Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/1998, n. 256
CASS
Sentenza 23 gennaio 1998

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Il trasferimento in un paese estero in epoca assai precedente all'inizio del procedimento e della vicenda di cui al medesimo, non appare ne' giuridicamente ne' logicamente criterio sintomatico del pericolo di fuga; dovendo tale pericolo essere desunto dalle modalità della condotta, quali ad es. la permanenza all'estero, senza apprezzabile e comprovato motivo, durante il procedimento e l'assenza di qualsiasi affidabile prospettiva di disponibilità verso la giurisdizione dello Stato, e sempre tenendo conto del tempo trascorso dalla commissione del reato come imposto dall'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. (Nella specie il provvedimento di applicazione della misura cautelare, intervenuto nel 1997 per fatti risalenti al 1994, è stato annullato con rinvio per vizi di motivazione relativi alla omessa valutazione della specificità, concretezza ed attualità del pericolo di inquinamento della prova, nonché relativi alla sussistenza del pericolo di fuga nel senso di cui all'enunciato principio)

Commentario1

  • 1Coppia non sposata e non convivente, è famiglia? (Cass. 345/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 gennaio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/1998, n. 256
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 256
Data del deposito : 23 gennaio 1998

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