Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/05/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
NRG 1442/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 1442/2023 R.G., riservata per la decisione con ordinanza del 28.11.2024 in seguito ad udienza in trattazione scritta, promossa
DA
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. DE CESARE Parte_1 C.F._1
MASSIMO, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio
-Appellante-
CONTRO
(p.i. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo Amministratore Delegato, rappresentata e difesa dall'avv. TORRICELLA ALESSANDRO, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-Appellata-
NONCHE' CONTRO
(p. iva ), in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE MISSERINI, in virtù di mandato in calce all'atto di comparsa
-Appellato-
NONCHE' CONTRO
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_3 P.IVA_3 dall'Avv. MASSIMO CRISCI, in virtù di procura ad litem posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-Appellato-
1
Il sig. ha impugnato la sentenza n° 1973/2022 resa dal Giudice di Pace di Parte_1
Taranto il 26.07.2022, depositata il 18.10.2022 e non notificata, nell'ambito del procedimento tra lo stesso appellante e la il Controparte_1 CP_2
e il Rg. 3014/2022, con cui tale giudice concludeva per la
[...] Controparte_3 declaratoria di inammissibilità dell'opposizione recuperatoria avverso i verbali di contestazione di violazioni al C.d.S. richiamati nell'opposto preavviso di fermo n. 2022/0000182011 datato
09.05.2022, in relazione al preteso mancato pagamento dell'importo di € 824,32 e accoglieva l'eccezione di intervenuta prescrizione ed annullamento dell'annunciato provvedimento di fermo amministrativo dell'auto tg. DW467SD, compensando le spese di lite, statuendo espressamente: “la dichiarata inammissibilità dell'opposizione recuperatoria induce a compensare le spese di lite”.
L'appellante impugnava la sentenza indicata nel punto in cui il GDP compensava le spese di lite per i motivi in ricorso specificati:
1) Vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione dell'art. 91 comma 1 c.p.c. e 92 commi 1 e 2 c.p.c., deducendo che nonostante il GDP nella parte motiva della sentenza aveva ritenuto infondato il primo motivo dell'opposizione, vale a dire l'azione recuperatoria, ha comunque ritenuto meritevole di accoglimento il secondo, ovvero quello dell'intervenuta prescrizione e per tale motivo accoglieva l'opposizione e compensava le spese, non applicando, quindi, il principio della soccombenza e considerato, peraltro, che il ricorrente si era comunque visto costretto ad intraprendere un'azione giudiziaria per ottenere l'annullamento dei suindicati atti di ingiunzione, con un aggravio di spese processuali e di difesa.
Ciò posto, rassegnava le seguenti conclusioni: “-riformare la sentenza nella parte relativa alle spese, con condanna degli appellati al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio”.
Si costituiva in giudizio la chiedendo CP_1 Controparte_1 di rigettare lo spiegato appello e tutte le domande ad esse connesse con integrale conferma della sentenza di primo grado, con refusione delle spese ed onorari di giudizio di secondo grado, posto che, sosteneva, nel caso di specie, il GDP aveva accolto solo parzialmente la domanda proposta dal ricorrente odierno appellante e pertanto era giustificata una parziale reciproca soccombenza delle parti, con possibilità della compensazione integrale o parziale ex art. 92, comma 2 c.p.c.
Si costituivano in giudizio il e il , entrambi Controparte_2 Controparte_3 chiedendo di rigettare l'appello proposto dal sig. . Il , Parte_1 Controparte_3 inoltre, in via preliminare, deduceva l'inammissibilità dell'atto d'appello per il difetto dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c., ante riforma Cartabia.
Acquisito il fascicolo di primo grado, si riservava la decisione in seguito ad udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta, con assegnazione dei termini richiesti ex art. 190 c.p.c. di giorni venti per il deposito di conclusionali e venti per repliche dalla comunicazione del presente provvedimento.
All'esito dell'esame delle comparse conclusionali e repliche delle parti, si pronuncia la presente sentenza.
*** ** ***
L'atto di appello è tempestivo, in quanto notificato agli odierni convenuti entro i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (18.10.2022) – nel rispetto del termine anche iscritto a ruolo- ed
2 ammissibile ex art. 342 c.p.c. perché l'esame completo dell'atto consente di individuare i requisiti imposti dalla disposizione citata;
pertanto, può essere esaminato.
*****
L'appello deve essere parzialmente accolto.
La sentenza è errata e illegittima nella parte in cui il Giudice di primo grado compensa le spese di lite tra e ricorrente Controparte_1 Parte_1
mentre è legittima nella parte in cui compensa le spese di lite tra quest'ultimo e i
[...]
e . Controparte_4 CP_3
In diritto si osserva che, il regolamento delle spese processuali è disciplinato dagli artt. 91 e 92 c.p.c., che dettano regole ispirate al principio della causalità secondo cui la parte vittoriosa deve essere ristorata dagli oneri inerenti all'attività processuale legata da nesso causale con l'iniziativa dell'avversario. La soccombenza, che è applicazione del principio di causalità, costituisce solo un elemento che consente di individuare la parte processuale che ha dato origine alle spese (Cass. 8-6-
2007 n. 13430).
La Suprema Corte di Cassazione ha, quindi, chiarito che occorre procedere all'individuazione della parte cui siano eventualmente imputabili in prevalenza, per avervi dato causa, agendo o resistendo alle altrui pretese infondatamente, gli oneri processuali ricollegabili all'attività svolta per la istruzione e decisione delle varie domande proposte, o dei vari capi dell'unica domanda, o anche dell'unica domanda che sia risultata solo in parte fondata (In tal senso, cfr. Cass. 11 giugno 2008, n. 15483, in motivazione, laddove afferma che la parte soccombente, ai fini delle spese processuali, vada identificata, alla stregua del principio di causalità su cui si fonda la responsabilità del processo, in quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata o azionando una pretesa riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite, ovvero nel caso di lite necessaria - quando, cioè, il bene richiesto non possa essere ottenuto se non con lo strumento necessario ed insostituibile del processo - con quella che ha tenuto nel processo un comportamento rivelatosi ingiustificato).
L'art. 92 c.p.c. prevede poi deroghe al generale principio della soccombenza;
in particolare, il secondo comma della disposizione citata, nella versione applicabile ratione temporis al caso di specie, ovvero quella da ultimo modificata dal D.L. 132/2014, prevede che il giudice possa disporre la compensazione delle spese, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento di giurisprudenza ovvero- in seguito all'intervento additivo della
Corte Costituzionale n. 77/2018- anche qualora sussistono analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Applicando tale quadro normativo alla questione in esame e procedendo ad una opportuna scissione delle posizioni degli odierni convenuti, deve evidenziarsi che, in primo luogo, non è motivata adeguatamente la decisione del Giudice di Pace di compensare le spese di lite.
La Suprema Corte ha recentemente ribadito che “In materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza” (Sez. 5 -, Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022 (Rv.
663746 - 01)); in caso contrario la sentenza è viziata da violazione di legge. La soccombenza reciproca, come già rilevato, può essere altra ipotesi che giustifica la compensazione delle spese ma il Giudice di Pace non esplicita il motivo valorizzato per compensare.
Ebbene, venendo al caso di specie, dalla stessa motivazione della sentenza di primo grado emerge che il Giudice di Pace ha dichiarato inammissibile l'opposizione recuperatoria avverso i verbali di
3 contestazione di violazioni al CDS richiamati nell'opposto preavviso di fermo e invece ha accolto l'eccezione di prescrizione ed ha annullato il provvedimento di fermo amministrativo.
Ebbene, l'opposizione recuperatoria, che è quella che rimette in discussione la sussistenza della violazione presupposta alla cartella esattoriale, finalizzata alla riscossione di proventi di sanzioni amministrative pecuniarie relative ad infrazioni in materia di circolazione stradale, vede il CP_3 quale soggetto irrogatore della sanzione (che prepara il ruolo ed è il destinatario del provento della sanzione stessa) come legittimato passivo nei confronti dell'opposizione mentre l'esattore è litisconsorte necessario (Cassazione civile sez. II, 21/12/2009, n.26919), poiché gli effetti della decisione si riverberano sulla cartella di pagamento e sul fermo.
Ed allora, si ritiene che rispetto a questa domanda (opposizione recuperatoria) visto l'esito della lite
(non impugnato dall'odierno appellato) gli enti civici non sono soccombenti, come evidenziando le difese degli appellati enti comunali.
Il Giudice di Pace ha ritenuto che, stante la avvenuta notifica per compiuta giacenza dei verbali presupposti al fermo opposto, la opposizione per vizi di merito dei verbali di contestazione di sanzione amministrativa sia intempestiva e quindi ha rigettato la domanda, come preteso degli Enti civici.
Con il ricorso, il ricorrente proponeva altresì opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso il fermo notificato da tale opposizione è stata accolta ritenendo che l'ente di riscossione non abbia CP_1 dimostrato la presenza di atti interruttivi della prescrizione decorrenti dalla data di notificazione delle ingiunzioni del 2011 e 2013.
Rispetto a tale domanda, la e gli Enti Comunali sono quindi soccombenti, essendo CP_1 prescritta la pretesa creditoria.
L'imputazione di responsabilità in ordine alla prescrizione non può essere oggetto di tale giudizio, posto che secondo giurisprudenza costante in tema di esecuzione esattoriale, la circostanza che, a seguito di opposizione, risulti l'illegittimità dell'azione esecutiva per ragioni ascrivibili all'agente della riscossione interessato, non integra motivo di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'ente creditore né, in sé considerata, di compensazione delle stesse;
peraltro, restano ferme la facoltà dell' ente creditore di chiedere all' agente della riscossione di essere manlevato dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso, nonché la possibilità, per il giudice, di compensare le spese tra il debitore e l'ente creditore, condannando al pagamento delle spese soltanto l'agente della riscossione interessato, se presente in giudizio, ove sussistano i presupposti dell'art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per motivi riferibili al medesimo ente creditore (cfr. CORTE DI CASSAZIONE –
Ordinanza 06 febbraio 2017, n. 3105).
Ed allora, nel regolamentare le spese di lite e compensarle, il Giudice di Pace non ha fatto buon governo dei principi di cui all'art. 92 c.p.c. solo con riferimento alla posizione della . CP_1
Con riferimento alla compensazione delle spese con gli enti civici, invero, vi è una soccombenza reciproca in relazione alle domande poste, posto che è dichiarata inammissibile la opposizione recuperatoria, con vittoria del ed è accolta la opposizione all'esecuzione dichiarando che la CP_3 pretesa degli enti è prescritti;
la decisione assunta risulta quindi conforme al dettato del 92 c.p.c.
Con riferimento, invece, alla posizione di non si rileva la ragione per cui sono state CP_1 compensate le spese di lite, posto che la condotta dell'agente non rileva rispetto alla opposizione
4 recuperatoria ma solo con riferimento alla fase esecutiva della riscossione, ritenuta illegittima dal
Giudice di Pace, che nonostante la vittoria di parte ricorrente non ha posto le spese a carico della soccombente ma le ha compensate senza che ricorrano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., come interpretati dalla Giurisprudenza richiamata, né in diritto né in fatto.
Le eventuali responsabilità della prescrizione dichiarata non rilevano nel caso in esame ma attengono al rapporto tra enti impositori e agenti di riscossione, come evidenziato.
La domanda di riforma della sentenza appellata va quindi rigettata con riferimento alla compensazione di spese con i civi enti e accolta con riferimento all'agente di riscossione, che va quindi condannato a pagare a parte ricorrente per le spese di primo grado la somma di euro 43,00 per esborsi ed euro per esborsi ed € 340,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e altri accessori di legge se dovuti, calcolati per le fasi del giudizio secondo i parametri tra minimi e medi previsti dal D.M.
55/2014 e successive modifiche.
SPESE DEL PRESENTE GIUDIZIO
Le spese del presente grado di giudizio tra gli enti civici e l'appellante sono compensate, stante la necessità di integrare la motivazione del Giudice di primo grado ex art. 384 comma 4 c.p.c. che costituisce eccezionale ragione essendo la motivazione sul punto non esaustiva e ravvisandosi in ciò le ragioni dell'appello avverso gli enti civici,
Si condanna, invece, la ex art. 91 c.p.c. alla rifusione delle spese verso l'appellante con CP_1 rimborso degli esborsi per euro 64,50, se effettivamente versati, ed euro 350,00 per onorari, applicati i minimi tariffari considerata la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in persona del Giudice Federica Rotondo, definitivamente pronunziando sull' appello proposto dal sig. nei confronti di Parte_1 [...] il e il , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 avverso la sentenza n° 1973/2022 resa dal Giudice di Pace di Taranto il 26.07.2022, depositata il
18.10.2022 e non notificata, così provvede:
- in parziale ACCOGLIMENTO del gravame, riformando in parte qua la sentenza di primo grado impugnata nella sola parte del regolamento delle spese, NN , in persona del CP_1
l.r.p.t., a rifondere a e spese di giudizio di primo grado, liquidate in euro € Parte_1
340,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, cap e IVA, come per legge, ed euro 43,00 per esborsi mentre CONFERMA la compensazione delle spese di lite di primo grado tra Parte_1
e il e il;
[...] Controparte_2 Controparte_3
− NN l'appellata , in persona del l.r.p.t., a rifondere a parte appellante CP_1 le spese di giudizio del secondo grado, liquidate in € 350,00 per onorari, Parte_1 oltre rimborso spese generali, cap e IVA, come per legge, ed euro 64,50 per esborsi;
5 - COMPENSA le spese di lite del giudizio di secondo grado tra l'appellato Parte_1
e il , in persona del l.r.p.t., e , in persona del Controparte_2 Controparte_3
l.r.p.t..
Così deciso in Taranto, 07.05.2025
Il Giudice
Federica Rotondo
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