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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/02/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2756/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. e P.IVA: Parte_1
), società elettivamente e digitalmente domiciliata agli indirizzi di posta elettronica P.IVA_1
certificata dell'Avv. PERAZZOLO SIMONE del Foro di Cesena e dell'Avv. TONON DANIELE del Foro di
Padova, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato al ricorso
Ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Vicenza, Contra' Santa Corona n. 9, presso e nello studio dell'Avv. CANILLI
RICCARDO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente
Avente ad oggetto: Mandato
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione / cessazione degli effetti del contratto di mandato sottoscritto in data 21.07.2022 tra in conseguenza dell'avveramento Parte_2 della condizione risolutiva negativa ovvero in conseguenza dell'attivazione della clausola risolutiva espressa, ovvero, in via subordinata, disposta la risoluzione del suddetto contratto di mandato per fatto e colpa di condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 CP_1 restituire a la somma di € 158.500,00 con gli interessi al tasso di mora ex D.lgs. n. Parte_1
231/2002 ovvero ex art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla messa in mora (14.07.2023) ovvero dalla domanda sino al saldo effettivo;
spese e competenze di lite, compreso il rimborso spese generali e accessori fiscali e previdenziali, integralmente rifuse”.
Parte resistente ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Ogni diversa e contraria domanda, eccezione, deduzione e conclusione respinta o disattesa, nel merito: rigettarsi tutte le domande formulate da per mancanza dei relativi presupposti di Parte_1 legge e comunque perché inammissibili e/o infondate sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in atti, anche previo accertamento del diritto di di trattenere l'importo oggetto di causa;
CP_1 in ogni caso, spese e competenze del procuratore integralmente rifuse”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. adìva l'intestato Tribunale esponendo: di aver Parte_1
conferito mandato in data 21.07.2022 ad per svolgere attività di sviluppo immobiliare CP_1
finalizzata alla realizzazione, su un terreno sito nel Comune di Massa Lombarda, di un fabbricato ad uso commerciale;
che l'obbligazione era intesa e indicata alla clausola 6 del contratto come di risultato;
che il contratto era altresì sottoposto alle condizioni risolutive di cui alla clausola 10 attinenti al perfezionamento dell'iter amministrativo prodromico allo svolgimento dell'incarico entro termini prestabiliti;
di aver corrisposto alla controparte l'acconto concordato di € 158.500,00 i.v.a. compresa;
che non aveva consegnato alla mandante il risultato che si era impegnata a realizzare entro CP_1
la prima scadenza contrattualmente stabilita;
che così si era avverata la condizione risolutiva espressa indicata nel mandato;
che aveva quindi fatto valere la risoluzione del contratto in Parte_1
data 14.07.2023, non ottenendo tuttavia la restituzione dell'acconto versato. Chiedeva pertanto che venisse dichiarata o disposta l'intervenuta risoluzione del contratto e che la controparte venisse pagina 2 di 6 condannata a restituire la somma di € 158.500,00 oltre interessi.
Costituitasi in giudizio oltre il termine di legge, replicava: di aver procurato quale CP_1
intermediario l'acquisto del terreno oggetto del contratto di mediazione, stipulando in data 11.05.2022 un preliminare di compravendita con la proprietaria e in data 12.05.2022 un ulteriore Parte_3
contratto preliminare di compravendita del medesimo bene con la quale in data Parte_1
12.07.2022 si era impegnata ad acquistare il terreno direttamente da sottoscrivendo Parte_3
un terzo preliminare di compravendita registrato in data 18.7.2022; che la somma versata dalla ricorrente comprendeva così anche il corrispettivo della mediazione per la somma di € 39.000,00 pari al
5% del prezzo della vendita;
che da agosto del 2022 a maggio 2023 l'area era stata interessata da nubifragi e alluvioni;
che in tale periodo il Piano Urbanistico Generale non era stato aggiornato dal
Comune di Massa Lombarda e dunque non era stato possibile richiedere l'emissione del permesso di costruire;
che le parti avevano quindi concordato di prorogare al 30.6.2023 il termine inizialmente stabilito dal contratto per l'adempimento delle pratiche amministrative;
che comunque il predetto contratto non prevedeva una clausola risolutiva espressa, la quale in ogni caso presupporrebbe la dimostrazione dell'imputabilità dell'inadempimento al contraente su cui gravava l'obbligazione nella fattispecie divenuta impossibile per cause di forza maggiore. pertanto chiedeva CP_1
preliminarmente la conversione del rito da sommario a ordinario e, nel merito, il rigetto delle domande attoree e l'accertamento del diritto della resistente di trattenere l'importo oggetto di causa.
In prima udienza eccepiva la decadenza di controparte dalla possibilità di Parte_1
formulare, oltre alle eccezioni in senso stretto, parimenti la domanda riconvenzionale esperita in comparsa di costituzione e risposta. Il Giudice rigettava l'istanza di conversione del rito e, all'esito dello scambio delle memorie di cui all'art. 281 duodecies c.p.c. e dell'udienza di discussione di cui all'art. 281 terdecies c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
Tanto premesso, va sinteticamente rilevato che, a fronte della domanda di accertamento della risoluzione negoziale, con i conseguenti effetti restitutori, formulata da Parte_1 CP_1
ha argomentato: 1) che parte del pagamento intervenuto tra le parti era stato corrisposto a titolo
[...]
di provvigione per l'intermediazione immobiliare concordata e prestata;
2) che non poteva darsi luogo alla risoluzione contrattuale ex adverso richiesta perché l'asserito inadempimento non era imputabile a un'omissione colposa dell'odierna resistente.
pagina 3 di 6 Ebbene, quanto al profilo sub 1) si rileva che la difesa in questione risulta qualificabile alla stregua di un'eccezione riconvenzionale, in quanto la società resistente ha dedotto l'esistenza di un autonomo rapporto contrattuale di mediazione da cui scaturirebbe il suo diritto di trattenere la somma di €
39.000,00 a titolo di provvigione. La suddetta eccezione riconvenzionale, come tale, doveva essere formulata entro il termine decadenziale di cui al terzo comma dell'art. 281 undecies c.p.c. ma CP_1
ha depositato tardivamente la propria comparsa di costituzione e risposta, risultando pertanto
[...]
decaduta dalla facoltà di svolgere siffatte difese.
Ad ogni buon conto, per mera completezza motivazionale va osservato che non è condivisibile la tesi della società convenuta secondo la quale l'attività di intermediazione immobiliare concretizzatasi nella stipulazione dei contratti di compravendita elencati sarebbe scaturita da un incarico di mediazione conferito con la clausola 3 del contratto di mandato in atti (doc. 1 attoreo) perché sottoscritto in data
21.7.2022 e dunque in data successiva alla stipulazione dei preliminari medesimi. Non vi è dunque prova
- stante anche la mancanza di qualsiasi istanza istruttoria da parte della società convenuta - dell'esistenza dell'asserito contratto di mediazione. Senza peraltro tralasciare di considerare che qualsiasi accordo sulla provvigione sarebbe nullo, in quanto non ha dimostrato, in replica alla tempestiva eccezione CP_1
di controparte, di poter svolgere attività di mediazione ai sensi della Legge n. 39/1989.
Quanto al profilo sub 2), viceversa, non incorre in decadenza la proposizione tardiva dell'eccezione di non imputabilità dell'inadempimento contrattuale dedotto dalla ricorrente in quanto trattasi di c.d. eccezione in senso lato (Cass. n. 12980/2020). Tale rilievo, inerente all'assenza di colpa di CP_1
per non aver conseguito il risultato pattuito in contratto, dovrebbe paralizzare la domanda attorea di risoluzione del contratto sulla scorta della clausola 9 dello stesso, da qualificarsi alla stregua di una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.
Invero, la predetta clausola contiene expressis verbis una condizione risolutiva ex art. 1353 c.c., non solo in quanto in tali termini viene chiaramente qualificata, ma anche e soprattutto in quanto il contenuto dell'accordo tra le parti risulta interamente incentrato sulla volontà di far venir meno l'efficacia del negozio al verificarsi di un determinato evento (appunto concretizzatosi nella fattispecie), senza che sia necessaria la dichiarazione della parte di volersi avvalere della clausola e senza che sia previsto alcun condizionamento dipendente dall'imputabilità dell'avveramento di quell'evento. Detto altrimenti, la formulazione della clausola attinge in ogni sua locuzione alla terminologia tipica delle condizioni pagina 4 di 6 contrattuali, mentre le conseguenze dell'inadempimento risultano circoscritte ai soli effetti restitutori e di inefficacia della pattuizione, senza alcuna apertura a eventuali pretese risarcitorie coessenziali invece alla disciplina della clausola risolutiva espressa.
Avendo dunque le parti strutturato i propri accordi alla luce di una condizione risolutiva ex art. 1353 c.c.
e non di una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. (cfr. anche Cass. n. 20854/2014), le doglianze di in merito alla propria incolpevolezza rimangono destituite di fondamento. Il mancato CP_1
ottenimento nei termini concordati del permesso di costruire, e comunque il mancato completamento dell'iter amministrativo delineato nel contratto di mandato stipulato tra le parti, determina tout court
l'inefficacia ab origine del contratto medesimo, con le ovvie conseguenze restitutorie che risultano anche esplicitate all'ultimo comma della clausola 9 del negozio (doc. 1 attoreo).
Per completezza motivazionale parimenti si aggiunge che, anche qualora l'odierna resistente avesse inteso con le proprie difese dedurre la sopravvenuta impossibilità della prestazione, in ogni caso sarebbe tenuta a restituire il corrispettivo già percepito, secondo il chiaro disposto dell'art. 1463 c.c. non può poi sostenere che le condizioni risolutive in questione non si sarebbero in realtà CP_1
avverate, in quanto le scadenze contrattuali sarebbero state prorogate su accordo delle parti, con la conseguenza che la mandataria sarebbe stata ancora in termini per conseguire il risultato promesso, in quanto la scrittura ricognitiva prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta (doc. 7) non risulta sottoscritta e rimane dunque priva di qualsiasi valenza giuridica vincolante per le parti in causa.
Al contrario, non essendo contestato in causa che gli adempimenti elencati alla clausola 9 del contratto de quo non sono venuti in essere, risulta quindi inverata la condizione risolutiva pattuita tra le parti, cosicchè non resta che constatare la risoluzione del contratto medesimo e condannare l'odierna resistente alla restituzione della somma (in cui versamento mai è stato contestato in giudizio) di €
158.500,00 oltre interessi ex art. 1284, c. 1, c.c. a decorrere dalla data della messa in mora del 14.7.2023
(doc. 2 attoreo) e con interessi invece ex art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di e vanno CP_1
liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di studio della controversia, attesa la semplicità delle questioni trattate in fatto e in diritto, per la fase di trattazione, stante il deposito delle sole memorie ex art. 281 duodecies c.p.c. senza pagina 5 di 6 espletamento di ulteriore attività istruttoria, e per la fase decisoria in ragione dell'applicazione del rito semplificato di cognizione che non ha previsto, oltre alla discussione della causa, alcuno scambio di memorie difensive finali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. accerta e dichiara la risoluzione del contratto di mandato stipulato tra le parti in data 21.7.2022
e, per l'effetto, condanna a restituire ad la somma di € CP_1 Parte_1
158.500,00 oltre interessi ex art. 1284, c. 1, c.c. dalla messa in mora alla domanda giudiziale e con interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in CP_1 Parte_1
€ 786,00 per esborsi e in € 7.866,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, in data 20 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 6 di 6
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. e P.IVA: Parte_1
), società elettivamente e digitalmente domiciliata agli indirizzi di posta elettronica P.IVA_1
certificata dell'Avv. PERAZZOLO SIMONE del Foro di Cesena e dell'Avv. TONON DANIELE del Foro di
Padova, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato al ricorso
Ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Vicenza, Contra' Santa Corona n. 9, presso e nello studio dell'Avv. CANILLI
RICCARDO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente
Avente ad oggetto: Mandato
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione / cessazione degli effetti del contratto di mandato sottoscritto in data 21.07.2022 tra in conseguenza dell'avveramento Parte_2 della condizione risolutiva negativa ovvero in conseguenza dell'attivazione della clausola risolutiva espressa, ovvero, in via subordinata, disposta la risoluzione del suddetto contratto di mandato per fatto e colpa di condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 CP_1 restituire a la somma di € 158.500,00 con gli interessi al tasso di mora ex D.lgs. n. Parte_1
231/2002 ovvero ex art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla messa in mora (14.07.2023) ovvero dalla domanda sino al saldo effettivo;
spese e competenze di lite, compreso il rimborso spese generali e accessori fiscali e previdenziali, integralmente rifuse”.
Parte resistente ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Ogni diversa e contraria domanda, eccezione, deduzione e conclusione respinta o disattesa, nel merito: rigettarsi tutte le domande formulate da per mancanza dei relativi presupposti di Parte_1 legge e comunque perché inammissibili e/o infondate sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in atti, anche previo accertamento del diritto di di trattenere l'importo oggetto di causa;
CP_1 in ogni caso, spese e competenze del procuratore integralmente rifuse”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. adìva l'intestato Tribunale esponendo: di aver Parte_1
conferito mandato in data 21.07.2022 ad per svolgere attività di sviluppo immobiliare CP_1
finalizzata alla realizzazione, su un terreno sito nel Comune di Massa Lombarda, di un fabbricato ad uso commerciale;
che l'obbligazione era intesa e indicata alla clausola 6 del contratto come di risultato;
che il contratto era altresì sottoposto alle condizioni risolutive di cui alla clausola 10 attinenti al perfezionamento dell'iter amministrativo prodromico allo svolgimento dell'incarico entro termini prestabiliti;
di aver corrisposto alla controparte l'acconto concordato di € 158.500,00 i.v.a. compresa;
che non aveva consegnato alla mandante il risultato che si era impegnata a realizzare entro CP_1
la prima scadenza contrattualmente stabilita;
che così si era avverata la condizione risolutiva espressa indicata nel mandato;
che aveva quindi fatto valere la risoluzione del contratto in Parte_1
data 14.07.2023, non ottenendo tuttavia la restituzione dell'acconto versato. Chiedeva pertanto che venisse dichiarata o disposta l'intervenuta risoluzione del contratto e che la controparte venisse pagina 2 di 6 condannata a restituire la somma di € 158.500,00 oltre interessi.
Costituitasi in giudizio oltre il termine di legge, replicava: di aver procurato quale CP_1
intermediario l'acquisto del terreno oggetto del contratto di mediazione, stipulando in data 11.05.2022 un preliminare di compravendita con la proprietaria e in data 12.05.2022 un ulteriore Parte_3
contratto preliminare di compravendita del medesimo bene con la quale in data Parte_1
12.07.2022 si era impegnata ad acquistare il terreno direttamente da sottoscrivendo Parte_3
un terzo preliminare di compravendita registrato in data 18.7.2022; che la somma versata dalla ricorrente comprendeva così anche il corrispettivo della mediazione per la somma di € 39.000,00 pari al
5% del prezzo della vendita;
che da agosto del 2022 a maggio 2023 l'area era stata interessata da nubifragi e alluvioni;
che in tale periodo il Piano Urbanistico Generale non era stato aggiornato dal
Comune di Massa Lombarda e dunque non era stato possibile richiedere l'emissione del permesso di costruire;
che le parti avevano quindi concordato di prorogare al 30.6.2023 il termine inizialmente stabilito dal contratto per l'adempimento delle pratiche amministrative;
che comunque il predetto contratto non prevedeva una clausola risolutiva espressa, la quale in ogni caso presupporrebbe la dimostrazione dell'imputabilità dell'inadempimento al contraente su cui gravava l'obbligazione nella fattispecie divenuta impossibile per cause di forza maggiore. pertanto chiedeva CP_1
preliminarmente la conversione del rito da sommario a ordinario e, nel merito, il rigetto delle domande attoree e l'accertamento del diritto della resistente di trattenere l'importo oggetto di causa.
In prima udienza eccepiva la decadenza di controparte dalla possibilità di Parte_1
formulare, oltre alle eccezioni in senso stretto, parimenti la domanda riconvenzionale esperita in comparsa di costituzione e risposta. Il Giudice rigettava l'istanza di conversione del rito e, all'esito dello scambio delle memorie di cui all'art. 281 duodecies c.p.c. e dell'udienza di discussione di cui all'art. 281 terdecies c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
Tanto premesso, va sinteticamente rilevato che, a fronte della domanda di accertamento della risoluzione negoziale, con i conseguenti effetti restitutori, formulata da Parte_1 CP_1
ha argomentato: 1) che parte del pagamento intervenuto tra le parti era stato corrisposto a titolo
[...]
di provvigione per l'intermediazione immobiliare concordata e prestata;
2) che non poteva darsi luogo alla risoluzione contrattuale ex adverso richiesta perché l'asserito inadempimento non era imputabile a un'omissione colposa dell'odierna resistente.
pagina 3 di 6 Ebbene, quanto al profilo sub 1) si rileva che la difesa in questione risulta qualificabile alla stregua di un'eccezione riconvenzionale, in quanto la società resistente ha dedotto l'esistenza di un autonomo rapporto contrattuale di mediazione da cui scaturirebbe il suo diritto di trattenere la somma di €
39.000,00 a titolo di provvigione. La suddetta eccezione riconvenzionale, come tale, doveva essere formulata entro il termine decadenziale di cui al terzo comma dell'art. 281 undecies c.p.c. ma CP_1
ha depositato tardivamente la propria comparsa di costituzione e risposta, risultando pertanto
[...]
decaduta dalla facoltà di svolgere siffatte difese.
Ad ogni buon conto, per mera completezza motivazionale va osservato che non è condivisibile la tesi della società convenuta secondo la quale l'attività di intermediazione immobiliare concretizzatasi nella stipulazione dei contratti di compravendita elencati sarebbe scaturita da un incarico di mediazione conferito con la clausola 3 del contratto di mandato in atti (doc. 1 attoreo) perché sottoscritto in data
21.7.2022 e dunque in data successiva alla stipulazione dei preliminari medesimi. Non vi è dunque prova
- stante anche la mancanza di qualsiasi istanza istruttoria da parte della società convenuta - dell'esistenza dell'asserito contratto di mediazione. Senza peraltro tralasciare di considerare che qualsiasi accordo sulla provvigione sarebbe nullo, in quanto non ha dimostrato, in replica alla tempestiva eccezione CP_1
di controparte, di poter svolgere attività di mediazione ai sensi della Legge n. 39/1989.
Quanto al profilo sub 2), viceversa, non incorre in decadenza la proposizione tardiva dell'eccezione di non imputabilità dell'inadempimento contrattuale dedotto dalla ricorrente in quanto trattasi di c.d. eccezione in senso lato (Cass. n. 12980/2020). Tale rilievo, inerente all'assenza di colpa di CP_1
per non aver conseguito il risultato pattuito in contratto, dovrebbe paralizzare la domanda attorea di risoluzione del contratto sulla scorta della clausola 9 dello stesso, da qualificarsi alla stregua di una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.
Invero, la predetta clausola contiene expressis verbis una condizione risolutiva ex art. 1353 c.c., non solo in quanto in tali termini viene chiaramente qualificata, ma anche e soprattutto in quanto il contenuto dell'accordo tra le parti risulta interamente incentrato sulla volontà di far venir meno l'efficacia del negozio al verificarsi di un determinato evento (appunto concretizzatosi nella fattispecie), senza che sia necessaria la dichiarazione della parte di volersi avvalere della clausola e senza che sia previsto alcun condizionamento dipendente dall'imputabilità dell'avveramento di quell'evento. Detto altrimenti, la formulazione della clausola attinge in ogni sua locuzione alla terminologia tipica delle condizioni pagina 4 di 6 contrattuali, mentre le conseguenze dell'inadempimento risultano circoscritte ai soli effetti restitutori e di inefficacia della pattuizione, senza alcuna apertura a eventuali pretese risarcitorie coessenziali invece alla disciplina della clausola risolutiva espressa.
Avendo dunque le parti strutturato i propri accordi alla luce di una condizione risolutiva ex art. 1353 c.c.
e non di una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. (cfr. anche Cass. n. 20854/2014), le doglianze di in merito alla propria incolpevolezza rimangono destituite di fondamento. Il mancato CP_1
ottenimento nei termini concordati del permesso di costruire, e comunque il mancato completamento dell'iter amministrativo delineato nel contratto di mandato stipulato tra le parti, determina tout court
l'inefficacia ab origine del contratto medesimo, con le ovvie conseguenze restitutorie che risultano anche esplicitate all'ultimo comma della clausola 9 del negozio (doc. 1 attoreo).
Per completezza motivazionale parimenti si aggiunge che, anche qualora l'odierna resistente avesse inteso con le proprie difese dedurre la sopravvenuta impossibilità della prestazione, in ogni caso sarebbe tenuta a restituire il corrispettivo già percepito, secondo il chiaro disposto dell'art. 1463 c.c. non può poi sostenere che le condizioni risolutive in questione non si sarebbero in realtà CP_1
avverate, in quanto le scadenze contrattuali sarebbero state prorogate su accordo delle parti, con la conseguenza che la mandataria sarebbe stata ancora in termini per conseguire il risultato promesso, in quanto la scrittura ricognitiva prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta (doc. 7) non risulta sottoscritta e rimane dunque priva di qualsiasi valenza giuridica vincolante per le parti in causa.
Al contrario, non essendo contestato in causa che gli adempimenti elencati alla clausola 9 del contratto de quo non sono venuti in essere, risulta quindi inverata la condizione risolutiva pattuita tra le parti, cosicchè non resta che constatare la risoluzione del contratto medesimo e condannare l'odierna resistente alla restituzione della somma (in cui versamento mai è stato contestato in giudizio) di €
158.500,00 oltre interessi ex art. 1284, c. 1, c.c. a decorrere dalla data della messa in mora del 14.7.2023
(doc. 2 attoreo) e con interessi invece ex art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di e vanno CP_1
liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di studio della controversia, attesa la semplicità delle questioni trattate in fatto e in diritto, per la fase di trattazione, stante il deposito delle sole memorie ex art. 281 duodecies c.p.c. senza pagina 5 di 6 espletamento di ulteriore attività istruttoria, e per la fase decisoria in ragione dell'applicazione del rito semplificato di cognizione che non ha previsto, oltre alla discussione della causa, alcuno scambio di memorie difensive finali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. accerta e dichiara la risoluzione del contratto di mandato stipulato tra le parti in data 21.7.2022
e, per l'effetto, condanna a restituire ad la somma di € CP_1 Parte_1
158.500,00 oltre interessi ex art. 1284, c. 1, c.c. dalla messa in mora alla domanda giudiziale e con interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in CP_1 Parte_1
€ 786,00 per esborsi e in € 7.866,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, in data 20 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 6 di 6