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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 24/05/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 610/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 610/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso, come da procura Parte_1 C.F._1
speciale ex art. 10 D.P.R. n. 123/2001 allegata al ricorso, dall'avv. ELENA MARTINELLI (C.F.
[...]
), del Foro di Sondrio, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in C.F._2
Sondrio, Via Caimi n. 35;
ATTORE/I
Contro
( C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Avv.to Controparte_1 C.F._3
MARIAPAOLA MARRO del Foro di Milano, (C.F. ; P. Iva , e CodiceFiscale_4 P.IVA_1
Avv. PAOLA VERGA del foro di Paola, (CF: ) in forza di procura in atti. C.F._5
CONVENUTO/I
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: modifica delle condizioni di divorzio pagina 1 di 5 CONCLUSIONI CONGIUNTE
“ Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, disporre la revisione delle condizioni del divorzio così come stabilite con la sentenza n. 118 del 24 marzo 2017, nei seguenti termini: quanto all'affidamento e collocamento dei figli:
- confermato l'affidamento condiviso dei figli minori e disporne il collocamento Per_1 Per_2 prevalente l'abitazione del padre a Berbenno di IN (SO), Via Sina n. 66; quanto alle frequentazioni genitoriali:
- confermi all'Ufficio di Piano – Servizi Sociali di Sondrio l'incarico, già conferito dal Tribunale per i
Minorenni di Milano, di monitorare il nucleo familiare e disciplinare le frequentazioni tra i minori e la madre;
quanto agli oneri di mantenimento:
- stabilisca che contribuisca al mantenimento di e mediante il Controparte_1 Per_1 Per_2 versamento della somma mensile di € 500,00, da corrispondersi sul conto corrente indicato da
[...] entro il 5 di ogni mese, a partire dal mese di agosto 2024, rivalutabile secondo indici Parte_1
ISTAT>;
- attribuisca al signor il diritto di percepire integralmente assegno unico universale. Parte_1
Spese e competenze di causa compensate “.
MOTIVI della DECISIONE
- Con ricorso ex art 473 bis.12 c.p.c. depositato in data 9/8/2024 proponeva Parte_1 domanda di modifica delle condizioni di divorzio statuite con la sentenza n. 118 del 24 marzo 2017 pronunciata dal Tribunale di Sondrio sulla congiunta precisazione della conclusioni, con cui ha cui dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai medesimi contratto in data 1° settembre
2007, alle seguenti condizioni: <-1) affidamento condiviso dei figli minori e ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli dal sabato ore 14.00 sino alle 20.30 della domenica sera a settimane alterne oltre il mercoledì di ogni settimana dalle ore 14.00 alle ore 20.30 per la settimana in cui il padre staranno con il padre al week end, dalle ore 14.00 al mattino successivo nelle altre settimane, inteso che nel periodo di vacanza i figli saranno riportati a Spriana alle 9.30; 3) il padre verserà assegno di euro 550,00 mensili per il mantenimento dei figli, da corrispondersi con le precedenti modalità >. In particolare deduceva: che dopo la separazione personale dei coniugi, e dopo la pronuncia di divorzio, è rimasta Controparte_1
a vivere, insieme ai figli e nella ex casa coniugale sita a Spriana in Valmalenco, di cui Per_1 Per_2 era comproprietaria con la propria madre;
che i bambini frequentavano, con regolarità e Persona_3 nel rispetto della disciplina concordata, il padre, tornato a vivere a Berbenno di IN, proprio paese di origine, in una casa di sua proprietà esclusiva;
che il ménage familiare, nonostante la separazione dei genitori, si svolgeva senza particolari criticità, e ciò anche grazie alla preziosa collaborazione della nonna materna che, abitando nello stesso edificio della figlia, frequentava pagina 2 di 5 quotidianamente e provvedendo al loro accudimento mentre la madre era al lavoro;
Per_1 Per_2 che nel corso dell'anno 2021, però, la situazione precipitava a causa di un gravissimo dissidio venutosi a creare tra la signora e la propria madre, la quale non approvava la nuova relazione CP_1 sentimentale frattanto intrapresa dalla figlia;
che in più occasioni, invero, tra le due donne si verificavano – anche alla presenza di e - litigi pesantissimi, accompagnati da Per_1 Per_2 reciproche aggressioni fisiche e verbali (doc. n. 4) tali da rendere necessario, su suggerimento dei
Carabinieri della Stazione di Chiesa in Valmalenco intervenuti in occasione di una delle liti tra le donne, il trasferimento dei bambini presso l'abitazione del padre;
che la signora pur non CP_1 opponendosi al fatto che i figli continuassero a dimorare stabilmente con il padre a Berbenno, si limitava però ad incontrarli per poco più di un'ora alla settimana, in un bar, alla presenza del signor posto che i bambini – profondamente addolorati per il decesso della nonna materna Parte_1 intervenuto dopo poche settimane dal loro trasferimento – si rifiutavano di stare soli con lei;
che al fine di favorire la ripresa dei rapporti con i figli, il ricorrente invitava quindi la ex moglie a seguire un percorso di mediazione presso l'Associazione Metafamiglia di Sondrio (doc. n. 7); che effettuati i colloqui conoscitivi di tutti i componenti del nucleo, le psicologhe incaricate concludevano dando conto che con la madre e mostrano una preoccupazione di fondo rispetto alla mancata assicurazione sulla non mutabilità della condizione abitativa e relazionale attuale. Non sanno, infatti, se il nuovo assetto familiare sia definito o se cambierà e questo li mantiene in uno stato di allerta che non consente loro di dedicare pensieri ed emozioni alla loro crescita e all'elaborazione del lutto della perdita della nonna materna> e suggerivano alla madre per ognuno di loro, nei quali affrontare i dolori e le sofferenze che li hanno coinvolti nell'ultimo anno, con la possibilità di avere lei stessa un supporto psicologico, utile anche a comprendere e tollerare l'ambivalenza mostrata nei suoi confronti> (doc. n. 8); che benché il signor abbia sempre, e a Parte_1 tutt'oggi, promosso il recupero del rapporto tra i figli e la ex moglie, le loro frequentazioni non sono più riprese, e ciò nonostante l'intervento dell'Ufficio di Piano di Sondrio, interessato alla situazione dei minori su mandato della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano in conseguenza dell'intervento delle forze dell'ordine in occasione dei litigi tra la madre e la nonna Per_3
(doc. n. 9); che dopo una decina di incontri in spazio neutro alla presenza dell'educatrice dott.ssa il Servizio Sociale ha imposto una sospensione delle frequentazioni con la madre, Testimone_1 disponendo un percorso psicologico a favore di Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: Per_2
“quanto all'affidamento e collocamento dei figli: “.. - confermato l'affidamento condiviso dei figli minori e disporne il collocamento prevalente l'abitazione del padre a Berbenno di Per_1 Per_2
IN (SO), Via Sina n. 66; quanto alle frequentazioni genitoriali: - confermi all'Ufficio di Piano –
Servizi Sociali di Sondrio l'incarico, già conferito dal Tribunale per i Minorenni di Milano, di monitorare il nucleo familiare e disciplinare le frequentazioni tra i minori e la madre;
quanto agli oneri di mantenimento: - stabilire che contribuisca al mantenimento di e Controparte_1 Per_1 mediante il versamento della somma mensile di € 500,00, da corrispondersi sul conto Per_2
pagina 3 di 5 corrente indicato da entro il 5 di ogni mese, rivalutabile secondo indici ISTAT>. Con Parte_1 vittoria di spese e competenze di causa.”
- Il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava la data d'udienza per la comparizione delle parti, con termine per notifica e costituzione del convenuto e il ricorso veniva comunicato al PM.
- Seguiva la costituzione della convenuta che aderiva all'avversa domanda Controparte_1 chiedendo però in punto economico statuirsi un contributo al mantenimento dei figli mediante il versamento del minore importo di Euro 400,00 oltre 50% delle spese extra assegno così come determinate dal CNF.
- La causa veniva rinviata per consentire alle parti di raggiungere un accordo e per avere un aggiornamento dai Servizi sullo stato di benessere dei minori e una valutazione sulla competenza genitoriale delle parti. All'udienza del 16/4/2025 le parti precisavano congiuntamente le conclusioni con rinuncia a termini per memorie e la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di riferire al
Collegio.
Visto l'accordo delle parti e considerato che le modifiche delle condizioni di divorzio concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e risultano conformi all'interesse dei figli e ritiene il Collegio possano essere recepite. Per_1 Per_2
È infatti pacifico tra le parti e confermato dai Servizi Sociali che attualmente i figli vivano stabilmente con il padre, risultando che dal giugno 2024 si è di fatto interrotto il rapporto con la madre a causa dell'indisponibilità materna e di una “condizione psico fisica di malessere” della stessa che allo stato impedisce la ripresa del rapporto, la quale peraltro si è di fatto resa non disponibile a sottoporsi alla valutazione richiesta ai Servizi.
In particolare i Servizi hanno formulato una valutazione positiva della figura genitoriale paterna evidenziando come “dalla valutazione psicodiagnostica effettuata non si sono osservati modelli disadattivi di pensiero e di comportamento e compromissioni del funzionamento personale e interpresonale ascrivibili a un disturbo di personalità. Non emergono, inoltre, elementi clinici che possano rimandare a un quadro psicopatologico… è attento ai bisogni di base dei figli .. è in grado di sintonizzarsi empaticamente con i bisogni emotivi e affettivi dei figli, fornendo il necessario calore emotivo.. è in grado di trasmettere calore e affetto attraverso gesti e parole ..” hanno concluso ritenendo che “ a fronte di quanto emerso nel percorso valutativo, si osserva nel signor uno Parte_1 stile genitoriale educativo di tipo autorevole, basato sull'insegnamento dell'autocontrollo e dell'autoregolazione emotiva e comportamentale. Le aspettative nei confronti dei figli appaiono realistiche e adeguate. La figura genitoriale è in grado di sintonizzarsi emotivamente con i propri figli, riconoscendo e rispondendo adeguatamente ai loro bisogni emotivi. Non si rileva alcun elemento di pagina 4 di 5 criticità nello svolgimento effettivo delle proprie funzioni genitoriali. Le funzioni genitoriali appaiono adeguate e tutelano il benessere psicofisico dei minori”.
Considerata quindi l'idoneità della figura genitoriale paterna, presso cui sono peraltro già da tempo stabilmente collocati i minori, e l'attuale indisponibilità della madre, si reputa conforme all'interesse dei minori recepire le conclusioni congiuntamente formulate dalle parti, conformemente alle valutazioni effettuate dai Servizi. Pertanto il Collegio dispone in conformità.
Spese di lite compensate in ragione dell'accordo raggiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, riunito in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 118 del 24 marzo 2017 pronunciata dal Tribunale di Sondrio, così provvede:
1) dispone che i figli minori e siano collocati presso l'abitazione del padre a Berbenno Per_1 Per_2 di IN (SO), Via Sina n. 66;
2) quanto ai diritti di visita, manda ai Servizi competenti la calendarizzazione, laddove la madre si rendesse disponibile e in presenza dei presupposti nell'interesse di minori;
3) manda ai Servizi sociali già incaricati di proseguire il monitoraggio del nucleo familiare e di intraprendere ogni azione, anche di supporto psicologico, ritenuta necessaria nell'interesse dei minori;
4) pone a carico di quale contributo al mantenimento dei figli, il pagamento della Controparte_1 somma mensile di € 500,00, da corrispondersi sul conto corrente indicato da entro il 5 Parte_1 di ogni mese, a partire dal mese di agosto 2024, rivalutabile secondo indici ISTAT, revocando il mantenimento posto a carico del padre;
5) attribuisce al signor il diritto di percepire integralmente l'assegno unico universale. Parte_1
6) Conferma, nel resto, per quanto di ragione.
7) spese compensate.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Così deciso in Sondrio, in camera di consiglio, in data 22/5/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 610/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso, come da procura Parte_1 C.F._1
speciale ex art. 10 D.P.R. n. 123/2001 allegata al ricorso, dall'avv. ELENA MARTINELLI (C.F.
[...]
), del Foro di Sondrio, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in C.F._2
Sondrio, Via Caimi n. 35;
ATTORE/I
Contro
( C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Avv.to Controparte_1 C.F._3
MARIAPAOLA MARRO del Foro di Milano, (C.F. ; P. Iva , e CodiceFiscale_4 P.IVA_1
Avv. PAOLA VERGA del foro di Paola, (CF: ) in forza di procura in atti. C.F._5
CONVENUTO/I
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: modifica delle condizioni di divorzio pagina 1 di 5 CONCLUSIONI CONGIUNTE
“ Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, disporre la revisione delle condizioni del divorzio così come stabilite con la sentenza n. 118 del 24 marzo 2017, nei seguenti termini: quanto all'affidamento e collocamento dei figli:
- confermato l'affidamento condiviso dei figli minori e disporne il collocamento Per_1 Per_2 prevalente l'abitazione del padre a Berbenno di IN (SO), Via Sina n. 66; quanto alle frequentazioni genitoriali:
- confermi all'Ufficio di Piano – Servizi Sociali di Sondrio l'incarico, già conferito dal Tribunale per i
Minorenni di Milano, di monitorare il nucleo familiare e disciplinare le frequentazioni tra i minori e la madre;
quanto agli oneri di mantenimento:
- stabilisca che contribuisca al mantenimento di e mediante il Controparte_1 Per_1 Per_2 versamento della somma mensile di € 500,00, da corrispondersi sul conto corrente indicato da
[...] entro il 5 di ogni mese, a partire dal mese di agosto 2024, rivalutabile secondo indici Parte_1
ISTAT>;
- attribuisca al signor il diritto di percepire integralmente assegno unico universale. Parte_1
Spese e competenze di causa compensate “.
MOTIVI della DECISIONE
- Con ricorso ex art 473 bis.12 c.p.c. depositato in data 9/8/2024 proponeva Parte_1 domanda di modifica delle condizioni di divorzio statuite con la sentenza n. 118 del 24 marzo 2017 pronunciata dal Tribunale di Sondrio sulla congiunta precisazione della conclusioni, con cui ha cui dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai medesimi contratto in data 1° settembre
2007, alle seguenti condizioni: <-1) affidamento condiviso dei figli minori e ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli dal sabato ore 14.00 sino alle 20.30 della domenica sera a settimane alterne oltre il mercoledì di ogni settimana dalle ore 14.00 alle ore 20.30 per la settimana in cui il padre staranno con il padre al week end, dalle ore 14.00 al mattino successivo nelle altre settimane, inteso che nel periodo di vacanza i figli saranno riportati a Spriana alle 9.30; 3) il padre verserà assegno di euro 550,00 mensili per il mantenimento dei figli, da corrispondersi con le precedenti modalità >. In particolare deduceva: che dopo la separazione personale dei coniugi, e dopo la pronuncia di divorzio, è rimasta Controparte_1
a vivere, insieme ai figli e nella ex casa coniugale sita a Spriana in Valmalenco, di cui Per_1 Per_2 era comproprietaria con la propria madre;
che i bambini frequentavano, con regolarità e Persona_3 nel rispetto della disciplina concordata, il padre, tornato a vivere a Berbenno di IN, proprio paese di origine, in una casa di sua proprietà esclusiva;
che il ménage familiare, nonostante la separazione dei genitori, si svolgeva senza particolari criticità, e ciò anche grazie alla preziosa collaborazione della nonna materna che, abitando nello stesso edificio della figlia, frequentava pagina 2 di 5 quotidianamente e provvedendo al loro accudimento mentre la madre era al lavoro;
Per_1 Per_2 che nel corso dell'anno 2021, però, la situazione precipitava a causa di un gravissimo dissidio venutosi a creare tra la signora e la propria madre, la quale non approvava la nuova relazione CP_1 sentimentale frattanto intrapresa dalla figlia;
che in più occasioni, invero, tra le due donne si verificavano – anche alla presenza di e - litigi pesantissimi, accompagnati da Per_1 Per_2 reciproche aggressioni fisiche e verbali (doc. n. 4) tali da rendere necessario, su suggerimento dei
Carabinieri della Stazione di Chiesa in Valmalenco intervenuti in occasione di una delle liti tra le donne, il trasferimento dei bambini presso l'abitazione del padre;
che la signora pur non CP_1 opponendosi al fatto che i figli continuassero a dimorare stabilmente con il padre a Berbenno, si limitava però ad incontrarli per poco più di un'ora alla settimana, in un bar, alla presenza del signor posto che i bambini – profondamente addolorati per il decesso della nonna materna Parte_1 intervenuto dopo poche settimane dal loro trasferimento – si rifiutavano di stare soli con lei;
che al fine di favorire la ripresa dei rapporti con i figli, il ricorrente invitava quindi la ex moglie a seguire un percorso di mediazione presso l'Associazione Metafamiglia di Sondrio (doc. n. 7); che effettuati i colloqui conoscitivi di tutti i componenti del nucleo, le psicologhe incaricate concludevano dando conto che con la madre e mostrano una preoccupazione di fondo rispetto alla mancata assicurazione sulla non mutabilità della condizione abitativa e relazionale attuale. Non sanno, infatti, se il nuovo assetto familiare sia definito o se cambierà e questo li mantiene in uno stato di allerta che non consente loro di dedicare pensieri ed emozioni alla loro crescita e all'elaborazione del lutto della perdita della nonna materna> e suggerivano alla madre per ognuno di loro, nei quali affrontare i dolori e le sofferenze che li hanno coinvolti nell'ultimo anno, con la possibilità di avere lei stessa un supporto psicologico, utile anche a comprendere e tollerare l'ambivalenza mostrata nei suoi confronti> (doc. n. 8); che benché il signor abbia sempre, e a Parte_1 tutt'oggi, promosso il recupero del rapporto tra i figli e la ex moglie, le loro frequentazioni non sono più riprese, e ciò nonostante l'intervento dell'Ufficio di Piano di Sondrio, interessato alla situazione dei minori su mandato della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano in conseguenza dell'intervento delle forze dell'ordine in occasione dei litigi tra la madre e la nonna Per_3
(doc. n. 9); che dopo una decina di incontri in spazio neutro alla presenza dell'educatrice dott.ssa il Servizio Sociale ha imposto una sospensione delle frequentazioni con la madre, Testimone_1 disponendo un percorso psicologico a favore di Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: Per_2
“quanto all'affidamento e collocamento dei figli: “.. - confermato l'affidamento condiviso dei figli minori e disporne il collocamento prevalente l'abitazione del padre a Berbenno di Per_1 Per_2
IN (SO), Via Sina n. 66; quanto alle frequentazioni genitoriali: - confermi all'Ufficio di Piano –
Servizi Sociali di Sondrio l'incarico, già conferito dal Tribunale per i Minorenni di Milano, di monitorare il nucleo familiare e disciplinare le frequentazioni tra i minori e la madre;
quanto agli oneri di mantenimento: - stabilire che contribuisca al mantenimento di e Controparte_1 Per_1 mediante il versamento della somma mensile di € 500,00, da corrispondersi sul conto Per_2
pagina 3 di 5 corrente indicato da entro il 5 di ogni mese, rivalutabile secondo indici ISTAT>. Con Parte_1 vittoria di spese e competenze di causa.”
- Il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava la data d'udienza per la comparizione delle parti, con termine per notifica e costituzione del convenuto e il ricorso veniva comunicato al PM.
- Seguiva la costituzione della convenuta che aderiva all'avversa domanda Controparte_1 chiedendo però in punto economico statuirsi un contributo al mantenimento dei figli mediante il versamento del minore importo di Euro 400,00 oltre 50% delle spese extra assegno così come determinate dal CNF.
- La causa veniva rinviata per consentire alle parti di raggiungere un accordo e per avere un aggiornamento dai Servizi sullo stato di benessere dei minori e una valutazione sulla competenza genitoriale delle parti. All'udienza del 16/4/2025 le parti precisavano congiuntamente le conclusioni con rinuncia a termini per memorie e la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di riferire al
Collegio.
Visto l'accordo delle parti e considerato che le modifiche delle condizioni di divorzio concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e risultano conformi all'interesse dei figli e ritiene il Collegio possano essere recepite. Per_1 Per_2
È infatti pacifico tra le parti e confermato dai Servizi Sociali che attualmente i figli vivano stabilmente con il padre, risultando che dal giugno 2024 si è di fatto interrotto il rapporto con la madre a causa dell'indisponibilità materna e di una “condizione psico fisica di malessere” della stessa che allo stato impedisce la ripresa del rapporto, la quale peraltro si è di fatto resa non disponibile a sottoporsi alla valutazione richiesta ai Servizi.
In particolare i Servizi hanno formulato una valutazione positiva della figura genitoriale paterna evidenziando come “dalla valutazione psicodiagnostica effettuata non si sono osservati modelli disadattivi di pensiero e di comportamento e compromissioni del funzionamento personale e interpresonale ascrivibili a un disturbo di personalità. Non emergono, inoltre, elementi clinici che possano rimandare a un quadro psicopatologico… è attento ai bisogni di base dei figli .. è in grado di sintonizzarsi empaticamente con i bisogni emotivi e affettivi dei figli, fornendo il necessario calore emotivo.. è in grado di trasmettere calore e affetto attraverso gesti e parole ..” hanno concluso ritenendo che “ a fronte di quanto emerso nel percorso valutativo, si osserva nel signor uno Parte_1 stile genitoriale educativo di tipo autorevole, basato sull'insegnamento dell'autocontrollo e dell'autoregolazione emotiva e comportamentale. Le aspettative nei confronti dei figli appaiono realistiche e adeguate. La figura genitoriale è in grado di sintonizzarsi emotivamente con i propri figli, riconoscendo e rispondendo adeguatamente ai loro bisogni emotivi. Non si rileva alcun elemento di pagina 4 di 5 criticità nello svolgimento effettivo delle proprie funzioni genitoriali. Le funzioni genitoriali appaiono adeguate e tutelano il benessere psicofisico dei minori”.
Considerata quindi l'idoneità della figura genitoriale paterna, presso cui sono peraltro già da tempo stabilmente collocati i minori, e l'attuale indisponibilità della madre, si reputa conforme all'interesse dei minori recepire le conclusioni congiuntamente formulate dalle parti, conformemente alle valutazioni effettuate dai Servizi. Pertanto il Collegio dispone in conformità.
Spese di lite compensate in ragione dell'accordo raggiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, riunito in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 118 del 24 marzo 2017 pronunciata dal Tribunale di Sondrio, così provvede:
1) dispone che i figli minori e siano collocati presso l'abitazione del padre a Berbenno Per_1 Per_2 di IN (SO), Via Sina n. 66;
2) quanto ai diritti di visita, manda ai Servizi competenti la calendarizzazione, laddove la madre si rendesse disponibile e in presenza dei presupposti nell'interesse di minori;
3) manda ai Servizi sociali già incaricati di proseguire il monitoraggio del nucleo familiare e di intraprendere ogni azione, anche di supporto psicologico, ritenuta necessaria nell'interesse dei minori;
4) pone a carico di quale contributo al mantenimento dei figli, il pagamento della Controparte_1 somma mensile di € 500,00, da corrispondersi sul conto corrente indicato da entro il 5 Parte_1 di ogni mese, a partire dal mese di agosto 2024, rivalutabile secondo indici ISTAT, revocando il mantenimento posto a carico del padre;
5) attribuisce al signor il diritto di percepire integralmente l'assegno unico universale. Parte_1
6) Conferma, nel resto, per quanto di ragione.
7) spese compensate.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Così deciso in Sondrio, in camera di consiglio, in data 22/5/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra pagina 5 di 5