Sentenza 17 giugno 2004
Massime • 1
In tema di patteggiamento in appello (art. 599, comma quarto, cod. proc. pen.), il giudice, nell'accogliere la richiesta delle parti, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, in virtù dell'effetto devolutivo, una volta che lo stesso imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la cognizione è limitata esclusivamente ai motivi non rinunciati, riguardanti proprio il regime sanzionatorio; tuttavia, il giudice deve rilevare l'eventuale sussistenza delle condizioni che impongano il proscioglimento dell'imputato, dando atto della verifica a tal fine compiuta con sintetica enunciazione. Ne consegue che la doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. non può risolversi in una denuncia di mera omissione formale o di genericità di tale delibazione, ma deve contenere necessariamente l'indicazione di elementi concreti che, ove rettamente considerati e valutati, avrebbero condotto ad una declaratoria d'ufficio di proscioglimento. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta l'espressione adottata dal giudice di merito "non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/06/2004, n. 36028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36028 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 17/06/2004
Dott. CALABRESE Renato LUIGI - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1164
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo TO - Consigliere - N. 180/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
il 16.9.2003, dall'avv. Francesca Conte, difensore di:
MA GI, nato a [...] il [...];
l'8.9.2003, da IL ON, nato a [...] il [...];
il 18.9.2003 dall'avv. GIa Cretì, difensore di:
ZZ OS, nata ad [...] il [...]; il 17.9.2003 dallo stesso avv. GI Cretì, difensore di:
SI VI, nato il [...] a [...];
ed il 17.9.2003 da EC NL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 3 luglio 2003. Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo TO BRUNO;
Lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale in sede che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20 maggio 2002, il GIP. del Tribunale di Lecce dichiarava IO GI, LE ON, IN OS, TR VI e CH NL colpevole dei reati loro ascritti (artt. 73 e 74 del d.p.r. n. 309/1990) e li condannava alle pene ritenute di giustizia. Proposto gravame avversa l'anzidetta decisione, gli imputati ed il PG concordavano la pena da applicare, previa rinunzia da parte degli imputati agli altri motivi di gravame.
Avverso l'anzidetta decisione, i difensori degli imputati IO, IN e TR ed il CH e LE personalmente hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo le ragioni di censura specificate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - LE TO eccepisce la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge sostanziale e processuale, ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p. nonché per inesistenza, insufficienza ed illogicità della motivazione ai sensi dello stesso art. 606 lett. e) del codice di rito;
il difensore di IO GI deduce violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. nonché carenza, illogicità e contraddirorietà della motivazione;
il difensore di TR VI eccepisce la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 599, comma 4, c.p.p.; nonché la nullità per mancanza di motivazione, ai sensi dello stesso art. 606 lett. e) dello stesso codice di rito;
CH NL la violazione dell'ari. 606 lett. b) ed e) c.p.p.;
il difensore di IN OS eccepisce la violazione degli artt. 125, 129, 191, 267, 271 c.p. e degli artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/90 in relazione all'art. 606 lett. b) c) ed e) c.p.p.; nonché erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità; difetto assoluto di motivazione.
Comune a tutti i ricorsi è, dunque, il rilievo di nullità dell'impugnata sentenza che, nel recepire il patteggiamento della pena intervenuto in appello, previa rinuncia ai restanti motivi di gravami, a norma dell'art. 599, comma quarto, del codice di rito, non avrebbe motivato in ordine all'insussistenza delle condizioni che avrebbero, invece, imposto il proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. La doglianza è manifestamente infondata.
Ed invero, è interpretazione largamente prevalente nella giurisprudenza di questa Suprema Corte quella secondo cui, in tema di patteggiamento in appello, il giudice, nell'accogliere la richiesta delle parti, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 c.p.p., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che lo stesso imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione è limitata esclusivamente ai motivi non rinunciati, riguardanti proprio il regime sanzionatorio (cfr., da ultimo, Cass. sez. 6, 8.5.2003, n. 35108, rv. 226707). Ciò non significa, certamente, che il giudice non abbia il dovere di rilevare l'eventuale sussistenza delle condizioni che impongano il proscioglimento dell'imputato, nonostante l'intervenuto accordo sulla pena (cfr., in tal senso, Cass. sez. 1^, 9.6.2000, n. 4282, rv. 216741). Sennonché di tale verifica, è sufficiente che si dia, solo, atto senza necessità di un particolare impegno motivazionale. Il che è esattamente avvenuto nella fattispecie in esame, in cui la Corte territoriale ha rilevato, sia pure con enunciazione sintetica, che non ricorrevano i presupposti richiesti per l'applicazione dell'art. 129, comma secondo, del codice di rito.
Va, inoltre, considerato che la mancanza di un onere di espressa motivazione al riguardo è anche correlata alla presunzione d'inesistenza delle cause di non punibilità, connessa proprio alla rinuncia ai motivi di gravame relativi alla responsabilità. Di guisa che, la doglianza riguardante la mancata applicazione dell'art. 129 non può risolversi in una denuncia di mera omissione formale o di genericità di tale delibazione, ma deve contenere necessariamente l'indicazione di elementi concreti che, ove rettamente considerati e valutati, avrebbero dovuto condurre ad una declaratoria d'ufficio di proscioglimento (così, Cass. sez. 6^, 24.4.2002, n. 31514, rv. 222572).
Orbene, nessuno dei ricorsi proposti segnala, al di là di dati meramente congetturali e valutativi, come per il TR, elementi concreti che avrebbero imposto il proscioglimento ai sensi della norma processuale invocata. Inoltre, per effetto della rinuncia, non sono più proponibili, in questa sede di legittimità, eccezioni di inutilizzabilità delle risultanze processuali conseguenti alla pretesa inosservanza delle disposizioni in tema di intercettazione di comunicazioni, così come dedotto, invece, nel ricorso proposto in favore della IN.
2. - La manifesta infondatezza dei ricorsi ne comporta, allora, l'inammissibilità che va, dunque, dichiarata con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi;
condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno di essi al pagamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2004