Articolo 4 della Legge 27 febbraio 1958, n. 114
Articolo 3Articolo 5
Versione
25 marzo 1958
Art. 4.

Il posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia, dipendente dalla Direzione generale del tesoro (carriera direttiva, coefficiente 500), e' conferito mediante pubblico concorso per titoli ed esperimento.
Per l'ammissione al concorso previsto dal precedente comma, per il quale non e' richiesto il possesso di titolo di studio, il limite massimo di eta' e' stabilito in anni 45.
Al direttore della Scuola dell'arte della medaglia - cui e' affidato l'insegnamento, nella Scuola stessa, della modellatura a bassorilievo e della composizione di monete, medaglie, placchette e sigilli - compete anche lo studio e l'apprestamento dei modelli relativi alle monete, medaglie, sigilli, placchette e simili interessanti l'Amministrazione dello Stato.
Entrata in vigore il 25 marzo 1958