Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/02/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 445/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere rel.
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 9.1.2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Annoni Federico Gabriele, con Pt_1 P.IVA_1
elezione di domicilio in Via Baracchini 1, 20123 Milano, presso e nello studio del difensore;
appellante
CONTRO
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Carignola Luca, con elezione di domicilio in Via Morazzone n. 5, 21052 Varese, presso e nello studio del difensore;
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_3
Ignelzi Manuela, con elezione di domicilio in Tradate (VA), Corso G. Matteotti n. 59, presso e nello studio del difensore;
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Giardini Controparte_3 P.IVA_4
Mauro, con elezione di domicilio in va Cerva 8, Milano, presso e nello studio del difensore;
appellati
1
CONCLUSIONI per Pt_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito:
Riformare integralmente, per le causali di cui in narrativa, la Sentenza n. 5/2024 pubblicata il
08.01.2024 - Tribunale di Varese (Giudice Dott. Fabio Eugenio Maria Iacopini - R.G.n. 417/2021) e per l'effetto: i) accertare e dichiarare l'inadempimento di Controparte_1
al Contratto nr. 10136716 del 01.02.2019 e ii) condannare la medesima, in
[...]
persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento del danno in favore della deducente della somma di € 136.980,51 di cui € 98.100,51 (per manodopera ed esborso verso terzi fornitori) ed €
36.000,00 ed € 2.880,00 (per penale da ritardo) oltre interessi di mora dalla data della domanda fino al pagamento da parte della convenuta ovvero in quel maggiore o minore importo che risulterà accertato, anche a mezzo C.T.U., all'esito del giudizio.
Ordinare la restituzione in favore di i ogni somma e spesa, anche per spese legali ed Parte_1
interessi, che la stessa - in forza della Sentenza del Tribunale di Varese n. 5/2024 pubblicata il
08.01.2024 - abbia corrisposto alle controparti oltre interessi di mora e rivalutazione.
Assumere ogni statuizione e provvedimento ritenuto necessario ed opportuno.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis rejectis, così giudicare:
NEL MERITO: respingere l'appello ex adverso proposto e confermare la sentenza n. 5/2024 emessa dal Tribunale di Varese in data 5/1/2024 per le motivazioni esposte nella memoria del 2/7/2024.
Con vittoria di spese e compensi professionali del grado di giudizio.
Per Controparte_2 piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, previa ogni opportuna e necessaria declaratoria anche in rito, ogni avversaria difesa, domanda istanza ed eccezione rigettate, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE: in via preliminare, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dalla società per le ragioni indicate in atti, confermando la sentenza n. 5/2024 emessa dal Parte_1
2 Tribunale di Varese in persona del Giudice Dr. Iacopini il 05.01.2024, pubblicata il 08.01.2024
(oggi oggetto di gravame) e tutte le statuizioni in essa contenute. nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della suddetta domanda in via preliminare, rigettare, in quanto infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla società
[...]
, per le ragioni indicate in atti, confermando la sentenza n. 5/2024 emessa dal Tribunale di Pt_1
Varese in persona del Giudice Dr. Iacopini in data 05.01.2024, pubblicata il 08.01.2024 (oggi oggetto di gravame) e tutte le statuizioni in essa contenute.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande di parte appellante , Parte_1
in via preliminare:
- accertarsi la mancata integrazione della domanda di parte appellata Controparte_1
nel corso del giudizio di primo grado, per come disposto dal Giudice di primo
[...]
grado, ex art. 163, comma 3, n. 3 e 4 c.p.c., e art. 164, comma 4 e 5 c.p.c., con provvedimento fuori udienza del 14.10.2021;
- per l'effetto, dichiararsi la nullità della domanda proposta da Controparte_1
nei confronti della terza chiamata “ nel corso del giudizio
[...] Controparte_2
di primo grado, e conseguentemente rigettare in rito la domanda proposta da Controparte_1
nei confronti della terza chiamata “ nel corso
[...] Controparte_2 del giudizio di primo grado a causa della nullità non sanata dell'“atto di citazione per la chiamata in causa dei terzi”.
Con vittoria delle spese di lite e con condanna della società Controparte_1 al risarcimento dei danni da liquidarsi dall'Intestata Corte d'Appello, ex art. 96, comma 1 c.p.c., per avere la società chiamato in giudizio la società “ Controparte_1 [...]
nel corso del giudizio di primo grado senza alcun motivo in fatto e in Controparte_2
diritto, per come esposto in atti;
nel merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della predetta eccezione preliminare in rito, in via preliminare:
- accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in atti, l'intervenuta decadenza della possibilità di far valere in giudizio le domande avanzate da parte della società Controparte_1
nei confronti di “ in quanto
[...] Controparte_2 Controparte_1
non ha effettuato alcuna contestazione di vizio nei termini previsti dalla legge [ai
[...] sensi e per gli effetti dell'art. 2226 c.c. (contratto d'opera), ovvero, in subordine, ai sensi e per gli
3 effetti dell'art. 1495 c.c. (contratto di vendita), ovvero, in estremo subordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 c.c. (contratto di appalto)] e, comunque, ha accettato l'opera;
- accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in atti, l'intervenuta prescrizione del diritto di nei confronti di per non Controparte_1 Controparte_2 averlo azionato nei termini previsti dalla legge [ai sensi e per gli effetti dell'art. 2226 c.c. (contratto d'opera), ovvero, in subordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1495 c.c. (contratto di vendita), ovvero, in estremo subordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 c.c. (contratto di appalto)];
- per l'effetto, rigettare tutte le domande avanzate da parte della società Controparte_1
nei confronti di “ ;
[...] Controparte_2
b) in via principale, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della predetta eccezione preliminare nel merito:
- accertare, per tutto quanto esposto in atti, che “ ha effettuato Controparte_2 tutte le lavorazioni alla medesima commissionate da parte di Controparte_1
a perfetta regola d'arte e, comunque, seguendo dettagliatamente le specifiche indicazioni tecniche alla stessa fornite sulla base dei disegni tecnici realizzati da e Controparte_1 consegnati ad “ ; Controparte_2
- per l'effetto, rigettare tutte le domande avanzate da parte della società Controparte_1
nei confronti di “ , in quanto infondate in fatto
[...] Controparte_2
e in diritto, per i motivi specificati in atti.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite e con condanna della società Controparte_1
al risarcimento dei danni da liquidarsi dall'Intestata Corte d'Appello, ex art. 96,
[...] comma 1 c.p.c., per avere la società chiamato in giudizio la Controparte_1 società “ nel corso del giudizio di primo grado senza alcun Controparte_2
motivo in fatto e in diritto, per come esposto in atti.
In via istruttoria:
- rigettarsi ogni avversaria istanza istruttoria;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenga di ammettere le istanze istruttorie formulate ex adverso, ammettersi le istanze istruttorie formulate da parte appellata
“ con il “foglio di precisazione delle conclusioni” depositato Controparte_2
telematicamente in data 31.07.2023 (nel corso del giudizio di primo grado), qui sotto ritrascritte:
A) si chiede ammettersi prova per testi in ordine alle seguenti circostanze, precedute dalla locuzione
“vero che” ed espunte eventuali valutazioni:
4 1) nel primo bimestre dell'anno 2019, la società prendeva Controparte_1 contatti con la società “ incaricandola in ordine alla realizzazione Controparte_2 di una “testa 5 strati con filiera”;
2) in data 12.03.2019, la società consegnava alla società Controparte_1
“ , come da doc. 01 del fascicolo di primo grado di Controparte_2 [...]
che si rammostra, il materiale necessario per la realizzazione della Controparte_2 predetta “testa 5 strati con filiera”;
3) nel mese di marzo dell'anno 2019, la società “ consegnava Controparte_1 alla società “ tutti i disegni tecnici contenenti le specifiche Controparte_2 tecniche delle componenti della “testa 5 strati con filiera” da realizzare, come da docc. 02a, 02b,
02c, 02d, 02e, 03a, 03b, 03c, 04a, 04b, 04c, 05a, 05b, 06a, 06b, 07a, 07b del fascicolo di primo grado di “ che si rammostrano;
Controparte_2
4) i disegni tecnici contenenti le specifiche tecniche delle componenti della “testa 5 strati con filiera” da realizzare, come da docc. 02a, 02b, 02c, 02d, 02e, 03a, 03b, 03c, 04a, 04b, 04c, 05a, 05b,
06a, 06b, 07a, 07b del fascicolo di primo grado di “ che si Controparte_2 rammostrano, sono stati redatti e firmati da “ ; Controparte_1
5) il disegno c.d. “Layer A” è stato modificato da ed inviato Controparte_1
a “ con mail del 30.03.2019, come da docc. 04a, 04b del fascicolo Controparte_4 di primo grado di “ che si rammostrano;
Controparte_2
6) il disegno c.d. “corpo esterno” è stato modificato da ed Controparte_1 inviato a con mail del 31.03.2019, come da docc. 05a, 05b del Controparte_4 fascicolo di primo grado di “ che si rammostrano;
Controparte_2
7) il disegno c.d. “premaschio” è stato modificato da ed Controparte_1 inviato a con mail del 02.04.2019, come da docc. 06a, 06b del Controparte_4 fascicolo di primo grado di “ che si rammostrano;
Controparte_2
8) in data 24.04.2019, la società “ consegnava ad Controparte_2 [...]
la “testa 5 strati con filiera”, come da doc. 08 del fascicolo di primo Controparte_1 grado di “ che si rammostra;
Controparte_2
9) la fattura n. 60/2019 del 29.04.2019 per complessivi € 24.002,00 emessa da “ Controparte_2
veniva pagata da parte di , come da docc.
[...] CP_1 Controparte_1
09 e 18 del fascicolo di primo grado di “ che si rammostrano;
Controparte_2
10) nel mese di luglio dell'anno 2019, riconsegnava ad Controparte_1
“ la “testa 5 strati con filiera”; Controparte_2
5 11) nel mese di luglio dell'anno 2019, consegnava ad Controparte_1
“ i disegni di cui ai docc. 10a, 10b, 10c, 10d, 10e del fascicolo di Controparte_2 primo grado di “ che si rammostrano;
Controparte_2
12) i disegni di cui ai docc. 10a, 10b, 10c, 10d, 10e del fascicolo di primo grado di Controparte_2
che si rammostrano, contenenti le modifiche delle componenti della “testa 5
[...] strati con filiera”, sono stati redatti e firmati da “ ; Controparte_1
13) nel mese di luglio dell'anno 2019, la società “ apportava le Controparte_2 modifiche richieste da con riferimento al c.d. Controparte_1
“posizionamento foro sonda”, come risulta evidenziato dal doc. 10e del fascicolo di primo grado di
“ che si rammostra;
Controparte_2
14) nel mese di luglio dell'anno 2019, la società consegnava Controparte_2 nuovamente ad la “testa 5 strati con filiera” con le Controparte_1 modifiche richieste da quest'ultima società, come da doc. 11 del fascicolo di primo grado di
“ che si rammostra;
Controparte_2
15) nel mese di ottobre dell'anno 2019, la società Controparte_1 consegnava ad “ la “testa 5 strati con filiera”, come da doc. 12 Controparte_2 del fascicolo di primo grado di “ che si rammostra;
Controparte_2
16) nel mese di ottobre dell'anno 2019, i Sigg. e consegnavano al Sig. CP_5 CP_6
i docc. 13a, 13b, 13c, 13d del fascicolo di primo grado di Parte_2 Controparte_2
che si rammostrano;
[...]
17) i disegni di cui ai docc. 13a, 13b, 13c, 13d del fascicolo di primo grado di “ CP_2 [...]
che si rammostrano, contenenti le modifiche delle componenti della “testa 5 Controparte_2 strati con filiera”, sono stati redatti e firmati da “ ; Controparte_1
18) nel mese di ottobre dell'anno 2019, la società “ apportava le Controparte_2 modifiche richieste da con riferimento all'aumento di Controparte_1 profondità del canale per il passaggio del materiale all'interno della “testa 5 strati con filiera”, come da doc. 13d del fascicolo di primo grado di “ che si Controparte_2
rammostra;
19) in data 22.10.2019, la società “ consegnava ad Controparte_2 [...]
la “testa 5 strati con filiera”, come da doc. 14 del fascicolo di primo Controparte_1 grado di “ che si rammostra;
Controparte_2
20) in data 25.10.2019, la società consegnava a “ CP_1 Controparte_1 [...]
la “testa 5 strati con filiera” perché quest'ultima venisse assemblata, Controparte_2
6 come da doc. 15 del fascicolo di primo grado di “ che si Controparte_2
rammostra;
21) in data 28.10.2019, la società “ consegnava ad Controparte_2 [...]
la “testa 5 strati con filiera”, assemblata, come da doc. 16 del fascicolo Controparte_1 di primo grado di “ che si rammostra;
Controparte_2
22) la fattura n. 171/2019 del 31.10.2019 per complessivi € 2.802,00 emessa da “ Controparte_2
, come da docc. 17 e 18 del fascicolo di primo grado di “
[...] Controparte_2
che si rammostrano, veniva pagata da parte di
[...] Controparte_1
.
[...]
Si indicano a testimoni:
I) su tutti i predetti capitoli di prova:
- Sig. , residente in [...]; Testimone_1
II) sui capitoli di prova nn. 9) e 22):
- Sig.ra residente in [...] - 20013 - Vicolo Fratelli Rosselli n. 10. Testimone_2
B) Nella denegata ipotesi di ammissione del capitolo di prova n. 13) articolato da parte di
[...]
con memoria ex art. 183 co. VI n. 2) c.p.c. del 21.04.2022 (nel giudizio Controparte_1
di primo grado), si chiede di essere ammessi alla prova contraria con il seguente testimone:
- Sig. , residente in [...]. Testimone_1
Per Controparte_3
Piaccia alla Eccellentissima corte d'Appello di Milano ogni contraria istanza disattesa, nel dare atto che parte appellante ha provveduto al pagamento delle spese di soccombenza liquidate in sentenza, giudicare:
Respingere il proposto appello confermando la sentenza del Tribunale di Varese del 8.1.24 n.5 con vittoria di spese e compensi di lite anche per questo grado di giudizio
In SUBORDINE nel caso di accoglimento anche parziale della impugnativa, dichiarare che ha rinunciato alla domanda di garanzia nei confronti della CP_1 Controparte_1
comparente svolta in primo grado, e, se del caso:
Dichiarare la non operatività della polizza n. 1/39098/61/150525922, stipulata da con CP_1
in relazione ai fatti dedotti in giudizio per i motivi illustrati, anche, se del caso, previa CP_3 declaratoria di inadempimento dell'assicurato rispetto all'obbligo di denuncia, dichiarando la perdita del diritto all'indennizzo che, in ogni caso, dovrà tener conto dell'art.
8.12 CGA
7 In subordine, se del caso, anche dichiarando la decadenza, prescrizione, inammissibilità e comunque infondatezza delle domande attoree, respingere la domanda di garanzia in quanto infondata.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite anche per questo grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio davanti al Tribunale Parte_1
di Varese chiedendo che venisse dichiarata la risoluzione per Controparte_1 inadempimento del contratto n. 10136716 stipulato il 1.2.2019 relativo alla fornitura di una “testa di estrusione a 5 strati”, che essa vrebbe inserito in un impianto denominato “5 Layer blown Pt_1 film extruder”, che si era impegnata a fornire a e Controparte_7 che, per l'effetto, la convenuta venisse condannata al risarcimento dei danni subiti, quantificati in €
136.980,51.
Deduceva in particolare che la “testa” era affetta da gravi vizi e difetti che ne determinavano l'inutilizzabilità ed inservibilità all'uso cui era destinata;
che i tentativi di riparazione operati da non avevano avuto esito, di talchè, per far fronte alle proprie obbligazioni verso il cliente CP_1 finale , aveva dovuto provvedere in proprio “all'esecuzione dei ripristini”, acquistando CP_7
presso terzi fornitori i beni e componenti necessari.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, la Controparte_1
chiamata in giudizio della e della Controparte_2 Controparte_3
e, nel merito, in via principale il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna della parte attrice al pagamento della somma di € 28.975,00 quale corrispettivo residuo per la fornitura eseguita in relazione al contratto per cui è causa;
in via subordinata, poi, chiedeva la condanna in manleva delle terze chiamate in caso di accoglimento delle domande attoree.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, la Controparte_2 declaratoria di nullità dell'atto di citazione per la chiamata in causa di terzo e, nel merito,
l'accertamento dell'intervenuta decadenza e la prescrizione del diritto della convenuta di far valere in giudizio le proprie domande nei suoi confronti e, conseguentemente, il rigetto delle domande svolte dalla convenuta,
Si costituiva, altresì, in giudizio chiedendo, in via principale, di Controparte_3
dichiararsi la non operatività della polizza stipulata con la convenuta e la perdita del diritto all'indennizzo e, in subordine, il rigetto delle domande attoree.
Con ordinanza 14/10/2021 il Tribunale dichiarava la nullità della citazione notificata e concedeva termine alla convenuta per l'integrazione della domanda nei confronti della terza chiamata.
8 Con sentenza n. 5/2024 resa in data 5.1.2024, pubblicata il 8.1.2024 il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla nei confronti di Parte_1 Controparte_1
della e della nel
[...] Controparte_3 Controparte_2
contraddittorio tra le parti, contrariis reiectis, rigettava le domande della parte attrice;
accoglieva la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta a, per l'effetto, condannava la parte attrice a pagare alla convenuta la complessiva somma di € 28.975,00, oltre agli interessi come in parte motiva;
condannava la parte attrice a pagare alla convenuta le spese di lite;
condannava la parte attrice a pagare alle terze chiamate le spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello deducendo con un primo motivo essere stato Parte_1 erroneamente ritenuto non essere stata fornita prova del vizio e dell'inadempimento di
[...]
lamentando che erroneamente non fossero state ammesse le prove Controparte_1
testimoniali richieste da parte attrice, oltre che la CTU sul macchinario;
lamentando ancora che il
Tribunale avrebbe illegittimamente escluso il valore probatorio rivestito dalla consulenza tecnica di parte;
deducendo che si sarebbe sottratta inopinatamente all'esame della testa di estrusione CP_1
in contraddittorio nel giugno 2020; con un secondo motivo dolendosi della omessa pronuncia sulle penali da ritardo.
Si costituiva chiedendo respingere l'impugnazione. Controparte_1
Si costituiva chiedendo dichiara inammissibile, o comunque nel Controparte_2 merito respingere l'impugnazione. Formulava subordinate.
Si costituiva chiedendo respingere l'impugnazione, e formulando Controparte_8
subordinate.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 12.11.2024 il consigliere istruttore, indicati i termini per le memorie conclusionali, fissava per la rimessione al collegio l'udienza del 28.1.2025, che si teneva con rito cartolare.
Motivi della decisione
L'impugnazione deve essere accolta.
Il primo motivo, che si duole essere stato erroneamente ritenuto non essere stata fornita prova del vizio del macchinario e del conseguente inadempimento di è Controparte_1
fondato.
9 Non sono in contestazione la stipula del contratto relativo al macchinario, così come la regolare consegna dello stesso.
Osservava il Tribunale essere pacifica, in quanto documentata e in parte non contestata, l'esistenza di malfunzionamenti del macchinario oggetto del contratto, ma osservava che nel corso del giudizio non era stato possibile accertare se gli stessi fossero stati determinati da errori nella fabbricazione del macchinario o di parti dello stesso da parte della convenuta o della terza chiamata CP_2
oppure da errori nella progettazione del macchinario stesso, pacificamente eseguita, sia quanto al progetto iniziale, sia quanto alle modifiche apportate, dalla parte attrice. Né l'accertamento sulle cause dei vizi avrebbe potuto essere effettuato a mezzo di una Consulenza Tecnica d'Ufficio, come richiesto dalla parte attrice, atteso che il macchinario, non solo non era più nella disponibilità della parte attrice, ma, come accertato, era anche stato oggetto di modifiche che avrebbero reso impossibile l'accertamento sulla responsabilità per i vizi denunciati.
La decisione deve essere riformata.
Giova ricordare che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460
c.c. (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018, Rv. 650915, e altre ivi indicate).
Nel caso in esame si deve osservare che ha provato il conferimento dell'incarico di Parte_1 produzione della “testa”, attraverso l'ordine di acquisto 1.2.209 (doc. 2 fasc. di primo grado
[...]
, che prevedeva: “Testa 5 strati filiera 120mm completa di carrello e resistenze in ceramica Pt_1
Off Completa di carrello porta testa in acciaio cromato, con regolazione dell'altezza in 4 punti
Riscaldamento con resistenze ceramiche a fascia e termoregolazione con sistema di controllo PID
N° 1 Filiere in dotazione: Diametri filiera :120mm trattamento superficiale : nichelatura chimica”. imputa i difetti contestati alla progettazione, che sarebbe stata Controparte_1
erroneamente eseguita da sostenendo di aver costruito osservando le prescrizioni di Parte_1
(pag. 5 comparsa di costituzione in primo grado;
pagg. 8/9 comparsa di costituzione in Parte_1
appello), ma non prova la specificità ed analiticità delle direttive, tali da escludere una propria autonomia, e conseguente responsabilità nella costruzione del macchinario.
In particolare, dalle comunicazioni tra le parti, risulta che avrebbe indicato una serie di Parte_1
particolari sul prodotto la cui produzione veniva commissionata ad CP_1 Controparte_1
(doc. 1 e 2 fasc. di primo grado, mail 21.12.2018 e 7.2.2019), fornendo in tale
[...] CP_1
10 occasione anche “allegati” e “schemi”, ma tali schemi ed allegati di provenienza che Parte_1 avrebbero potuto documentare l'esistenza di stringenti direttive e prescrizioni, non sono stati versati in atti.
Si deve anzi osservare che tutti i disegni di dettaglio presenti nel fascicolo processuale risultano provenire da tale che consta essere un disegnatore CP_5 Controparte_1
e recano il logo [docc. 2c, 2d, 2e, 4b,4c, 5b, 7b fasc. di primo grado].
[...] CP_1 CP_2
Consegue che se è in grado di provare di aver prodotto la Controparte_9
testa secondo direttive inequivoche di piuttosto che in autonomia, il criterio di riparto Parte_1
della responsabilità sopra ricordato non può che vederla soccombente, ed è evidentemente superfluo disporre una CTU.
Si aggiunga che il primo difetto sul quale si è intervenuto, quello relativo la perdita del rivestimento in nichel (luglio/agosto 2019) è, sulla scorta delle stesse prospettazioni di Controparte_1
imputabile ad un proprio fornitore (pag. 8 della costituzione in appello), e dunque,
[...]
nel rapporto con non può che esserne responsabile . Pt_1 CP_1
Deve quindi affermarsi la responsabilità per inadempimento di Controparte_1
Viene richiesto un danno per complessivi € 136.980,51, così specificati:
i. € 42.835,92 per manodopera diretta ed indiretta (doc. 16 – fascicolo di primo grado
Pt_1
ii. € 55.264,59 per forniture di terzi;
iii. € 36.000,00 per penali da ritardo;
iv. € 2.880,00 per interessi da ritardato incasso dell'ultima tranche di pagamento.
Ritiene la Corte di non poter ritenere provate le spese per manodopera diretta ed indiretta, non essendo in alcun modo documentata la specificità e finalizzazione delle stesse. Il rimando operato da parte appellante alla propria perizia di parte (doc. 16 – fascicolo di primo grado è Parte_1
inconferente, perché la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto.
(Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 33503 del 27/12/2018, Rv. 651998; id. Sez. 5, Ordinanza n. 34450 del
3/11/2022, Rv. 666397).
Le prove testimoniali erano state ritenute inammissibili perché documentali e valutative (ord.
19.5.2022) e non sono state riproposte con l'atto di appello, di talchè si devono ritenere rinunciate.
Chiarisce infatti la giurisprudenza di legittimità che in osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo
11 grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado. (Cass. sez. 3, Ordinanza n. 16420 del 9/6/2023, Rv. 668195, e prec. ivi indicate).
I materiali asseritamente utilizzati per la riparazione (di cui al doc. 17 – fascicolo di primo grado devono invece essere riconosciuti, non risultando da parte Parte_1 Controparte_1
una specifica contestazione in ordine alla loro eventuale non pertinenza.
[...]
Quanto alle penali, richiama il contratto con ed altra documentazione (all. 1 e Parte_1 CP_7
18 e 19 fasc. di primo grado), che risulta allegata non in lingua italiana, della quale viene da parte contestata l'utilizzabilità, in assenza di idonea traduzione;
l'eccezione è fondata, posto che CP_1
i documenti in lingua straniera possono accedere al processo se corredati da traduzione giurata o comunque non contestati, mentre in caso di contestazione è preciso onere della parte che intende avvalersene di chiederne la traduzione, ai sensi dell'art. 123 c.p.c. (il giudice ne dispone la traduzione “se la parte interessata ne fa regolare istanza” - Cass. sez. 6-1, Ordinanza n. 4416 del
23/2/2011, Rv. 616926). Né, ed anche questa è circostanza contestata, vi è agli la prova che
[...]
abbia effettivamente sostenuto le spese indicate a titolo di penale. Pt_1
S'impongono conseguentemente la riforma della sentenza impugnata, e la condanna di
[...] al risarcimento del danno in favore di in € 55.264,59, oltre Controparte_1 Pt_1
interessi legali dalla data della domanda fino al pagamento
L'art.1284 comma 4 c.c. non è infatti applicabile alle obbligazioni contrattuali risarcitorie, perché la norma si riferisce alle obbligazioni originarie del contratto e non a quelle risarcitorie sorte a seguito di inadempimento;
per queste ultime, per loro natura illiquide, è necessaria una previa liquidazione da parte del giudice, secondo i principi propri dei debiti di valore.
Non sono state riproposte domande nei confronti né nei confronti Controparte_2
di Controparte_10
Non pertinente il richiamo giurisprudenziale operato in note di replica da Controparte_1
posto che la decisione citata (Cass. sezione III, 18/9/2023 n. 26780, RV 668758)
[...]
fa riferimento al diverso caso in cui era stata accolta in primo grado la domanda principale di condanna al risarcimento dei danni ed omessa la pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all'accoglimento della domanda principale, mentre nel caso in esame la domanda di condanna al risarcimento del danno era stata respinta, quindi le domande verso il terzo e verso la compagnia assicuratrice avrebbero dovuto essere riproposte.
12 Le spese nel rapporto tra ed seguono la Parte_1 Controparte_1
soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in DM 55/14 e ss., secondo lo scaglione di valore relativo al decisum, nei valori medi per le fasi di studio introduzione e decisione, minimi per le fasi di trattazione.
Le spese nel rapporto con ed devono Controparte_2 Controparte_10
essere compensate, posto che nessuno ha formulato domande nei loro confronti, e si sono costituite solo perché citate a fine di regolarità del contraddittorio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
- accoglie l'appello per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 5/2024 pubblicata l'8.1.2024 dal
Tribunale di Varese, accerta e dichiara l'inadempimento di al Controparte_1
contratto nr. 10136716 del 1.2.2019 e condanna la medesima, in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento del danno in favore di che liquida nella somma di € 55.264,59, oltre Parte_1
interessi legali dalla data della domanda fino al pagamento.
- ordina la restituzione in favore di di quanto corrisposto in forza della sentenza del Parte_1
Tribunale di Varese n. 5/2024 pubblicata l'8.1.2024, oltre interessi legali dalla corresponsione fino al pagamento.
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1
che liquida per compensi defensionali di primo grado in € 11.268,00, di secondo grado in Pt_1
€ 12.154,00, oltre spese generali 15%, IVA e cpa.
- compensa integralmente le spese con le altre parti.
Così deciso in Milano, 3/2/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Antonio Corte Laura Sara Tragni
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