Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/04/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2017 del Ruolo Generale dell'anno 2023, che porta riunito il procedimento R.G. n. 2019/2023, promossa da
(C.F. – P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Crocetta e dall'avv. Ylenia Canzian ed elettivamente domiciliata a Treviso, viale Appiani 34, presso lo studio dei difensori;
appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. Fabiola Ceolin ed elettivamente domiciliato a
Venezia Mestre, piazza XXVII Ottobre 32, presso lo studio del difensore;
appellato – appellante incidentale contro
(C.F. ), CP_2 C.F._1
(C.F. ), Controparte_3 C.F._2
(C.F. , Controparte_4 C.F._3
pagina 1 di 32
,
[...] rappresentati e difesi dall'avvocato Victor Rampazzo ed elettivamente domiciliati a
Jesolo (VE), piazza Brescia 5/b, presso lo studio del difensore;
appellati – appellanti incidentali;
contro
(C.F. ), AR P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Calzavara ed elettivamente domiciliata a Treviso, viale Monte Grappa 45, presso lo studio del difensore;
appellata – appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1726/2023 emessa dal Tribunale di
Venezia
Conclusioni
Per Parte_1
NEL MERITO
In principalità
Darsi atto che in esecuzione della sentenza gravata ha provveduto a Parte_1 versare al proprio assicurato in ragione della quota Controparte_1 di colpa a questo ascritta (50%), la somma di € 16.216,65, di cui € 11.140,00 per sorte capitale, rivalutazione e interessi, € 3.214,25 per spese legali liquidate, €
132,00 per spese esenti, € 1.730,40 per rimborso spese CTU della fase di ATP e causa di merito (v. doc.1);
Per l'effetto, in accoglimento del gravame interposto da e portante RG Parte_1
2017/2023:
a) previa declaratoria della ritualità, ammissibilità e fondatezza dell'eccezione formulata da ai sensi dell'art. 1892 c.c., nonché previo accertamento Parte_1 delle inesatte e/o reticenti dichiarazioni rese dal in Controparte_1 sede di stipula della polizza OG/M13071348, dichiararsi non dovuto alcun indennizzo da parte di in favore dell'assicurato ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 1892 c.c.; pagina 2 di 32 b) respingersi conseguentemente la domanda di garanzia formulata dal nei confronti di e, per l'effetto, Controparte_1 Parte_1 condannarsi il predetto ente a ripetere la somma versata dall'odierna appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dal versamento al saldo effettivo;
Con riferimento al gravame portante RG 2019/2024 interposto da
[...]
RO rigettarsi per le ragioni e nei limiti di quanto dedotto ed esposto i motivi di gravame I e II formulati da RO accogliersi per quanto di ragione i motivi di gravame IV e VII formulati da
[...]
RO
Ancora in via principale:
In accoglimento del gravame interposto da e portante RG 2017/2023: Parte_1
a) accertarsi e dichiararsi la inoperatività della polizza n. OG/M13071348 stipulata dal con riferimento al caso di specie, ed in Controparte_1 particolare della copertura prevista dall'art. 4.13 - “Occlusione di condutture” delle Condizioni generali;
b) respingersi conseguentemente la domanda di manleva formulata dal predetto assicurato nei confronti di e, per l'effetto, condannarsi il predetto ente Parte_1
a ripetere la somma versata dall'odierna appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dal versamento al saldo effettivo;
In via subordinata:
In parziale riforma dell'impugnata sentenza e per la denegata ipotesi in cui venga accertata e/o confermata l'operatività della copertura di cui all'art. 4.13
“Occlusione di condutture” delle Condizioni generali:
a) ridursi l'indennizzo spettante all'assicurato entro il limite del sotto-massimale previsto al comma 2 della citata clausola, pari ad € 3.000,00 e con applicazione della relativa franchigia di € 200,00;
b) condannarsi, per l'effetto, il predetto ente a ripetere gli importi versati in eccedenza dall'odierna appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dal versamento al saldo effettivo;
pagina 3 di 32 Ancora in via subordinata:
In parziale riforma dell'impugnata sentenza e per la denegata ipotesi in cui venga accertata e/o confermata l'operatività della polizza n. OG/M13071348:
a) ridursi l'indennizzo spettante all'assicurato ai soli danni conseguenti all'evento verificatosi nella vigenza della polizza, id est all'episodio occorso in data
17.08.2019, in proporzione alla ripartizione paritaria interna del debito stabilita dal Giudice di prime cure;
b) condannarsi, per l'effetto, il a ripetere gli importi Controparte_1 versati in eccedenza dall'odierna appellante in esecuzione della sentenza di prime, oltre interessi dal versamento al saldo effettivo;
Sempre in via subordinata:
Per la denegata ipotesi in cui venga accertata e/o confermata l'operatività della polizza n. OG/M13071348 e trovi accoglimento l'appello incidentale formulato dal condannarsi il a Controparte_1 Controparte_1 ripetere a gli importi che, all'esito della diversa ripartizione interna del Parte_1 debito, risultassero essere stati indennizzati in eccedenza, oltre interessi dal versamento al saldo effettivo;
In ogni caso:
Spese ed onorari di primo e secondo grado, nonché del procedimento per ATP, interamente rifusi.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così pronunciarsi:
In via preliminare: per i motivi di cui in narrativa, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza nr. 1726/2023 del Tribunale di Venezia, dott.ssa
Silvia Zeminian, depositata il 10.10.2023 e notificata il 10.10.2023 ed in particolare il capo della sentenza relativo all'applicazione dell'art. 614 bis c.p.c.
In via pregiudiziale: stante la contestuale pendenza avanti alla Corte di Appello di
Venezia, Sez. IV, del procedimento di appello nr. 2019/2023, Sez. IV, promosso dalla disporre la riunione delle due Parte_2 impugnazioni ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
pagina 4 di 32 Nel merito: per i motivi di cui in narrativa, accogliere il proposto appello incidentale e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza nr. 1726/2023 del
Tribunale di Venezia, dott.ssa Silvia Zeminian, depositata il 10.10.2023 e notificata il 10.10.2023, accogliendo tutte le conclusioni avanzate nel procedimento di primo grado che qui si riportano:
“Nel merito: respingere per i motivi di cui in narrativa le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree limitare la responsabilità del al giusto e provato. Controparte_1
- nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda condannare OP
11 , in persona del l.r.p.t. con sede legale in Trento,
[...] CP_9 piazza delle Donne Lavoratrici 2, p.IV , in persona del l.r.p.t., a P.IVA_2 manlevare e garantire integralmente il condominio da quanto lo CP_1 stesso sarà tenuto a versare a titolo di risarcimento alla società AR
Nel merito, nei confronti di OP
11 – : respingere le eccezioni ex art.
[...] Parte_1
1892 c.c. e la richiesta di inoperatività della polizza perché infondate e comunque per intervenuta decadenza ex art. 1892 co. II c.c. e per l'effetto nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea condannare
[...]
11 – OP
, in persona del l.r.p.t. con sede legale in Trento, Piazza delle Donne Parte_1
Lavoratrici 2, P.IV , in persona del a manlevare e garantire P.IVA_2 CP_10 integralmente il condominio da quanto lo stesso sarà tenuto a CP_1 versare a titolo di risarcimento alla Società AR
Nel merito nei confronti di PA
(società cancellata) e per essa dei Soci illimitatamente responsabili Sigg.ri e : respingere la Controparte_12 CP_5 domanda riconvenzionale formulata da PA nei confronti del in quanto palesemente
[...] Controparte_1 infondata in fatto e in diritto”.
pagina 5 di 32 In ogni caso: spese, competenze ed onorari del presente giudizio interamente rifusi, con spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Per , , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 quali soci illimitatamente responsabili della società
[...]
& RO Controparte_3
Voglia la Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così statuire:
In via preliminare:
- Per i motivi tutti di cui in narrativa, accertata e dichiarata la successione a titolo particolare del diritto controverso ai sensi dell'art. 111 c.p.c., per l'effetto, ordinare l'estromissione dal procedimento dei signori e CP_2 [...]
. CP_13
Nel merito:
Per i motivi tutti di cui in narrativa, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza n. 1726/2023 del Tribunale di Venezia, dott. Silvia
Zeminian, depositato il 10 ottobre 2023 e notificata il 10 ottobre 2023, accogliendo tutte le conclusioni avanzate nel procedimento di primo grado che qui si riportano:
In via principale
1. Per i motivi tutti di cui in narrativa, accertato che le lamentate infiltrazioni, ove provate, sono dovute alla non idoneità del materiale delle condotte di scarico e dal modo in cui le stesse sono state installate e quindi a difetti non imputabili alla deducente, dichiarare che l'allora RO
nulla deve alla e per l'effetto rigettare le
[...] AR domande formulate da quest'ultima nei confronti dell'odierna convenuta in quanto infondate in fatto ed in diritto;
In via subordinata
2. Per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare che l'esclusiva responsabilità dei danni lamentati dall'attrice vanno attribuiti al e, per Controparte_1
l'effetto, dichiarare che l'allora non è in alcun modo RO
pagina 6 di 32 responsabile per tali danni con conseguente rigetto di ogni domanda di risarcimento formulata nei confronti dell'odierna convenuta.
In via ulteriormente subordinata
3. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenessero fondate, anche parzialmente, le domande formulate dalla nei confronti dell'allora AR
, per i motivi tutti RO di cui in narrativa limitare le pretese formulate dall'odierna attrice nei confronti della deducente alla sola quota parte di responsabilità accertata, con esclusione di qualsivoglia forma di solidarietà, e, in ogni caso, ridurre il quantum richiesto a ciò che sarà provato e accertato in corso di causa.
In via riconvenzionale
4. Per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare che l'allora è RO stata chiamata nel procedimento di ATP e nel pendente procedimento di merito senza fondamento e che conseguentemente ha subito i danni specificatamente indicati in parte narrativa e, per l'effetto, condannare la al AR pagamento alla RO dell'importo di € 6.423,98, ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa, il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi al tasso di cui all'art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
In via riconvenzionale subordinata
5. Nella denegata ipotesi che venissero accertati i vizi lamentati dalla odierna attrice accertare che la responsabilità degli stessi è da attribuirsi in via esclusiva al ed accertato, di conseguenza, che l'allora Controparte_1 [...]
non doveva essere citata nel procedimento per Accertamento Tecnico CP_6
Preventivo e nel presente procedimento di merito nonché accertati i danni specificatamente indicati in parte narrativa per l'effetto, condannare il
[...]
al pagamento nei confronti dell'allora CP_1 [...] dell'importo di € 6.423,98, ovvero alla RO maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, da determinarsi anche in via pagina 7 di 32 equitativa, il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi al tasso di cui all'art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
In ogni caso:
6. Spese di lite e competenze di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifuse con ripetizione delle somme già pagate dall'allora con bonifico RO del 26 ottobre 2023, che si allega, a seguito della condanna alle spese in primo grado ed ammontanti ad € 19.174,91, oltre alla tassa di registrazione della sentenza di Primo Grado ad oggi non ancora liquidata;
7. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte ritenesse di non accogliere la presente impugnazione, condannare alla ripetizione nei confronti AR dell'allora dell'importo di € 2.958,26, differenza tra le somme RO versate da quest'ultima e quanto liquidato dal Giudice nella sentenza impugnata.
In via istruttoria:
a) Si insiste affinché la Corte ordini, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla ditta
Marangon Impianti S.n.c. di Jesolo (VE) e/o alla l'esibizione della AR video ispezione effettuata in data 20 agosto 2020 presso il Condominio CP_1
;
[...]
b) Si insiste affinché la Corte disponga l'autorizzazione al deposito tramite chiavetta della video ispezione eseguita nel corso della ATP non essendo possibile depositarla telematicamente causa il peso del file;
Si insiste, in via istruttoria, per l'ammissione per testi dei seguenti capitoli di prova, non ammessi dal Giudice di Prime Cure, depurati da ogni accezione valutativa e/o negativa:
1) Vero che in data 10 gennaio 2019 per la prima volta la AR comunicava alla la presenza di infiltrazioni all'interno del RO proprio appartamento;
2) Vero che nella suddetta missiva del 10 gennaio 2019 la faceva CP_7 riferimento anche a due episodi antecedenti di cui la non RO era a conoscenza;
3) Vero che la a seguito dei fenomeni di infiltrazioni interveniva per AR risolvere la situazione;
pagina 8 di 32 4) Vero che dopo aver ricevuto la suddetta missiva del 10 gennaio 2019
[...] si rendeva disponibile a svolgere una video ispezione degli RO scarichi in contraddittorio tra le parti autorizzando l'accesso al proprio appartamento previa comunicazione (cod. 3 che si rammostra);
5) Vero che la esprimeva la propria volontà di eseguire/aderire alla AR video ispezione solo dopo otto mesi con il verificarsi delle infiltrazioni del 17 agosto 2019;
6) Vero che l'attività ispettiva veniva eseguita da parte della ditta Marangoni di il 20 agosto 2019 in contraddittorio tra le parti;
CP_1
7) Vero che in tale circostanza di tempo e luogo erano presenti il signor
[...]
(legale rappresentante della ), il signor CP_2 RO Tes_1
(titolare della società Aquatec chiamata dalla quale
[...] RO tecnico di fiducia), i signori e , il signor Testimone_2 Parte_3
(amministratore del Condominio) e il tecnico della Marangon Impianti. Tes_3
8) Vero che in tale circostanza e anche precedentemente i signori Tes_2
e si erano rivolti al signor con illazioni di
[...] Parte_3 CP_6 vario genere;
9) Vero che in tale circostanza di tempo e luogo, la ditta Marangoni durante la video-ispezione giunta sulla colonna verticale del tubo di scarico a causa di un'occlusione non riusciva a procedere con la sonda;
10) Vero che in tale circostanza di tempo e luogo la ditta Aquatec eseguiva con una molla elettrica lo “sgombraggio” delle incrostazioni presenti nel condotto condominiale i cui costi venivano interamente sostenuti da RO
[...]
11) Vero che a seguito di tale sgombero, la Ditta Marangoni procedeva con la video ispezione accertando la presenza di incrostazioni/occlusioni all'interno dello scarico condominiale;
12) Vero che le incrostazioni presenti nello scarico di competenza della
[...] sono di poca entità e comunque permettevano il passaggio dei RO fluidi scaricati;
pagina 9 di 32 13) Vero che a seguito di tale intervento di “pulizia” del tubo di scarico condominiale l'episodio di infiltrazioni del 17 agosto 2019 è stato l'ultimo;
14) Vero che il 10 gennaio 2020 l'appartamento di proprietà di RO era locato al signor (doc. 13 che si rammostra);
[...] Persona_1
15) Vero che a seguito di tale circostanza il signor si vedeva costretto a Per_1 disdettare l'appartamento per i continui attacchi verbali e disturbi di vario tipo
(doc. 14 che si rammostra);
16) Vero che trovava un nuovo inquilino per RO
l'appartamento di sua proprietà solo nel gennaio 2021.
Si indicano quali testi: il signor di Eraclea, il signor Testimone_4 Tes_1
di , il tecnico della ditta Marangon Impianti di che il 20
[...] CP_1 CP_1 agosto 2019 effettuava la video ispezione, la signora di Parte_4
. CP_1
Si chiede, sin d'ora, l'ammissione a prova contraria delle eventuali istanze istruttorie avversarie che verranno successivamente ammesse con i testi già indicati a prova diretta.
Per AR
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda o eccezione, per i motivi evidenziati
IN VIA PRELIMINARE
- Rigettarsi la richiesta di estromissione dei sig.ri e CP_2 CP_4
essendo la loro successione nel presente procedimento intervenuta ai sensi
[...] dell'art. 110 c.p.c.
NEL MERITO
- Respingersi per i motivi evidenziati in atti gli appelli tutti promossi dalle
Controparti avverso la sentenza del Tribunale di Venezia in quanto infondati in fatto e in diritto, e in ogni caso confermarsi la sentenza del Tribunale di Venezia
n. 1726/2023 del 10 ottobre 2023.
IN VIA SUBORDINATA – APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO
- Per la denegata ipotesi codesta Corte ritenga fondata la domanda di
[...]
/ dei sig.ri , , e CP_6 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
pagina 10 di 32 di condannare , in caso di rigetto dell'appello, a restituire CP_5 CP_7 comunque la somma di € 2.958,26 in ragione del diverso tasso di interesse applicabile ai sensi della sentenza appellata, si chiede di accogliere il motivo di appello incidentale formulato da e dunque, previo rigetto dell'appello delle CP_7
Controparti, di condannarsi espressamente questi ultimi, quali soci illimitatamente responsabili di RO cancellata dal registro delle impresse il 18.12.2023 / , a pagare RO sulle somme dovute a titolo di danno gli interessi di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c., e conseguentemente dichiararsi che non è tenuta a ripetere CP_7 alcunché.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Ci si oppone a tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate e riproposte nella presente causa, in quanto inammissibili e comunque irrilevanti ai fini della decisione.
- Senza consentire l'inversione dell'onere della prova, solo per scrupolo difensionale e per la denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Corte ritenesse non già documentale la controversia, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova formulati nella memoria ex art. 183, co. 6,
c.p.c.: (nel corso del giudizio di primo grado sono stati ammessi solo i capitoli 8,
17, 48, 60, 62 e 65):
- Relativamente al primo episodio - ottobre 2016
1) Vero che in data 3.10.2016 nel bagno e nella camera da letto dell'appartamento di si verificavano infiltrazioni d'acqua sporca e CP_7 maleodorante provenienti dal soffitto e dalla muratura della parete lato ovest, muro di perimetrazione esterna del condominio (cfr. doc. 24 che si rammostra al teste)?
2) Vero che la conduttrice dell'appartamento, sig.ra chiamava Persona_2 telefonicamente per lamentare l'accaduto? CP_7
3) Vero che in data 4.10.2016 il sig. , incaricato da , si recava Tes_2 CP_7 presso l'appartamento per eseguire un sopralluogo?
pagina 11 di 32 4) Vero che in sede di sopralluogo venivano riscontrate vistose e numerose perdite d'acqua sporca e maleodorante provenienti dal soffitto e dalla muratura in prossimità dell'attacco tra le due strutture nei vani bagno e camera della parete lato ovest, muro di perimetrazione esterna del (cfr. doc. 24 che si CP_1 rammostra al teste)?
5) Vero che le foto che mi si rammostrano sono state scattate dal sig. Tes_2 in data 4.10.2016 durante il sopralluogo eseguito presso l'appartamento di
(doc. 24 che si rammostra al teste) CP_7
6) Vero che le infiltrazioni d'acqua oltre ad impregnare soffitto e muri scendevano copiose nei due vani, bagno e camera, negli orari di maggior utilizzo del bagno sovrastante dell'appartamento di (cfr. doc. 24 che si RO rammostra al teste)?
7) Vero che il sig. si recava presso l'appartamento sovrastante di Tes_2 proprietà di e riscontrava che le perdite provenivano dal RO sistema fognario-scolante di tale unità?
9) Vero che la sig.ra lamentava l'inutilizzabilità CP_14 dell'appartamento ed in particolare dell'unico bagno e della camera da letto e chiedeva a di provvedere all'immediato ripristino? CP_7
10) Vero che lo stesso 4.10.2016 inviava all'amministratore condominiale CP_7 una relazione del sopralluogo eseguito chiedendo un immediato intervento al fine di verificare in contraddittorio i danni all'immobile e ai beni della conduttrice ed eseguire gli interventi di ripristino (cfr. doc. 25 che si rammostra al teste)?
11) Vero che anche il perito incaricato dall'assicurazione condominiale, geom.
, si recava presso l'immobile e, dopo aver constatato i danni, dava Testimone_5
l'assenso ad iniziare i lavori di ripristino?
12) Vero che tra il 21 ed il 26 ottobre 2016 su incarico OP di , eseguiva i seguenti interventi: foratura ed iniezione ipoclorito di sodio;
CP_7 iniezione acido muriatico soluzione 2%; iniezione liquido igienizzante;
sgombero, pulizia e conferimento in discarica di materasso, letto e masserizie?
pagina 12 di 32 13) Vero che il costo dei predetti interventi di sanificazione eseguiti da CP_15
ammontava ad € 1.276,96 (IVA esclusa) (cfr. doc. 26 che si rammostra
[...] al teste)?
14) Vero che successivamente agli interventi di , OP CP_7 incaricava la ditta di ridipingere le stanze Controparte_16 dell'appartamento interessate dalle infiltrazioni (cfr. doc. 27 che si rammostra al teste)?
15) Vero che il costo dell'intervento della ditta Controparte_16 ammontava ad € 660,00 (cfr. doc. 27 che si rammostra al teste)?
16) Vero che in data 27.10.2016 acquistava presso il negozio La Primula CP_7
Mobili s.r.l. (Mondo Convenienza) una struttura letto matrimoniale per il prezzo di
€ 229,00 ed un materasso matrimoniale per il prezzo di € 110,00 oltre a farsi carico delle spese di trasporto di complessivi € 39,00 (cfr. doc. 28 che si rammostra al teste)?
18) Vero che in data 14.11.2016 rendicontava al Condominio gli interventi CP_7 eseguiti ed i costi sostenuti per risanare e ripristinare l'appartamento e per risarcire la conduttrice (cfr. doc. 29 che si rammostra al teste)?
19) Vero che lamentava l'accaduto anche al sig. , di CP_7 CP_6 [...]
, il quale tuttavia si dichiarava estraneo ai fatti ritenendo che CP_6 spettasse al Condominio intervenire?
- Relativamente al secondo episodio – dicembre 2017
20) Vero che in data 15.12.2017 all'interno dell'appartamento di si CP_7 verificavano per la seconda volta infiltrazioni d'acqua sporca e maleodorante nei vani bagno e camera da letto provenienti dal soffitto e dalla muratura della parete lato ovest, muro di perimetrazione esterna del condominio (cfr. doc. 30 che si rammostra al teste)?
21) Vero che la conduttrice dell'appartamento, sig.ra chiamava Persona_2 telefonicamente per lamentare l'accaduto? CP_7
22) Vero che qualche giorno dopo il sig. , incaricato da , si Tes_2 CP_7 recava presso l'appartamento per eseguire un sopralluogo?
pagina 13 di 32 23) Vero che le foto che mi si rammostrano sono state scattate dal sig.
durante il sopralluogo eseguito presso l'appartamento di a Tes_2 CP_7 seguito del secondo episodio di infiltrazioni (doc. 30 che si rammostra al teste)?
24) Vero che in sede di sopralluogo venivano riscontrate vistose e numerose macchie scure sul soffitto e sulla muratura in prossimità dell'attacco tra le due strutture nei vani bagno e camera della parte lato ovest, muro di perimetrazione esterna del (cfr. doc. 30 che si rammostra al teste)? CP_1
25) Vero che le macchie erano state provocate da una perdita proveniente dal bagno dell'appartamento sovrastante di ? RO
26) Vero che il sig. si recava presso l'appartamento sovrastante e Tes_2
l'inquilino riferiva che il mese prima gli scarichi del bagno si erano intasati?
27) Vero che in data 29.12.2017 informava l'amministratore di CP_7 condominio dell'accaduto (cfr. doc. 31 che si rammostra al teste)?
28) Vero che informava dell'accaduto anche il sig. , di CP_7 CP_6 [...]
, il quale tuttavia si dichiarava estraneo ai fatti ritenendo che CP_6 spettasse al Condominio intervenire?
29) Vero che con la comunicazione del 29.12.2017 indicava come CP_7 necessario un intervento di rifacimento delle tubature di scarico del bagno dell'appartamento sovrastante di (cfr. doc. 31 che si RO rammostra al teste)?
30) Vero che con la comunicazione del 29.12.2017 invitava il Condomino CP_7
a farsi parte attiva nella determinazione delle cause del fenomeno lamentato e delle relative responsabilità (cfr. doc. 31 che si rammostra al teste)?
31) Vero che il sig. ribadiva come necessario un intervento di Tes_2 rifacimento dell'impianto scolante a tenuta stagna (cfr. doc. 31 che si rammostra al teste)?
32) Vero che a fine dicembre 2017 su incarico di OP
, eseguiva i seguenti interventi: sanificazione superficiale e dipintura locali CP_7 bagno e camera da letto (cfr. doc. 33 che si rammostra al teste)?
pagina 14 di 32 33) Vero che il costo del predetto intervento di sanificazione eseguito da ammontava ad € 612,54 (IVA esclusa) (cfr. doc. 33 che si OP rammostra al teste)?
- Relativamente al terzo episodio – gennaio 2019
34) Vero che il 6.1.2019 la sig.ra di rientro a casa da un Persona_2 periodo di vacanza, trovava per la terza volta il bagno, la camera da letto e parte del corridoio di accesso ai due vani allagati da liquami maleodoranti provenienti dall'appartamento sovrastante (cfr. doc. 34 che si rammostra al teste)?
35) Vero che la sig.ra chiamava telefonicamente per Persona_2 CP_7 lamentare l'accaduto?
36) Vero che in data 7.1.2019 il sig. , incaricato da , si recava Tes_2 CP_7 presso l'appartamento per eseguire un sopralluogo?
37) Vero che le foto che mi si rammostrano sono state scattate dal sig.
in data 7.1.2019 durante il sopralluogo eseguito presso Tes_2
l'appartamento di (doc. 34 che si rammostra al teste)? CP_7
38) Vero che in sede di sopralluogo venivano riscontrate vistose e numerose macchie sul soffitto e sulla muratura in prossimità dell'attacco tra le due strutture nei vani bagno e camera della parte lato ovest, muro di perimetrazione esterna del (cfr. doc. 34 che si rammostra al teste)? CP_1
39) Vero che il pavimento del bagno, del corridoio e della camera da letto erano ricoperti di liquami maleodoranti (cfr. doc. 34 che si rammostra al teste)?
40) Vero che i liquami avevano ricoperto altresì i mobili delle stanze, le tende e la biancheria (cfr. doc. 34 che si rammostra al teste)?
41) Vero che la conduttrice sig.ra chiedeva a di essere Persona_2 Per_3 risarcita dei danni anche sotto il profilo della salute sua e del figlio minorenne?
42) Vero che anche il perito incaricato dall'assicurazione condominiale si recava presso l'immobile?
43) Vero che tra l'8 ed il 14 gennaio 2019 su incarico di OP
, eseguiva i seguenti interventi: pulizia e sgombero dei detriti e dei mobili CP_7 lesionati dai liquami percolanti dall'alto; foratura e iniezione acido muriatico soluzione 2%; dipintura di soffitto e pareti della camera e del bagno;
riacquisto di pagina 15 di 32 materasso, federe, piumino, lenzuola, cuscini, mobile comodino e mobile sottolavabo (cfr. doc. 36 che si rammostra al teste)?
44) Vero che il costo dei predetti interventi di sanificazione e ripristino eseguiti da ammontava ad € 3.609,07 (IVA esclusa) (cfr. doc. 36 che si OP rammostra al teste)?
45) Vero che in data 10.1.2019 diffidava il CP_7 Controparte_17
a provvedere con urgenza ad eseguire interventi che risolvessero
[...] definitivamente la problematica nonché a risarcire i danni subiti (cfr. doc. 37 che si rammostra al teste)?
- Relativamente al quarto episodio - maggio 2019
46) Vero che il 13.5.2019 si verificava un quarto episodio di infiltrazioni provenienti dal bagno dell'appartamento sovrastante?
47) Vero che , su richiesta della conduttrice, interveniva immediatamente CP_7 eseguendo le opere di ripristino necessarie?
- Relativamente al quinto episodio – agosto 2019
49) Vero che in data 17.8.2019 all'interno dell'appartamento di si CP_7 verificavano per la quinta volta copiose perdite d'acqua sporca e maleodorante nei vani bagno e camera da letto provenienti dal soffitto e dalla muratura della parete lato ovest, muro di perimetrazione esterna del condominio (cfr. doc. 38 che si rammostra al teste)?
50) Vero che la conduttrice dell'appartamento, sig.ra chiamava Persona_2 telefonicamente per lamentare l'accaduto? CP_7
51) Vero che in data 17.8.2019 il sig. , incaricato da , si recava Tes_2 CP_7 presso l'appartamento per eseguire un sopralluogo?
52) Vero che le foto che mi si rammostrano sono state scattate dal sig.
in data 17.8.2019 durante il sopralluogo eseguito presso Tes_2
l'appartamento di (doc. 38 che si rammostra al teste)? CP_7
53) Vero che in sede di sopralluogo venivano riscontrate vistose e numerose perdite d'acqua sporca e maleodorante provenienti dal soffitto e dalla muratura in prossimità dell'attacco tra le due strutture nei vani bagno e camera della parte pagina 16 di 32 lato ovest, muro di perimetrazione esterna del (cfr. doc. 38 che si CP_1 rammostra al teste)?
54) Vero che le perdite d'acqua oltre ad impregnare soffitto e muri scendevano copiose nei due vani, bagno e camera, negli orari di maggior utilizzo del bagno sovrastante dell'appartamento di (cfr. doc. 38 che si RO rammostra al teste)?
55) Vero che il pavimento del bagno, del corridoio e della camera da letto erano ricoperti di liquami maleodoranti (cfr. doc. 38 che si rammostra al teste)?
56) Vero che i liquami avevano ricoperto altresì i mobili delle stanze, le tende e la biancheria (cfr. doc. 38 che si rammostra al teste)?
57) Vero che considerata la gravità ed il ripetersi della situazione la sig.ra
[...] chiedeva l'intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale? Per_2
58) Vero che quello che mi si rammostra è il rapporto dell'intervento dei Vigili del
Fuoco – Comando di Venezia eseguito il 17.8.2019 (cfr. doc. 6 che si rammostra al teste)?
59) Vero che i Vigili del Fuoco, temendo che potesse esservi una rottura di tubature d'acqua, chiedevano alla Polizia Locale di rintracciare l'inquilino dell'appartamento sovrastante, sig.ra che veniva prelevata nel posto di Pt_4 lavoro con urgenza (cfr. doc. 6 che si rammostra al teste)?
61) Vero che anche il perito incaricato dall'assicurazione condominiale si recava presso l'immobile (cfr. doc. 21 che si rammostra al teste)?
63) Vero che nel mese di dicembre 2019 su incarico di OP
, eseguiva i seguenti interventi all'interno dell'appartamento: pulizia e CP_7 sgombero detriti e mobili lesionati;
foratura ed iniezione acido muriatico soluzione
2%; iniezione liquido igienizzante;
carteggiatura delle superfici e stuccatura;
conferimento in discarica del materiale demolito e della mobilia;
dipintura di soffitto e pareti di camera e bagno;
acquisto e montaggio di due comodini, mobile sottolavabo, letto, materasso e lavatrice (cfr. doc. 39 che si rammostra al teste)?
64) Vero che il costo dei predetti interventi di sanificazione e ripristino eseguiti da ammontava ad € 6.789,65 (IVA esclusa) (cfr. doc. 39 che si OP rammostra al teste)?
pagina 17 di 32 Si indicano quali testimoni su tutti predetti capitoli di prova i seguenti soggetti:
− sig.ra residente in [...]; Persona_4
− sig.ra , c/o Testimone_6 OP
− sig. , c/o Testimone_2 OP
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese e compensi professionali di primo e secondo grado.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, datato 5.8.2020, conveniva in giudizio il AR
Controparte_18
, al fine di ottenere la condanna dei convenuti all'esecuzione degli
[...] interventi necessari per risolvere i problemi di infiltrazione presenti nell'appartamento di sua proprietà, sito a Jesolo (VE), così come individuati dal
CTU nella consulenza svoltasi nel precedente procedimento per ATP, nonché la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle infiltrazioni, pari a complessivi euro 21.858,08.
L'attrice esponeva che:
- il suo appartamento, facente parte del , dall'ottobre Controparte_1
2016 era stato interessato da cinque episodi di infiltrazioni d'acqua, provenienti dall'appartamento sovrastante di proprietà di RO
che avevano arrecato danni alle murature e ai solai del suo
[...] appartamento, avevano interessato anche i beni di Persona_4 conduttrice del medesimo, e avevano avuto una rilevanza tale da rendere inagibile l'unità immobiliare;
- all'esito del procedimento di ATP, a cui avevano partecipato sia il , CP_1 sia sia la Compagnia assicuratrice del , il RO CP_1
CTU aveva accertato le cause delle lamentate percolazioni, precisamente l'utilizzo di tubazioni in materiale non idoneo all'uso e le carenze di manutenzione delle tubature, e aveva indicato alcuni interventi come necessari e urgenti;
- i danni non erano stati riscontrati dal CTU in quanto l'appartamento era stato medio tempore risanato e ripristinato da al fine di consentire alla CP_7
pagina 18 di 32 conduttrice di tornare ad abitarci;
lo stesso CTU, infatti, aveva dato atto che in ogni stanza era evidente che l'intervento di tinteggiatura fosse stato realizzato di recente.
Il Condominio si costituivano in giudizio Controparte_18 RO negando entrambe la propria responsabilità nell'accaduto e chiedendo, quanto al
Condominio, la chiamata in causa di con la quale aveva stipulato la Parte_1 polizza fabbricati civili.
Quest'ultima si costituiva contestando l'operatività della polizza, la responsabilità del proprio assicurato, nonché la quantificazione dei pretesi danni.
La causa veniva istruita tramite prove documentali, l'acquisizione del fascicolo di
ATP, integrazione peritale ed istruttoria orale.
Con sentenza n. 1726/2023 il Tribunale di Venezia così provvedeva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede: 1) in accoglimento della domanda proposta con l'atto di citazione da parte attrice condanna
[...]
e , in via tra loro RO Controparte_1 solidale, ad eseguire a propria cura e spese gli interventi indicati dal CTU geom.
nella perizia resa all'esito del procedimento di ATP e di cui alla perizia Per_5 depositata sub. doc. 16; 2) in accoglimento della domanda proposta con l'atto di citazione da parte attrice condanna RO
e in via tra loro solidale ai sensi
[...] Controparte_1 dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento in favore di dell'importo di euro CP_7
200,00 per ogni mese di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
3) in accoglimento della domanda proposta con l'atto di citazione da parte attrice condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare in favore di parte attrice la somma di euro 15.704,07 oltre IV se dovuta, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della domanda, per le causali espresse;
4) dichiara il debito ripartito nei rapporti interni tra i convenuti per il 50% a ciascuno;
5) condanna RO
e , in via tra loro solidale a rifondere a parte
[...] Controparte_1 attrice le spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.575,00 per il pagina 19 di 32 procedimento di accertamento tecnico preventivo ed euro 4.064,00 – euro
3.800,00 per compensi ed euro 264 per esborsi - per il presente giudizio, ed oltre al oltre al rimborso forfettario al 15%, C.P.A. e IVA come per legge
(rispettivamente 50% nei rapporti interni); 6) pone definitivamente le spese delle
CCTTUU espletate in sede di ATP e di giudizio di merito in capo alle parti convenute (rispettivamente 50% nei rapporti interni); 7) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da RO
nei confronti di 8) condanna la terza chiamata
[...] AR CP_19
a tenere indenne il , proprio assicurate, dagli esborsi Controparte_1 dovuti in esecuzione dei capi 3, 5 e 6 del presente dispositivo di sentenza”.
Il Tribunale, rilevato che l'attrice aveva agito ex art. 2051 c.c. – e in subordine ex art. 2043 c.c. - invocando la responsabilità delle parti convenute quali custodi degli immobili oggetto di causa e richiamati i principi valevoli in materia di responsabilità per danni derivati da cose in custodia, osservava che:
- gli eventi infiltrativi non erano mai stati contestati dai convenuti e si dovevano ritenere pacifici, essendosi limitate le loro difese a ricercare l'attribuzione l'uno all'altro della responsabilità per i danni. Né in alcun modo i convenuti avevano dedotto che le infiltrazioni erano conseguenti a un caso fortuito;
- il CTU aveva constatato che le infiltrazioni d'acqua verificatesi nell'appartamento di dipendevano 1) dall'utilizzo di tubazioni in CP_7 materiale non idoneo all'uso e 2) dalle carenze di manutenzione delle tubature.
Per quanto riguardava l'uso di materiali inidonei, il CTU in sede di ATP aveva accertato, e in sede di merito confermato, che le tubature, essendo in plastica e ad incastro c.d. maschio/femmina, non erano “a tenuta” e che l'uso di materiali inidonei (materiale plastico, di colore bianco, con innesti tipo maschio/femmina) riguardava circa l'80% della tubatura di scarico a partire dal bagno del terzo piano sino alla fossa a quota terreno. Solo il tratto terminale della colonna di scarico verticale (quella più vicina alla fossa a quota terreno) sembrava, invece, realizzato con tubi in polietilene, presumibilmente saldati a caldo. Quanto alla carenza di manutenzione, il CTU aveva accertato che dall'imbocco dello scarico del water del bagno di , per RO
pagina 20 di 32 tutta la colonna di scarico orizzontale fino all'attacco con la colonna di scarico verticale e poi per buona parte della colonna di scarico verticale, erano presenti importanti ostruzioni calcaree, che erano tra le cause delle percolazioni. Alla luce della CTU, quindi, anche l'ostruzione riguardava sia la colonna di scarico orizzontale, sia parzialmente (e comunque quantomeno fino all'imbocco degli scarichi del bagno dell'Appartamento) la colonna di scarico verticale;
- la responsabilità della situazione lamentata gravava pacificamente in via solidale ex art. 2055 c.c. in capo al e in capo a CP_1 RO atteso che il CTU, in relazione alla pertinenza – privata o condominiale - delle porzioni di tubatura ostruite, aveva concluso per una valutazione di percentuale media, quindi pari al 50% per la proprietà e 50% in CP_20 capo alla proprietà privata;
- in relazione agli interventi individuati dal CTU come necessari, al fine di impedire successive percolazioni, la domanda di condanna all'esecuzione degli stessi da parte dei convenuti, a propria cura e spese, era accoglibile, come così come era accoglibile, trattandosi di interventi urgenti, e considerato il tempo trascorso e il comportamento processuale delle parti che si erano limitate a un vicendevole scarico di responsabilità, la domanda ex art. 614 bis c.p.c. nella misura di euro 200,00 mensili;
- doveva essere riconosciuto all'attrice il risarcimento dei danni subiti, pari a euro 15.704,07, oltre iva se dovuta, essendo incontestato che dal 2016
l'appartamento di proprietà di aveva subito cinque episodi di CP_7 infiltrazioni d'acqua provenienti dal sovrastante appartamento di
[...]
e che gli interventi di ripristino, posti in essere dall'attrice al fine CP_6 di rendere fruibile l'immobile, avevano comportato una spesa di euro
13.641,07, somma ritenuta congrua dal CTU, al pari del risarcimento del lucro cessante, dato dal mancato introito dei canoni di locazione per il periodo in cui l'appartamento era stato interessato dai lavori, per la somma di euro
4.200,00, detratti euro 2.137,00, quale risarcimento corrisposto dal pagina 21 di 32 convenuto a seguito dell'intervento dell'assicurazione per il primo CP_1 evento;
- infondata era la domanda riconvenzionale formulata da nei RO confronti di dal momento che le spese per gli interventi manutentivi CP_7 apparivano realizzate a carico dell'appartamento di proprietà di CP_6
e, comunque, all'esito della CTU, erano risultate necessarie RO
e dovute – peraltro non in modo determinante – per evitare, o meglio contenere, danni alla proprietà sottostante, secondo la normale responsabilità del custode. Lo stesso valeva per la perdita di guadagno per la risoluzione del contratto di locazione, non ravvedendosi a carico di profili di condotte CP_7 colpevoli per il fatto di avere richiesto interventi – anche alle autorità – necessitati dalla problematica riscontrata;
- infondata era l'eccezione ex art. 1892 c.c. formulata dalla terza chiamata Pt_1
e risultavano coperte dalla polizza le “occlusione di condutture”.
[...]
Avverso tale decisione ha proposto appello principale;
il Parte_1 [...]
ha proposto appello incidentale. CP_1
Anche ha proposto appello instaurando il procedimento RO
R.G. 2019/2023 che è stato riunito alla presente causa con decreto del 28 febbraio 2024. si è costituita in entrambi i procedimenti chiedendo il rigetto delle AR impugnazioni nel procedimento R.G. n. 2017/2023 e proponendo appello incidentale condizionato nel procedimento RG. n. 2019/2023.
Nel presente procedimento, stante la cancellazione della società
[...]
si sono costituiti i soci , , RO CP_2 Controparte_3
e , i quali hanno chiesto l'estromissione dal Controparte_4 CP_5 giudizio di e e hanno censurato la sentenza CP_2 Controparte_4 del Tribunale di Venezia sulla base dei motivi di seguito illustrati.
All'udienza del 26 febbraio 2025, fissata per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c., e sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione pagina 22 di 32 Preliminarmente deve essere rigettata la richiesta di estromissione dei due soci illimitatamente responsabili di , ed , in quanto la RO CP_6 CP_4 loro successione nel presente procedimento è intervenuta ai sensi dell'art. 110
c.p.c., quali successori di , e senza che possa rilevare l'accordo RO intervenuto tra i soci relativo all'assegnazione dei beni di detta società.
Passando al merito, iniziando dall'esame dell'appello principale, Parte_1 impugna la sentenza del Tribunale di Venezia lamentando:
1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 696, 696 bis e 698 c.p.c. e dell'art. 1892 c.c. - erronea valutazione delle emergenze istruttorie – atteso che l'Amministratore del Condominio aveva fornito dichiarazioni reticenti non dichiarando i precedenti problemi lamentati da AR
2) l'erronea valutazione e interpretazione delle prove, in particolare delle condizioni di assicurazione, atteso che, contrariamente a quanto ritenuto dal
Tribunale, non sarebbe operante la copertura prestata dall'art.
4.13 delle
Condizioni Generali, rubricata "Occlusione di condutture”, non essendosi in presenza di danni “causati da occlusioni e rigurgito di condutture”. Non sarebbero, inoltre, operanti le ulteriori coperture relative ai danni da acqua (art. 4.11, art. 4.14, art.
4.15 e art. 8.2). Altro errore del Tribunale sarebbe quello di non avere contenuto l'indennizzo entro il limite del sotto-massimale (euro
3.000,00);
3) l'omessa e/o erronea valutazione e interpretazione delle condizioni di assicurazione: avendo la polizza validità per il periodo intercorrente tra il
25.1.2019 e il 25.1.2020 la copertura assicurativa dovrebbe operare soltanto per i danni conseguenti all'episodio di agosto 2019, mentre ne resterebbero esclusi quelli prima ed al di fuori di tale periodo (ottobre 2016, dicembre 2017, gennaio
2019, maggio 2019 - quest'ultimo episodio mai denunciato). Quanto ai canoni non pagati, da giugno a dicembre 2019, soltanto quelli successivi all'agosto 2019 potrebbero essere oggetto della garanzia prestata da . Parte_1
I primi due motivi, a giudizio del Collegio, sono infondati.
Quanto al primo, l'art. 1892, II comma, c.c. prevede che l'assicuratore ha l'onere,
a pena di decadenza, di eccepire l'invalidità del contratto mediante dichiarazione pagina 23 di 32 al contraente di voler esercitare l'impugnazione, e ciò entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la inesattezza delle dichiarazioni o la reticenza. Nella fattispecie dagli atti di causa e dallo stesso comportamento tenuto dalla Compagnia si evince che per circa due anni essa era consapevole della condotta del Condominio, che a suo giudizio sarebbe stata causa di invalidità del contratto assicurativo, senza, però, mai rilevarlo ed anzi tenendo un comportamento contrario con la volontà di avvalersene. Rileva sul punto anche la proposta di liquidazione del danno formulata dalla stessa nel novembre 2019. Pt_1
Quanto al secondo motivo, la CTU espletata, tanto quella in fase di ATP che l'integrazione svolta nel giudizio di primo grado, non ha rinvenuto nessuna rottura dell'impianto di scarico, pertanto, non vi è dubbio che nella fattispecie venga in rilievo l'ipotesi di rigurgito a seguito di occlusione, con conseguente applicazione della clausola contrattuale (art. 4.13 – occlusione di condutture) che prevede l'indennizzo da parte della Compagnia dei danni materiali e diretti causati da occlusioni e rigurgito di condutture di impianti fissi idrici, igienici e di riscaldamento, esclusi quelli di raccolta e deflusso delle acque piovane e i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica.
Inoltre, premesso che nel contratto di assicurazione all'art. 4.13 è previsto un limite di indennizzo per ogni singolo sinistro, l'art. 4.15 (Spargimento di acqua alle singole unità immobiliari) stabilisce un limite di indennizzo di euro 10.000,00, importo superiore a quello di cui l'Assicurazione deve tenere indenne il
. Di tanto appare consapevole, tanto che anche prima del CP_1 Parte_1 procedimento per ATP aveva avanzato proposte di liquidazione del danno superiori alla soglia di euro 3.000,00 (doc. 20 e 21 fascicolo ). CP_7
Parzialmente fondato è il terzo motivo in quanto la polizza aveva validità per il periodo intercorrente tra il 25.1.2019 e il 25.1.2020 e quindi operava soltanto per i danni conseguenti agli episodi di maggio e agosto 2019 e non per quelli anteriori all'inizio di validità della copertura assicurativa, precisamente per gli episodi dell'ottobre 2016, del dicembre 2017 e del 6 gennaio 2019.
Infondato è, invece, nella parte in cui l'appellante principale afferma che per i canoni non pagati dalla conduttrice, soltanto quelli successivi all'agosto 2019
pagina 24 di 32 potrebbero essere oggetto della garanzia da essa prestata: se è vero che CP_7 non ha chiesto il danno emergente per l'episodio del maggio 2019, è anche vero che risulta provato (deposizione teste 23.2.2023) che Testimone_7 la conduttrice proprio in conseguenza della situazione dell'immobile, non aveva corrisposto i canoni già dal giugno 2019.
Pertanto, i danni rientranti nel periodo di validità della polizza ammontano a euro
6.789,66, iva esclusa, quanto ai costi degli interventi di ripristino, e a euro
4.200,00 per i canoni non pagati nei mesi da giugno a dicembre 2019 e la
Compagnia deve tenere indenne il in ragione del 50% di detti CP_1 importi, ovvero per euro 3.394,83 (iva esclusa) quanto ai costi di ripristino post evento del 17.8.2019, ed euro 2.100,00 quanto ai canoni non pagati dalla conduttrice nel periodo giugno-dicembre 2019.
L'appellante incidentale contesta la fondatezza Controparte_1 dell'appello principale e censura la sentenza del Tribunale di Venezia deducendo:
1) l'errata valutazione da parte del Giudice di primo grado dei fatti, delle risultanze documentali, di prova e della CTU in quanto sia il , sia CP_1 [...]
avrebbero sempre contestato i fatti come esposti dalla attrice;
CP_6
2) l'errata adesione alla CTU, errata valutazione da parte del Giudice dei fatti, delle risultanze documentali, di prova e della CTU. Secondo il Condominio il
Tribunale non avrebbe considerato l'elaborato peritale nella sua interezza e avrebbe applicato de plano la ripartizione della responsabilità al 50%, come indicata dal CTU, senza considerare le risultanze istruttorie nel suo complesso tenuto conto che il CTU aveva riportato che a causare le concrezioni era stato “il recapito nelle tubazioni in oggetto di materiali inidonei” e tale affermazione sarebbe rilevante in quanto indicativa del fatto che la concreta causa per cui le concrezioni calcaree si erano formate era da imputare interamente a carico degli inquilini dell'unità immobiliare di i quali hanno sversato RO nelle condutture liquidi che avevano alterato la porosità degli scarichi;
sversamenti effettuati senza curarsi dei materiali e dei problemi costruttivi delle condutture. Nel giudizio di primo grado non sarebbe emersa nessuna prova in ordine alla responsabilità del , se non le condutture parzialmente CP_1
pagina 25 di 32 ostruite e, quindi, la ritenuta sussistenza di una responsabilità solidale del sarebbe errata;
Controparte_21 RO
3) l'erronea applicazione di legge avendo il Tribunale applicato la sanzione di cui all'art. 614 bis c.p.c. quando, invece, la prestazione a cui è stato condannato il sarebbe una obbligazione fungibile;
CP_1
4) l'infondata e/o errata e/o non provata quantificazione del danno subito da in quanto l'attrice non avrebbe provato di avere sostenuto la spesa AR lamentata per ripristinare i locali e il lucro cessante da mancato introito dei canoni di locazione per il periodo in cui l'appartamento sarebbe stato interessato dai lavori. Il CTU si era limitato a valutare la congruità di quanto richiesto dall'attrice e in relazione ad alcune voci di spesa non sarebbero nemmeno stati forniti i giustificativi (euro 383,00 per l'intervento a seguito dello sversamento dell'ottobre
2016 e per intervento del dicembre 2017), mancanze riscontrate anche dal CTU che nell'integrazione della perizia aveva anche sollevato perplessità in relazione alle modalità con cui gli interventi di sanificazione erano stati eseguiti.
Con l'atto di appello , e per essa i soci illimitatamente RO responsabili stante la cancellazione della società dal registro imprese, lamentano:
1) l'errata valutazione da parte del Tribunale dei fatti e delle risultanze processuali in quanto non sarebbe vero che la società convenuta non avesse contestato l'accadimento dei cinque episodi di infiltrazione e che mai avesse dedotto la sussistenza del caso fortuito;
2) l'errata adesione alla CTU per manifesta illogicità della stessa, caratterizzata da contraddizioni e supposizioni del consulente, e la mancanza di prova delle pretese di avendo i testi escussi riportato circostanze contrarie a quanto dedotto CP_7 dal CTU;
3) l'errata condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. nonostante nella fattispecie non venga in rilievo una prestazione infungibile ed essendosi sempre
[...]
attivata pe risolvere i fenomeni infiltrativi;
CP_6
4) l'infondata e/o errata e/o non provata quantificazione del danno subito da parte di sia perché non aveva avuto conoscenza AR RO
pagina 26 di 32 degli episodi di infiltrazione anteriormente al gennaio 2019, sia perché i danni per i successivi episodi non sarebbero stati provati dalla società attrice;
5) l'erroneo rigetto della domanda riconvenzionale proposta, atteso che se CP_7 avesse agito con l'ordinaria diligenza, e in buona fede, avrebbe RO evitato di sopportare diverse spese e la perdita del canone di locazione da parte del suo conduttore.
Lamenta, infine, la quantificazione di quanto richiestole da e pagato, AR in esecuzione della sentenza di primo grado.
I due appelli, i cui motivi essendo sostanzialmente coincidenti vengono esaminati congiuntamente, sono infondati.
In realtà, dagli atti processuali e dalle difese proposte dalle parti convenute nel giudizio di primo grado si evince con chiarezza che sia il , sia CP_1 [...]
non avevano mai contestato che i plurimi episodi di infiltrazione si CP_6 fossero verificati, essendosi le predette parti limitate ad attribuire l'una all'altra la responsabilità di tali fenomeni.
La circostanza che , nel costituirsi, avesse affermato di non RO essere stata posta a conoscenza dei fenomeni infiltrativi anteriormente al gennaio
2019, è cosa ben diversa dal negare che gli stessi si fossero verificati.
Peraltro, come evidenziato dall'appellata , nella memoria depositata in CP_7 sede di ATP da (doc. A1 allegato alla costituzione di RO [...]
in primo grado), questa non aveva neppure dichiarato di non aver CP_6 avuto contezza dei fenomeni del 2016 e del 2017, ma semplicemente aveva rilevato che l'unica denuncia allegata al ricorso da , relativa agli episodi CP_7 antecedenti a quelli del 2019, risultava indirizzata al Condominio.
Quest'ultimo, poi, mai risulta avere contestato le circostanze allegate dalla società attrice e già a seguito del verificarsi del primo episodio di infiltrazione aveva versato a l'importo ottenuto dalla Compagnia di assicurazione. CP_7
D'altra parte, l'attrice aveva provato la verificazione di tutti gli episodi infiltrativi lamentati e i costi sostenuti per porvi rimedio, sia attraverso produzioni documentali (fotografie e video dello stato dei luoghi – doc. 24, 30, 34, 38, 45; fatture e pagamenti relativi alle spese e ai lavori svolti – doc. 7, 9, 10, 26, 27, 28,
pagina 27 di 32 33, 36, 38; relazioni relative ai sopralluoghi effettuati nell'immobile di CP_7
– doc. 25, 29, 32 e 35; verbale dei vigili del fuoco relativo all'intervento del
[...]
17.8.2019 – doc. 6; rimborsi assicurativi effettuati o proposti – doc. 19, 20, 21), sia attraverso le dichiarazioni rese dai testi escussi ( e Testimone_2
). Giova precisare, contrariamente a quanto sostenuto dal Testimone_6
, che la spesa di euro 383,00 (acquisto di coprimaterasso, lenzuola, CP_1 federe, ecc.) risulta provata alla luce delle dichiarazioni rese dalla teste e Tes_6 che per le spese di sanificazione (euro 612,54) vi è in atti la relativa fattura (doc.
33, pag. 2).
Inoltre, lo stesso CTU aveva riscontrato l'esistenza di muffa sui muri quale conseguenza di percolazioni e aveva ritenuto congrue le spese sostenute da
AR
Né mai il e la società convenuta avevano allegato che le infiltrazioni CP_1 fossero ascrivili al caso fortuito e, comunque, quella che viene allegata come causa delle infiltrazioni che avrebbe interrotto il nesso causale, precisamente,
l'essere i materiali impiegati non adatti per le tubature, non è idonea a integrare il caso fortuito, non costituendo una circostanza estranea alla sfera di custodia.
La consulenza redatta in sede di ATP è chiara nelle sue conclusioni: il Consulente ha rilevato che sebbene l'indagine video ispettiva non fosse risultata sufficientemente esaustive relativamente all'individuazione di eventuali rotture e/o punti all'origine di possibile percolazioni, tale indagine aveva, però, consentito di individuare, per quanto al condotto, carenze esecutive (utilizzo di tubazioni non idonee), conseguenze (formazione di importanti concrezioni, presumibilmente collegate a deformazioni dei tubi in materiale plastico, bianco, non idoneo a consentire il deflusso di acqua “calda/bollente”) e stato di conservazione (stante l'evidente necessità di provvedere alla pulizia), tanto che proprio il tipo di tubazione e le concrezioni riscontrate lo avevano obbligato a non procedere con la prova di tenuta che sarebbe risultata del tutto inutile, visto che le tubazioni non erano “a tenuta” (come avrebbero potuto essere se realizzate in polietilene saldato a caldo), bensì ad incastro tipo “maschio/femmina, e avrebbe comunque pagina 28 di 32 e sicuramente dato origine a percolazioni nel punto di innesto inficiando, di fatto, la prova stessa.
In particolare, in relazione alla carenza di manutenzione, il CTU ha accertato che dall'imbocco dello scarico del water del bagno di , per tutta la RO colonna di scarico orizzontale fino all'attacco con la colonna di scarico verticale, e poi per buona parte della colonna di scarico verticale, erano presenti importanti ostruzioni calcaree, che erano tra le cause delle percolazioni.
Anche nell'integrazione della CTU, disposta dal Tribunale nel corso del giudizio di primo grado, il Consulente ha ribadito quanto affermato nella perizia precedente, precisamente che il recapito nelle tubazioni di materiali inidonei e la mancata pulizia delle tubazioni con conseguente sviluppo di concrezioni ostruttive, erano la causa delle lamentate percolazioni.
Appare conseguentemente meritevole di essere condivisa la valutazione espressa dal Tribunale nell'attribuire in misura paritaria alle parti convenute, la responsabilità per le infiltrazioni riscontrate, al pari della condanna disposta ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. attesa l'infungibilità degli interventi individuati dal
CTU come necessari a eliminare le problematiche oggetto di causa: tali interventi, che riguardano le tubazioni condominiali e le tubazioni dell'appartamento di proprietà dell'allora , non possono essere eseguiti dalla RO danneggiata ma soltanto dal Condominio e dai soci di detta società.
Peraltro, trattandosi di interventi definiti urgenti dallo stesso CTU,
l'amministratore del Condominio avrebbe potuto intervenire autonomamente senza attendere la delibera assembleare (art. 1135, II comma, c.c.).
Infondato è anche il quinto motivo di appello proposto dai soci di
[...]
in quanto i costi richiesti per “sgombraggio colonna” sono relativi a CP_6 un intervento di pulizia che ha interessato esclusivamente le tubature dell'appartamento di e in relazione al quale non sussiste RO nessuna responsabilità di . CP_7
Medesime valutazioni si impongono in relazione all'asserita perdita dei canoni di locazione a seguito della risoluzione del contratto di locazione da parte del conduttore di : la decisione di rintracciare , RO Parte_4
pagina 29 di 32 è stata assunta direttamente dai Vigili del Fuoco, come si evince dalla loro
Relazione di intervento, e non risulta in alcun modo provato che la risoluzione del contratto di locazione sia stata conseguente al comportamento tenuto da CP_7
[...]
Anche il capitolo n. 15, attesa la sua generica formulazione, non è idoneo a dimostrare che detta risoluzione sia causalmente ricollegabile a condotte teunte dalla società appellata.
Quanto, infine, alla quantificazione dell'importo richiesto da e pagato AR da in esecuzione della sentenza impugnata, si osserva che è RO problematica che esula dall'esame delle questioni sottoposte a questo Giudice del gravame riguardando questioni da risolvere in sede di esecuzione.
Conseguentemente nulla deve essere disposto in relazione all'appello incidentale condizionato formulato da AR
Sul punto, comunque, può essere opportuno richiamare il principio espresso dalla
Suprema Corte (Cass. S.U. n. 12449/2024) secondo cui “Ove il giudice disponga il pagamento degli interessi legali senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Il parziale e minimo accoglimento dell'appello principale giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del grado nei rapporti tra e il Parte_1
, mentre gli appellanti incidentali, soccombenti nei Controparte_1 confronti di devono essere condannati a corrispondere alla predetta AR società le spese lite del presente grado che vengono liquidate come in dispositivo
(scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, secondo parametri medi senza fase istruttoria).
pagina 30 di 32 Sussistono i presupposti per il versamento da parte del Controparte_1
e da parte di , , e
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello CP_5 dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico
Spese di Giustizia n.115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello di cui in epigrafe, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dal Pt_1
e in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma,
[...] così pronuncia:
- condanna la terza chiamata a tenere indenne il Parte_1 Controparte_1
per l'importo di euro 10.989,66 iva esclusa, oltre rivalutazione e
[...] interessi come disposto nella sentenza impugnata, confermando la ripartizione dei debiti nei rapporti interni tra il Condominio e i soci di RO nella misura del 50% ciascuno;
- condanna a restituire a gli importi dalla Controparte_1 Parte_1 stessa corrisposti in esecuzione della sentenza impugnata in eccedenza rispetto a quanto disposto con la presente pronuncia;
- rigetta l'appello proposto da;
Controparte_1
- rigetta l'appello proposto da , , CP_2 Controparte_3 CP_4
e ;
[...] CP_5
- compensa integralmente le spese di lite del grado tra e il Parte_1
; Controparte_1
- condanna il , , Controparte_18 CP_2 Controparte_3
e , in solido tra loro, al pagamento delle spese Controparte_4 CP_5 di lite del grado in favore di liquidate in euro 3.966,00 per AR compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del e da parte di , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
e dell'ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_4 CP_5
pagina 31 di 32 unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 12 marzo 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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