TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/11/2025, n. 3086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3086 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 7313/2020 R.G., passata in decisione all' udienza del 22/10/2025, tra
e rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro My in virtù di Parte_1 Parte_2 mandato alle liti in atti, opponenti contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Grace Controparte_1
Genesio in virtù di mandato alle liti in atti, opposta
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. ing. 1512/2020 (RG n. 4618/2020)
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati. Dall' istruttoria espletata e dalle allegazioni difensive è emerso che tra le parti è intercorso un contratto avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di di n. 2 bagni presso l'immobile sito in Porto Cesario alla via Martino Quinto, 11, da loro gestito, poiché dovevano provvedere all'apertura di un B&B. Gli accordi prevedevano la fornitura di merce e la posa in opera per la completa sistemazione per la complessiva somma di € 4.500,00. L'accordo veniva preso nel mese di febbraio 2018, con obbligo della di effettuare la consegna e la posa in opera entro pochi mesi e Controparte_1 comunque prima dell'inizio della stagione estiva 2018. Gli opponenti ha contestato che: - la consegna ed i lavori è avvenuta dopo oltre un anno dalla richiesta, pregiudicando la stagione estiva ed hanno lamentato un danno quantificato in € 4.000,00 (in relazione al quale hanno spiegato domanda riconvenzionale); la mancata consegna e realizzazione di alcune opere (la maggior parte degli accessori, tra cui uno specchio, la porta doccia e altra rubinetteria ed i massetti); l'errata esecuzione dei lavori di installazione di un bagno, con conseguenti infiltrazioni di acqua al piano inferiore della abitazione sita in via Martino Quinto, 11, ed hanno lamentato un danno quantificato in € 1.000,00 (in relazione al quale hanno spiegato domanda riconvenzionale). Si è costituita la società opposta, contestando i motivi di opposizione, precisando che: - l'accordo era intervenuto nel febbraio 2019 e non nel febbraio 2018; - il medesimo accordo prevedeva che, relativamente al secondo bagno, i committenti avrebbero provveduto ad acquistare personalmente gli arredi e i sanitari, che tuttavia sarebbero stati montati dagli operai della e che per l' attività di installazione veniva è CP_1 accettato il preventivo di € 4.500,00 oltre accessori di legge con un pagamento rateizzato per stadio avanzamento lavori. I committenti, in ragione del fatto che il svolgeva il mestiere di Pt_2 muratore, avrebbero personalmente provveduto a realizzare le opere edili (i massetti e gli intonaci in entrambi i bagni di proprietà). Tuttavia, nel corso dell' esecuzione dei lavori, per sopraggiunti problemi di salute del i committenti chiedevano chiesto alla di occuparsi Pt_2 CP_1 anche della formazione dei massetti, della piombatura degli intonaci e della realizzazione dei sottofondi di entrambi i bagni presenti nella propria abitazione, per cui veniva concordata l' ulteriore somma di Euro 1.500,00 oltre IVA;
ha contestato inoltre che i committenti non avevano mai Parte specificato che l'abitazione avrebbe dovuto essere adibita, per la stagione a venire, ad attività di Ha dedotto altresì di avere provveduto alla realizzazione dei massetti ed ha rilevato l'infondatezza della contestazione della errata esecuzione dei lavori di installazione dei sanitari dei bagni. Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. (vecchio rito), la causa è stata istruita con l'interpello reciproco, la prova testimoniale e l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti. Precisate le conclusioni, la causa è stata rinviata all'udienza del 21.10.2025 (poi differita d' ufficio al giorno successivo) per la discussione e contestuale decisione, con termini a ritroso per il deposito di note conclusive e repliche. L'opposizione è infondata. In termini generali, deve osservarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso;
in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni (cfr., ex multis, Cass. 22 aprile 2003 n.6421). Quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (ved. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003). Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533). Ciò posto, l'istruttoria espletata consente di ritenere che:
- in ordine alla mancata consegna e realizzazione di alcune opere (la maggior parte degli accessori, tra cui uno specchio, la porta doccia e altra rubinetteria ed i massetti), l'eccezione di inadempimento appare infondata: a fronte del DDT in atti (firmato dall' opponente , che Pt_2 dimostra l'avvenuta consegna dei materiali ivi descritti, all' evidenza utilizzati per i lavori de quo e delle dichiarazioni dei testi escussi e (i quali, nel corso Tes_1 Testimone_2 dell'udienza del 23.04.2024 hanno confermato di avere “eseguito personalmente i massetti e gli intonaci per entrambi i bagni oltre che i rivestimenti ceramici, oltre ad avere installato lavabo con mobile, specchio, rubinetteria per doccia, lavabo bidet e vaso”, i committenti non hanno invece fornito la prova di avere realizzato personalmente quanto dagli stessi asserito;
- nemmeno vi è prova della sussistenza dei vizi nell' esecuzione dell' opera, non avendo i committenti allegato alcun elemento probatorio a supporto (documentazione fotografica, perizie, preventivi e fatture per la riparazione, etc); peraltro, la circostanza che i lavori fossero stati eseguiti a regola d' arte è stato confermato dalle dichiarazioni rese in sede di interpello dalla stessa Pt_4
- quanto all' eccezione di inadempimento per il ritardo nella consegna ed i lavori, che gli apponenti asseriscono essere avvenuta dopo oltre un anno dalla richiesta e della conseguente compromissione della stagione estiva (in relazione al quale hanno spiegato domanda riconvenzionale), a fronte del preventivo in atti del 22.02.2019 e della documentazione attestante i lavori extracontratto e gli acconti ricevuti (documentazione non specificamente contestata), documentazione nella quale non vi è alcun riferimento al termine ultimo di consegna del lavori, né alcun riferimento all' attività commerciale cui avrebbe dovuto essere adibito l'immobile (anzi nel preventivo si fa riferimento alla “casa di proprietà adibita a civile abitazione”), gli opponenti non hanno fornito alcuna prova di quanto asserito in ordine al ritardo nella consegna dei lavori ed al pregiudizio subito. Ragion per cui il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e la domanda riconvenzionale deve essere rigettata. Le spese, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce – II sez. civile, dott. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. ing. 1512/2020 (RG n. 4618/2020);
1. rigetta la domanda riconvenzionale;
2. condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite, che liquida, in applicazione del DM 55/14, in complessivi Euro 2.540,00, per compensi, oltre a rfsg, IVA e CPA, come per Legge.
Lecce 22.10.2025 Il Giudice Onorario