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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 02/09/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AT, in persona del Giudice, dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1224/2020 R.G.
promossa da:
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Melissa Stefanacci e dall'Avv.stabilito Luciano Barni, entrambi del Foro di AT, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Melissa Stefanacci per procura allegata all'atto di citazione ATTRICE CONTRO
che hanno assunto il rischio del certificato n. Controparte_1 BE000055418, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella sua qualità di Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia (C.F. P. Iva P.IVA_1
), rappresentati e difesi dall'Avv. Ottavia Pizzo del Foro di Pisa e P.IVA_2 dall'Avv. Silvia Traverso del Foro di Livorno, presso la quale è altresì domiciliata per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
PRIMA UDIENZA: 4/11/2020
UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI: 19/12/2024 (sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.)
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 18.12.2024, “parte attrice si riporta integralmente alle conclusioni rassegnate in Atto di itazione 1”. Per la convenuta: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c del 18.12.20242
nonché interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari di causa”. 2 “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie: i. In via preliminare, nel merito: accertare e dichiarare la nullità/annullabilità e comunque l'inoperatività della polizza per le causali di cui in narrativa e per l'effetto rigettare integralmente le domande svolte dalla SInora nei confronti di quegli che hanno assunto il rischio del certificato n. Parte_1 Controparte_1
ii. nel merito, in via principale: rigettare integralmente le domande svolte dalla SInora nei Parte_1 confronti di quegli che hanno assunto il rischio del certificato n in Controparte_1 quanto infondate in fatto e in diritto e non provate;
iii. in via di subordine e nel merito (e con espressa riserva di gravame): nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice e nella denegata ipotesi di accertamento di operatività della polizza n. BE000055418 e salvo gravame, accertare il fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c. e per l'effetto escludere e/o diminuire l'indennizzo dovuto;
iv. in via di subordine e nel merito (e con espressa riserva di gravame): nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice e nella denegata ipotesi di accertamento di operatività della polizza n. BE000055418 e salvo gravame, accertare la sussistenza di dichiarazioni inesatte dell'Assicurata in sede di Proposta e per l'effetto escludere e/o diminuire l'indennizzo ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. e comunque sempre nei limiti del massimale e con le franchigie applicabili di cui alla polizza v. in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che la SInora è tenuta al rimborso delle spese Parte_1 sostenute dagli che hanno assunto i rtificato n. BE000055418e per Controparte_1 l'effetto condannarla al pagamento di euro 22.577,38 oltre interessi e comunque nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge. In via istruttoria si chiede l'ammissione di tutti i mezzi istruttori formulati e non ammessi, in particolare i seguenti capitoli di prova testimoniale: 1) “DCV che il primo contratto di locazione dell'immobile sito in Vaiano in via Val Bisenzio 140 ed oggetto di causa (v. doc. 2 di parte attrice) fu stipulato il 15 febbraio 2011 tra padre di Persona_1 [...] CP_
marito di e (conosciuto come ”. Parte_2 Parte_1 Per_2 Per_3 2) “DCV che il 10 giugno 2014 la SI.ra e la SI.ra firmarono un contratto in modifica Per_1 Parte_1 con la SI.ra , e ciò sia in co del fatto ttempo era deceduto il SI. Per_3 [...]
sia per il subentro della SI.ra al posto del figlio , come da copia del contratto Per_1 Per_3 Per_2 tra (doc. 2 di parte attrice). 3) “DCV che la SI.ra comproprietaria dell'immobile unitamente alla SInora Parte_3 [...]
venne a conos ai primi mesi del 2014 che l'appartamento concesso in loca Parte_1 quale immobile ad uso abitativo era stato trasformato ed utilizzato quale immobile ad uso produttivo/industriale, essendo i suoi locali stati adibiti ad attività lavorativa illecita di produzione/confezionamento tessile dagli inquilini cinesi, oltre che di dormitorio per i lavoratori non in regola con le cogenti normative in materia di immigrazione, soggiorno e lavoro da parte di cittadini extra UE”
4) “DCV che la SInora ha confessato di aver accettato, oltre all'affitto di € 1.000,00, la Parte_2 somma aggiuntiva di € contratto”, somma che le sarebbe stata offerta dagli inquilini per poter esercitare l'attività lavorativa, e che lei ha accettato”.
5) “DCV che alle prime ore del 26.08.2017 si verificava un incendio all'interno della mansarda dell'immobile in Per_ oggetto e tale incendio provocò la morte per asfissia di due lavoratori di nazionalità cinese, i SInori , di 37 anni, e , di anni 39, che stavano dormendo nei locali dell'appartamento locato dall ora Parte_4 alla SInora ”. Parte_1 Per_3 he nell'imm ei fatti e nelle settimane successive furono effettuati molteplici sopralluoghi da parte di numerosi organi di polizia giudiziaria su incarico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di AT, tra cui i Vigili del Fuoco, i tecnici dell' , la Polizia Municipale ed i Carabinieri Parte_5 come da relazione e rapporti di interventi che Le si mostrano (doc. n. 11)”
7) “[..]”
8) “[..]”.
9) “DCV che quanto alle cause dell'incendio i Vigili del Fuoco è stata da loro attribuita, in via logica e per esclusione, al malfunzionamento dell'impianto elettrico e/o dei componenti di connessione (prese, interruttori, giunzioni fuori traccia) e/o al malfunzionamento di un macchinario/utilizzatore installato (apparecchiature, macchinario, ventilatori, caricatori cellulari, ecc.) circostanza che si ricollega immediatamente ad un impianto elettrico non a norma, dato che l'inadeguatezza dell'impianto elettrico privo di differenziale magnetotermico e la sua manomissione e l'utilizzo di prese e ciabatte multiple e di un cavo volante che portava l'elettricità da un piano all'altro, hanno avuto un ruolo preminente nella causazione dell'incendio, come dagli accertamenti effettuati”
10) “[..]”
11) “[..]”
Pag. 2 di 12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
12) “DCV che è stato invece escluso dai Vigili del Fuoco che l'incendio possa essere stato provocato da un malfunzionamento dell'impianto gas in quanto lo stato dei luoghi interessati dall'incendio non presentava fenomeni legati ad una possibile esplosione da possibile innesco di sacche di gas metano”
13) “[..]”.
14) “DCV che avete riscontrato l'assenza di qualsiasi dispositivo e/o misura di sicurezza antiinfortunistica in relazione al rischio di incendio, quale un sistema di rilevamento dei fumi, adeguate vie di fuga”
15) “[..]”
16) “[..]”
17) “[..]”.
18) “DCV che come emerso dagli accertamenti effettuati, la presenza della divisione tra i due piani ha contribuito nel determinismo del decesso dei due lavoratori dato che l'ambiente ristretto della mansarda, ove si trovavano i due lavoratori, si è saturato velocemente con il gas di monossido di carbonio, determinando il decesso per asfissia”.
19) “[..]”
20) “DCV che l'aver adibito un immobile ad uso abitazione quale locali per l'attività produttiva con l'utilizzo di numerose macchine taglia e cuci, senza alcuna misura e cautela anti infortunistica, con un impianto elettrico non a norma in quanto privo del differenziale magnetotermico e con numerose manomissioni ha aumentato in modo esponenziale il rischio di incendio già di per sé elevato nell'ambito dell'attività produttiva tessile”.
21) “[..]”
22) “DCV che circa un anno prima dell'incendio siete intervenuto su richiesta della SInora
[...] presso l'immobile oggetto di causa in quanto i conduttori cinesi non avevano l'elettricità e che Parte_2 osto vedeste i cinesi scambiare un interruttore”
23) “[..]”
24) “DCV che nei giorni successivi all'incendio del 26.08.2017 siete stato convocato dalla Polizia Giudiziaria per rendere sommarie informazioni nell'ambito delle indagini in corso e che in tale occasione vi è stata mostrata la foto dell'impianto elettrico presente nell'immobile oggetto di causa sito in via Val di Bisenzio 140 e che riferiste che tale impianto non era stato realizzato a regola d'arte in quanto la linea dell'appartamento risultava protetta esclusivamente da un differenziale puro e non un differenziale magnetotermico così come imposto dalle norme vigenti”
25) “[..]”.
26) “[..]”.
27) “[..]”.
28) “[..]”.
29) “[..]”
30) “DCV che all'atto della sottoscrizione della polizza avvenuta il 12.01.2017 la contraente Parte_1 omise di riferire che all'interno dell'immobile che intendeva assicurare era presente un abuso edilizio non sanato, dato che il locale mansarda era stato diviso con una parete dal locale al primo piano senza le necessarie autorizzazioni edilizie”.
31) “DCV che la natura del rischio della polizza relativa all'immobile sito in via Val di Bisenzio 140 è sempre stata la stessa civile abitazione/appartamento dalla prima sottoscrizione avvenuta il 31.12.2008”
32) “DCV che le polizze contro il rischio incendio per immobili ad uso abitativo hanno premi molto inferiori rispetto alle polizze per rischi incendio di immobili adibiti ad attività produttiva e industriale”
33) “DCV che gli Assicuratori avendo avuto conoscenza che all'interno dell'immobile si svolgeva attività lavorativa, con numerose macchine taglia e cuci, in assenza di misura anti infortunistiche e anti incendio, adibito anche a dormitorio dei lavoratori, avente inoltre impianto elettrico privo di conformità e manomesso, e con la presenza di un abuso edilizio avrebbero respinto la richiesta di assicurare il predetto immobile con polizza rischio incendio per immobili ad uso abitativo, quale quella oggetto di causa”.
34) “DCV che su incarico degli di cui al certificato n. BE000055418 ha svolto Controparte_1 accertamenti tecnici peritali, con esso l'immobile oggetto di causa e la redazione di due relazioni”
35) “DCV che per l'attività svolta su incarico degli di cui al certificato n. BE000055418 Controparte_1 ha emesso la fattura n. 4 del 24.04.2019 per l'importo di euro 6.411,60 al netto dell'IVA che Le si mostra (doc. n. 8) la quale è stata interamente pagata”
36) “DCV che lo studio legale BTG Legal riceveva incarico da parte degli di cui al Controparte_1 certificato n. BE000055418 per lo studio del sinistro, per la predisposizion edazione lettere di rigetto, la partecipazione alla procedura di mediazione e per tale attività emetteva la fattura n. 84 del 02.04.2019 pari ad euro 16.165,78 che è stata interamente pagata come da fattura che Le si mostra (doc. n. 9).
37) “DCV che in qualità di dipendente della si recava presso l'immobile sito in via Val di Parte_6 Bisenzio n. 140 a Vaiano, con cadenza quindic da circa febbraio 2016, per ricaricare l'acqua all'interno del distributore sito all'interno dell'abitazione ubicata al primo piano con mansarda e in tali occasioni sentiva rumori riconducibili a macchine taglia e cuci in funzione”
38) “DCV che all'interno dell'abitazione notava soggetti di nazionalità cinese lavorare alle macchine taglia e cuci anche nel vano caldaia oltre che in mansarda …”
Pag. 3 di 12 L'attrice, ha citato in giudizio che Parte_1 Controparte_1 hanno assunto il rischio certificato n. BE000055418', per ottenere la condanna al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza dell'incendio che ha colpito l'immobile posto in Vaiano, via Valbisenzio, 140, di cui la medesima è comproprietaria unitamente alla figlia Parte_3
A sostegno della domanda, la SI.ra ha esposto e documentato che: Parte_1
- l'immobile sopra individuato era stato concesso in locazione al SI. , con Per_2 contratto registrato in data 15/2/2011 e modificato in data 10/6/2014;
- durante la notte del 26/8/2017 tale immobile, fino a quel momento in ottimo stato di conservazione, è rimasto completamente distrutto a seguito di un incendio, riportando danni per complessivi euro 196.853,00, come ricostruito da perizia tecnica allegata in atti;
- in data 30/1/2017 aveva stipulato polizza assicurativa con la a copertura dei CP_1 danni all'intero fabbricato a seguito di incendio pari a complessivi euro 300.000,00;
- il tentativo di ottenere l'indennizzo dalla predetta Compagnia di assicurazione non aveva avuto esito positivo. che hanno assunto il rischio certificato n. BE000055418 Controparte_1
(di seguito indicato soltanto come ) costituitisi in giudizio, hanno chiesto il Parte_7 rigetto della domanda avanzata contestando, in primo luogo, la ricostruzione dei fatti forniti dall'attrice.
In particolare, parte convenuta ha rappresentato che, in occasione dell'incendio del
26/8/2017, hanno perso la vita due persone, di nazionalità cinese, che si trovavano nei locali dell'appartamento locato dall'attrice, adibito a fabbrica tessile abusiva, senza che fossero rispettate le più elementari regole in materia di sicurezza sul lavoro e con l'uso di manodopera non in regola con la normativa in materia di immigrazione e soggiorno dei cittadini extra-UE. Pertanto, i locali oggetto di polizza sarebbero stati destinati ad un uso differente rispetto a quanto dichiarato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione, cioè l'uso a civile abitazione.
Parte convenuta ha inoltre dedotto e documentato che le indagini svolte nel procedimento penale incardinato presso il Tribunale di AT (rubricato al N.R.P.M. n.
4572/2017, RG GIP n. 4101/2017), concluso con sentenza di applicazione della pena su
Pag. 4 di 12 richiesta ex 444 e ss. c.p.p. a carico della SI.ra figlia dell'attrice, e Parte_3 dei datori di lavoro dei due cittadini cinesi deceduti nell'incendio, avrebbero dimostrato:
- che la SI.ra era consapevole del fatto che l'appartamento, concesso in Parte_3 locazione quale immobile ad uso abitativo, era stato trasformato ed utilizzato quale immobile ad uso industriale, essendo stati i suoi locali adibiti ad attività lavorativa di produzione e confezionamento tessile dagli inquilini cinesi, oltre che di dormitorio per i lavoratori;
- che l'impianto elettrico, inadeguato e non conforme alle norme di sicurezza, è stato la causa scatenante l'incendio;
- che lo stato di fatto dell'immobile era difforme da quello risultante formalmente dalle planimetrie catastali e dal contratto di locazione stipulato tra la proprietà ed i conduttori e che tale irregolarità si è protratta nel tempo.
Per questi motivi
, i hanno chiesto, in primis, la dichiarazione di nullità della CP_1 polizza assicurativa per inesistenza ab origine del rischio dichiarato quale oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1895 c.c. o comunque lo scioglimento della stessa, ex art. 1896 c.c., per cessazione del rischio in vigenza del contratto. In ogni caso, per parte convenuta, il contratto di assicurazione sarebbe nullo per il combinato disposto di cui agli artt. 1325 e ss. c.c. e 1418 c.c., a causa dell'attività illecita svolta all'interno dei locali o annullabile ex artt. 1892 c.c. ed ha chiesto, inoltre, che venisse accertata la dolosa e/o gravemente colposa reticenza dell'assicurata nelle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'art. 1893 c.c. prima della stipula della polizza di assicurazione, invocando, in ulteriore subordine, l'operatività delle clausole di esclusione della polizza.
La Compagnia convenuta, contestando il quantum della pretesa azionata, ha infine chiesto, in via riconvenzionale, il rimborso dei costi sostenuti per la gestione del sinistro, per un importo complessivo di euro 22.577,38.
Autorizzato il deposito delle memorie di cui all'art. 183,6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova per testi sui capitoli di prova n. 7, 8, 10, 11,
13,15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27 e 28, formulati nella memoria n.2 di parte convenuta, ritenuti gli ulteriori capitoli non rilevanti o comunque documentali o valutativi. All'esito dell'escussione dei testi, il Giudice ha ordinato, ai sensi dell'art. 210
Pag. 5 di 12 cpc, l'esibizione della perizia dei Vigili del Fuoco svolta nell'ambito del procedimento penale scaturito dall'incendio.
Acquisita agli atti la perizia, con ordinanza del 26/7/2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni del
19/12/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti, hanno depositato, comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalle risultanze processuali è emerso che l'incendio che ha determinato i danni di cui la signora ha chiesto il risarcimento è stato determinato da 'cause di natura Parte_1 elettrica', come accertato e documentato dai Vigili del Fuoco nella perizia svolta nell'ambito del procedimento penale aperto a seguito dell'evento, esibita (ed acquisita) al presente procedimento ex articolo 210 c.p.c. e confermato dal Direttore speciale dei
Vigili del Fuoco assegnato al Comando di AT, escusso come Testimone_1 testimone.
All'esito delle indagini svolte i Vigili del Fuoco sono infatti giunti alla conclusione che l'incendio, esclusa la natura dolosa dello stesso, sia 'legato al malfunzionamento dell'impianto elettrico e/o dei componenti di connessione (prese, interruttori, giunzioni fuori traccia, ecc.) e/o malfunzionamento di un macchinario/utilizzatore installato
(apparecchiature, macchinari, ventilatori, caricatori cellulari ecc.) in quanto palesemente non conforme alle norme di buona tecnica per i luoghi di lavoro, nonché la presenza di ciabatte e triple prese collegate tra loro nei locali con differenti apparecchiature elettriche. Inoltre l'alimentazione elettrica del piano mansardato è stata realizzata mediante l'installazione fuori traccia di un cavo tripolare 2 x 2,5mm all'interno del quadro elettrico al piano primo, a monte dell'interruttore differenziale”.
Sempre secondo i Vigili del Fuoco “dalle caratteristiche dell'ambiente, dai segni lasciati dall'incendio è ragionevole riferire che l'incendio ha avuto origine nella zona in prossimità del quadro elettrico del secondo piano mansardato e in particolare dalla parte bassa ove era presente un ferro da stiro a vapore probabilmente collegato tramite una prolunga o una multipresa rinvenute in prossimità e, successivamente, si sia
Pag. 6 di 12 propagato nel corridoio verso la zona dei macchinari, sia per la presenza dei macchinari che del materiale combustibile lavorato ed in lavorazione, nonché per la presenza della perlinatura del legno nella parte di intradosso del solaio di copertura”.
La perizia ha altresì evidenziato che “la realizzazione della separazione in cartogesso sull'asfalto dal salone, che di fatto ha comportato la realizzazione di un'unità immobiliare a sé stante nella zona del secondo piano dell'immobile (…) nei confronti dell'incendio, può aver (avuto) effetti sia diretti che indiretti. Avendo creato un ambiente di ridotte dimensioni (…) questo genera come effetto diretto che si raggiunga in maniera più repentina la temperatura di accensione, prodotta dal surriscaldamento di un utilizzatore o un conduttore per effetto Joule, inoltre il confinamento determina condizioni più favorevoli di accadimento del cosiddetto 'flash over' (riferimento alla curva di dinamica dell'incendio). Come effetto indiretto, avendo l'incendio ridotta quantità di comburente (…), la combustione in difetto di ossigeno determina una maggiore quantità dei prodotti della combustione (ossido di carbonio, anidride carbonica, idrogeno solforato, anidride solforosa, acido cianidrico, acido cloridrico, ammoniaca, ossidi e periossidi di azoto), nonché una maggiore produzione di fumi di combustione che proprio per la presenza di aerosol impediscono la visibilità delle vie di esodo, ostacolano il rapido deflusso degli occupanti e l'attività di spegnimento”.
I Vigili del Fuoco hanno appurato che “l'appartamento veniva impropriamente utilizzato come laboratorio per la lavorazione di manufatti tessili” come dimostra “la presenza al piano primo di una taglierina, di tre macchine cucitrici e, al piano secondo, dalle carcasse di 16 macchine cucitrici, un ferro da stiro con caldaia e numerosi ventilatori”. Dai sopralluoghi dei vigili del fuoco risulta inoltre che al piano primo vi fossero 12 posti letto (uno persino nel ripostiglio) e tre al piano mansardato (dove si è sviluppato l'incendio ed hanno trovato la morte due persone).
Tra le molteplici criticità dell'impianto elettrico accertate dai Vigili del Fuoco, ai fini che qui interessano, si evidenzia il reperimento “di un cavo tripolare che attraversa la parete in forati e termina con una presa volante. Tale conduttore elettrico è stato installato prima che venisse realizzata la parete in cartongesso, successivamente accertato come abuso edilizio dalla Polizia Municipale, in quanto è evidente dalla documentazione fotografica, è schiacciato tra la parte in muratura e il montante in
Pag. 7 di 12 ferro di irrobustimento della parete in cartongesso. Detto conduttore avente terminazione con una spina è stata dunque utilizzata anch'essa per collegare una multipresa per alimentare le macchine per la lavorazione di manufatti tessili e ventilatori (…)”.
I Vigili del Fuoco hanno infine accertato la totale violazione delle normative sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, trattandosi, nei fatti di un immobile adibito allo svolgimento di attività lavorativa promiscua con abitazione.
In sintesi, può dirsi accertato che l'immobile danneggiato era utilizzato come laboratorio tessile, oltre che come dormitorio degli operai;
era dotato di un impianto elettrico di potenza -di partenza- non adeguata e, successivamente privato di idoneo salvavita;
conteneva numerosissimi apparecchi elettrici (sono state rinvenute le carcasse di 16 macchine da cucire) alimentati con fili volanti e ciabatte multipresa;
era inoltre stato abusivamente frazionato in due parti (circostanza che ha avuto una specifica rilevanza nell'origine dell'incendio, come spiegato dai Vigili del Fuoco).
La polizza assicurativa che l'attrice ha inteso far valere mediante il presente giudizio e che prevedeva la copertura, tra gli altri, del rischio di incendio era del tipo 'Globali
Abitazione' e riferita, come tipologia di immobile, alla 'civile abitazione' benchè (come emerso dalle indagini penali) lo stesso fosse stato adibito a laboratorio tessile, promiscuo alla dimora della locatrice e dei suoi dipendenti.
E' documentato che l'attrice, unitamente alla figlia e comproprietaria
[...]
avesse stipulato con la signora in data 10/6/20214 un contratto di Parte_2 Per_2 locazione avente ad oggetto 'una unità immobiliare per civile abitazione posta in
Vaiano, località La Tignamica, via Val di Bisenzio n. 140, composta al piano primo dl n. 2 camere matrimoniali, un bagno con vasca, un ripostiglio, cucina, soggiorno e salone, oltre terrazzo frontale e tergale e lavanderia e al secondo piano da una camera matrimoniale, bagno con doccia,oltre ampio salone con cucina in muratura'. Tale contratto sostituiva il precedente contratto concluso dal marito e padre delle due donne con il figlio della conduttrice, essendo nel frattempo deceduto il primo e trasferito altrove il secondo. La ha riferito, in sede di interrogatorio reso nell'ambito Per_1 del procedimento penale relativo alle vittime dell'incendio, che era a conoscenza e
Pag. 8 di 12 aveva accettato che l'immobile fosse adibito al laboratorio e dormitorio : 'Nei primi mesi del 2014 i cinesi mi chiesero di poter lavorare all'interno dell'abitazione. (…).
Iniziò quindi una trattativa che si conclude sostanzialmente con la mia disponibilità a concedere ai cinesi l'utilizzo dell'abitazione anche come luogo per lo svolgimento delle lavorazioni. Fu stipulato un contratto a nome della madre di che succedeva al CP_2 contratto del figlio. Oltre a quanto la madre mi corrispondeva secondo il contratto, ossia 1.000 €, per accettare la richiesta che mi veniva dai cinesi di lavorare nell'abitazion,e mi venne garantito l'ulteriore somma mensile di euro 400. (…) Dal
2015 chiesi ai cinesi di firmare in occasione del pagamento del canone mensile un foglio con il quale formalmente li diffidavo ad interrompere le lavorazioni. (…) Quei fogli li preparavo stampandoli e consegnandoli alla madre di in occasione del CP_2 pagamento degli affitti. Il mese successivo veniva strappata la diffida del mese precedente firmata quella nuova. Con quel foglio ammetto di aver tentato di precostituirmi una tutela nel caso di controlli da parte dell'autorità di polizia. E' stato un comportamento che oggi non esito a definire demenziale perché ho completamente sottovalutato il rischio che questa situazione di lavoro svolto all'interno dell'abitazione avrebbe potuto determinare così come poi di fatto è accaduto'.
Fin dalla data della sottoscrizione del contratto di locazione, quindi, l'immobile era adibito a fabbrica tessile ed ha continuato ad esserlo per il triennio successivo, fino all'incendio. Se pur la trattativa che ha condotto alla firma del contratto risulta esser stata svolta dalla figlia dell'attrice, appare legittimo presumere che anche quet'ultima fosse a conoscenza della circostanza, posto che, tra l'altro, essa ha comportato un aumento del canone di cui la medesima si sarebbe avvantaggiata. In ogni caso costituisce una grave ed inescusabile negligenza dell'attrice, anche al fine di una corretta e veritiera prospettazione del rischio, il non essersi accertata, nel corso del triennio trascorso fino all'incendio ed in occasione dei rinnovi annuali della polizza, che l'immobile fosse adibito ad uso di abitazione e non a fabbrica. Il broker assicurativo sentito come testimone, alla domanda “DCV che all'atto della Testimone_2 sottoscrizione della polizza avvenuta il 12.01.2017 la contraente omise di Parte_1 riferire che all'interno dell'immobile sito in Via Val Bisenzio era in corso da almeno tre
Pag. 9 di 12 anni attività lavorativa abusiva di produzione tessile”; ha dichiarato 'E' vero;
ad ogni rinnovo ho chiesto alla sig.ra se l'edificio fosse adibito ad abitazione”. Parte_1
Alla luce di ciò appare fondata (e decisiva per la definizione della controversia)
l'eccezione sollevata dalla parte convenuta invocando l'applicazione della norma contenuta nell'art. 1892 c.c. per ottenere l'annullamento del contratto ed il conseguente rigetto della domanda, in quanto l'attrice avrebbe -se non dolosamente- colpevolmente dichiarato che l'immobile era adibito ad uso di civile abitazione pur sapendo o avendo dovuto sapere che in esso si svolgeva un'attività lavorativa, per giunta connotata da alto rischio di incendio, considerata, tra l'altre cose, l'inadeguatezza, rispetto all'uso fattone dai conduttori, dei luoghi e degli impianti.
Può legittimamente presumersi ed appare verosimile, infatti, anche sulla base delle intercettazioni effettuate nel procedimento penale (nelle quali la sig.ra Parte_1 colloquiando con la figlia, non dimostra alcuna sorpresa in ordine alla attività svolta dai conduttori all'interno dell'immobile) ed in assenza di adeguata prova contraria, che l'attrice conoscesse tale situazione di fatto e, comunque, può pretendersi, in ottemperanza al dovere di correttezza oggettiva che domina i rapprti contrattuali in ogni fase (v. artt. 1337, 1366, 1375, 1175, 1358 c.c.), che la dovesse conoscere e, quindi, costituisce una condotta gravemente colposa la reticenza compiuta con l'aver taciuto alla assicurazione il fatto che l'immobile fosse adibito ad attività di produzione di manufatti tessili, indirettamente fornendo una diversa rappresentazione del rischio così da privare l'assicurazione della possibilità di rifiutare il proprio consenso alla stipula o di darlo a condizioni diverse.
Poiché il rischio coperto dalla polizza (civile abitazione) è assolutamente diverso dal rischio al quale l'immobile era esposto (svolgimento di attività lavorativa), deve ritenersi che la reticenza dell'attrice sia stata determinante per la conclusione del contratto, ovvero che la Compagnia non avrebbe stipulato affatto il contratto se avesse conosciuto come fosse effetivamente utilizzato l'immobile e, quindi, deve dichiararsi l'annullamento del contratto a cui consegue il rigetto della domanda.
Pag. 10 di 12 Con riferimento alla domanda riconvenzionale volta ad ottenere il rimborso delle spese tecniche e legali sostenute ante causam dalla Compagnia, il Giudice osserva.
Non è dato sapere quale sia l'attività svolta dall'ing. riportando la fattura Per_5 versata in atti soltanto la generica indicazione degli estremi del sinistro. Della stessa, peraltro, non è stata fornita prova dell'avvenuto pagamento.
Altrettanto generica è la descrizione, contenuta nella fattura prodotta, dell'attività svolta dallo studio legale. Dagli atti di causa risulta che siano state inviate due lettere di rigetto e che il procedimento di mediazione si sia chiuso al primo incontro: rispetto al valore della causa ed alle tariffe applicabili, il rimborso richiesto appare eccessivo. Ritiene, quindi, il giudicante di dover riconoscere alla parte covenuta il diritto al rimborso, da parte dell'attrice, della minor somma di complessivi € 5.544,00, applicati i parametri medi di legge (valore indeterminato), per lo svolgimento dell'attività stragiudiziale documentata e la partecipazione alla fase di avvio della mediazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di AT, definitivamente pronunciando, nella causa individuata come in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, per i motivi sopra esposti, così provvede:
-annulla il contratto di assicurazione (certificato n. BE000055418), per cui è causa e, per l'effetto, rigetta la domanda di risarcimento avanzata da Parte_1
-in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna a Parte_1 rimborsare a che hanno assunto il rischio del Controparte_1 certificato n. BE000055418', le spese legali da questi sostenute ante causam, nella misura di complessivi € 5.544,00, oltre oneri di legge;
-condanna, altresì, l'attrice soccombente a rimborsare ' Controparte_1 che hanno assunto il rischio del certificato n. BE000055418' le spese del presente giudizio che liquida sulla base dei parametri (medi per tutte le fasi) di cui all'art. 4 del
D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle, applicato lo scaglione per
Pag. 11 di 12 valore, in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre al 15% per rimborsi forfettari ed oneri di legge.
Così deciso.
AT, 1/9/2025 IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
Pag. 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 “Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, ogni altra contraria istanza, deduzione od eccezione reietta, e previa ogni declaratoria in fatto ed in diritto, condannare, per le causali di cui in premessa, Controparte_1 che hanno assunto il rischio di cui alla Polizza n. BE000055418, in p
[...] rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni in favore della SI.ra , della somma Parte_1 indeterminata o di quella somma che verrà determinata e quantificata a segu da istruttoria,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AT, in persona del Giudice, dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1224/2020 R.G.
promossa da:
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Melissa Stefanacci e dall'Avv.stabilito Luciano Barni, entrambi del Foro di AT, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Melissa Stefanacci per procura allegata all'atto di citazione ATTRICE CONTRO
che hanno assunto il rischio del certificato n. Controparte_1 BE000055418, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella sua qualità di Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia (C.F. P. Iva P.IVA_1
), rappresentati e difesi dall'Avv. Ottavia Pizzo del Foro di Pisa e P.IVA_2 dall'Avv. Silvia Traverso del Foro di Livorno, presso la quale è altresì domiciliata per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
PRIMA UDIENZA: 4/11/2020
UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI: 19/12/2024 (sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.)
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 18.12.2024, “parte attrice si riporta integralmente alle conclusioni rassegnate in Atto di itazione 1”. Per la convenuta: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c del 18.12.20242
nonché interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari di causa”. 2 “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie: i. In via preliminare, nel merito: accertare e dichiarare la nullità/annullabilità e comunque l'inoperatività della polizza per le causali di cui in narrativa e per l'effetto rigettare integralmente le domande svolte dalla SInora nei confronti di quegli che hanno assunto il rischio del certificato n. Parte_1 Controparte_1
ii. nel merito, in via principale: rigettare integralmente le domande svolte dalla SInora nei Parte_1 confronti di quegli che hanno assunto il rischio del certificato n in Controparte_1 quanto infondate in fatto e in diritto e non provate;
iii. in via di subordine e nel merito (e con espressa riserva di gravame): nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice e nella denegata ipotesi di accertamento di operatività della polizza n. BE000055418 e salvo gravame, accertare il fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c. e per l'effetto escludere e/o diminuire l'indennizzo dovuto;
iv. in via di subordine e nel merito (e con espressa riserva di gravame): nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice e nella denegata ipotesi di accertamento di operatività della polizza n. BE000055418 e salvo gravame, accertare la sussistenza di dichiarazioni inesatte dell'Assicurata in sede di Proposta e per l'effetto escludere e/o diminuire l'indennizzo ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. e comunque sempre nei limiti del massimale e con le franchigie applicabili di cui alla polizza v. in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che la SInora è tenuta al rimborso delle spese Parte_1 sostenute dagli che hanno assunto i rtificato n. BE000055418e per Controparte_1 l'effetto condannarla al pagamento di euro 22.577,38 oltre interessi e comunque nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge. In via istruttoria si chiede l'ammissione di tutti i mezzi istruttori formulati e non ammessi, in particolare i seguenti capitoli di prova testimoniale: 1) “DCV che il primo contratto di locazione dell'immobile sito in Vaiano in via Val Bisenzio 140 ed oggetto di causa (v. doc. 2 di parte attrice) fu stipulato il 15 febbraio 2011 tra padre di Persona_1 [...] CP_
marito di e (conosciuto come ”. Parte_2 Parte_1 Per_2 Per_3 2) “DCV che il 10 giugno 2014 la SI.ra e la SI.ra firmarono un contratto in modifica Per_1 Parte_1 con la SI.ra , e ciò sia in co del fatto ttempo era deceduto il SI. Per_3 [...]
sia per il subentro della SI.ra al posto del figlio , come da copia del contratto Per_1 Per_3 Per_2 tra (doc. 2 di parte attrice). 3) “DCV che la SI.ra comproprietaria dell'immobile unitamente alla SInora Parte_3 [...]
venne a conos ai primi mesi del 2014 che l'appartamento concesso in loca Parte_1 quale immobile ad uso abitativo era stato trasformato ed utilizzato quale immobile ad uso produttivo/industriale, essendo i suoi locali stati adibiti ad attività lavorativa illecita di produzione/confezionamento tessile dagli inquilini cinesi, oltre che di dormitorio per i lavoratori non in regola con le cogenti normative in materia di immigrazione, soggiorno e lavoro da parte di cittadini extra UE”
4) “DCV che la SInora ha confessato di aver accettato, oltre all'affitto di € 1.000,00, la Parte_2 somma aggiuntiva di € contratto”, somma che le sarebbe stata offerta dagli inquilini per poter esercitare l'attività lavorativa, e che lei ha accettato”.
5) “DCV che alle prime ore del 26.08.2017 si verificava un incendio all'interno della mansarda dell'immobile in Per_ oggetto e tale incendio provocò la morte per asfissia di due lavoratori di nazionalità cinese, i SInori , di 37 anni, e , di anni 39, che stavano dormendo nei locali dell'appartamento locato dall ora Parte_4 alla SInora ”. Parte_1 Per_3 he nell'imm ei fatti e nelle settimane successive furono effettuati molteplici sopralluoghi da parte di numerosi organi di polizia giudiziaria su incarico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di AT, tra cui i Vigili del Fuoco, i tecnici dell' , la Polizia Municipale ed i Carabinieri Parte_5 come da relazione e rapporti di interventi che Le si mostrano (doc. n. 11)”
7) “[..]”
8) “[..]”.
9) “DCV che quanto alle cause dell'incendio i Vigili del Fuoco è stata da loro attribuita, in via logica e per esclusione, al malfunzionamento dell'impianto elettrico e/o dei componenti di connessione (prese, interruttori, giunzioni fuori traccia) e/o al malfunzionamento di un macchinario/utilizzatore installato (apparecchiature, macchinario, ventilatori, caricatori cellulari, ecc.) circostanza che si ricollega immediatamente ad un impianto elettrico non a norma, dato che l'inadeguatezza dell'impianto elettrico privo di differenziale magnetotermico e la sua manomissione e l'utilizzo di prese e ciabatte multiple e di un cavo volante che portava l'elettricità da un piano all'altro, hanno avuto un ruolo preminente nella causazione dell'incendio, come dagli accertamenti effettuati”
10) “[..]”
11) “[..]”
Pag. 2 di 12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
12) “DCV che è stato invece escluso dai Vigili del Fuoco che l'incendio possa essere stato provocato da un malfunzionamento dell'impianto gas in quanto lo stato dei luoghi interessati dall'incendio non presentava fenomeni legati ad una possibile esplosione da possibile innesco di sacche di gas metano”
13) “[..]”.
14) “DCV che avete riscontrato l'assenza di qualsiasi dispositivo e/o misura di sicurezza antiinfortunistica in relazione al rischio di incendio, quale un sistema di rilevamento dei fumi, adeguate vie di fuga”
15) “[..]”
16) “[..]”
17) “[..]”.
18) “DCV che come emerso dagli accertamenti effettuati, la presenza della divisione tra i due piani ha contribuito nel determinismo del decesso dei due lavoratori dato che l'ambiente ristretto della mansarda, ove si trovavano i due lavoratori, si è saturato velocemente con il gas di monossido di carbonio, determinando il decesso per asfissia”.
19) “[..]”
20) “DCV che l'aver adibito un immobile ad uso abitazione quale locali per l'attività produttiva con l'utilizzo di numerose macchine taglia e cuci, senza alcuna misura e cautela anti infortunistica, con un impianto elettrico non a norma in quanto privo del differenziale magnetotermico e con numerose manomissioni ha aumentato in modo esponenziale il rischio di incendio già di per sé elevato nell'ambito dell'attività produttiva tessile”.
21) “[..]”
22) “DCV che circa un anno prima dell'incendio siete intervenuto su richiesta della SInora
[...] presso l'immobile oggetto di causa in quanto i conduttori cinesi non avevano l'elettricità e che Parte_2 osto vedeste i cinesi scambiare un interruttore”
23) “[..]”
24) “DCV che nei giorni successivi all'incendio del 26.08.2017 siete stato convocato dalla Polizia Giudiziaria per rendere sommarie informazioni nell'ambito delle indagini in corso e che in tale occasione vi è stata mostrata la foto dell'impianto elettrico presente nell'immobile oggetto di causa sito in via Val di Bisenzio 140 e che riferiste che tale impianto non era stato realizzato a regola d'arte in quanto la linea dell'appartamento risultava protetta esclusivamente da un differenziale puro e non un differenziale magnetotermico così come imposto dalle norme vigenti”
25) “[..]”.
26) “[..]”.
27) “[..]”.
28) “[..]”.
29) “[..]”
30) “DCV che all'atto della sottoscrizione della polizza avvenuta il 12.01.2017 la contraente Parte_1 omise di riferire che all'interno dell'immobile che intendeva assicurare era presente un abuso edilizio non sanato, dato che il locale mansarda era stato diviso con una parete dal locale al primo piano senza le necessarie autorizzazioni edilizie”.
31) “DCV che la natura del rischio della polizza relativa all'immobile sito in via Val di Bisenzio 140 è sempre stata la stessa civile abitazione/appartamento dalla prima sottoscrizione avvenuta il 31.12.2008”
32) “DCV che le polizze contro il rischio incendio per immobili ad uso abitativo hanno premi molto inferiori rispetto alle polizze per rischi incendio di immobili adibiti ad attività produttiva e industriale”
33) “DCV che gli Assicuratori avendo avuto conoscenza che all'interno dell'immobile si svolgeva attività lavorativa, con numerose macchine taglia e cuci, in assenza di misura anti infortunistiche e anti incendio, adibito anche a dormitorio dei lavoratori, avente inoltre impianto elettrico privo di conformità e manomesso, e con la presenza di un abuso edilizio avrebbero respinto la richiesta di assicurare il predetto immobile con polizza rischio incendio per immobili ad uso abitativo, quale quella oggetto di causa”.
34) “DCV che su incarico degli di cui al certificato n. BE000055418 ha svolto Controparte_1 accertamenti tecnici peritali, con esso l'immobile oggetto di causa e la redazione di due relazioni”
35) “DCV che per l'attività svolta su incarico degli di cui al certificato n. BE000055418 Controparte_1 ha emesso la fattura n. 4 del 24.04.2019 per l'importo di euro 6.411,60 al netto dell'IVA che Le si mostra (doc. n. 8) la quale è stata interamente pagata”
36) “DCV che lo studio legale BTG Legal riceveva incarico da parte degli di cui al Controparte_1 certificato n. BE000055418 per lo studio del sinistro, per la predisposizion edazione lettere di rigetto, la partecipazione alla procedura di mediazione e per tale attività emetteva la fattura n. 84 del 02.04.2019 pari ad euro 16.165,78 che è stata interamente pagata come da fattura che Le si mostra (doc. n. 9).
37) “DCV che in qualità di dipendente della si recava presso l'immobile sito in via Val di Parte_6 Bisenzio n. 140 a Vaiano, con cadenza quindic da circa febbraio 2016, per ricaricare l'acqua all'interno del distributore sito all'interno dell'abitazione ubicata al primo piano con mansarda e in tali occasioni sentiva rumori riconducibili a macchine taglia e cuci in funzione”
38) “DCV che all'interno dell'abitazione notava soggetti di nazionalità cinese lavorare alle macchine taglia e cuci anche nel vano caldaia oltre che in mansarda …”
Pag. 3 di 12 L'attrice, ha citato in giudizio che Parte_1 Controparte_1 hanno assunto il rischio certificato n. BE000055418', per ottenere la condanna al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza dell'incendio che ha colpito l'immobile posto in Vaiano, via Valbisenzio, 140, di cui la medesima è comproprietaria unitamente alla figlia Parte_3
A sostegno della domanda, la SI.ra ha esposto e documentato che: Parte_1
- l'immobile sopra individuato era stato concesso in locazione al SI. , con Per_2 contratto registrato in data 15/2/2011 e modificato in data 10/6/2014;
- durante la notte del 26/8/2017 tale immobile, fino a quel momento in ottimo stato di conservazione, è rimasto completamente distrutto a seguito di un incendio, riportando danni per complessivi euro 196.853,00, come ricostruito da perizia tecnica allegata in atti;
- in data 30/1/2017 aveva stipulato polizza assicurativa con la a copertura dei CP_1 danni all'intero fabbricato a seguito di incendio pari a complessivi euro 300.000,00;
- il tentativo di ottenere l'indennizzo dalla predetta Compagnia di assicurazione non aveva avuto esito positivo. che hanno assunto il rischio certificato n. BE000055418 Controparte_1
(di seguito indicato soltanto come ) costituitisi in giudizio, hanno chiesto il Parte_7 rigetto della domanda avanzata contestando, in primo luogo, la ricostruzione dei fatti forniti dall'attrice.
In particolare, parte convenuta ha rappresentato che, in occasione dell'incendio del
26/8/2017, hanno perso la vita due persone, di nazionalità cinese, che si trovavano nei locali dell'appartamento locato dall'attrice, adibito a fabbrica tessile abusiva, senza che fossero rispettate le più elementari regole in materia di sicurezza sul lavoro e con l'uso di manodopera non in regola con la normativa in materia di immigrazione e soggiorno dei cittadini extra-UE. Pertanto, i locali oggetto di polizza sarebbero stati destinati ad un uso differente rispetto a quanto dichiarato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione, cioè l'uso a civile abitazione.
Parte convenuta ha inoltre dedotto e documentato che le indagini svolte nel procedimento penale incardinato presso il Tribunale di AT (rubricato al N.R.P.M. n.
4572/2017, RG GIP n. 4101/2017), concluso con sentenza di applicazione della pena su
Pag. 4 di 12 richiesta ex 444 e ss. c.p.p. a carico della SI.ra figlia dell'attrice, e Parte_3 dei datori di lavoro dei due cittadini cinesi deceduti nell'incendio, avrebbero dimostrato:
- che la SI.ra era consapevole del fatto che l'appartamento, concesso in Parte_3 locazione quale immobile ad uso abitativo, era stato trasformato ed utilizzato quale immobile ad uso industriale, essendo stati i suoi locali adibiti ad attività lavorativa di produzione e confezionamento tessile dagli inquilini cinesi, oltre che di dormitorio per i lavoratori;
- che l'impianto elettrico, inadeguato e non conforme alle norme di sicurezza, è stato la causa scatenante l'incendio;
- che lo stato di fatto dell'immobile era difforme da quello risultante formalmente dalle planimetrie catastali e dal contratto di locazione stipulato tra la proprietà ed i conduttori e che tale irregolarità si è protratta nel tempo.
Per questi motivi
, i hanno chiesto, in primis, la dichiarazione di nullità della CP_1 polizza assicurativa per inesistenza ab origine del rischio dichiarato quale oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1895 c.c. o comunque lo scioglimento della stessa, ex art. 1896 c.c., per cessazione del rischio in vigenza del contratto. In ogni caso, per parte convenuta, il contratto di assicurazione sarebbe nullo per il combinato disposto di cui agli artt. 1325 e ss. c.c. e 1418 c.c., a causa dell'attività illecita svolta all'interno dei locali o annullabile ex artt. 1892 c.c. ed ha chiesto, inoltre, che venisse accertata la dolosa e/o gravemente colposa reticenza dell'assicurata nelle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'art. 1893 c.c. prima della stipula della polizza di assicurazione, invocando, in ulteriore subordine, l'operatività delle clausole di esclusione della polizza.
La Compagnia convenuta, contestando il quantum della pretesa azionata, ha infine chiesto, in via riconvenzionale, il rimborso dei costi sostenuti per la gestione del sinistro, per un importo complessivo di euro 22.577,38.
Autorizzato il deposito delle memorie di cui all'art. 183,6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova per testi sui capitoli di prova n. 7, 8, 10, 11,
13,15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27 e 28, formulati nella memoria n.2 di parte convenuta, ritenuti gli ulteriori capitoli non rilevanti o comunque documentali o valutativi. All'esito dell'escussione dei testi, il Giudice ha ordinato, ai sensi dell'art. 210
Pag. 5 di 12 cpc, l'esibizione della perizia dei Vigili del Fuoco svolta nell'ambito del procedimento penale scaturito dall'incendio.
Acquisita agli atti la perizia, con ordinanza del 26/7/2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni del
19/12/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti, hanno depositato, comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalle risultanze processuali è emerso che l'incendio che ha determinato i danni di cui la signora ha chiesto il risarcimento è stato determinato da 'cause di natura Parte_1 elettrica', come accertato e documentato dai Vigili del Fuoco nella perizia svolta nell'ambito del procedimento penale aperto a seguito dell'evento, esibita (ed acquisita) al presente procedimento ex articolo 210 c.p.c. e confermato dal Direttore speciale dei
Vigili del Fuoco assegnato al Comando di AT, escusso come Testimone_1 testimone.
All'esito delle indagini svolte i Vigili del Fuoco sono infatti giunti alla conclusione che l'incendio, esclusa la natura dolosa dello stesso, sia 'legato al malfunzionamento dell'impianto elettrico e/o dei componenti di connessione (prese, interruttori, giunzioni fuori traccia, ecc.) e/o malfunzionamento di un macchinario/utilizzatore installato
(apparecchiature, macchinari, ventilatori, caricatori cellulari ecc.) in quanto palesemente non conforme alle norme di buona tecnica per i luoghi di lavoro, nonché la presenza di ciabatte e triple prese collegate tra loro nei locali con differenti apparecchiature elettriche. Inoltre l'alimentazione elettrica del piano mansardato è stata realizzata mediante l'installazione fuori traccia di un cavo tripolare 2 x 2,5mm all'interno del quadro elettrico al piano primo, a monte dell'interruttore differenziale”.
Sempre secondo i Vigili del Fuoco “dalle caratteristiche dell'ambiente, dai segni lasciati dall'incendio è ragionevole riferire che l'incendio ha avuto origine nella zona in prossimità del quadro elettrico del secondo piano mansardato e in particolare dalla parte bassa ove era presente un ferro da stiro a vapore probabilmente collegato tramite una prolunga o una multipresa rinvenute in prossimità e, successivamente, si sia
Pag. 6 di 12 propagato nel corridoio verso la zona dei macchinari, sia per la presenza dei macchinari che del materiale combustibile lavorato ed in lavorazione, nonché per la presenza della perlinatura del legno nella parte di intradosso del solaio di copertura”.
La perizia ha altresì evidenziato che “la realizzazione della separazione in cartogesso sull'asfalto dal salone, che di fatto ha comportato la realizzazione di un'unità immobiliare a sé stante nella zona del secondo piano dell'immobile (…) nei confronti dell'incendio, può aver (avuto) effetti sia diretti che indiretti. Avendo creato un ambiente di ridotte dimensioni (…) questo genera come effetto diretto che si raggiunga in maniera più repentina la temperatura di accensione, prodotta dal surriscaldamento di un utilizzatore o un conduttore per effetto Joule, inoltre il confinamento determina condizioni più favorevoli di accadimento del cosiddetto 'flash over' (riferimento alla curva di dinamica dell'incendio). Come effetto indiretto, avendo l'incendio ridotta quantità di comburente (…), la combustione in difetto di ossigeno determina una maggiore quantità dei prodotti della combustione (ossido di carbonio, anidride carbonica, idrogeno solforato, anidride solforosa, acido cianidrico, acido cloridrico, ammoniaca, ossidi e periossidi di azoto), nonché una maggiore produzione di fumi di combustione che proprio per la presenza di aerosol impediscono la visibilità delle vie di esodo, ostacolano il rapido deflusso degli occupanti e l'attività di spegnimento”.
I Vigili del Fuoco hanno appurato che “l'appartamento veniva impropriamente utilizzato come laboratorio per la lavorazione di manufatti tessili” come dimostra “la presenza al piano primo di una taglierina, di tre macchine cucitrici e, al piano secondo, dalle carcasse di 16 macchine cucitrici, un ferro da stiro con caldaia e numerosi ventilatori”. Dai sopralluoghi dei vigili del fuoco risulta inoltre che al piano primo vi fossero 12 posti letto (uno persino nel ripostiglio) e tre al piano mansardato (dove si è sviluppato l'incendio ed hanno trovato la morte due persone).
Tra le molteplici criticità dell'impianto elettrico accertate dai Vigili del Fuoco, ai fini che qui interessano, si evidenzia il reperimento “di un cavo tripolare che attraversa la parete in forati e termina con una presa volante. Tale conduttore elettrico è stato installato prima che venisse realizzata la parete in cartongesso, successivamente accertato come abuso edilizio dalla Polizia Municipale, in quanto è evidente dalla documentazione fotografica, è schiacciato tra la parte in muratura e il montante in
Pag. 7 di 12 ferro di irrobustimento della parete in cartongesso. Detto conduttore avente terminazione con una spina è stata dunque utilizzata anch'essa per collegare una multipresa per alimentare le macchine per la lavorazione di manufatti tessili e ventilatori (…)”.
I Vigili del Fuoco hanno infine accertato la totale violazione delle normative sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, trattandosi, nei fatti di un immobile adibito allo svolgimento di attività lavorativa promiscua con abitazione.
In sintesi, può dirsi accertato che l'immobile danneggiato era utilizzato come laboratorio tessile, oltre che come dormitorio degli operai;
era dotato di un impianto elettrico di potenza -di partenza- non adeguata e, successivamente privato di idoneo salvavita;
conteneva numerosissimi apparecchi elettrici (sono state rinvenute le carcasse di 16 macchine da cucire) alimentati con fili volanti e ciabatte multipresa;
era inoltre stato abusivamente frazionato in due parti (circostanza che ha avuto una specifica rilevanza nell'origine dell'incendio, come spiegato dai Vigili del Fuoco).
La polizza assicurativa che l'attrice ha inteso far valere mediante il presente giudizio e che prevedeva la copertura, tra gli altri, del rischio di incendio era del tipo 'Globali
Abitazione' e riferita, come tipologia di immobile, alla 'civile abitazione' benchè (come emerso dalle indagini penali) lo stesso fosse stato adibito a laboratorio tessile, promiscuo alla dimora della locatrice e dei suoi dipendenti.
E' documentato che l'attrice, unitamente alla figlia e comproprietaria
[...]
avesse stipulato con la signora in data 10/6/20214 un contratto di Parte_2 Per_2 locazione avente ad oggetto 'una unità immobiliare per civile abitazione posta in
Vaiano, località La Tignamica, via Val di Bisenzio n. 140, composta al piano primo dl n. 2 camere matrimoniali, un bagno con vasca, un ripostiglio, cucina, soggiorno e salone, oltre terrazzo frontale e tergale e lavanderia e al secondo piano da una camera matrimoniale, bagno con doccia,oltre ampio salone con cucina in muratura'. Tale contratto sostituiva il precedente contratto concluso dal marito e padre delle due donne con il figlio della conduttrice, essendo nel frattempo deceduto il primo e trasferito altrove il secondo. La ha riferito, in sede di interrogatorio reso nell'ambito Per_1 del procedimento penale relativo alle vittime dell'incendio, che era a conoscenza e
Pag. 8 di 12 aveva accettato che l'immobile fosse adibito al laboratorio e dormitorio : 'Nei primi mesi del 2014 i cinesi mi chiesero di poter lavorare all'interno dell'abitazione. (…).
Iniziò quindi una trattativa che si conclude sostanzialmente con la mia disponibilità a concedere ai cinesi l'utilizzo dell'abitazione anche come luogo per lo svolgimento delle lavorazioni. Fu stipulato un contratto a nome della madre di che succedeva al CP_2 contratto del figlio. Oltre a quanto la madre mi corrispondeva secondo il contratto, ossia 1.000 €, per accettare la richiesta che mi veniva dai cinesi di lavorare nell'abitazion,e mi venne garantito l'ulteriore somma mensile di euro 400. (…) Dal
2015 chiesi ai cinesi di firmare in occasione del pagamento del canone mensile un foglio con il quale formalmente li diffidavo ad interrompere le lavorazioni. (…) Quei fogli li preparavo stampandoli e consegnandoli alla madre di in occasione del CP_2 pagamento degli affitti. Il mese successivo veniva strappata la diffida del mese precedente firmata quella nuova. Con quel foglio ammetto di aver tentato di precostituirmi una tutela nel caso di controlli da parte dell'autorità di polizia. E' stato un comportamento che oggi non esito a definire demenziale perché ho completamente sottovalutato il rischio che questa situazione di lavoro svolto all'interno dell'abitazione avrebbe potuto determinare così come poi di fatto è accaduto'.
Fin dalla data della sottoscrizione del contratto di locazione, quindi, l'immobile era adibito a fabbrica tessile ed ha continuato ad esserlo per il triennio successivo, fino all'incendio. Se pur la trattativa che ha condotto alla firma del contratto risulta esser stata svolta dalla figlia dell'attrice, appare legittimo presumere che anche quet'ultima fosse a conoscenza della circostanza, posto che, tra l'altro, essa ha comportato un aumento del canone di cui la medesima si sarebbe avvantaggiata. In ogni caso costituisce una grave ed inescusabile negligenza dell'attrice, anche al fine di una corretta e veritiera prospettazione del rischio, il non essersi accertata, nel corso del triennio trascorso fino all'incendio ed in occasione dei rinnovi annuali della polizza, che l'immobile fosse adibito ad uso di abitazione e non a fabbrica. Il broker assicurativo sentito come testimone, alla domanda “DCV che all'atto della Testimone_2 sottoscrizione della polizza avvenuta il 12.01.2017 la contraente omise di Parte_1 riferire che all'interno dell'immobile sito in Via Val Bisenzio era in corso da almeno tre
Pag. 9 di 12 anni attività lavorativa abusiva di produzione tessile”; ha dichiarato 'E' vero;
ad ogni rinnovo ho chiesto alla sig.ra se l'edificio fosse adibito ad abitazione”. Parte_1
Alla luce di ciò appare fondata (e decisiva per la definizione della controversia)
l'eccezione sollevata dalla parte convenuta invocando l'applicazione della norma contenuta nell'art. 1892 c.c. per ottenere l'annullamento del contratto ed il conseguente rigetto della domanda, in quanto l'attrice avrebbe -se non dolosamente- colpevolmente dichiarato che l'immobile era adibito ad uso di civile abitazione pur sapendo o avendo dovuto sapere che in esso si svolgeva un'attività lavorativa, per giunta connotata da alto rischio di incendio, considerata, tra l'altre cose, l'inadeguatezza, rispetto all'uso fattone dai conduttori, dei luoghi e degli impianti.
Può legittimamente presumersi ed appare verosimile, infatti, anche sulla base delle intercettazioni effettuate nel procedimento penale (nelle quali la sig.ra Parte_1 colloquiando con la figlia, non dimostra alcuna sorpresa in ordine alla attività svolta dai conduttori all'interno dell'immobile) ed in assenza di adeguata prova contraria, che l'attrice conoscesse tale situazione di fatto e, comunque, può pretendersi, in ottemperanza al dovere di correttezza oggettiva che domina i rapprti contrattuali in ogni fase (v. artt. 1337, 1366, 1375, 1175, 1358 c.c.), che la dovesse conoscere e, quindi, costituisce una condotta gravemente colposa la reticenza compiuta con l'aver taciuto alla assicurazione il fatto che l'immobile fosse adibito ad attività di produzione di manufatti tessili, indirettamente fornendo una diversa rappresentazione del rischio così da privare l'assicurazione della possibilità di rifiutare il proprio consenso alla stipula o di darlo a condizioni diverse.
Poiché il rischio coperto dalla polizza (civile abitazione) è assolutamente diverso dal rischio al quale l'immobile era esposto (svolgimento di attività lavorativa), deve ritenersi che la reticenza dell'attrice sia stata determinante per la conclusione del contratto, ovvero che la Compagnia non avrebbe stipulato affatto il contratto se avesse conosciuto come fosse effetivamente utilizzato l'immobile e, quindi, deve dichiararsi l'annullamento del contratto a cui consegue il rigetto della domanda.
Pag. 10 di 12 Con riferimento alla domanda riconvenzionale volta ad ottenere il rimborso delle spese tecniche e legali sostenute ante causam dalla Compagnia, il Giudice osserva.
Non è dato sapere quale sia l'attività svolta dall'ing. riportando la fattura Per_5 versata in atti soltanto la generica indicazione degli estremi del sinistro. Della stessa, peraltro, non è stata fornita prova dell'avvenuto pagamento.
Altrettanto generica è la descrizione, contenuta nella fattura prodotta, dell'attività svolta dallo studio legale. Dagli atti di causa risulta che siano state inviate due lettere di rigetto e che il procedimento di mediazione si sia chiuso al primo incontro: rispetto al valore della causa ed alle tariffe applicabili, il rimborso richiesto appare eccessivo. Ritiene, quindi, il giudicante di dover riconoscere alla parte covenuta il diritto al rimborso, da parte dell'attrice, della minor somma di complessivi € 5.544,00, applicati i parametri medi di legge (valore indeterminato), per lo svolgimento dell'attività stragiudiziale documentata e la partecipazione alla fase di avvio della mediazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di AT, definitivamente pronunciando, nella causa individuata come in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, per i motivi sopra esposti, così provvede:
-annulla il contratto di assicurazione (certificato n. BE000055418), per cui è causa e, per l'effetto, rigetta la domanda di risarcimento avanzata da Parte_1
-in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna a Parte_1 rimborsare a che hanno assunto il rischio del Controparte_1 certificato n. BE000055418', le spese legali da questi sostenute ante causam, nella misura di complessivi € 5.544,00, oltre oneri di legge;
-condanna, altresì, l'attrice soccombente a rimborsare ' Controparte_1 che hanno assunto il rischio del certificato n. BE000055418' le spese del presente giudizio che liquida sulla base dei parametri (medi per tutte le fasi) di cui all'art. 4 del
D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle, applicato lo scaglione per
Pag. 11 di 12 valore, in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre al 15% per rimborsi forfettari ed oneri di legge.
Così deciso.
AT, 1/9/2025 IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
Pag. 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 “Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, ogni altra contraria istanza, deduzione od eccezione reietta, e previa ogni declaratoria in fatto ed in diritto, condannare, per le causali di cui in premessa, Controparte_1 che hanno assunto il rischio di cui alla Polizza n. BE000055418, in p
[...] rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni in favore della SI.ra , della somma Parte_1 indeterminata o di quella somma che verrà determinata e quantificata a segu da istruttoria,