Sentenza breve 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 03/02/2025, n. 2325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2325 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02325/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14267/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14267 del 2024, proposto da
Società Castiglia s.r.l., Società Ecotherm s.r.l., Società General Smontaggi S.p.A., Società Marazzato Soluzioni Ambientali s.r.l. a socio Unico, in relazione alla procedura CIG 9929395BF5, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza Consiglio Ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Rti Nico s.r.l., Ecologica S.p.A., Ireos Spa, rappresentati e difesi dall’avvocato Paolo Galante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliati in Potenza alla Via Maratea, 8.
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
3ti Progetti AL – Ingegneria Integrata S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Biagio Giliberti, Francesco Moroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ad opponendum :
3ti Progetti AL – Ingegneria Integrata S.p.A., 3ti Progetti AL – Ingegneria Integrata S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Biagio Giliberti, Francesco Moroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso principale e i motivi aggiunti oggetto di riassunzione: del decreto 386 del 10.10.2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Unità Tecnica – Amministrativa, notificato in pari data a mezzo pec, con cui il capo dell’Unità Tecnica-Amministrativa ha disposto, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del d.lgs. 36/2023, l’aggiudicazione definitiva della gara, avente ad oggetto “ Appalto integrato su progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) per la progettazione esecutiva ed i lavori di copertura della discarica, la realizzazione dell’impianto di emungimento e trattamento percolato, e della captazione del biogas, presso la discarica di Malagrotta ” al RTI costituendo aggiudicatario composto da Nico s.r.l. (mandataria) - Ecologica S.p.A. (mandante) – Ireos S.p.A. (mandante) - RTP TI AL Spa-Martino Associati Grosseto s.r.l., CGA s.r.l., Speri S.p.A., Imperia s.r.l.; del verbale del 24.7.2024 con cui il RUP ha attestato il completamento delle verifiche di ordine speciale, mai comunicato né notificato e di contenuto sconosciuto; della nota del 7.5.2024 del presidente della commissione giudicatrice avente ad oggetto la proposta di aggiudicazione; del verbale prot. 1488/2024 del 6.5.2024 trasmesso dal RUP al presidente della commissione giudicatrice di verifica anomalia dell’offerta e di congruità della manodopera con esito favorevole ai sensi dell’art. 110 comma 1 e 108 comma 9 del d.lgs. 36/2023, mai comunicato nè notificato di contenuto sconosciuto; del verbale di gara del 24.10.2023, relativo alla 1° seduta pubblica, del verbale di gara del 7.11.2023, relativo alla 2° seduta pubblica, del verbale di gara dell’1.12.2023, relativo alla 3° seduta pubblica, del verbale di gara del 18.12.2023, relativo alla 4° seduta pubblica, del verbale di gara del 8.1.2024, relativo alla 5° seduta pubblica, del verbale di gara del 12.2.2024, relativo alla 6° seduta pubblica, del verbale di gara del 21.03.2024, relativo alla 7° seduta pubblica, del verbale di gara dell’8.4.2024, relativo alla 8° seduta pubblica e del verbale di gara del 7.5.2024, relativo alla 9° seduta pubblica; della nota del 10.10.2023 prot. UTA/U0003399/2023, della nota del 03.11.2023 prot. UTA/U0003775/2023, della nota del 21.11.2023 prot. UTA/U0003989/2023 con cui si invitava l’RTI ricorrente a partecipare alle sedute di gara; del provvedimento del Commissario n. UTA/3556 del 23.10.2023, avente ad oggetto la nomina della commissione di gara; per quanto occorra, del bando di gara, del disciplinare e del capitolato.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale e i motivi aggiunti (oggetto di riassunzione) depositati da NICO s.r.l. in data 7.1.2025: del verbale n. 4 del 18 dicembre 2023, del verbale n. 5 dell’8 gennaio 2024 e del verbale n. 6 del 12 febbraio 2024, nella parte in cui non escludono la R.T.I Soc. Castiglia s.r.l. (mandataria) – Ecotherm s.r.l. (mandante), Generale Smontaggi S.p.A. (mandante) Marazzato Soluzioni Ambientali s.r.l. (mandante) ed hanno consentito il soccorso istruttorio per la comprova dei requisiti di ordine speciale di cui all’art. 6.1.2. lett. g) e h) del disciplinare di gara; nonché per nullità derivata e per quanto occorra, dei verbali n. 7 del 21 marzo 2024, n. 8 dell’8 aprile 2024 e n. 9 del 7 maggio 2024, nella parte in cui non prevedono la esclusione del R.T.I Castiglia s.r.l. (mandataria) – Ecotherm s.r.l. (mandante), Generale Smontaggi S.p.A. (mandante) Marazzato Soluzioni Ambientali s.r.l. (mandante), per la mancata comprova dei requisiti di ordine speciale in sede di gara di cui all’art. 6.1.2. lett. g) e h) del disciplinare di gara; nonché del verbale di seduta riservata, n. 6 tris del 4 marzo 2024, unitamente alla tabella C, nella parte in cui si attribuiscono illegittimamente punti 12 per il criterio C “attuazione del protocollo di legalità” al R.T.I Castiglia s.r.l. (mandataria) – Ecotherm s.r.l. (mandante), Generale Smontaggi S.p.A. (mandante) Marazzato Soluzioni Ambientali s.r.l. (mandante), al R.T.I., nonché per nullità derivata, nella parte in cui non è stata prevista la esclusione dell’R.T.I. Castiglia s.r.l. (mandataria) – Ecotherm s.r.l. (mandante), Generale Smontaggi S.p.A. (mandante) Marazzato Soluzioni Ambientali s.r.l. (mandante); nonché per nullità derivata e per quanto occorra, dei verbali in seduta riservata n. 6 bis del 19 febbraio 2024 e n. 6 quater dell’8 marzo 2024, nella parte in cui non prevedono la esclusione del R.T.I. Castiglia s.r.l. (mandataria) – Ecotherm s.r.l. (mandante), Generale Smontaggi s.p.a. (mandante) Marazzato Soluzioni Ambientali s.r.l. (mandante); per nullità derivata e per quanto occorra, del Decreto 386 del 10.10.2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Unità Tecnica - Amministrativa, con cui il capo dell'Unità Tecnica - Amministrativa, dott. Pasquale Loria, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del d.lgs. 36/2023, ha aggiudicato l’appalto definitivamente al costituendo R.T.I. NICO s.r.l. (mandataria), Ecologica S.p.A. (mandante) ed IREOS S.p.A. (mandante), nella parte in cui conferma tutti i verbali di gara in seduta pubblica e di seduta riservata della Commissione di gara nella parte in cui non prevedono la esclusione del R.T.I. Soc. Castiglia s.r.l. (mandataria) – Ecotherm s.r.l. (mandante), Generale Smontaggi s.p.a. (mandante) Marazzato Soluzioni Ambientali s.r.l. (mandante).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Nico s.r.l., Ireos S.p.A., Ecologica S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso in riassunzione (relativo sia al ricorso, sia ai motivi aggiunti proposti innanzi al TAR Campania – Napoli), dopo declinatoria di incompetenza territoriale (ordinanza 23 dicembre 2024, n. 7313), la società Castiglia s.r.l., in proprio ed in qualità di mandataria dell’ATI costituenda con la società Ecotherm s.r.l., la società General Smontaggi S.p.A. e la società Marazzato Soluzioni Ambientali s.r.l. a socio unico, hanno impugnato e chiesto l’annullamento del decreto 386 del 10.10.2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Unità Tecnica – Amministrativa, notificato in pari data a mezzo pec, con cui il capo dell’Unità Tecnica-Amministrativa ha disposto, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del d.lgs. 36/2023, l’aggiudicazione definitiva della gara, avente ad oggetto “ Appalto integrato su progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) per la progettazione esecutiva ed i lavori di copertura della discarica, la realizzazione dell’impianto di emungimento e trattamento percolato, e della captazione del biogas, presso la discarica di Malagrotta ” al RTI costituendo aggiudicatario composto da Nico s.r.l. (mandataria) - Ecologica S.p.A. (mandante) – Ireos S.p.A. (mandante) - RTP TI AL Spa-Martino Associati Grosseto s.r.l., CGA s.r.l., Speri S.p.A., Imperia s.r.l. con il punteggio complessivo pari a 96/100 punti e con un ribasso del 7,01 per cento, per l’importo offerto pari ad €. 116.146.300,24, di cui €. 95.631.736,59, per lavori a corpo ed €. 1.264.892,67 per onorario relativo alla progettazione; del verbale del 9.10.2024 con cui il RUP ha attestato il completamento delle verifiche di ordine generale, mai comunicato né notificato e di contenuto sconosciuto; del verbale del 24.7.2024 con cui il RUP ha attestato il completamento delle verifiche di ordine speciale, mai comunicato né notificato e di contenuto sconosciuto; della nota del 7.5.2024 del presidente della commissione giudicatrice avente ad oggetto la proposta di aggiudicazione; del verbale prot. 1488/2024 del 6.5.2024 trasmesso dal RUP al presidente della commissione giudicatrice di verifica anomalia dell’offerta e di congruità della manodopera con esito favorevole ai sensi dell’art. 110, comma 1 e 108, comma 9 del d.lgs. 36/2023; del verbale di gara del 24.10.2023, relativo alla 1° seduta pubblica, del verbale di gara del 7.11.2023, relativo alla 2° seduta pubblica, del verbale di gara dell’1.12.2023, relativo alla 3° seduta pubblica, del verbale di gara del 18.12.2023, relativo alla 4° seduta pubblica, del verbale di gara del 8.1.2024, relativo alla 5° seduta pubblica, del verbale di gara del 12.2.2024, relativo alla 6° seduta pubblica, del verbale di gara del 21.03.2024, relativo alla 7° seduta pubblica, del verbale di gara dell’8.4.2024, relativo alla 8° seduta pubblica e del verbale di gara del 7.5.2024, relativo alla 9° seduta pubblica; della nota del 10.10.2023 prot. UTA/U0003399/2023, della nota del 03.11.2023 prot. UTA/U0003775/2023, della nota del 21.11.2023 prot. UTA/U0003989/2023 con cui si invitava l’RTI ricorrente a partecipare alle sedute di gara; del provvedimento del Commissario n. UTA/3556 del 23.10.2023, avente ad oggetto la nomina della commissione di gara; per quanto occorra, del bando di gara, del disciplinare e del capitolato.
La ricorrente ha, inoltre, chiesto l’accertamento del diritto a conseguire l’aggiudicazione della gara e il risarcimento in forma specifica del danno derivante dagli impugnati provvedimenti; e, in subordine, ha chiesto il risarcimento per equivalente monetario.
In esito alla procedura di gara, avente una base d’asta di €. 123.450.799,34 (di cui €. 122.090.553,43 per lavori a corpo ed €. 1.360.245,91 per progettazione esecutiva), oltre IVA e cassa previdenziale come per legge e regolata dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e strutturata sull’assegnazione di 100 punti (suddivisi tra 70/100 per l’offerta tecnica, a sua volta caratterizzata dalla previsione di quattro criteri; 10/10 per l’offerta-tempo e 20/100 per l’offerta economica), si è classificato al primo posto il RTI capeggiato dalla società Nico, che ha ottenuto 66/70 per l’offerta tecnica + 10/10 per l’offerta tempo (791 giorni) + 20/20 per l’offerta economica (7,01% di ribasso) = 96,00 punti; mentre al secondo posto si è classificata l’ATI ricorrente, la quale ha ottenuto 62,71/70 per l’offerta tecnica + 10/10 per l’offerta tempo (791 giorni) + 20/20 per l’offerta economica (3,5800076%) = 92,11 punti.
La ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’aggiudicazione, a tal fine articolando cinque motivi nell’atto introduttivo del giudizio (oggetto di riassunzione) e riproponendo tali censure anche nei motivi aggiunti (parimenti riassunti ed incorporati nel medesimo atto).
Segnatamente, ha dedotto:
“ 1° motivo. Violazione dell’art. 6.1., 6.2. e 6.2.2. del disciplinare di gara, violazione del principio del favor partecipationis. violazione del principio di proporzionalità, eccesso di potere, illogicità e perplessità dell’azione amministrativa, arbitrarietà, difetto di istruttoria e di motivazione. travisamento dei fatti ed inesistenza dei presupposti ”.
“ 2° motivo. Stessa censura sub i) sotto diverso profilo, violazione dell’art. 6.1., 6.2. e 6.2.2. del disciplinare di gara, violazione del principio del favor partecipationis. violazione del principio di proporzionalità, eccesso di potere, illogicità e perplessità dell’azione amministrativa, arbitrarietà, difetto di istruttoria e di motivazione. travisamento dei fatti ed inesistenza dei presupposti ”.
“ 3° motivo. Violazione dell’art. 18 del disciplinare di gara, violazione del principio del favor partecipationis. violazione del principio di proporzionalità, eccesso di potere, illogicità e perplessità dell’azione amministrativa, arbitrarietà, difetto di istruttoria e di motivazione. travisamento dei fatti ed inesistenza dei presupposti ”.
“ 4° motivo. Violazione dell’art. 19 del disciplinare di gara, violazione dell’art. 17.1 del disciplinare di gara, violazione del principio del favor partecipationis. violazione del principio di proporzionalità, eccesso di potere, illogicità e perplessità dell’azione amministrativa, arbitrarietà, difetto di istruttoria e di motivazione. travisamento dei fatti ed inesistenza dei presupposti ”.
“ 5° motivo. Violazione del disciplinare di gara. violazione dell’art. 17.1 del disciplinare di gara, violazione del principio del favor partecipationis. violazione del principio di proporzionalità, eccesso di potere, illogicità e perplessità dell’azione amministrativa, arbitrarietà, difetto di istruttoria e di motivazione. travisamento dei fatti ed inesistenza dei presupposti ”.
In data 7.1.2025 si è costituito il RTI controinteressato, composto dalla società Nico s.r.l., dalla società Ireos S.p.A. e dalla società Ecologica S.p.A., opponendosi ai motivi di ricorso e proponendo ricorso incidentale, chiedendo l’annullamento dei seguenti atti: del verbale n. 4 del 18 dicembre 2023, del verbale n. 5 dell’8 gennaio 2024 e del verbale n. 6 del 12 febbraio 2024, nella parte in cui non escludono la R.T.I Soc. Castiglia s.r.l. (mandataria) – Ecotherm s.r.l. (mandante), Generale Smontaggi S.p.A. (mandante) Marazzato Soluzioni Ambientali s.r.l. (mandante) ed hanno consentito il soccorso istruttorio per la comprova dei requisiti di ordine speciale di cui all’art. 6.1.2. lett. g) e h) del disciplinare di gara; nonché per nullità derivata e per quanto occorra, dei verbali n. 7 del 21 marzo 2024, n. 8 dell’8 aprile 2024 e n. 9 del 7 maggio 2024, nella parte in cui non prevedono la esclusione del R.T.I Castiglia s.r.l. (mandataria) – Ecotherm s.r.l. (mandante), Generale Smontaggi S.p.A. (mandante) Marazzato Soluzioni Ambientali s.r.l. (mandante), per la mancata comprova dei requisiti di ordine speciale in sede di gara di cui all’art. 6.1.2. lett. g) e h) del disciplinare di gara; nonché del verbale di seduta riservata, n. 6 tris del 4 marzo 2024, unitamente alla tabella C, nella parte in cui si attribuiscono illegittimamente punti 12 per il criterio C “ attuazione del protocollo di legalità ” al R.T.I Castiglia s.r.l. (mandataria) – Ecotherm s.r.l. (mandante), Generale Smontaggi S.p.A. (mandante) Marazzato Soluzioni Ambientali s.r.l. (mandante), al R.T.I., nonché per nullità derivata, nella parte in cui non è stata prevista la esclusione dell’R.T.I. Castiglia s.r.l. (mandataria) – Ecotherm s.r.l. (mandante), Generale Smontaggi S.p.A. (mandante) Marazzato Soluzioni Ambientali s.r.l. (mandante); nonché per nullità derivata e per quanto occorra, dei verbali in seduta riservata n. 6 bis del 19 febbraio 2024 e n. 6 quater dell’8 marzo 2024, nella parte in cui non hanno previsto la esclusione del R.T.I. Castiglia s.r.l. (mandataria) – Ecotherm s.r.l. (mandante), Generale Smontaggi s.p.a. (mandante) Marazzato Soluzioni Ambientali s.r.l. (mandante); per nullità derivata e per quanto occorra, del Decreto 386 del 10.10.2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Unità Tecnica - Amministrativa, con cui il capo dell'Unità Tecnica - Amministrativa, dott. Pasquale Loria, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del d.lgs. 36/2023, ha aggiudicato l’appalto definitivamente al costituendo R.T.I. NICO s.r.l. (mandataria), Ecologica S.p.A. (mandante) ed IREOS S.p.A. (mandante), e ciò nella parte in cui conferma tutti i verbali di gara in seduta pubblica e di seduta riservata della Commissione di gara nella parte in cui non prevedono la esclusione del R.T.I. Soc. Castiglia s.r.l. (mandataria) – Ecotherm s.r.l. (mandante), Generale Smontaggi s.p.a. (mandante) Marazzato Soluzioni Ambientali s.r.l. (mandante).
A fondamento del ricorso incidentale ha dedotto i seguenti motivi:
“ 1° motivo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6.1.2. lett. g) e h) e 6.2.2. lett. e) e f) del disciplinare di gara, violazione e falsa applicazione dell’art. 101 del d. lgs. n. 36/2023, violazione del principio della par condicio tra i concorrenti, violazione del principio di autoresponsabilità. violazione del principio di autovincolo. eccesso di potere nella forma sintomatica del difetto di istruttoria, illogicità, difetto di motivazione, perplessità dell’azione amministrativa, travisamento dei fatti e dei presupposti, arbitrarietà ”.
“ 2° motivo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 68 del d. lgs. n. 36/2023, mancata comprovazione per le mandanti della r.t.i. Castiglia s.r.l., del possesso dei requisiti premiali del parametro di valutazione criterio C “attuazione del protocollo di legalità”, violazione del principio della par condicio tra i concorrenti, violazione del principio di autovincolo, eccesso di potere, nella forma sintomatica della carenza di istruttoria, illogicità manifesta, irragionevolezza, contraddittorietà, disparità di trattamento e travisamento per illegittima attribuzione di 12 punti al rti ricorrente, per non aver comprovato il possesso delle certificazioni/attestazioni in capo a tutti i componenti del costituendo r.t.i. ai fini della attribuzione del punteggio massimo concedibile per il criterio C “attuazione del protocollo di legalità ”.
La ricorrente incidentale ha, inoltre, proposto motivi aggiunti al ricorso incidentale (nel corpo del medesimo atto), riproponendo le due censure sopra indicate.
Si è, inoltre, costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri (15.1.2025) e, con atto di intervento ad opponendum , la società TI Progetti AL – Ingegneria Integrata S.p.A. (17.1.2025), in proprio e nella qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di professionisti composto anche dalle società Martino Associati Grosseto s.r.l., CGA s.r.l., Speri S.p.A. e Imperia S.r.l, le quali hanno, inoltre, depositato atto di intervento ad adiuvandum del ricorso incidentale e dei relativi motivi aggiunti (17.1.2025).
In vista dell’udienza in Camera di Consiglio del 22 gennaio 2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare, le parti hanno depositato le rispettive memorie: a tale udienza il Collegio ha avvisato le parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, sono inammissibili l’intervento ad opponendum (notificato e depositato in data 17.1.2025) e ad adiuvandum (non notificato ma depositato in data 17.1.2025) della società TI Progetti AL – Ingegneria Integrata S.p.A.
L’art. 28 c.p.a. prevede che “ se il giudizio non è stato promosso contro alcuna delle parti nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono intervenirvi, senza pregiudizio del diritto di difesa ” (comma 1): ma nella specie la società TI Progetti AL – Ingegneria Integrata S.p.A. risulta destinataria della notificazione (30.12.204) del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Nell’ordinamento processuale amministrativo la posizione di controinteressato e di interveniente non è (e non deve essere) confondibile.
Il controinteressato è esclusivamente il soggetto titolare di un interesse legittimo al mantenimento dell'atto impugnato, dal quale trae un vantaggio diretto ed immediato. Cosicché, mentre quest’ultimo risulta titolare di una posizione di vantaggio direttamente ed immediatamente costruita dal provvedimento impugnato (nella specie, l’aggiudicazione definitiva), l’interveniente è attinto in modo riflesso dagli effetti del medesimo provvedimento, sia pure sempre in termini giuridici e non di mero fatto.
Tanto premesso in linea generale, con il primo motivo di ricorso si è dedotto che “ TI AL SR, nell’allegato 1 al proprio DGUE, specificava i servizi resi negli anni precedenti nelle categorie richiesti; invero per soddisfare il requisito di progettazione nella classe ID.OPERA P.03 indicava i seguenti due servizi, inserendoli tuttavia nella categoria P.02: (…) In sintesi, per tutto quanto appena detto, ovvero per quanto si specificherà infra, l’RTI dei progettisti, aggiudicatario della procedura in oggetto, non era in possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis: requisito ex art. 6.2.2 lett. e) e lett. f) ” (cfr. pag. 11): è, quindi, provato un vantaggio immediato e diretto (l’attività di progettazione) discendente dall’aggiudicazione della commessa oggetto del contendere, che consolida nella predetta società la qualifica di controinteressato.
A non diversa declaratoria di inammissibilità si deve pervenire per l’intervento ad adiunvandum della società TI Progetti AL – Ingegneria Integrata S.p.A. alla ricorrente incidentale: intervento, peraltro, non notificato in violazione dell’art. 50, comma 2 c.p.a. ma soltanto depositato in giudizio.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha (più volte) statuito che “ è inammissibile l'intervento ad adiuvandum promosso da chi sia ex se legittimato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale, considerato che in tale ipotesi l'interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all'impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che deve essere azionato mediante proposizione di ricorso principale nei prescritti termini decadenziali ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 20 settembre 2022, n. 8114).
Ne deriva che, a maggior ragione, è da ritenere inammissibile l’intervento ad adiuvandum proposto da un soggetto – come nella specie parrebbe volersi presuntamente autoqualificare la società TI Progetti AL – Ingegneria Integrata S.p.A. – titolare di una posizione di cointeressenza; ma chi interviene nel processo amministrativo quale cointeressato (fosse pure sostanziale) non fa valere un mero interesse di fatto bensì un interesse personale all'impugnazione di atti immediatamente e direttamente per lui lesivi, che può far valere solo mediante proposizione di rituale ricorso nelle forme e nei prescritti termini di decadenza.
Ad ogni modo, il Collegio è dell’avviso di poter riqualificare tali atti di intervento come mere memorie di costituzione, e ciò in ragione del loro carattere formale e sostanziale.
Si può, quindi, passare al (preventivo) esame del ricorso incidentale e del ricorso per motivi aggiunti al ricorso incidentale, in quanto potenzialmente escludenti, i quali sono infondati e, pertanto, devono essere respinti, non cogliendo nel segno nessuna delle due censure proposte.
Con il primo motivo del ricorso incidentale è stato dedotto che la commissione di gara avrebbe illegittimamente operato per non aver disposto l’esclusione della compagine odiernamente ricorrente una volta verificata la mancata produzione della documentazione diretta a comprovare il possesso dei requisiti di ordine speciale in riferimento alla idoneità ed alle capacità economica e finanziaria – tecniche e professionali.
Ma il disciplinare di gara ha previsto che “ i concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 36/2023, verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (c.d. “FVOE”). L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima ”.
Ragione per cui la comprova dei requisiti è stata indicata come attività logicamente successiva, attuata ai sensi dell’art. 24 del codice dei contratti (“ presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e per l'attestazione dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai criteri di selezione requisiti di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce ”) e tale, quindi, da non prescrivere il deposito preventivo della documentazione a supporto dei requisiti speciali.
Onere – quello della verifica dei requisiti speciali – che la stazione appaltante ha assolto, nell’esercizio delle proprie prerogative, mediante il soccorso istruttorio disposto, in particolare, per la verifica del requisito di capacità economica e finanziaria – tecniche professionali dichiarato dal RTI Castiglia nel proprio DGUE.
Procedura, peraltro, che la stazione appaltante ha applicato anche nei confronti della ricorrente incidentale “ per l’omessa produzione della polizza provvisoria e dell’Attestato SOA dell’ausiliaria; la società “Ecologica s.p.a.”, mandante del RTI aggiudicatario, per dichiarare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, ha utilizzato le stesse modalità rispondendo affermativamente alla sezione α della parte IV del proprio DGUE, senza indicare alcun dato in merito al fatturato ed ai lavori eseguiti nella categoria prevalente ” (cfr. pag. 32 della memoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20.1.2025).
Parimenti infondato è il secondo motivo, con cui è stato dedotto che il RTI Castiglia non avrebbe avuto diritto al punteggio premiale (12) riguardante il criterio C dell’offerta tecnica (“ Attuazione del protocollo di legalità ”), e ciò perché avrebbe dovuto fornire la prova che le attestazioni/certificazioni richieste dal disciplinare fossero possedute da tutte le imprese componenti il RTI e non soltanto dalla mandataria.
Occorre considerare che il nuovo codice dei contratti di cui al d.lgs. 36/2023, nel delineare all’art. 68 la disciplina riguardante i “ raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici ”, ha eliminato (per sostituzione) la previgente formulazione dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016 (“ nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono i lavori come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera oo-ter) assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria ”), in tal modo recependo le statuizioni della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 28 aprile 2022, in causa C-642/20.
In sostanza, il predetto art. 68 ha soppresso la distinzione tra ATI verticali e orizzontali, prevedendo quale unica tipologia l’ATI orizzontale, con conseguente responsabilità solidale di tutte le imprese, a prescindere dai requisiti posseduti e dalle corrispondenti quote di esecuzione dell’appalto. L’espunzione dell’ATI verticale dalla disciplina di settore è il risultato del recepimento della giurisprudenza comunitaria (ossia, nel dettaglio, della sentenza sopra citata, in cui si è statuito che “ l’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo la quale l’impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria ”).
Cosicché, secondo il nuovo codice dei contratti è consentita la presentazione di un’offerta sulla base del solo mandato collettivo, senza richiedere ulteriori requisiti e comportando la responsabilità solidale dei partecipanti.
Ne deriva – quanto al profilo censurato – che il possesso del requisito (anche) da parte di una sola impresa del raggruppamento determina un vincolo di responsabilità al quale, conseguenzialmente, non può che corrispondere a fortiori la riferibilità del relativo requisito (nella specie garantito dalla certificazione modello 231).
Si può, a questo punto, passare all’esame del ricorso principale, anche questo palesemente infondato nel merito e, pertanto, da respingere, il che consente di soprassedere all’eccezione di irricevibilità opposta dalla società TI Progetti AL – Ingegneria Integrata S.p.A.
Con il primo motivo la ricorrente ha censurato il difetto di requisiti per la progettazione esecutiva relativa alla categoria d’opera P.03 (paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste).
Relativamente a tale categoria, il disciplinare ha previsto, quale requisito:
- “ avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’art. 66 del D. Lgs. 36/2023, ai sensi degli artt. 100, comma 1) lett. c) e 10) comma 3), del D. Lgs. 36/2023, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie ”: e ciò per un importo di €. 128.872.488,39
- “ avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’art. 66 del D. Lgs. 36/2023, ai sensi degli artt. 100, comma 1) lett. c) e 10) comma 3), del D. Lgs. 36/2023, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento ”: e ciò per un importo di €. 68.731.993,81.
La ricorrente ha dedotto che “ al fine di soddisfare i predetti requisiti, la società capogruppo indicava - nella categoria P.03 - lavori rientranti, invece, nella categoria P.02 aventi una diversa descrizione funzionale. (…) Nello specifico, TI AL SR ”, cioè la capogruppo con quota del 52%, “ nell’allegato 1 al proprio DGUE, specificava i servizi resi negli anni precedenti nelle categorie richiesti; invero per soddisfare il requisito di progettazione nella classe ID.OPERA P.03 indicava i seguenti due servizi, inserendoli tuttavia nella categoria P.02: a) “Progetto KAP2-C2 del Re Abdullah BI ZI custode delle due sacre moschee per lo sviluppo del quartier generale (fase 2C-2)”, per un importo pari ad € 28'777'000,00; b) “Lavori relativi alla realizzazione della metropolitana sud della linea rossa nell'ambito del progetto ferroviario integrato del Qatar”, per un importo di € 90'000’000,00 ” (cfr. pag. 11).
Ha, in particolare, evidenziato che “ anche se la classe P.02 - avendo lo stesso grado di complessità (0,85) - include o soddisfa i requisiti di competenza della P.03, la sostituzione di una classe di progettazione prevista dal bando con un’altra non può avvenire arbitrariamente ma, per garantire che la classe proposta sia compatibile con i requisiti del bando e con la normativa vigente, è necessario richiedere un chiarimento formale all'ente appaltante ”; ed ha soggiunto che “ con specifico riferimento alla classe P.02, non veniva presentato alcun quesito prima della scadenza del termine di gara, ma essendo stata negata la sostituzione della P.03 con la P.01 prima e con la P.05 poi, la sostituzione arbitrariamente operata dall’operatore economico, che prendeva contezza delle richieste simili e della risposte negative fornite dalla Stazione Appaltante, appare senza dubbio illegittima e contraria alla lex specialis ”; e che, perciò, “ escludendo i servizi appartenenti alla classe P.02: - il requisito del RTP per soddisfare il punto 6.2.2, lettera e), passerebbe da € 202.403.000,00 ad € 64.949.459,00 euro, nettamente inferiore all'importo richiesto di € 128.872.488,39; - il requisito del RTP per soddisfare il punto 6.2.2, lettera f), si ridurrebbe da € 118.677.000,00 ad € 45.000.000,00 euro, nettamente inferiore rispetto all’importo richiesto di € 68.731.993,81 euro ” (cfr. pag. 12).
In sostanza, vi sarebbe un difetto di analogia funzionale tra le due categorie: analogia che le linee guida ANAC di cui alla determinazione n. 4 del 25.2.2015 ammetterebbero, invece, tra diverse classi di progettazione qualora queste siano inquadrabili nelle categorie “ edilizia, strutture e viabilità ”, e non per ulteriori categorie (come si adombra nella specie).
Tale censura è stata integrata dal secondo motivo, con cui la ricorrente ha dedotto la violazione, da parte della concorrente aggiudicataria, dell’art. 98 del d.lgs. 36/2023, che “ qualifica come grave illecito professionale l’aver fornito in gara informazioni false o fuorvianti, ove suscettibili di influenzare le scelte della Stazione Appaltante (comma 3, lett. b) ”: dunque, meritevole di comportare l’esclusione automatica dalla gara; e, quale ulteriore profilo di doglianza, ha lamentato che “ la dichiarazione non veritiera veniva prodotta nella documentazione amministrativa mentre, nell’offerta tecnica, veniva solo indicato l’RTI (per il riconoscimento del punteggio) che ha reso la dichiarazione non veritiera; l’indicazione dell’RTP dei progettisti, però, ha permesso all’RTI Nico di ottenere il punteggio relativo all'offerta tecnica nel criterio A.2 “Professionalità del concorrente e adeguatezza dell'offerta ”” (cfr. pag. 13).
Sul punto, la controinteressata ha opposto che tale interpretazione “ risulta ormai superata, essendo prevalente l’orientamento per cui anche nell’ambito delle “ulteriori categorie”, tra cui deve considerarsi compresa quella ‘’P’’ (Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità, Foreste), sono da evitare le esclusioni legate a motivi di pura forma, restando necessario verificare l’esistenza di una “omogeneità sostanziale” tra le pregresse prestazioni svolte dal concorrente e quelle oggetto di gara ” (cfr. pag. 22).
Nessuno dei due motivi coglie nel segno.
Il DM 143/2013 prevede all’art. 8 (classificazione delle prestazioni professionali) che “ la classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera ”.
All’interno di tale tavola è indicato P.02 (opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell’opera è prevista rispetto alle opere di tipo costruttivo) e P.03 (opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche): si tratta di categorie aventi il medesimo grado di complessità (0,85), ma che – per quel che più conta – di attività di tenore omogeneo se rapportate all’oggetto della commessa (lavori di copertura della discarica, la realizzazione dell’impianto di emungimento e trattamento percolato, e della captazione del biogas, presso la discarica di Malagrotta), che riguardano un intervento di ripristino ambientale su grande scala.
Di converso, le categorie P.01 (opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica; opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio) e P.05 (opere di assetto ed utilizzazione forestale nonché dell’impiego ai fini industriali, energetici ed ambientali; piste forestali, strade forestali, percorsi naturalistici, aree di sosta e di stazionamento dei messi forestali, meccanizzazione forestale) sono state fondatamente valutate dalla stazione appaltante come prive di collegamento funzionale con la categoria P.03, riguardando componenti (tutela faunistica; finalità industriali) astruse dall’ideazione dell’appalto oggetto del contendere.
In ogni caso, neppure l’ANAC risulta persistere nella rigida posizione richiamata dalla ricorrente (cfr. parere precontenzioso n. 147 del 30.3.2022, ove si è precisato che la nozione di servizio analogo va intesa “ non come identità, ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste, tenendo conto che l’interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato ma, al contrario, l’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità ”): orientamento confermato dalla giurisprudenza (secondo cui “ nelle gare pubbliche, laddove il bando di gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di «servizi analoghi», tale nozione non può essere assimilata a quella di «servizi identici» dovendosi conseguentemente ritenere, in chiave di favor partecipationis, che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest’ultimo ”, cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18 dicembre 2017, n. 5944).
Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto che il criterio A.1 “ esperienza dell'operatore economico ” (comportante un punteggio massimo di 8 punti e prescrivente la produzione in offerta di “ documentazione sintetica illustrativa relativa ad un numero massimo di 5 (cinque) servizi svolti negli ultimi 10 anni ritenuti, dal concorrente, significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi affini all'affidamento secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali. Ai fini della verifica/riscontro della veridicità delle certificazioni (CEP), dalla documentazione dovranno essere desumibili le indicazioni della committenza, l’importo delle lavorazioni, l’anno e la durata degli stessi, nonché la data del certificato di collaudo, buona esecuzione lavori, regolare esecuzione ”) sarebbe stato violato in quanto “ l’offerta tecnica dell’ATI Nico, conteneva: - n. 4 lavori in categoria OG12 di cui 2 contenuti nel contratto di avvalimento premiale la cui natura, peraltro, è comprovata dai CEL prodotti nella documentazione amministrativa; n. 1 servizio reso dal Progettista EL per il periodo 2000-2008 (quindi nettamente antecedente gli ultimi 10 anni) ”.
La ricorrente, sul punto, ha contestato che “ i predetti interventi non potevano essere oggetto di valutazione e di attribuzione di punteggio in quanto: - per n. 4 attengono a lavori (e non servizi) in categoria OG12; - per n. 1 (l’unico servizio) non poteva essere valutato perché antecedente agli ultimi 10 anni. (…) A riprova di ciò, ovvero della fondatezza della censura appena espressa, si precisa che la stazione Appaltante, nel chiarimento n. 7 del 06.09.2023, aveva precisato che “si fa riferimento ai “servizi” di architettura e di ingegneria analoghi a quelli oggetto della gara”. (…) Non vi è alcun riferimento ai “lavori”; d’altronde, nel chiarimento si richiamano, esplicitamente, i “servizi” di architettura e di ingegneria e, dunque, non poteva riferirsi a “lavori” ma bensì solo – ed esclusivamente – ai “servizi”. (…) L’ATI Nico, dunque, per tale criterio riceveva una valutazione di 7,04 che doveva essere annullata ” (cfr. pag. 14).
Anche tale motivo va respinto.
La procedura oggetto del contendere è un appalto integrato, definito già nel vigore del codice di cui al d.lgs. 50/2016, che all’art. 59, comma 1 bis stabiliva che “ le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori. I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1 ”.
L’art. 44 del vigente d.lgs. 36/2023 prevede, in continuità, che “ negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l’ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria ”.
Dunque, il riferimento letterale ai “ 5 (cinque) servizi svolti negli ultimi 10 anni”, rilevante ai fini dell’apprezzamento dell’esperienza professionale dei concorrenti, è da correlare ad una commessa che comunque riguarda “lavori di copertura ”.
Con riguardo, poi, al servizio indicato, la controinteressata ha eccepito persuasivamente che “ l’Amministrazione ha adeguatamente ponderato il servizio reso dal progettista Baruchello, considerandolo, per complessità e durata nel tempo, meritevole del punteggio poi definitivamente riconosciuto. Tale esperienza professionale non è affatto decaduta per superamento dei limiti di tempi, ma correttamente valutato dall’Amministrazione, e seppur erroneamente indicato, per mero errore materiale, il periodo 2000-2008, invero trattasi di una committenza avviata nell’anno 2018 e parzialmente ancora in essere, come evincibile dall’allegato al DGUE della società CGA s.r.l. ” (cfr. pag. 28 del ricorso incidentale).
Oltre a questo, non è fondatamente sostenibile che l’ATI aggiudicataria non abbia “ assolto alla dimostrazione quantitativa del requisito esperienziale ”, non avendo superato, le censure della ricorrente, la persuasiva opposizione della difesa erariale, ossia che i quattro servizi dichiarati – commesse riconducibili alla società Nico s.r.l. (2) ed alla società De Mare s.r.l. (2) – fanno capo a due società abilitate alla progettazione in ragione del possesso delle qualifiche certificative ISO 9001 ed ISO 14001, deponenti per l’esperienza richiesta dalla legge di gara.
In particolare, poi, la Nico s.r.l. risulta possedere una SOA di Cat. OG12 VIII, prodotta in giudizio e con validità fino al 27.7.2025, compendiata – come sopra detto – dalla certificazione ISO 9001:2015 con validità fino al 15.12.2025 e dalla certificazione ISO 14001:2015 con validità al 22.12.2025: dunque da credenziali che autorizzano la progettazione e l’esecuzione di servizi.
Non dissimilmente, la ricorrente non ha confutato le certificazioni della società De Mare s.r.l., prodotte a seguito di soccorso istruttorio e abilitanti all’effettuazione di servizi di ingegneria per la fase di progettazione.
La ricorrente non ha neppure confutato i dati acquisiti in sede di gara (e prodotti in giudizio dalla difesa della stazione appaltante), relativi all’espletamento negli ultimi 10 anni di servizi per 1,5 volte l'importo stimato dei lavori (art. 6.2.2. lett. e) da bando) per un ammontare di €. 402.385.594,83; nonché dei dati relativi all’espletamento negli ultimi 10 anni di due servizi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori per un importo totale non inferiore allo 0,80 l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione (art. 6.2.2. lett. f) da bando) per un ammontare di €. 235.164.393,59.
Altrettanto evanescenti sono, infine, le deduzioni relative all’illegittima attribuzione dei punteggi per il criterio C.1.3 (“ certificazione anticorruzione - Attivazione della funzione whistleblowing ”) e per il criterio C.3 (“ certificazione del sistema di gestione ambientale ”).
Sul punto, il Collegio si richiama a quanto rilevato con riguardo alla disciplina di cui all’art. 68 del nuovo codice dei contratti (eliminazione della distinzione tra raggruppamenti verticali e orizzontali; responsabilità solidale dichiarativa). Senza contare che, in ogni caso, la certificazione “anticorruzione” è posseduta sia da Ireos s.r.l., sia da Nico s.r.l., sia, ancora, da Ecologica s.r.l.; e che la stessa Ireos s.r.l. possiede la certificazione di qualità ISO 9001-2015 e ISO 14001-2015 con scadenza 22.12.2025, nonché il certificato dell’ANGA con scadenza 18.5.2026.
Con il quarto motivo la ricorrente ha dedotto che “ le imprese dell’RTI aggiudicatario firmavano digitalmente solo la dichiarazione di offerta relativa al tempo (sub A) mentre - i files sub B) e sub C) – venivano firmati esclusivamente dai progettisti. (…) Tale omissione integra una causa di esclusione dell’aggiudicatario dalla procedura in esame anche perché le previsioni di cui all’art. 19 cit. sono da considerarsi, per espressa statuizione, a “pena di esclusione” ” (cfr. pag. 16); e ciò in asserita violazione delle modalità (firma digitale) di cui all’art. 17.1 del disciplinare.
Neppure tale censura è fondata, dovendosi richiamare la giurisprudenza secondo cui la funzione della sottoscrizione della documentazione e dell’offerta è di renderla riferibile al presentatore dell’offerta vincolandolo all’impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulti in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell’amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni formali delle prescrizioni di gara (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 2016, n. 4881; id., sez. V, 27 aprile 2015, n. 2063; id., sez. VI, 15 dicembre 2010, n. 8933).
Con il quinto motivo la ricorrente ha dedotto che nella documentazione della compagine aggiudicataria sarebbe ravvisabile la mancanza dell’attestazione SOA della Nico s.r.l. e della società ausiliaria De Mare s.r.l.; la mancanza da parte società mandante Ecologica s.p.a. dei CEL in categoria OG 12, come richiesto dall’art. 6.1.2 lett. h) del disciplinare di gara; la mancata indicazione, sempre da parte della società Ecologica s.p.a., in fase di compilazione del DGUE, delle categorie di lavori oggetto di subappalto; non sarebbe leggibile il certificato esecuzione lavori presentato dalla società Alumix s.r.l., per comprovare il requisito della mandante Ireos s.p.a..
A tale doglianza la controinteressata ha efficacemente opposto che la società Nico ha, invece, allegato la SOA; che in sede di soccorso istruttorio la società ausiliaria De Mare è stata autorizzata alla “ produzione della Attestazione SOA, il cui possesso era stato dichiarato nel contratto di avvalimento, con l’indicazione della Società di Attestazione “SOA Mediterranea S.p.a.”, il numero di Attestazione e con indicazione delle categorie di lavori possedute e le relative classi, in particolare OG12, adempimento a cui si dava riscontro nel soccorso istruttorio, nei termini assegnati dalla commissione aggiudicatrice ” (cfr. pag. 32); che la “ società Ecologica s.p.a., in fase di compilazione del DGUE, prontamente manifestava la propria volontà di subappaltare ‘’parte del contratto a terzi’’ ”, e che la mandataria capogruppo ha specificato – a nome del costituendo RTI – le “ quote che la RTI Nico s.r.l. – Ecologica s.p.a. – Ireos s.p.a. intendeva subappaltare a soggetti terzi veniva indicata dalla Società Mandataria Nico s.r.l., nella compilazione del DGUE ed in quanto integrativa della volontà di subappaltare espressa da ogni componente della RTI assume valore vincolante per l’intero raggruppamento di imprese ” (cfr. pag. 33); che il difetto di leggibilità del CEL è stato superato mediante soccorso istruttorio di cui vi è menzione nel verbale di gara n. 2 del 7.11.2023, e, in ogni caso, le prestazioni oggetto del CEL sono state comprovate dalla successiva produzione di fatture “ atte a dimostrare l’ammontare dei lavori svolti ricadenti nei migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ’’ (cfr. verbale di gara n. 3 dell’1.12.2023).
Né, infine, è rilevabile la dedotta mancanza di certificazioni denunciata dalla ricorrente: come si è, in precedenza, evidenziato la Nico s.r.l. ha depositato la propria SOA con scadenza al 27.7.2025 e la documentazione della De Mare s.r.l. è stata regolarmente acquisita mediante soccorso istruttorio.
Di talché, anche tale motivo va respinto.
In conclusione, il ricorso incidentale e i motivi aggiunti al ricorso incidentale vanno respinti; il ricorso principale e i motivi aggiunti vanno, parimenti, respinti.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così provvede:
- respinge il ricorso principale ed i motivi aggiunti;
- respinge il ricorso incidentale ed i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesca Petrucciani, Presidente FF
Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Fanizza | Francesca Petrucciani |
IL SEGRETARIO