Cass. civ., sez. I, sentenza 30/03/1999, n. 3075
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Sentenza 30 marzo 1999

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E inammissibile la censura di violazione degli artt. 47 e 48 cod. proc. civ. per avere il giudice "ad quem", dinanzi al quale è stato riassunto il processo a seguito di declaratoria di incompetenza di altro giudice, ma avverso la quale è stato proposto il regolamento necessario, ignorato l'istanza di sospensione del processo e trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione, perché la cognizione di questa ultima è rigorosamente limitata alle questioni attinenti alla competenza e ai connessi accertamenti di fatto, restando esclusa ogni altra questione processuale o di merito prospettata dal ricorrente.

L'istanza per regolamento necessario di competenza e quella per regolamento facoltativo, avverso il provvedimento emesso dal giudice competente secondo la declaratoria del primo provvedimento, sono proponibili con un unico ricorso, purché siano rispettati i termini per le rispettive impugnazioni; ma se invece sono proposte con ricorsi separati la Suprema Corte non può disporre la riunione, facoltativa, dei procedimenti per connessione, perché il provvedimento di cui all'art. 274 cod. proc. civ. implica apprezzamenti di merito ed involge esercizio di poteri discrezionali inibiti in sede di legittimità, e pertanto i ricorsi devono esser decisi separatamente.

La scrittura difensiva della parte a cui è notificato il ricorso per regolamento di competenza, depositata oltre i venti giorni stabiliti dall' art. 47 ultimo comma cod. proc. civ., deve esser esaminata dalla Corte di Cassazione, anche ai fini delle spese, se il ricorrente non ne rileva il tardivo deposito, perché il termine è ordinatorio.

L'interpretazione della sede principale dell'impresa, stabilita dell'art. 9 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 per individuare il tribunale competente a dichiarare il fallimento, come luogo ove la società svolge effettivamente l'attività imprenditoriale, prevalente su quello risultante come sede legale se non vi è coincidenza tra di essi, non costituisce violazione dell'art. 25 Costituzione, sotto il profilo della sottrazione del fallito al giudice naturale precostituito per legge, perché invece correttamente lo individua attraverso il collegamento con il luogo ove l'imprenditore svolge prevalentemente l'attività amministrativa e direttiva, indipendentemente dalle risultanze documentali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 30/03/1999, n. 3075
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3075
    Data del deposito : 30 marzo 1999

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