Sentenza 30 marzo 1999
Massime • 4
E inammissibile la censura di violazione degli artt. 47 e 48 cod. proc. civ. per avere il giudice "ad quem", dinanzi al quale è stato riassunto il processo a seguito di declaratoria di incompetenza di altro giudice, ma avverso la quale è stato proposto il regolamento necessario, ignorato l'istanza di sospensione del processo e trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione, perché la cognizione di questa ultima è rigorosamente limitata alle questioni attinenti alla competenza e ai connessi accertamenti di fatto, restando esclusa ogni altra questione processuale o di merito prospettata dal ricorrente.
L'istanza per regolamento necessario di competenza e quella per regolamento facoltativo, avverso il provvedimento emesso dal giudice competente secondo la declaratoria del primo provvedimento, sono proponibili con un unico ricorso, purché siano rispettati i termini per le rispettive impugnazioni; ma se invece sono proposte con ricorsi separati la Suprema Corte non può disporre la riunione, facoltativa, dei procedimenti per connessione, perché il provvedimento di cui all'art. 274 cod. proc. civ. implica apprezzamenti di merito ed involge esercizio di poteri discrezionali inibiti in sede di legittimità, e pertanto i ricorsi devono esser decisi separatamente.
La scrittura difensiva della parte a cui è notificato il ricorso per regolamento di competenza, depositata oltre i venti giorni stabiliti dall' art. 47 ultimo comma cod. proc. civ., deve esser esaminata dalla Corte di Cassazione, anche ai fini delle spese, se il ricorrente non ne rileva il tardivo deposito, perché il termine è ordinatorio.
L'interpretazione della sede principale dell'impresa, stabilita dell'art. 9 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 per individuare il tribunale competente a dichiarare il fallimento, come luogo ove la società svolge effettivamente l'attività imprenditoriale, prevalente su quello risultante come sede legale se non vi è coincidenza tra di essi, non costituisce violazione dell'art. 25 Costituzione, sotto il profilo della sottrazione del fallito al giudice naturale precostituito per legge, perché invece correttamente lo individua attraverso il collegamento con il luogo ove l'imprenditore svolge prevalentemente l'attività amministrativa e direttiva, indipendentemente dalle risultanze documentali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/03/1999, n. 3075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3075 |
| Data del deposito : | 30 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA Presidente
Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere
Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere
Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso per regolamento facoltativo di competenza proposto da:
COMEC s.r.l., in persona dell' amministratore unico dott. Vincenzo Mattioli, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lima, n. 48, presso lo studio Lanzillotta, unitamente all'avv. Nicola Albenzio che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
ricorrente contro
FALLIMENTO della s.r.l. COMEC, in persona della curatrice dott.ssa Giulia Dal Pozzo, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giosuè Borsi, n. 3, presso lo studio dell'avv. Paolo Pisano, unitamente al- l'avv. Stefano dè Micheli del foro di Padova, che lo rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
controrcorrente e
CA NI LA ET e GO RT DANTE;
intimati avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 163 pubblicata il 25 giugno 1997;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 1999 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
lette le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI, che ha concluso per il rigetto del ricorso previa riunione al ricorso precedentemente proposto contro il provvedimento declinatorio della competenza emesso dal Tribunale di Fermo;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 2 luglio 1997 la COMEC s.r.l. con sede in Grottamare (Ascoli Piceno) ha proposto regolamento facoltativo di competenza avverso la sentenza del 25 giugno 1997 con la quale il Tribunale di Padova - investito del procedimento a seguito di provvedimento declinatorio della competenza emesso dal Tribunale di Fermo, al quale era stata originariamente presentata l'istanza da parte dello stesso amministratore unico della società - ne ha dichiarato il fallimento.
Resiste il Fallimento della s.r.l. COMEC con controricorso. Non hanno presentato difese la CA TO OP NE e GO RT NT.
Il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni in data 21 luglio 1998.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata la richiesta del Pubblico Ministero di riunione, per motivi di connessione oggettiva, del presente regolamento facoltativo di competenza con il precedente regolamento necessario proposto dalla medesima ricorrente contro il provvedimento declinatorio della competenza emesso dal Tribunale di Fermo. L'istanza di riunione non può trovare accoglimento poiché in sede di legittimità, pur non potendo escludersi la proposizione di un unico ricorso per regolamento di competenza, necessario contro il provvedimento declinatorio della competenza e facoltativo contro il provvedimento emesso dal giudice indicato quale giudice competente - salva restando la necessità di osservare i termini di legge per entrambe le impugnazioni - non può invece trovare applicazione il disposto dell'art. 274 cod. proc. civ., allorquando, come nella specie, i due provvedimenti siano stati impugnati separatamente, in quanto la disciplina della riunione facoltativa di procedimenti per motivi di connessione comporta valutazioni di merito e l'esercizio di poteri discrezionali che sono propri ed esclusivi del giudice di merito (Cass. 6 giugno 1994, n. 5472), sicché la decisione dei due ricorsi non può avvenire che separatamente, ancorché in un unico contesto, essendo stata fissata la loro discussione nella medesima udienza camerale.
Passando all'esame delle censure mosse dalla ricorrente contro la sentenza dichiarativa di fallimento la COMEC s.r.l. denunzia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 9 l.fall. in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., nonché degli artt. 47 e 48 cod. proc. civ., e sostiene che le informazioni di polizia giudiziaria secondo cui la società avrebbe mantenuto la propria sede sociale in Padova sino al 18 febbraio 1996, senza svolgere alcuna attività dopo il trasferimento della sede in Grottamare sono in realtà smentite dalla documentazione in atti, dalla quale risulta, invece, che il trasferimento della sede sociale è stato deliberato dall'assemblea straordinaria del 26 maggio 1995 e che la società si è regolarmente iscritta sia nel registro delle imprese presso la cancelleria commerciale del Tribunale di Fermo, dove sono stati depositati i bilanci societari per i due esercizi successivi, sia alla Camera di Commercio di Ascoli Piceno.
La censura non può trovare accoglimento poiché la presunzione di coincidenza della sede legale con la sede effettiva al fine dell'individuazione del giudice territorialmente competente per la dichiarazione di fallimento della società opera sin quando le risultanze documentali non restino smentite dalle circostanze di fatto, dalle quali risulti che il trasferimento della sede sociale è soltanto apparente e non corrisponde alla realtà.
Nella specie, essendo stato accertato dal Tribunale di Fermo, originariamente investito della dichiarazione di fallimento che la società ha in realtà mantenuto la propria sede in Padova, alla Via Cile, n. 14, sino al 18 febbraio 1996, come da informazioni assunte, ed essendo emerso dagli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria - confermati dalle allegazioni dell'amministratore unico Vittorio Mattioli, che ha chiesto la dichiarazione di fallimento della società da lui amministrata - che la ricorrente non ha svolto alcuna attività dopo il trasferimento della sede sociale, correttamente è stato ritenuto il superamento della presunzione di coincidenza della sede legale con la sede effettiva, con l'individuazione del giudice competente alla dichiarazione di fallimento nel tribunale nella cui circoscrizione aveva operato effettivamente. Nè, poi, può condividersi l'affermazione secondo cui la presunzione di corrispondenza tra sede legale e sede effettiva potrebbe revocarsi in dubbio solo nei casi in cui il trasferimento della sede legale avvenga in epoca prossima alle prime manifestazioni della crisi dell'impresa e alle conseguenti domande di apertura della procedura concorsuale, dovendo ritenersi altrettanto fittizio il trasferimento della sede legale quando l'attività d'impresa continui a svolgersi nel luogo dove la società aveva posto la sua sede originaria.
Manifestamente infondata, infine, deve ritenersi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 l.fall. per contrasto con l'art. 25 Cost. in quanto l'individuazione del tribunale fallimentare nel giudice del luogo in cui la società svolga la sua attività effettiva, e non in quello del luogo ove è stata trasferita la sua sede legale, non comporta alcuna sottrazione del fallito al giudice naturale precostituito per legge, ma solo la corretta individuazione del giudice naturale, che non coincide con quello del luogo della sede legale, come mostra di ritenere la società ricorrente, bensì con quello del luogo della sede principale dell'impresa, e cioè del luogo in cui, indipendentemente dalle risultanze documentali, l'imprenditore svolge prevalentamente l'attività amministrativa e direttiva che costituisce il centro propulsore dell'impresa, e alla quale si accompagni l'effettivo esercizio dell'attività d'impresa. Nessuna violazione della garanzia del giudice naturale precostituito per legge si verifica, perciò, quando la sede effettiva dell'impresa non coincida con la sede legale. Per quanto attiene, infine, alla denunciata violazione degli art. 47 e 48 cod. proc. civ., per aver il Tribunale di Padova ignorato la tempestiva istanza di sospensione del processo e trasmissione degli atti alla Suprema Corte a seguito della presentazione del regolamento necessario di competenza contro il provvedimento declinatorio del Tribunale di Fermo, originariamente investito della dichiarazione di fallimento, la censura è inammissibile poiché la cognizione della Suprema Corte investita di un regolamento di competenza è rigorosamente delimitata all'ambito delle questioni direttamente e propriamente attinenti alla competenza e ai connessi accertamenti di fatto, restando esclusa ogni indebita estensione alle questioni processuali o di merito prospettate dal ricorrente, come puntualmente rilevato dal Pubblico Ministero, le cui conclusioni meritano ampio consenso.
In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere rigettato.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza della ricorrente nei confronti del Fallimento, non rilevando il tardivo deposito della memoria difensiva (erroneamente indicata come controricorso), dal momento che il termine di venti giorni all'uopo stabilito dall'art.47 cod. proc. civ. dev'essere ritenuto meramente ordinatorio e conseguentemente, in mancanza di opposizione del ricorrente, la scrittura difensiva dev'essere presa in considerazione anche agli effetti della pronunzia sulle spese giudiziali (Cass. 12 marzo 1971, n. 713; 12 maggio 1971, n. 1366).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Padova e condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali nei confronti del Fallimento della s.r.l. COMEC, spese che liquida in complessive L. 180.000, oltre L.
1.500.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 1999
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 1999