi la sentenza di secondo grado ha aggiunto la considerazione del mercato di riferimento, ovvero della clientela alla quale la specifica comunicazione commerciale contenuta dentro un segno di mercato è diretta. Essa ha rilevato che la clientela professionale che si rivolge al grossista metro è ben diversa da quella che si rivolge al minutante, titolare della ditta in cui si legge la sigla smetro. Tale rilievo non è affatto arbitrario ne indica, come pretendono le ricorrenti incidentali, il ricorso errato ad una presunzione. Invece il giudice di merito, al di là di qualche imprecisione formale della sua argomentazione, ha ben applicato il criterio giurisprudenziale che richiede, al fine dell'apprezzamento della confondibilità di cui si discute, anche la considerazione del grado di percezione del destinatario della comunicazione commerciale contenuta nel segno, (cass. n. 1779 del 1989). Il commerciante, titolare di partita IVA, abilitato a spendere negli esercizi Metro, secondo il giudice del merito non viene indotto in confusione dalla lettura della complessa ditta della SE, benché dentro di questa vi sia la sigla s.m.e.t.r.o.
L'accertamento è congruamente motivato e dunque è
incensurabile in questa sede. Pertanto le critiche alla istruttoria compiuta dal giudice del merito ed alla interpretazione delle sue risultanze, costituiscono censure inammissibili. 6) Con il quinto motivo di ricorso le ricorrenti incidentali sostengono che il ricorso principale, è nullo perché manca della firma del domiciliatario.
La doglianza è infondata. Il ricorso è sottoscritto dal difensore costituito.
7) Il sesto motivo del ricorso incidentale infine contiene una mera enunciazione priva di qualunque argomentazione, di una pretesa nullità delle conclusioni formulate ex adverso. Esso è inammissibile.
8) I due ricorsi debbono essere respinti. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di questa fase.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 1999