CASS
Ordinanza 23 ottobre 2024
Ordinanza 23 ottobre 2024
Massime • 1
In tema di procedure concorsuali, l'art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006, nel prevedere che le procedure fallimentari e di concordato pendenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo restano soggette alla legge fallimentare anteriore, si applica, pur in mancanza di un espresso riferimento ed in base ad un'interpretazione sistematica, anche alle procedure di amministrazione straordinaria, che, pertanto, continuano ad essere regolate dalla legge anteriore, ove instaurate prima del 16 luglio 2006, con conseguente esclusione degli innovativi termini di prescrizione e di decadenza introdotti dall'art. 9-bis l.fall. per le azioni revocatorie fallimentari.
Commentario • 1
- 1. Azione revocatoria nelle procedure concorsualiSarazotta · https://www.dirittobancario.it/ · 13 maggio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, ordinanza 23/10/2024, n. 27454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27454 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2024 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11492/2017 R.G. proposto da: EA BA SPA ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato GIROLAMO BONGIORNO, giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente principale- contro GIACOMELLI SPORT SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei Commissari Straordinari p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati MANUELA PATRONO e CESARE MASSIMO BONAVENTURA DEGLI OCCHI, giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente, ricorrente incidentale condizionato- nonché nei confronti di CC FELSINEA - BA DI CREDITO COOPERATIVO DAL 1902 - SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati GUIDO UBERTO TEDESCHI E ND CO, giusta procura speciale in calce al ricorso incidentale -ricorrente incidentale- Civile Ord. Sez. 1 Num. 27454 Anno 2024 Presidente: CRISTIANO MAGDA Relatore: VELLA PAOLA Data pubblicazione: 23/10/2024 2 di 19 e di AB CREDITO COOPERATIVO GN EST E SALA DI CESENATICO S.C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati GUIDO UBERTO TEDESCHI E ND CO, giusta procura speciale in calce al ricorso incidentale -ricorrente incidentale- e contro MEDIOCREDITO TRENTINO ALTO ADIGE SPA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati CLAUDIO CO e RI CO, giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- nonché contro BA SAN BIAGIO DEL VENETO ORIENTALE DI CESAROLO FOSSALTA DI PORTOGRUARO E PERTEGADA - BA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati IO AL e LL LL, giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente, ricorrente incidentale condizionato- nonché contro EM BA - CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati CONCETTA MARIA RITA TROVATO e NICOLA LENZI, LENZI -controricorrente, ricorrente incidentale condizionato- e nei confronti di SAN TOMASO RECOVERY SRL, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati IO FRAU e ELENA LUCERETINI, giusta procura speciale allagata all’atto di intervento -interveniente- 3 di 19 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 593/2017 depositata il 07/03/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere PAOLA VELLA. RILEVATO CHE 1. – In estrema sintesi, dagli atti risulta quanto segue. 1.1. – Con atto di citazione del 2.10.2008, la GI Sport s.p.a. (di seguito GS) in Amministrazione straordinaria, premesso che in data 5.7.2002 GS in bonis aveva stipulato, con un pool di banche aventi come capofila EA BA s.p.a. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo (di seguito EA), un contratto di finanziamento sotto forma di “linea di credito”, per un importo massimo di 15 milioni di euro da rimborsarsi entro il 15.1.2003, effettivamente erogato in data 9.7.2002 mediante accredito sul conto corrente, e che EA e le altre banche del pool, nel periodo 18.10.2002 – 17.4.2003, avevano ricevuto rimborsi per la somma di € 12.319.880,12, dedusse che tali pagamenti erano stati eseguiti quando le creditrici (e tra queste, in particolare, EA) erano già da tempo a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava GS (e, più̀ in generale, tutto il Gruppo GI), sicché ricorrevano i presupposti di cui all’art. 67, comma 2, l.fall. (richiamato dall’art. 49, d.lgs. n. 270 del 1999) per la declaratoria della loro inefficacia, quali atti solutori compiuti nel cd. periodo sospetto. Chiese quindi al Tribunale di Rimini la condanna di EA – e, in subordine, delle altre banche del pool, in solido ovvero ciascuna per quanto di ragione – alla restituzione del predetto importo, maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione dalla domanda al saldo. Le Banche convenute si costituirono per resistere alla domanda e nel corso del giudizio venne disposta CTU che accertò che la scientia decoctionis di EA risaliva al 6.3.2003 e che i pagamenti revocabili, eseguiti a partire da tale data, ammontavano a complessivi € 701.250,00. 1.2. – Con sentenza del 19.7.2013 il Tribunale di Rimini rigettò le eccezioni preliminari di EA e, in accoglimento della 4 di 19 domanda principale, la condannò ai sensi dell’art. 67, comma 2, l.fall. alla restituzione della minor somma di € 513.750,00, sulla base della seguente motivazione: «Condivide il giudicante il percorso argomentativo esposto e le conclusioni prese dal CTU della presente causa, nella relazione depositata il 22/10/2010 in ordine alla sussistenza del prescritto elemento soggettivo, in capo ad EA BA a partire dalla pubblicazione sul sito internet della Borsa Italiana della trimestrale del Gruppo GI al 31/12/2002, avvenuta il 6/3/2003 (...). Fino alla data del 6/3/2003 non emergono evidenze della conoscenza in capo ad EA BA dello stato di insolvenza del Gruppo GI e di GI Sport in particolare. Ritiene il giudicante, diversamente dal CTU, che debba escludersi dal novero dei versamenti revocabili quello effettuato il 6/3/2003, poiché questa data coincide con quella di pubblicazione della trimestrale del Gruppo sul sito di Borsa Italiana. Ne consegue la revocabilità dei versamenti solutori effettuati alle date del 17/3/2003 di euro 187.500,00, 20/3/2003 di euro 187.500,00, 8/4/2003 di euro 46.250,00, 14/4/2003 di euro 46.250,00 e 17/4/2003 di euro 46.250,00 per complessivi euro 513.750,00». 1.3. – La decisione di primo grado venne impugnata da GS in A.S. con appello principale e da EA con appello incidentale. 2. – Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, dopo avere pronunciato sulle varie eccezioni preliminari sollevate dalle parti, ha accertato che sia EA che le altre banche del pool erano a conoscenza dello stato di insolvenza di GS sin dal 21.1.2003, ma ha ritenuto che, come correttamente affermato dal giudice di primo grado, solo la prima dovesse essere condannata alla restituzione delle somme, tutte versate su un conto corrente acceso dalla debitrice presso i suoi sportelli. Pertanto, in accoglimento dei primi tre motivi dell’appello principale, la corte del merito ha dichiarato inefficaci ex art. 67 comma 2 l.fall. anche i pagamenti eseguiti dalla debitrice in bonis nel periodo 21.1.2003 - 6.3.2003 e ha condannato EA alla restituzione di ulteriori € 11.617.467,11; ha per contro respinto il motivo d’appello con cui l’A.S. lamentava di essere stata 5 di 19 condannata alle spese in favore delle altre banche convenute e ha regolato fra le parti anche le spese del grado in ragione del principio della soccombenza. .2.1. –EA ha proposto ricorso in dieci motivi per la cassazione della sentenza. La decisione è stata impugnata anche da NA Credito Cooperativo Romagna Est e Sala di Cesenatico S.C. (di seguito NA) e CC EL - BA di Credito Cooperativo dal 1902 - Società Cooperativa (di seguito CC EL) con distinti ricorsi incidentali, ciascuno articolato su sette motivi. GS in A.S. ha resistito al ricorso principale di EA proponendo un motivo di ricorso incidentale condizionato. BA AN AG del Veneto Orientale di Cesarolo OS di TO e GA (di seguito BA AN AG) ed MI BA - Credito Cooperativo Società Cooperativa (di seguito MI BA) hanno resistito con controricorso proponendo a loro volta ricorso incidentale condizionato all’accoglimento di quello di GS in A.S., la quale ha replicato ai due atti con controricorso. Mediocredito Trentino Alto Adige s.p.a. (di seguito Mediocredito Trentino) ha resistito con separati controricorsi al ricorso di EA e al ricorso incidentale condizionato di GS in A.S. Tutte le parti hanno depositato memorie, salvo NA e AN Tomaso Recovery s.r.l., quest’ultima intervenuta ex art. 111 c.p.c. quale cessionaria del credito della prima, della quale ha chiesto l’estromissione. CONSIDERATO CHE 3. – Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità dell’intervento di AN Tomaso Recovery s.r.l., quale successore a titolo particolare, ex art. 111 c.p.c., di NA. 3.1. – Invero, secondo un principio consolidato, in mancanza di un'espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendere parte al giudizio di cassazione, con facoltà di esplicarvi difese, deve ritenersi inammissibile l'intervento di soggetti che non 6 di 19 abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, cui tale facoltà deve però essere riconosciuta solo ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa (Cass. 25423/2019, 33444/2018, 11638/2916) ovvero quando tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione (Cass. 6774/2022); condizioni, queste, che non ricorrono nel caso in esame. 4. – Vengono ora esaminati i motivi del ricorso principale di EA. 5. – Con il primo motivo del ricorso principale, EA denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, d.lgs. n. 270 del 1999, per avere la corte d’appello ritenuto valida la procura rilasciata ai difensori solo da due dei tre Commissari Straordinari della procedura appellante, senza che sia stata allegata la delibera con cui essi erano stati autorizzati a proporre l’azione: la mancanza di qualsiasi prova di una deliberazione collegiale comporterebbe la carenza di potere rappresentativo dei due Commissari firmatari, con conseguente nullità della procura e degli atti successivi. 5.1. – Il motivo è infondato. La norma denunziata è l’art. 38, d.lgs. n. 270 del 1999 (c.d. legge Prodi bis), il quale stabilisce che «Il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari straordinari. In quest’ultimo caso, i commissari deliberano a maggioranza e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da almeno due di essi». Ne consegue che, ai fini della validità della procura, è sufficiente la sottoscrizione di due Commissari straordinari su tre, poiché essi, congiuntamente, ben possono rappresentare in giudizio la procedura di amministrazione straordinaria, non risultando invece necessaria, a pena di nullità della procura, l’allegazione dell’atto deliberativo in tesi assunto a maggioranza. 6. – Con il secondo motivo, EA denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 150 e 153, d.lgs. n. 5 del 2006 e dell’art. 69 bis l.fall., a norma del quale le azioni revocatorie fallimentari «non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal 7 di 19 compimento dell'atto», laddove nel caso di specie, lo stato di insolvenza di GS è stato dichiarato con sentenza del 9.10.2003 e gli atti oggetto della revocatoria risalgono all’anno 2002, ma l’azione revocatoria è stata esercitata solo con atto di citazione notificato il 2.10.2008, e dunque, si dice, dopo il decorso sia del termine di prescrizione triennale, sia del termine di decadenza quinquennale. Secondo l’assunto, poiché l’art. 153 del d.lgs. n. 5 del 2006 dispone che le nuove norme trovino applicazione dopo il decorso di sei mesi dalla pubblicazione in G.U. salvo quanto stabilito dall’art. 150 (secondo il quale le procedure fallimentari e di concordato preventivo anteriori alla data del 16.7.2006, di entrata in vigore del d.lgs. citato sono definite dalla legge anteriore) senza però menzionare la procedura di amministrazione straordinaria, a quest’ultima andrebbero applicati i nuovi termini di decadenza e prescrizione sanciti dall’art. 69 bis l.fall. 6.1. – Il motivo è infondato. 6.2. – Al riguardo è sufficiente richiamare il precedente specifico di questa Corte (Cass. 13838/2019) che, proprio in tema di prescrizione dell'azione revocatoria nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, disciplinata dal d.lgs. n. 270 del 1999, ha negato l'applicabilità dell'art. 69-bis l.fall., nella nuova formulazione introdotta dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ritenendo che la sua applicazione retroattiva sia esclusa proprio dall'art. 150 d.lgs. cit., trattandosi di norme innovative, che introducono una disciplina diversa per situazioni identiche, senza che ciò contrasti con l'art. 3 Cost., atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, rispetto a tutti i destinatari che versino in una certa situazione, la decorrenza della data di applicazione di una nuova disposizione di legge ed anche differirne l'entrata in vigore per esigenze di ordine generale (cfr. Cass. 267/2007, 27384/2005). Nello stesso precedente viene altresì evocato il pregresso indirizzo nomofilattico in base al quale le modifiche apportate all'istituto della revocatoria fallimentare dall'art. 2, comma 2, d.l. n. 35 del 2005 (convertito nella legge n. 80 del 2005) si applicano soltanto alle azioni proposte nell'ambito di procedure concorsuali 8 di 19 iniziate dopo l'entrata in vigore del decreto stesso, trattandosi, appunto, di norme innovative che introducono una disciplina diversa per situazioni identiche (Cass. 20834/2010, 24868/2015). 6.3. – Deve quindi concludersi che la mancanza di un espresso riferimento, nell’art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006, (anche) alle procedure di amministrazione straordinaria, accanto alle procedure fallimentari e di concordato preventivo, non impedisce di ritenere, secondo una interpretazione sistematica degli istituti, che anche esse, in quanto procedure concorsuali, continuino ad essere regolate, per quanto qui rileva, dalla legge anteriore, laddove instaurate, come le altre, anteriormente al 16.7.2006, con conseguente esclusione dell’applicabilità degli innovativi termini di prescrizione e decadenza dell’azione revocatoria introdotti nell’art. 69 bis l.fall. 7. – Con il terzo motivo, EA denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2903 c.c. e 49, d.lgs. n. 270 del 1999, per avere la corte bolognese erroneamente negato la prescrizione dell’azione statuendo che il relativo termine «decorre solo dalla nomina dei commissari che soli possono esercitarla ex artt. 49 d.leg. 270/99 e 2935 c.c. (cfr. Cass. 17200/2014, 13244/2011)»; al contrario, proprio ai sensi della disciplina transitoria del d.lgs. n. 5/2006, si applicherebbe il nuovo art. 69 bis l.fall., richiamato dall’art. 49 del d.lgs. 270/1999, per cui, come visto, «Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto», o comunque il termine quinquennale dal compimento dell’atto (sia esso di decadenza o di prescrizione) previsto dall’art. 2903 c.c. 7.1. – Il motivo è infondato, poiché si basa sul medesimo presupposto dell’applicabilità dell’art. 69 bis l.fall., già disatteso nell’esame del motivo precedente. 7.2. – Al riguardo va però fatta una precisazione. Di recente, la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 35272/2023) ha chiarito che: i) nella procedura di amministrazione straordinaria disciplinata dalla legge n. 95 del 1979 «l'azione revocatoria 9 di 19 fallimentare è esperibile solo dalla data del decreto che dispone l'apertura della procedura e la nomina del commissario, essendo quest'ultimo l'unico soggetto legittimato all'esercizio della suddetta azione, con la conseguenza che il relativo termine di prescrizione non decorre dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, bensì solo dalla data del decreto di nomina del commissario governativo, ossia dal momento in cui, a norma dell'articolo 2935 cod. civ., il diritto può essere fatto valere», con la conseguenza, «come necessario corollario», che anche il relativo termine di prescrizione non decorre dalla dichiarazione di insolvenza, bensì dalla medesima data del decreto di nomina del commissario governativo» (cfr. Cass. 13838/2019, 17200/2014, 13244/2011); ii) diversamente, nella procedura di amministrazione straordinaria disciplinata, come quella in esame, dal d.lgs. n. 270 del 1999, «il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione revocatoria da parte di una società in amministrazione straordinaria decorre dal momento dell’approvazione del programma di cessione dei beni aziendali e non dalla nomina del commissario straordinario» (come appunto avveniva in base alla precedente disciplina ex l. 95/1979), poiché l’art. 49 del d.lgs. cit., «nel disporre che l'azione revocatoria fallimentare può essere proposta dal commissario straordinario “soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali”, prevede l'avveramento di una specifica condizione per l'esercizio dell'azione stessa» (cfr. Cass. 31194/2018, 21516/2017). In questo senso va dunque corretta la motivazione del giudice a quo, ferma restando l’infondatezza della censura. 8. – Con il quarto motivo, EA denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 67 l.fall., degli artt. 2, comma 1, lett. a) e 2 comma 2, d.l. n. 35/2005, convertito in l. n. 80/2005, e dell’art. 49 d.lgs. 270/1999, assumendo che la corte d’appello avrebbe errato a non applicare il testo dell’art. 67 l.fall. come novellato dalla l. n. 80/2005, che ha ridotto a sei mesi il c.d. periodo sospetto, in quanto l’art. 49 del d.lgs. 270/1999 conterrebbe un rinvio ricettizio (o mobile) alle norme della legge fallimentare in materia di azioni 10 di 19 revocatorie tale da comportare l’immediata applicazione del più limitato “periodo sospetto”. 8.1. – Il motivo è infondato. 8.2. – E’ sufficiente richiamare il consolidato indirizzo di questa Corte in base al quale le modifiche apportate all'istituto della revocatoria fallimentare a seguito dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 35 del 2005 (convertito nella legge n. 80 del 2005) si applicano soltanto alle azioni proposte nell'ambito di procedure concorsuali iniziate dopo l'entrata in vigore del decreto stesso, trattandosi di norme innovative che introducono una disciplina diversa per situazioni identiche (Cass. 13838/2019; cfr. Cass. 5962/2018, 24868/2015, 19729/2015, 20834/2010, 5962/2008). Né a diverse conclusioni può indurre l’evocato art. 49, d.lgs. 270/1999, ove si legge semplicemente che «Le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare possono essere proposte dal commissario straordinario». 9. – Con il quinto mezzo, EA denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 49 d.lgs. n. 270 del 1999 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art.1, comma 1-bis, d.l. 134/2008, convertito con modifiche in l. 166/2008, che peraltro non riguarda le imprese facenti parte del Gruppo GI), dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 4 e 5 legge 20.3.1865, n. 2248 all. E (abolizione del contenzioso amministrativo). Premesso che l’art. 27 cit. prevede due alternative per il «recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali» delle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria – i.e. la cessione di complessi aziendali ovvero, in alternativa, l’esecuzione di un programma di ristrutturazione – e che il successivo art. 49 stabilisce che nelle procedure di amministrazione straordinaria le azioni revocatorie previste dalla legge fallimentare «possono essere proposte dal commissario straordinario soltanto se è stata autorizzata l’esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso di 11 di 19 conversione della procedura in fallimento», EA rileva che GS in A.S. non avrebbe eseguito un programma di cessione di complessi aziendali e che dunque la corte di appello avrebbe errato nel ritenere che al Giudice Ordinario sia vietato sindacare il contenuto dell’autorizzazione ministeriale, avendo questi certamente il potere di qualificare l’atto amministrativo «sulla base del suo effettivo contenuto e degli effetti concretamente prodotti» (Cons. St., sez. IV, 13.4.2017, n. 1718). Inoltre, ai sensi della legge sulla abolizione del contenzioso amministrativo, ogni volta che vengano in rilievo diritti soggettivi il G.O. può̀ disapplicare gli atti amministrativi viziati da violazione di legge e comunque ha il potere di qualificare il contenuto degli atti amministrativi. Secondo EA, il decreto di autorizzazione del 9.4.2004 non prevedeva la cessione dei complessi aziendali e non richiamava l’art. 27, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 270/270, ma prevedeva la prosecuzione dell’attività direttamente da parte dei Commissari liquidatori, tanto che lo stato di insolvenza è stato dichiarato in data 9.10.2003, la procedura di amministrazione straordinaria è stata aperta il 28.11.2003 e la cessione ha avuto luogo soltanto il 17.2.2005: a riprova di ciò, prosegue la ricorrente, nel decreto si legge che “È autorizzata l’esecuzione del programma delle società GI Sport S.p.A., Longoni Sport S.p.A., GI Sport Group S.p.A., GIsport.com s.r.l., It Sport s.r.l.”, ma non si parla di programma di cessione;
pertanto, il contenuto del decreto non sarebbe conforme all’art. 27 d.lgs. 270/199 che prevede soltanto due alternative nette: o la cessione di complessi aziendali, o l’esecuzione di un programma di ristrutturazione. 9.1. – Il motivo è infondato. 9.2. – Difatti, una volta accertato dalla corte d’appello che è stato autorizzato un programma il quale prevedeva «la cessione delle attività mediante la prosecuzione delle attività», e che non si trattava di un programma di ristrutturazione (tanto che la cessione è poi effettivamente avvenuta in data 17.2.2005, entro l’anno dal decreto ministeriale 8.4.2004), non rileva ai fini in esame che quel programma non fosse completo o non abbia avuto completa 12 di 19 esecuzione. Le ampie considerazioni svolte dalla ricorrente risultano dunque esorbitanti rispetto al thema decidendum. 10. – Con il sesto motivo, EA denuncia l’omessa pronuncia sul proprio quinto motivo di appello incidentale, in violazione dell’art. 112 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza, in quanto la corte territoriale avrebbe del tutto trascurato i numerosi elementi ivi dedotti che «escludevano qualsiasi possibile conoscenza o conoscibilità dello stato di insolvenza» di GS. 10.1. – Il motivo è manifestamente infondato, in quanto il vizio di omessa pronuncia deve riguardare una domanda o un’eccezione e non può essere confuso col presunto, mancato esame delle argomentazioni difensive (pedissequamente trascritte da pag. 46 a pag. 54 del ricorso) svolte dall’appellante al fine di negare la propria scientia decoctionis. 11. – Con il settimo motivo EA lamenta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115 e 118 disp.att. c.p.c. e dell’art. 345 c.p.c. (art. 360, n. 4 c.p.c.), in quanto la decisione sarebbe basata su documenti nuovi depositati in appello dalla GS in A.S. (sentenza della stessa Corte di appello del 2013 e sentenza del Tribunale di Rimini del 2012). Osserva che la possibilità di motivare con rinvio ai precedenti conformi, ex art. 118 disp.att. c.p.c., riguarderebbe solo le considerazioni in punto di diritto, e non anche gli accertamenti in fatto, come l’esistenza dei presupposti indiziari che dovrebbero provare uno stato soggettivo;
peraltro, nel caso in esame i precedenti evocati sarebbero stati resi in processi tra altre parti e a loro volta basati su CTU con esiti diversi da quella espletata nel presente giudizio. 11.1. Il motivo, che presenta profili di infondatezza e di inammissibilità, deve essere respinto. 11.2. – Invero, premesso che secondo GS in A.S. la sentenza del Tribunale di Rimini del 2012 era stata già prodotta in primo grado, nella decisione impugnata si dà atto espressamente che la produzione della sentenza della Corte di appello di Bologna del 2013 era ammissibile perché emessa in data successiva a quella impugnata nel presente giudizio;
inoltre, legittimamente la 13 di 19 corte territoriale ha valutato i precedenti dello stesso Ufficio sia sotto il profilo degli accertamenti di fatto che delle considerazioni in diritto, come prove atipiche liberamente apprezzabili, comunque in aggiunta ad altre specifiche valutazioni e argomentazioni. Per il resto, la censura impinge nel merito e come tale è inammissibile. 12. – Con l’ottavo motivo EA denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 67 l.fall. e degli artt. 2697 e 2729 c.c. in tema di prova presuntiva della scientia decoctionis, deducendo che la corte d’appello: a) avrebbe assunto a base del ragionamento indiziario presunzioni prive di precisione, concordanza e gravità, senza esaminare le sue difese, dalle quali emergeva che all’epoca dei rimborsi dal finanziamento GS era società quotata in borsa da oltre un decennio;
b) non avrebbe proceduto ad una valutazione complessiva degli indizi, pretermettendo quelli da essa dedotti (assenza di protesti e azioni esecutive;
regolare deposito dei bilanci approvati dal collegio sindacale e dalla società di revisione;
quotazione in borsa del titolo GS, nel luglio 2002 al segmento “star” di Borsa Italiana;
mancanza di segnalazioni di “alert” da parte della Consob). I presunti “indizi” richiamati dalla Corte di appello costituirebbero invece mere congetture, inidonee a suffragare l’affermazione per cui le banche finanziatrici avrebbero avuto conoscenza dello stato di insolvenza “pochi giorni dopo” quando “fu portata a termine la rovinosa operazione dell’acquisto di NI (indebitata a breve per circa euro 70 mln), che suscitò immediato allarme nei mercati, di cui è testimonianza il corredo di articoli di stampa prodotti da GIACOMELLI”. Nessuno degli ulteriori elementi considerati (l’allarme sui mercati e la caduta del titolo;
gli articoli di stampa;
la stretta creditizia del sistema bancario nel suo complesso;
l’aumento delle rimanenze finali nei bilanci;
le notizie di stampa sui ribassi del titolo GI) sarebbe idoneo a costituire un indizio, e comunque non potevano essere ritenuti indizi “gravi” della conoscenza dello stato di crisi irreversibile di GS, quotata in borsa. 12.1. – Il motivo è inammissibile. 12.2. – La ricorrente pretende palesemente un nuovo e diverso apprezzamento degli indizi e delle presunzioni su cui si è 14 di 19 fondato l’accertamento dei giudici d’appello circa la sussistenza della sua scientia decoctionis ( e delle altre banche finanziatrici), oltre che una nuova e diversa valutazione delle caratteristiche di precisione, gravità e concordanza di tali presunzioni (cfr. Cass. 13838/2019 in caso analogo). In altri termini, esso aspira a una rilettura degli atti istruttori orientata ad un esito diverso della decisione, passando però attraverso apprezzamenti di fatto indiscutibilmente riservati ai giudici di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019). 12.3. – Secondo la granitica giurisprudenza di questa Corte, la curatela attrice in revocatoria fallimentare può assolvere l’onere di provare l’effettiva conoscenza (e non la mera conoscibilità) dello stato di insolvenza anche mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., ma la scelta dei fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e l'apprezzamento della loro rispondenza ai prescritti requisiti di gravità, precisione e concordanza integrano un giudizio di fatto, censurabile in sede di legittimità per vizio di motivazione solo nei limiti del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e non attraverso la prospettazione di un convincimento diverso da quello espresso nel provvedimento impugnato che si basi sulla normale prudenza e avvedutezza del terzo, rapportata alle sue qualità personali e professionali nonché alle condizioni, anche territoriali, in cui questi abbia in concreto operato (Cass. 27080/2023, 12874/2023, 12357/2023, 22366/2021, 3854/2019, 3081/2018, 25635/2017; cfr. Cass. 13445/2023, 22698/2021, 331/2020, 5484/2019, 27415/2018, 19547/2017, 3336/2015). Nel caso di specie la corte d’appello, procedendo ad un esame complessivo e non atomistico delle risultanze probatorie (Cass. 9054/2022; cfr. Cass. 27070/2022, 29257/2019) ha valorizzato l’esistenza di vari indici cd. “interni” ed “esterni”, la cui censura si risolve in una loro diversa lettura, senza che emerga l'assoluta illogicità̀ e contraddittorietà̀ del ragionamento decisorio (Cass. 12357/23023). Peraltro, la mancata valutazione di un elemento indiziario non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass. 5279/2020, 8023/2009, 10847/2007, 1404/2001), né occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di 15 di 19 assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità̀, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass. 12874/2023, 22366/2021). Del resto, più volte questa Corte ha ammonito che in sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo per “vizio di sussunzione” – i.e. quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga però inidonei a fornire la prova presuntiva, o qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass. 3562/2021, 3541/2020, 19485/2017) – e non quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella prospettazione di un’inferenza probabilistica diversa (Cass. Sez. U, 1785/2018; Cass. 12874/2023, 9054/2022, 3541/2020). 13. – Con il nono motivo EA lamenta l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo (art. 360, n. 5 c.p.c.) per non avere la corte d’appello considerato il momento in cui sono divenuti conoscibili ai terzi i dati risultanti dal bilancio trimestrale di GS al 31.12.2012 e i dati della Centrale dei rischi. In particolare, come accertato dal CTU in primo grado, la data di pubblicazione sul sito internet della Borsa italiana risale al 6.3.2003, mentre il suo deposito presso il Registro delle imprese risale al 24.6.2003, dunque prima di questa data il bilancio trimestrale non era conoscibile per i terzi . 13.1. – Il motivo è inammissibile, stante il difetto di allegazione della decisività del fatto ignorato dal giudice d’appello, che peraltro, riformando, in punto di decorrenza della scientia, la decisione del primo giudice, fondata proprio su detta circostanza, l’ha all’evidenza (se pur implicitamente) valutata e ritenuta irrilevante. 14. – Con il decimo e ultimo motivo EA deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 67 e 70 l.fall. e dell’art. 16 di 19 1188 c.c.; assume che la corte del merito, nel condannarla a restituire anche le somme pagate da GS per estinguere le quote di finanziamento delle altre banche partecipanti al pool, ha confuso l’effetto liberatorio derivante dal mandato a riscuotere le somme, conferitole dalle altre banche, con i presupposti dell’azione revocatoria. Secondo la ricorrente, la legittimazione a ricevere non rende il legittimato titolare del rapporto obbligatorio e dunque parte passivamente legittimata nell’eventuale azione di ripetizione;
inoltre, in caso di rappresentanza, gli effetti dell’atto si producono sul rappresentato, sicché, anche a volere ritenere, come ha fatto la corte d’appello, che essa avesse ricevuto un potere di rappresentanza (tale da potere essere convenuta in giudizio come rappresentante delle altre banche del pool), la condanna avrebbe comunque dovuto essere emessa nei confronti delle “rappresentate”. EA aggiunge che essa operava come intermediario nei rapporti fra GS e le altre banche, ed era perciò esente da revocatoria ai sensi dell’art. 70, comma 1, l.fall. (come modificato dal d.l. n. 35 del 2005); deduce infine, in subordine, che poiché la sua quota di partecipazione al pool era pari ad 1/3 del finanziamento complessivo, la sua condanna non potrebbe superare 1/3 dell’importo revocabile. 14.1. – Il motivo deve essere respinto. 14.2. – Sul punto, la corte bolognese ha così motivato: «Quanto alla posizione delle banche finanziatrici, questa Corte ritiene che le conclusioni del primo giudice siano corrette, e che nel merito l’azione dovesse essere proposta solo
contro
EA, primo accipiens destinatario dei pagamenti, indipendentemente dal fatto che questi poi dovesse redistribuire parte delle somme ricevute secondo gli accordi interni con le co-finanziatrici, e dal fatto che agisse (anche) in loro nome e conto. Si tratta infatti da un lato di accordi interni e dall’altro l’effetto liberatorio discende anche dal mandato con rappresentanza e dall’art. 1188 c.c.». 17 di 19 Ebbene, premessa l’apparente novità di alcune delle questioni sollevate (come eccepito a pag. 38 del controricorso di GS in A.S.), è evidente che la corte territoriale ha esaminato il contratto di finanziamento ed ha accertato – sulla base di una interpretazione non specificamente censurata in questa sede – l’esistenza di un mandato con rappresentanza conferito a EA dalle altre banche, dal quale ha legittimamente desunto, ai sensi dell’art. 1188 c.c., l’efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore GS rispetto alle mandanti, a prescindere dagli accordi interni esistenti tra tutte le partecipanti al pool in merito alla redistribuzione delle somme versate a EA. Corretta è anche la ritenuta inapplicabilità del nuovo art. 70 l.fall. alla luce della disciplina transitoria che ha accompagnato la riforma del 2005, già sopra evidenziata. 15. – Vanno da ultimo dichiarati inammissibili i ricorsi incidentali di NA e CC EL, parti vittoriose nel giudizio d’appello e dunque prive di interesse all’impugnazione, mentre restano assorbiti i ricorsi incidentali di G.S. in A.S., condizionato all’accoglimento del decimo motivo di quello principale, nonché i ricorsi di BA AN AG e di MI BA, a loro volta condizionati all’accoglimento del ricorso incidentale di GS in A.S. 16. – In conclusione: il ricorso principale di EA va rigettato e la stessa va condannata a rifondere le spese del presente giudizio ai controricorrenti GS in A.S., BA AN AG, MIbanca e Mediocredito Trentino, liquidate in dispositivo;
i ricorsi incidentali di NA e CC EL vanno dichiarati inammissibili, senza statuizione sulle spese in assenza di controricorsi;
i ricorsi incidentali condizionati di GS in A.S., BA AN AG ed MIbanca vanno dichiarati assorbiti, con compensazione delle spese fra le medesime parti;
l’intervento di AN Tomaso Recovery va dichiarato inammissibile. 18 di 19 5. – Sussistono sia per il ricorrente principale che per le due ricorrenti incidentali i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02 (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale di EA BA s.p.a. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo e dichiara inammissibili i ricorsi incidentali di NA Credito Cooperativo Romagna Est e Sala di Cesenatico S.C. e CC EL - BA di Credito Cooperativo dal 1902 - Società Cooperativa, nonché l’intervento di AN Tomaso Recovery s.r.l.; dichiara assorbiti i ricorsi incidentali di GI Sport s.p.a. in Amministrazione straordinaria, BA AN AG del Veneto Orientale di Cesarolo OS di TO e GA ed MI BA - Credito Cooperativo Società Cooperativa. Condanna EA BA s.p.a. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo al pagamento, in favore dei controricorrenti GI Sport in A.S., BA AN AG del Veneto Orientale di Cesarolo OS di TO e GA, MI BA - Credito Cooperativo Società Cooperativa e Mediocredito Trentino Alto Adige s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore della procedura in € 80.000,00 e in favore di ciascuna delle altre controricorrenti in € 50.000,00 per compensi, oltre, per tutte, le spese forfettarie nella misura del 15 per cento, gli esborsi liquidati in € 200,00 e gli accessori di legge. Dichiara compensate le spese del presente giudizio tra GI Sport s.p.a. in Amministrazione straordinaria, BA AN AG del Veneto Orientale di Cesarolo OS di TO e GA, MI BA - Credito Cooperativo Società Cooperativa e Mediocredito Trentino Alto Adige s.p.a. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale EA BA s.p.a. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo e 19 di 19 dei ricorrenti incidentali NA Credito Cooperativo Romagna Est e Sala di Cesenatico S.C. e CC EL - BA di Credito Cooperativo dal 1902 - Società Cooperativa, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13/06/2024.
pertanto, il contenuto del decreto non sarebbe conforme all’art. 27 d.lgs. 270/199 che prevede soltanto due alternative nette: o la cessione di complessi aziendali, o l’esecuzione di un programma di ristrutturazione. 9.1. – Il motivo è infondato. 9.2. – Difatti, una volta accertato dalla corte d’appello che è stato autorizzato un programma il quale prevedeva «la cessione delle attività mediante la prosecuzione delle attività», e che non si trattava di un programma di ristrutturazione (tanto che la cessione è poi effettivamente avvenuta in data 17.2.2005, entro l’anno dal decreto ministeriale 8.4.2004), non rileva ai fini in esame che quel programma non fosse completo o non abbia avuto completa 12 di 19 esecuzione. Le ampie considerazioni svolte dalla ricorrente risultano dunque esorbitanti rispetto al thema decidendum. 10. – Con il sesto motivo, EA denuncia l’omessa pronuncia sul proprio quinto motivo di appello incidentale, in violazione dell’art. 112 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza, in quanto la corte territoriale avrebbe del tutto trascurato i numerosi elementi ivi dedotti che «escludevano qualsiasi possibile conoscenza o conoscibilità dello stato di insolvenza» di GS. 10.1. – Il motivo è manifestamente infondato, in quanto il vizio di omessa pronuncia deve riguardare una domanda o un’eccezione e non può essere confuso col presunto, mancato esame delle argomentazioni difensive (pedissequamente trascritte da pag. 46 a pag. 54 del ricorso) svolte dall’appellante al fine di negare la propria scientia decoctionis. 11. – Con il settimo motivo EA lamenta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115 e 118 disp.att. c.p.c. e dell’art. 345 c.p.c. (art. 360, n. 4 c.p.c.), in quanto la decisione sarebbe basata su documenti nuovi depositati in appello dalla GS in A.S. (sentenza della stessa Corte di appello del 2013 e sentenza del Tribunale di Rimini del 2012). Osserva che la possibilità di motivare con rinvio ai precedenti conformi, ex art. 118 disp.att. c.p.c., riguarderebbe solo le considerazioni in punto di diritto, e non anche gli accertamenti in fatto, come l’esistenza dei presupposti indiziari che dovrebbero provare uno stato soggettivo;
peraltro, nel caso in esame i precedenti evocati sarebbero stati resi in processi tra altre parti e a loro volta basati su CTU con esiti diversi da quella espletata nel presente giudizio. 11.1. Il motivo, che presenta profili di infondatezza e di inammissibilità, deve essere respinto. 11.2. – Invero, premesso che secondo GS in A.S. la sentenza del Tribunale di Rimini del 2012 era stata già prodotta in primo grado, nella decisione impugnata si dà atto espressamente che la produzione della sentenza della Corte di appello di Bologna del 2013 era ammissibile perché emessa in data successiva a quella impugnata nel presente giudizio;
inoltre, legittimamente la 13 di 19 corte territoriale ha valutato i precedenti dello stesso Ufficio sia sotto il profilo degli accertamenti di fatto che delle considerazioni in diritto, come prove atipiche liberamente apprezzabili, comunque in aggiunta ad altre specifiche valutazioni e argomentazioni. Per il resto, la censura impinge nel merito e come tale è inammissibile. 12. – Con l’ottavo motivo EA denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 67 l.fall. e degli artt. 2697 e 2729 c.c. in tema di prova presuntiva della scientia decoctionis, deducendo che la corte d’appello: a) avrebbe assunto a base del ragionamento indiziario presunzioni prive di precisione, concordanza e gravità, senza esaminare le sue difese, dalle quali emergeva che all’epoca dei rimborsi dal finanziamento GS era società quotata in borsa da oltre un decennio;
b) non avrebbe proceduto ad una valutazione complessiva degli indizi, pretermettendo quelli da essa dedotti (assenza di protesti e azioni esecutive;
regolare deposito dei bilanci approvati dal collegio sindacale e dalla società di revisione;
quotazione in borsa del titolo GS, nel luglio 2002 al segmento “star” di Borsa Italiana;
mancanza di segnalazioni di “alert” da parte della Consob). I presunti “indizi” richiamati dalla Corte di appello costituirebbero invece mere congetture, inidonee a suffragare l’affermazione per cui le banche finanziatrici avrebbero avuto conoscenza dello stato di insolvenza “pochi giorni dopo” quando “fu portata a termine la rovinosa operazione dell’acquisto di NI (indebitata a breve per circa euro 70 mln), che suscitò immediato allarme nei mercati, di cui è testimonianza il corredo di articoli di stampa prodotti da GIACOMELLI”. Nessuno degli ulteriori elementi considerati (l’allarme sui mercati e la caduta del titolo;
gli articoli di stampa;
la stretta creditizia del sistema bancario nel suo complesso;
l’aumento delle rimanenze finali nei bilanci;
le notizie di stampa sui ribassi del titolo GI) sarebbe idoneo a costituire un indizio, e comunque non potevano essere ritenuti indizi “gravi” della conoscenza dello stato di crisi irreversibile di GS, quotata in borsa. 12.1. – Il motivo è inammissibile. 12.2. – La ricorrente pretende palesemente un nuovo e diverso apprezzamento degli indizi e delle presunzioni su cui si è 14 di 19 fondato l’accertamento dei giudici d’appello circa la sussistenza della sua scientia decoctionis ( e delle altre banche finanziatrici), oltre che una nuova e diversa valutazione delle caratteristiche di precisione, gravità e concordanza di tali presunzioni (cfr. Cass. 13838/2019 in caso analogo). In altri termini, esso aspira a una rilettura degli atti istruttori orientata ad un esito diverso della decisione, passando però attraverso apprezzamenti di fatto indiscutibilmente riservati ai giudici di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019). 12.3. – Secondo la granitica giurisprudenza di questa Corte, la curatela attrice in revocatoria fallimentare può assolvere l’onere di provare l’effettiva conoscenza (e non la mera conoscibilità) dello stato di insolvenza anche mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., ma la scelta dei fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e l'apprezzamento della loro rispondenza ai prescritti requisiti di gravità, precisione e concordanza integrano un giudizio di fatto, censurabile in sede di legittimità per vizio di motivazione solo nei limiti del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e non attraverso la prospettazione di un convincimento diverso da quello espresso nel provvedimento impugnato che si basi sulla normale prudenza e avvedutezza del terzo, rapportata alle sue qualità personali e professionali nonché alle condizioni, anche territoriali, in cui questi abbia in concreto operato (Cass. 27080/2023, 12874/2023, 12357/2023, 22366/2021, 3854/2019, 3081/2018, 25635/2017; cfr. Cass. 13445/2023, 22698/2021, 331/2020, 5484/2019, 27415/2018, 19547/2017, 3336/2015). Nel caso di specie la corte d’appello, procedendo ad un esame complessivo e non atomistico delle risultanze probatorie (Cass. 9054/2022; cfr. Cass. 27070/2022, 29257/2019) ha valorizzato l’esistenza di vari indici cd. “interni” ed “esterni”, la cui censura si risolve in una loro diversa lettura, senza che emerga l'assoluta illogicità̀ e contraddittorietà̀ del ragionamento decisorio (Cass. 12357/23023). Peraltro, la mancata valutazione di un elemento indiziario non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass. 5279/2020, 8023/2009, 10847/2007, 1404/2001), né occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di 15 di 19 assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità̀, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass. 12874/2023, 22366/2021). Del resto, più volte questa Corte ha ammonito che in sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo per “vizio di sussunzione” – i.e. quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga però inidonei a fornire la prova presuntiva, o qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass. 3562/2021, 3541/2020, 19485/2017) – e non quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella prospettazione di un’inferenza probabilistica diversa (Cass. Sez. U, 1785/2018; Cass. 12874/2023, 9054/2022, 3541/2020). 13. – Con il nono motivo EA lamenta l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo (art. 360, n. 5 c.p.c.) per non avere la corte d’appello considerato il momento in cui sono divenuti conoscibili ai terzi i dati risultanti dal bilancio trimestrale di GS al 31.12.2012 e i dati della Centrale dei rischi. In particolare, come accertato dal CTU in primo grado, la data di pubblicazione sul sito internet della Borsa italiana risale al 6.3.2003, mentre il suo deposito presso il Registro delle imprese risale al 24.6.2003, dunque prima di questa data il bilancio trimestrale non era conoscibile per i terzi . 13.1. – Il motivo è inammissibile, stante il difetto di allegazione della decisività del fatto ignorato dal giudice d’appello, che peraltro, riformando, in punto di decorrenza della scientia, la decisione del primo giudice, fondata proprio su detta circostanza, l’ha all’evidenza (se pur implicitamente) valutata e ritenuta irrilevante. 14. – Con il decimo e ultimo motivo EA deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 67 e 70 l.fall. e dell’art. 16 di 19 1188 c.c.; assume che la corte del merito, nel condannarla a restituire anche le somme pagate da GS per estinguere le quote di finanziamento delle altre banche partecipanti al pool, ha confuso l’effetto liberatorio derivante dal mandato a riscuotere le somme, conferitole dalle altre banche, con i presupposti dell’azione revocatoria. Secondo la ricorrente, la legittimazione a ricevere non rende il legittimato titolare del rapporto obbligatorio e dunque parte passivamente legittimata nell’eventuale azione di ripetizione;
inoltre, in caso di rappresentanza, gli effetti dell’atto si producono sul rappresentato, sicché, anche a volere ritenere, come ha fatto la corte d’appello, che essa avesse ricevuto un potere di rappresentanza (tale da potere essere convenuta in giudizio come rappresentante delle altre banche del pool), la condanna avrebbe comunque dovuto essere emessa nei confronti delle “rappresentate”. EA aggiunge che essa operava come intermediario nei rapporti fra GS e le altre banche, ed era perciò esente da revocatoria ai sensi dell’art. 70, comma 1, l.fall. (come modificato dal d.l. n. 35 del 2005); deduce infine, in subordine, che poiché la sua quota di partecipazione al pool era pari ad 1/3 del finanziamento complessivo, la sua condanna non potrebbe superare 1/3 dell’importo revocabile. 14.1. – Il motivo deve essere respinto. 14.2. – Sul punto, la corte bolognese ha così motivato: «Quanto alla posizione delle banche finanziatrici, questa Corte ritiene che le conclusioni del primo giudice siano corrette, e che nel merito l’azione dovesse essere proposta solo
contro
EA, primo accipiens destinatario dei pagamenti, indipendentemente dal fatto che questi poi dovesse redistribuire parte delle somme ricevute secondo gli accordi interni con le co-finanziatrici, e dal fatto che agisse (anche) in loro nome e conto. Si tratta infatti da un lato di accordi interni e dall’altro l’effetto liberatorio discende anche dal mandato con rappresentanza e dall’art. 1188 c.c.». 17 di 19 Ebbene, premessa l’apparente novità di alcune delle questioni sollevate (come eccepito a pag. 38 del controricorso di GS in A.S.), è evidente che la corte territoriale ha esaminato il contratto di finanziamento ed ha accertato – sulla base di una interpretazione non specificamente censurata in questa sede – l’esistenza di un mandato con rappresentanza conferito a EA dalle altre banche, dal quale ha legittimamente desunto, ai sensi dell’art. 1188 c.c., l’efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore GS rispetto alle mandanti, a prescindere dagli accordi interni esistenti tra tutte le partecipanti al pool in merito alla redistribuzione delle somme versate a EA. Corretta è anche la ritenuta inapplicabilità del nuovo art. 70 l.fall. alla luce della disciplina transitoria che ha accompagnato la riforma del 2005, già sopra evidenziata. 15. – Vanno da ultimo dichiarati inammissibili i ricorsi incidentali di NA e CC EL, parti vittoriose nel giudizio d’appello e dunque prive di interesse all’impugnazione, mentre restano assorbiti i ricorsi incidentali di G.S. in A.S., condizionato all’accoglimento del decimo motivo di quello principale, nonché i ricorsi di BA AN AG e di MI BA, a loro volta condizionati all’accoglimento del ricorso incidentale di GS in A.S. 16. – In conclusione: il ricorso principale di EA va rigettato e la stessa va condannata a rifondere le spese del presente giudizio ai controricorrenti GS in A.S., BA AN AG, MIbanca e Mediocredito Trentino, liquidate in dispositivo;
i ricorsi incidentali di NA e CC EL vanno dichiarati inammissibili, senza statuizione sulle spese in assenza di controricorsi;
i ricorsi incidentali condizionati di GS in A.S., BA AN AG ed MIbanca vanno dichiarati assorbiti, con compensazione delle spese fra le medesime parti;
l’intervento di AN Tomaso Recovery va dichiarato inammissibile. 18 di 19 5. – Sussistono sia per il ricorrente principale che per le due ricorrenti incidentali i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02 (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale di EA BA s.p.a. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo e dichiara inammissibili i ricorsi incidentali di NA Credito Cooperativo Romagna Est e Sala di Cesenatico S.C. e CC EL - BA di Credito Cooperativo dal 1902 - Società Cooperativa, nonché l’intervento di AN Tomaso Recovery s.r.l.; dichiara assorbiti i ricorsi incidentali di GI Sport s.p.a. in Amministrazione straordinaria, BA AN AG del Veneto Orientale di Cesarolo OS di TO e GA ed MI BA - Credito Cooperativo Società Cooperativa. Condanna EA BA s.p.a. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo al pagamento, in favore dei controricorrenti GI Sport in A.S., BA AN AG del Veneto Orientale di Cesarolo OS di TO e GA, MI BA - Credito Cooperativo Società Cooperativa e Mediocredito Trentino Alto Adige s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore della procedura in € 80.000,00 e in favore di ciascuna delle altre controricorrenti in € 50.000,00 per compensi, oltre, per tutte, le spese forfettarie nella misura del 15 per cento, gli esborsi liquidati in € 200,00 e gli accessori di legge. Dichiara compensate le spese del presente giudizio tra GI Sport s.p.a. in Amministrazione straordinaria, BA AN AG del Veneto Orientale di Cesarolo OS di TO e GA, MI BA - Credito Cooperativo Società Cooperativa e Mediocredito Trentino Alto Adige s.p.a. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale EA BA s.p.a. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo e 19 di 19 dei ricorrenti incidentali NA Credito Cooperativo Romagna Est e Sala di Cesenatico S.C. e CC EL - BA di Credito Cooperativo dal 1902 - Società Cooperativa, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13/06/2024.