Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 03/03/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLÌ
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Valentina
Vecchietti pronuncia ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1304 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
Fisc. , per essa la Parte_1 P.IVA_1
mandataria elettivamente domiciliata in FORO Parte_2
BUONAPARTE 20 20121 MILANO, presso lo studio dell'avv.
CALABRESI ROBERTO, rappresentata e difesa dall'avv. CALABRESI
ROBERTO (c.f. ) C.F._1
ATTRICE
nei confronti di
- Cod. Fisc. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
in punto a: Altri istituti relativi alle successioni
Conclusioni delle parti
Come da verbale di udienza del 12 febbraio 2025 e dunque
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forli', in composizione monocratica, contrariis rejectis, ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua e ritenuta la ricorrenza dei presupposti ex art. 485 c.c., accertare nei confronti della sig.ra
1
e residente in [...] int. 1 nel Comune di C.F._2
Forlì (FC) l'acquisto della qualità di erede puro e semplice dei sig.ri
[...]
nato il giorno 25.10.1923 a TR (FI) CF Per_1 C.F._3
e nata a [...] il giorno 19.05.1933 CF
[...] Controparte_2 [...]
C.F._4
Parte convenuta contumace
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La società e per essa la mandataria Parte_1 Parte_2
(di seguito anche “la ricorrente”) depositava ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
per sentire accolte le seguenti conclusioni: “accertare nei confronti della sig.ra nata a [...] il giorno 08/01/1953 CF Controparte_1
e residente in [...] int. 1 nel Comune C.F._2
di Forlì (FC) l'acquisto della qualità di erede puro e semplice dei sig.ri nato il giorno 25.10.1923 a TR (FI) C Persona_1 [...]
e nata a [...] il giorno 19.05.1933 C.F._3 Controparte_2
C ”. CodiceFiscale_4
Allegava la ricorrente di avere acquistato un portafoglio di crediti pecuniari a sofferenza, fra i quali è compreso il credito oggetto di causa. Allegava la ricorrente che con atto del 28/01/2003 a rogito del Dott.
[...]
Notaio in Forlì Rep 187699 Racc 17044 la Persona_2 [...]
(già Controparte_3 [...]
) aveva concesso a titolo di mutuo fondiario Controparte_4
alla sig.ra in qualità di titolare della ditta individuale “L'Iris Controparte_1
di Bandini Liliana” la somma di € 90.000,00. A garanzia del corretto
2 adempimento dell'obbligazione assunta veniva iscritta ipoteca volontaria di primo grado in data 30/01/2003 reg part 364 sull'immobile di proprietà dei sig.ri e sito in Forlì (FC) in Via Fiorini n. Persona_1 Controparte_2
4 (rispettivamente padre e madre della sig.ra , intervenuti Controparte_1
nell'atto in qualità di terzi datori di ipoteca); i sig.ri e CP_1 CP_2
decedevano entrambi. I chiamati all'eredità rinunciavano tutti, ad eccezione di (di seguito anche “la convenuta”), unica chiamata a non Controparte_1
avere rinunciato. Allegava la ricorrente che, tuttavia, la convenuta, dopo la morte dei de cuius, aveva continuato a possedere il bene ereditario, oltre i tre mesi dall'apertura della successione: ciò sarebbe dimostrato dalle relate positive di notifica degli atti di precetto e pignoramento eseguite presso l'immobile caduto in successione e oggetto di ipoteca, ed inoltre la convenuta avrebbe fissato la propria residenza presso l'abitazione dei genitori. Ad avviso della ricorrente, sussisterebbero i presupposti di cui all'art. 485 c.c. ai fini della declaratoria della qualità di erede puro e semplice.
Non si costituiva la convenuta, dichiarata contumace alla udienza del
11.12.2024. Alla medesima udienza, su richiesta della ricorrente, venivano concessi i termini di cui all'art. 281 duodecies c.p.c..
La causa è stata istruita documentalmente.
La legittimazione attiva e l'interesse ad agire della ricorrente sono documentati sub doc.ti 2, 4, 5, quale cessionaria del credito vantato dalla cedente di cui i de cuius erano terzi datori di ipoteca (doc. 9).
La legittimazione passiva della convenuta appare del pari documentata sub doc.ti 6 e 7, da cui emerge la qualità di chiamata alla eredità della convenuta.
3 Nel merito, va precisato che l'art. 485 c.c. prevede che “il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi [487 c.c.; 749, 774 ss. c.p.c.] Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice [476 c.c.]”; nella giurisprudenza di legittimità si evidenzia che “… il chiamato che sia nel possesso o compossesso anche di un solo bene, tuttavia, ex art. 485 comma II cod. civ., si considera erede puro e semplice se non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, sicché in tal caso l'accettazione ex lege dell'eredità è determinata dall'apertura della successione, dalla delazione ereditaria, dal possesso dei beni e dalla mancata tempestiva redazione dell'inventario (Cass. Sez. 6 - 2, n. 5247 del
06/03/2018). In tal senso, il possesso rilevante ai fini dell'art. 485 cod.
civ. non deve necessariamente manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, ma si esaurisce in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario: …” (Cassazione civile sez. II, 02/08/2024, (ud.
09/02/2024, dep. 02/08/2024), n.21898).
A sostegno delle proprie allegazioni, l'attrice pone la considerazione che la
4 convenuta ha fissato e mantenuto la propria residenza presso l'immobile ereditario di via Fiorini 4 (doc. 10 e doc. 1 depositato il 2.1.2025); il mero mantenimento della residenza formale, tuttavia, non è sufficiente al fine della prova del possesso del bene;
invero, nella giurisprudenza di merito, si è
evidenziato che “vero è che vige la presunzione che identifica nella residenza anagrafica anche l'abituale domicilio di un soggetto, ma non è
invece affatto vero che vige l'ulteriore presunzione che identifica nell'avere il domicilio abituale in un immobile il fatto di essere possessore dello stesso.
Evidenzia l'appellante che, guardando alle definizioni date dal codice civile agli istituti della residenza, del domicilio e del possesso, si evince che né
l'avere stabilito in un luogo la sede principale dei propri affari o interessi, né
l'avere in un determinato luogo la propria dimora abituale, costituiscono attività corrispondenti all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Il
possesso, infatti, è costituito da due elementi: il corpus possessionis, cioè il potere di fatto sulla cosa, e l'animus possidenti, ossia la volontà di esercitare sulla cosa una signoria corrispondente alla proprietà o ad altro diritto reale.
Ebbene, nessuno dei due suddetti elementi può ritenersi sussistente per il solo fatto di avere il domicilio o la residenza in un determinato bene immobile” (Corte appello Firenze sez. I, 30/09/2020, n.1842, DeJure).
Allega altresì l'attrice che il possesso, da parte della convenuta, sarebbe dimostrato dalle relate di notifica eseguite presso l'immobile; tuttavia,
dall'analisi del doc. 9, emerge che le notifiche avvennero ex art. 140 c.p.c. e non nelle mani della sig.ra Resta, dunque, solo il dato formale della CP_1
residenza, che, tuttavia, come precisato recisamente dalla giurisprudenza sopra citata, non è sufficiente alla dimostrazione della relazione effettiva di
5 fatto con il bene nella quale il possesso si sostanzia, in termini di corpus e animus. Neppure potrebbe valorizzarsi, al fine della prova, la contumacia della convenuta, atteso che, come è noto, la contumacia non costituisce non contestazione dei fatti che formano oggetto della domanda, sostanziandosi in un comportamento neutrale che non esime la parte onerata dal soddisfacimento dell'onere della prova sulla stessa incombente.
Così, la domanda formulata dalla attrice in questa sede risulta destituita di prova e di fondamento e non può essere accolta.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Forlì in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla causa n. 1304 del 2024 , ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) Respinge la domanda di Parte_1
2) Nulla sulle spese.
Forlì, 3 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Vecchietti
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