Articolo 5 della Legge 5 marzo 1990, n. 45
Articolo 4Articolo 6
Versione
10 marzo 1990
Art. 5. Determinazione del diritto e della misura
della pensione 1. Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa, purche' i periodi di contribuzione ricongiunti non siano inferiori a 35 anni o sia stata raggiunta l'eta' per il collocamento a riposo per aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le specifiche norme per la pensione di inabilita' o invalidita'.
2. Per i contributi versati in misura fissa si assume quale reddito o retribuzione, agli effetti pensionistici, il decuplo dei contributi medesimi.
Entrata in vigore il 10 marzo 1990
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