Sentenza 20 ottobre 2002
Massime • 1
Qualora l'imputato, nell'atto di opposizione al decreto penale di condanna, presenti un'istanza non contemplata dalla legge (nella specie di giudizio ordinario), questa deve equipararsi alla mancata formulazione di qualsiasi specifica richiesta, con la conseguenza che il giudice deve comunque emettere il decreto che dispone il giudizio immediato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/10/2002, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FATTORI PAOLO Presidente
1. Dott. OLIVIERI RENATO Consigliere
2. Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO Consigliere
3. Dott. GALBIATI RUGGERO Consigliere
4. Dott. RAIMNDI RAFFAELE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OT MA, nato il [...];
avverso sentenza del 19/3/2002 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Galbiati Ruggero;
udito il Procuratore Generale in persona del S.P.G. dr. Vittorio Martusciello che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
1 - Il Tribunale di Roma - giudice monocratico - riteneva l'imputato MA TT colpevole per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcoolica, e lo condannava alla pena di euro 1.400,00 di ammenda, con la sospensione della patente di guida per il periodo di due mesi.
2 - L'imputato proponeva ricorso per cassazione.
Osservava che il decreto di citazione a giudizio, emesso a seguito dell'opposizione a decreto penale interposta da esso istante, era stato notificato al difensore di fiducia senza rispettare il termine di 60 giorni stabilito dall'art. 552, co. 3 c.p.p.. Per contro, il giudice aveva applicato la disciplina relativa al giudizio immediato ed ai relativi termini di comparizione (v. artt. 456-464 c.p.p.), pur avendo esso imputato formalmente richiesto, nell'atto di opposizione, di procedersi con il rito ordinario.
Aggiungeva che erroneamente l'imputato, nella sentenza, era stato indicato come assente, mentre egli era stato presente all'udienza ed era stato anche interrogato nel dibattimento, altresì, il cognome del proprio difensore era stato erroneamente trascritto come FA, anzichè NE.
Rilevava di non avere ricevuto la notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. o la richiesta di interrogatorio prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio.
Il ricorrente, sul merito della sentenza impugnata, evidenziava che non sussistevano prove che egli si trovasse alla guida della autovettura al momento del sinistro in cui era stato coinvolto il mezzo.
Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. Con successiva memoria, il TT sollevava questione di incostituzionalità dell'art. 464 c.p.p., se interpretato nel senso che il termine per comparire in giudizio, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, fosse sempre di 30 giorni anche nel caso di richiesta di procedimento ordinario effettuata dall'opponente. In tal caso, infatti, il diritto di difesa risulterebbe ingiustificatamente limitato rispetto al giudizio ordinario.
3 - Il ricorso va dichiarato inammissibile perchè manifestamente infondato.
Si osserva che il procedimento per decreto -(art. 459 e segg. c.p.p.)- presenta la nota caratteristica di consentire l'anticipazione della condanna rendendo solo eventuale il contraddittorio;
esso ha, quindi, lo scopo di evitare sia l'udienza preliminare che il dibattimento.
Peraltro, nel caso di interposta opposizione da parte del condannato, questo può chiedere il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato ovvero il patteggiamento della pena;
in mancanza di ogni richiesta, si procede secondo il rito immediato (v. art. 464, co. 1, ultima parte c.p.p.).
D'altro canto, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha opportunamente messo in rilievo che, in mancanza di richiesta parte dell'imputato di applicazione di rito speciale c.d. "inquisitorio", il rito applicabile in sede di opposizione è comunque quello immediato (art. 453 e segg. c.p.p.):
nel senso cioè che, qualora l'interessato abbia presentato nell'atto di opposizione un'istanza non contemplata dalla legge (nella specie, domanda di celebrazione del processo con rito ordinario), questa deve equipararsi alla mancata formulazione di qualsiasi specifica richiesta, con la conseguenza che il giudice deve parimenti emettere il decreto che dispone il giudizio immediato. (V. Così, Cass.24/11/1995 - Ferrari). Pertanto, correttamente l'imputato è stato citato nel giudizio di opposizione nel termine di 30 giorni di cui all'art. 456 c.p.p.. Inoltre, la peculiarità del rito in parola e l'intendimento perseguito dal legislatore di pervenire rapidamente alla decisione, attestato dalla possibilità che il P.M. richieda l'applicazione di una pena ridotta sino alla metà rispetto al minimo edittale (v. art.459 comma 2 c.p.p.), giustificano il termine minore (rispetto al procedimento ordinario per citazione diretta a giudizio) stabilito per la notificazione del decreto di citazione a giudizio e la non applicabilità del rito ordinario nel procedimento di opposizione, con l'insussistenza delle condizioni per il verosimile configurarsi di una questione di incostituzionalità dell'art. 464 c.p.p.. Egualmente, i caratteri del rito speciale per decreto non consentono l'attuazione del disposto ex art. 415 bis c.p.p. (Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari).
4 - Nel merito del processo, deve osservarsi che il giudice di primo grado ha adeguatamente argomentato in ordine alla responsabilità penale dell'imputato per il reato ascritto, sulla base degli elementi probatori acquisiti, apprezzati e valutati secondo canoni di logica e ragionevolezza giuridica.
5 - Per quanto concerne gli errori materiali individuati dal ricorrente nel verbale d'udienza, alla relativa correzione dovrà provvedere il giudice che ha emesso la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 130 - comma 1, ultima parte c.p.p..
6 - La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.. In quest'ultimo punto, si evidenzia che la proposizione del ricorso appare connotata da imprudenza (v. in tema, la Corte Costituzionale con sentenza n. 186/2000).
P.Q.M.
La Corte di Cassazione - Quarta Sezione Penale, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 GENNAIO 2003.