Sentenza 23 gennaio 1998
Massime • 1
Il trasferimento in un paese estero in epoca assai precedente all'inizio del procedimento e della vicenda di cui al medesimo, non appare ne' giuridicamente ne' logicamente criterio sintomatico del pericolo di fuga; dovendo tale pericolo essere desunto dalle modalità della condotta, quali ad es. la permanenza all'estero, senza apprezzabile e comprovato motivo, durante il procedimento e l'assenza di qualsiasi affidabile prospettiva di disponibilità verso la giurisdizione dello Stato, e sempre tenendo conto del tempo trascorso dalla commissione del reato come imposto dall'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. (Nella specie il provvedimento di applicazione della misura cautelare, intervenuto nel 1997 per fatti risalenti al 1994, è stato annullato con rinvio per vizi di motivazione relativi alla omessa valutazione della specificità, concretezza ed attualità del pericolo di inquinamento della prova, nonché relativi alla sussistenza del pericolo di fuga nel senso di cui all'enunciato principio)
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/1998, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 23.1.1998
1) Dott. Renato Fulgenzi Consigliere SENTENZA
2) Dott. Giovanni Caso Consigliere N.256
3) Dott. Adalberto Albamonte Consigliere REGISTRO GENERALE
4) Dott. Antonino Assennato Consigliere N.30018/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RO IC,
avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano in data 10 giugno 1997;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso, Udita la relazione fatta dal Consigliere Adalberto Albamonte;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. M. Favalli che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori avv.ti Corso Bovio, Delfino Siracusano;
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
1. Il Tribunale di Milano con, ordinanza del 10 giugno 1997, decidendo sulla richiesta di riesame presentata da RO IC relativamente al provvedimento con il quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, per i reati di cui agli artt. 81, 110, 321 in rel. all'art. 319 ter, comma 1, c.p., confermava il provvedimento impugnato.
Il RO era indagato perché, agendo in concorso con la madre IS Primarosa, con NI RO e con persone in corso di identificazione in servizio presso gli uffici giudiziari aventi sede in Roma, corrispondeva agli avvocati Pacifico Attilio, Previti Cesare e Acampora Giovanni, la somma di oltre 66 milioni di franchi svizzeri, mediante accrediti presso istituti bancari svizzeri, somme destinate ai predetti magistrati, al fine di favorire, contravvenendo ai doveri d'ufficio, i RO nell'esito del giudizio civile promosso nel confronti dell'IMI, nonché allo scopo di non far depositare o di far scomparire la procura speciale rilasciata dall'IMI ai propri legali per il ricorso in Cassazione, in modo da far dichiarare inammissibile il ricorso, stesso, ed infine per ottenere i provvedimenti necessari alla positiva conclusione del giudizio. In particolare, al suddetto indagato era addebitato di aver mantenuto contatti con Acampora, Pacifico e Previti, volti alla realizzazione dell'accordo di cui sopra, e quindi a rimuovere qualsiasi ostacolo all'esito favorevole della vicenda. Il pagamento era avvenuto tra il marzo ed il giugno 1994.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per deducendo nei motivi:
- il vizio di cui all'art. 606 lett. e) c.p.p. in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, erroneamente desunti: da precedenti giudizi e provvedimenti giudiziari, e dai relativi fatti, ai quali il ricorrente era estraneo;
dalle particolari modalità del riconoscimento del debito nei confronti del Pacifico da parte di NI RO, in punto di morte, che confermerebbe a parere dei giudici la natura non trasparente (perché, non documentabile) del rapporto stesso con il professionista;
dall'utilizzazione per i pagamenti oggetto di contestazione di somme tratte dal fondo "Pitara Trust", alimentato con par , te del risarcimento liquidato a seguito del giudizio IMI- SIR;
dalla corresponsione della somma oggetto di imputazione ai tre professionisti con accreditamenti su conti;
esteri, e dal rientro in Italia di una parte della somma versata al Pacifico;
dalle vicende negoziali e processuali "IMI-SIC" (mancanza procura speciale);. dagli intensi contatti telefonici durante la vicenda suddetta, (nella fase successiva alla morte di NI RO) tra RO IC ed il Pacifico;
- il vizio di cui all'art. 606 lett. e) c.p.p. in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui alle lettere a) e b) dell'art. 274 c.p.p., in particolare censurando:
1) quanto, al c.d. inquinamento probatorio, che tale prognosi fosse stata desunta: a) dalla natura del reato contestato (art. 319 ter c.p.), per i pretesi rapporti cioè con l'ambiente giudiziario;
b)
dalla mancata indicazione della destinazione del residuo del provento IMI, e dei nominativi dei destinatari del denaro erogato con finalità corruttive;
c) dalle rogatorie in corso per l'acquisizione degli elementi bancari di riscontro;
d) dal pericolo di contatti con gli altri coindagati e con i concorrenti ancora ignoti al fine di concordare la difesa;
2) quanto al pericolo di fuga, in quanto desunto dalla sua residenza all'estero, dalla disponibilità ivi di capitali, e a una pretesa manifestazione di sfiducia verso l'autorità giudiziaria italiana;
- nullità dell'ordinanza cautelare e di riesame, per violazione del disposto dell'art. 292, co. 2, lett. c) c.p.p. mod. con riferimento all'art. 606 lett. "e" c.p.p., non essendo i stata data ragione della sussistenza attuale delle esigenze cautelari in rapporto al tempo trascorso dalla commissione del reato (giugno 1994). I difensori hanno depositato una memoria volta ad approfondire alcune delle censure enunciate con il ricorso.
2 Le censure in materia di gravi indizi di colpevolezza sono infondate.
Sul punto, il ricorrente, in pratica, si duole del ragionamento logico, ovvero dei criteri logici utilizzati dal Tribunale ai fini della identificazione delle fonti indizianti nonché dei motivi della rilevanza dei medesimi, dal momento che - a suo avviso - gli elementi di fatto utilizzati non sarebbero idonei, per mancanza dei caratteri della specificità, concretezza e consistenza, alla configurazione di quel quadro di probabile colpevolezza in ordine al reato contestato. In particolare, è stata rilevata la mancanza dell'identificazione dei pubblici ufficiali che si assumono corrotti, lo specifico oggetto degli atti "compravenduti", la natura dell'attività degli "intermediari" corrotti, ed infine l'assenza di "sintomaticità" indiziante della dazione della somma di denaro di cui all'imputazione.
Non ignora questo Collegio che, a seguito della novella n. 332 del 1995 modificativa dell'art. 292 c.p.p., in materia di indizi è richiesto un giudizio probabilistico di colpevolezza assai, più approfondito, che non in passato e tale da superare la distinzione tra valutazioni di tipo indiziario, rilevanti in sede di cautela de libertate, e giudizio sul merito dell'accusa in sede dibattimentale (Corte Cost. n. 131 del 1996), conferendosi così al primo tipo di valutazione caratteri non di marginalità rispetto al secondo, ma di rigorosa funzionalità rispetto all'adozione della misura stessa, che pur richiede un giudizio probabilistico equivalente, ma non identico, di colpevolezza atto a giustificare la limitazione del diritto della libertà personale.
Tuttavia, proprio sulla base del suddetto parametro normativo, questo Collegio deve osservare che, non solo non è mancata la motivazione sul punto da parte del Tribunale, ma la valutazione appare ragionevole e corretta almeno, allo stato, secondo quanto necessario ai fini cautelari, tanto da delineare un plausibile quadro di "qualificata probabilità di colpevolezza".
Le fonti indizianti, difatti, sono state identificate nelle modalità e nelle circostanze della corresponsione, altre legali della somma, su indicata, di entità sproporzionata rispetto a qualsiasi tipo di attività meramente, professionale;
dai rapporti che il RO aveva intrecciato con il Pacifico, l'Acampora ed il Previti aventi come oggetto la vicenda IMI ma al di fuori, delle istanze giudiziali ed extragiudiziali (riguardo alle quali il ricorrente era rappresentato da altri due professionisti legali), rapporti Particolarmente intensi nei momenti cruciali della vicenda stessa;
nell'assenza di una ragionevole e legittima causale della c.d. dazione, promessa, pattuita ed avvenuta con scansioni temporali intrinsecamente collegate alla definizione della vicenda IMI-RO, il cui positivo e definitivo esito andava a datare, infine, l'avvenuta dazione stessa.
Inoltre, gli indizi sono stati desunti dalle discutibili della vicenda giudiziaria in esame, e da una che fu effettuata, come concordato, quando qualsiasi pericolo di compromissione delle aspettative di locupletazione del RO venne meno in tutte le sedi giudiziarie, non ultime quelle relative alla "scomparsa" della procura ad litem;
dazione infine che avveniva utilizzando i fondi derivanti dalla definizione del rapporto IMI-RO. A quanto sopra si aggiunga il circuito bancario utilizzato per i versamenti effettuati, e le cautele poste in essere per porre al sicuro il provento di tutta l'operazione IMI-RO. Il suddetto quadro indiziario trova articolazione è substrato probatorio in numerosi elementi tratti dalle indagini espletate, dalle dichiarazioni degli indagati e di persone informate dei fatti, dalle acquisizioni documentali di varia specie, secondo una progressiva concludenza, concretezza e specificità, tali da dissipare ogni equivocità valutativa, nonché quell'incertezza del complessivo risultato probabilistico denunciata nel ricorso. Alla luce di suddetti elementi ed al ragionamento logico seguito dai giudici di merito per definire il quadro probabilistico di colpevolezza, non è dato a questa Corte, contrariamente alla pretesa difensiva, il potere di compiere dei fatti come risultano dal provvedimento impugnato, ne' di sindacare gli apprezzamenti di fatto compiuti al riguardo.
Diversamente questo Collegio deve concludere riguardo alle censure concernenti le esigenze cautelari, in ordine alle quali non pare che i giudici si siano ispirati al canone normativo.
Quanto alle esigenze relative al c.d. inquinamento probatorio, non sembra che il Tribunale si sia esattamente attenuto al dettagliato parametro descrittivo che è contenuto nella lett. a) dell'art. 274. Se difatti vengono, indicati alcuni fatti da. cui si può desumere il suddetto pericolo, quali la preordinata ed, organizzata attività, corruttiva diretta a "falsare gli esiti dei processi", sulla quale, si basa l'ipotesi di accusa, si trascurano del tutto i criteri della specificità e concretezza del pericolo di inquinamento probatorio, caratterizzanti l'esigenza cautelare prospettata, oltre che, della inderogabilità della misura applicata in vista dello scopo predetto;
e ciò con riguardo anche allo stato delle acquisizioni probatorie ovvero, di accusa.
Ed ancora, viene, trascurato il parametro dell'attualità del pericolo inquinante le indagini, il quale richiedeva particolare considerazione dal momento che i fatti risalgono al 1994, e la misura è stata adottata nel 1997. Senza considerare, poi, che dall'ordinanza, impugnata traspare, finalizzazione del mezzo cautelare per assicurare collaborazione di dissociazione, ed ammissione degli addebiti da parte dell'indagato, criterio questo escluso dal testo della norma di cui alla lett. a) cit., come modificata dall'art. 3 l. n. 332 del 1995. Quanto al pericolo di fuga, il trasferimento in un paese estero in epoca assai precedente all'inizio del procedimento e della stessa vicenda non appare ne' giuridicamente ne' logicamente criterio sintomatico della rilevata situazione di pericolosità; dovendo essa semmai essere desunta dalle modalità della condotta (es. permanenza all'estero, senza apprezzabile e comprovato motivo, durante il procedimento, nonché in assenza di qualsiasi affidabile prospettiva di disponibilità verso la giurisdizione dello Stato), di cui nell'ordinanza non viene dato alcun elemento di riferimento specifico. Nè la conservazione all'estero delle somme derivanti dalla conclusione della vicenda IMI-RO, in assenza di altri elementi, può essere assunta come dato sintomatizzante di pericolosità, salvo che non si voglia attraverso la misura cautelare esercitare, una sorta di "pressione" sull'indagato a porre le predette somme nella sfera di disponibilità coercitiva dell'autorità procedente;
il che esulerebbe. completamente, dalla natura dello strumento cautelare personale.
D'altra parte, la misura adottata, quanto alle esigenze cautelari in esame, non viene collegata ad elementi specifici e concreti dai quali desumere il pericolo concreto di una sottrazione irreversibile dell'indagato all'istanza di giustizia dello Stato. Ma, il rilievo che maggiormente merita di essere sottolineato, in termini di censura di legittimità, va identificato nella violazione del disposto conclusivo della norma di cui al comma 2 lett. c dell'art. 292, secondo il quale l'esposizione dei motivi per i quali gli elementi di fatto "assumono rilevanza" non può non "tener conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato"; parametro temporale di importante rilievo prognostico, e quindì indefettibile, per saggiare il periculum libertatis.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Milano.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, norme att. c.p.p.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 23 gennaio 1998. Depositato in Cancelleria il 4 marzo 1998