Cass. civ., sez. I, sentenza 16/06/2011, n. 13244
CASS
Sentenza 16 giugno 2011

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In tema di amministrazione straordinaria aperta ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95, l'azione revocatoria fallimentare è esperibile solo dalla data del decreto che dispone l'apertura della procedura e la nomina del commissario, essendo quest'ultimo l'unico soggetto legittimato all'esercizio della suddetta azione, con la conseguenza che il relativo termine di prescrizione non decorre dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, bensì solo dalla data del decreto di nomina del commissario governativo, ossia dal momento in cui, a norma dell'art. 2935 cod. civ., il diritto può essere fatto valere; né vi sono ragioni per derogare a tale principio con riguardo ad azione promossa da una società, appartenente ad un gruppo già dichiarato insolvente e sottoposto all'amministrazione straordinaria, in quanto, anche in tal caso, prima della nomina del commissario non vi è alcun soggetto legittimato processualmente ad agire in giudizio in nome e per conto della singola procedura concorsuale.

In caso di accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare, la conseguente obbligazione restitutoria, avente ad oggetto l'equivalente pecuniario del bene non restituibile in natura o anche, come nella specie, la somma di danaro relativa al pagamento oggetto dell'azione stessa, ha natura di debito di valore, in ragione della funzione indennitaria cui tale azione assolve, in quanto volta a neutralizzare le conseguenze di atti posti in essere in pregiudizio delle ragioni dei creditori; ne consegue che il predetto debito restitutorio, destinato alla reintegrazione del patrimonio del fallito, è altresì soggetto alla rivalutazione monetaria, così da poter ovviare al deprezzamento intervenuto dalla data del compimento dell'atto revocato, ed alla maturazione degli interessi sulla somma rivalutata, ai fini di risarcire il danno da ritardata acquisizione del bene.

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 16/06/2011, n. 13244
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13244
Data del deposito : 16 giugno 2011

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