Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/06/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. 304/2025 R.C.
N......................Sen t.
N......................Cro
n.
REPUBBLICA ITALIANA N......................Rep
. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Oggetto: IL TRIBUNALE DI GENOVA
Undicesima Sezione Stranieri CIVILE
In persona della Giudice monocratico dott.ssa Laura Cresta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 304/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
13.12.2003, elettivamente domiciliato in VIA DEL VICARIO 16 FINALE LIGURE, presso lo studio dell''avv. , (C.F. che lo rappresenta e difende in forza di Parte_2 C.F._2 mandato in atti.
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) elettivamente domiciliata in VIALE Controparte_1 P.IVA_1
BRIGATE PARTIGIANE 2 16100 GENOVA presso lo studio dell''avv. AVVOCATURA DELLO STATO
GENOVA (C.F. ADS80101740100 ), che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRRENTE: rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni (“insiste per l'accoglimento della domanda”)
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA rassegnate in comparsa di costituzione
1
1. , cittadino ecuadoriano, ha proposto ricorso ai sensi Parte_1 dell'art. 30 comma 6 d.lgs. 286/98 avverso il decreto Prot. 74/2024 - Cat. A.11/2024/Immig.II Sez., emesso dal Questore della Provincia di Savona, in data 10.08.2024, notificato all'interessato in data 16.12.2024, di rigetto della sua istanza di permesso di soggiorno per motivi familiari.
Il rigetto è fondato sulla condanna del 12.01.2023 per il reato ex art. 628 c.p., commesso in data 05.07.2022, ad Albenga, cui è conseguita la condanna ex art. 444 c.p.p. alla pena finale di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 600,00 di multa e con la concessione della sospensione condizionale della pena.
2. Nel ricorso si premette in fatto, e non è oggetto di contestazione:
- che il ricorrente ha fatto ingresso per la prima volta in Italia in data 17.02.2020, all'età di
17 anni, e dal 25.05.2020 è iscritto come residente presso il Comune di Borghetto Santo Spirito (SV), in Via Genova n. 4/1, nella casa ove abita tutt'ora con il padre ed i suoi 4 fratelli. (v. certificato di residenza e stato di famiglia e certificato storico di residenza;
- che ha studiato per 2 anni presso l'istituto IPSIA di Finale Ligure e successivamente ha lavorato dal mese di luglio 2021 fino al 17.12.2024 (v. contratti di lavoro e buste paghe);
- che suo padre lavora ed è in regola sul territorio italiano.
Premesso quanto sopra, la parte ricorrente lamenta che sia stato negato il diritto all'unità familiare, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui “in tema di espulsione, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, - secondo il quale è necessario tenere conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza dei legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine - si applica, con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE, anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 202 del 2013”.
3. Si è costituito il , con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso, sostanzialmente per i motivi già evidenziati nel provvedimento impugnato.
4. Audizione del ricorrente ed istruttoria della causa.
All'udienza del 5.6.2025 è stato sentito il ricorrente, in italiano, il quale ha così risposto alle domande della Giudice:
“D. quando sei arrivato in Italia? Con che mezzo? R: nel 2020 in aereo a Milano;
mi è venuto a prendere mio padre e mia zia;
anche lei abita a Borghetto;
D che familiari hai nel tuo Paese? Li senti? Come stanno? R. ho anche 4 fratelli da parte di padre con la sua compagna, ed uno bilaterale;
abitano tutti a Borghetto con mio padre;
uno è cittadino italiano;
gli altri hanno un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ed uno per lavoro;
mio padre ha la carta di soggiorno;
D che scuola hai frequentato nel tuo Paese? R ho finito le medie;
D che lavoro facevi nel suo Paese? R non lavoravo;
D con chi hai vissuto fino al tuo arrivo in Italia? R con mia
2 madre;
D perché sei venuto via? R perché non avevo un buono rapporto e volevo venire da mio padre;
anche mia nonna è qui;
vive con mio zio a Genova;
D perché non vuoi rientrare? R perché non ho nessun rapporto con mia madre;
poi qui ho anche tutti i miei fratelli e vorrei lavorare per potere aiutare mio padre;
mio padre fa il muratore dipendente;
D dove hai abitato dal tuo arrivo in Italia, ad oggi? Sei andato direttamente a stare da tuo padre? Come ci sei arrivato? Dove? R. ho sempre vissuto con mio padre sempre a Borghetto Santo Spirito via Genova 4; viviamo con mio padre io ed i miei fratelli;
D hai frequentato la scuola in Italia? Per quanti anni? Che diploma hai? R. per due anni ho fatto le superiori;
D perché hai smesso di studiare? R perché volevo lavorare;
D. Hai mantenuto i rapporti con i compagni di classe? Li continui a frequentare? R. si, li vedo talvolta;
andiamo in giro, magarti a Loano;
D: hai fatto dei corsi di formazione per il lavoro da quando sei arrivato? R. no;
D. hai svolto delle attività di volontariato? Quali? R. no, volevo ma senza permesso di soggiorno non potevo;
volevo aiutare al Canile;
D come ti sei mantenuto dal tuo arrivo in Italia ad oggi? Mi puoi indicare i nomi delle ditte ed i luoghi dove hai lavorato? Con quali mansioni? R: il primo anno mi ha mantenuto mio padre poi dal 2021 ho iniziato a lavorare ed ho sempre lavorato in regola;
D che lavoro stai facendo ora, per chi? R ora no perché non ho i documenti;
D. Con chi trascorri le tue giornate e cosa fai nel tuo tempo libero? R. aiuto in casa;
leggo un po'; guardo i miei fratelli;
due fratelli gemelli hanno 12 anni, una 14 ed uno 19; il più piccolo ha 3 anni ma non abita con noi ma con sua madre;
D ho visto che dal rapporto della polizia risulta che tu, anche di notte, sia stato fermato innumerevoli volte sempre in compagnia di pregiudicati. Mi spieghi che persone frequenti? R di alcuni di loro non sapevo che avessero precedenti;
ora che lo so smetterò di frequentarli;
D chi sono i tuoi amici? Cosa fate insieme? R ci sono albanese, poi c'è Per_1
, poi , è sudamericano;
D con che mezzi ti muovi per andare a Persona_2 Persona_3 lavorare o per muoverti sul territorio? R uso l'autobus; D hai la patente della moto? R no ma la vorrei fare;
D frequenti una palestra? R vorrei troppo frequentarla ma non ho mai avuto il tempo;
ora che non lavoro però non ho i soldi;
ogni tanto gioco a pallone con mio fratello ed i miei amici;
D frequenti una chiesa? R si a Borghetto, vado in una chiesa la domenica con mia zia;
mia zia abita a 15 minuti a piedi da casa mia;
mia zia vive con i suoi due figli e suo marito;
i miei cugini hanno 19 anno e 8/9 circa;
con il cugino di 19 trascorro del tempo;
gioco a pallone anche con lui;
loro sono tutti e 4 cittadini italiani”.
E' stata anche acquisita la sentenza di condanna del ricorrente ex officio (avendo già provveduto la parte ricorrente a produrre l'ordinanza di convalida dell'arresto e gli atti successivi relativi all'applicazione ed alla cessazione della misura cautelare non detentiva, oltre al decreto di giudizio immediato).
5. Considerazioni sul diritto a permanere sul territorio nazionale dei familiari di cittadini extra-UE. L'art. 5 comma 5 e l'art. 13 comma 2-bis d.lgs. 286/98, che impongono di tenere conto – rispettivamente, il primo, ai fini della revoca e del diniego di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno ed il secondo ai fini dell'espulsione - “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”, si riferiscono alla posizione dello straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
3 dell'articolo 29, o ancora (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 202/13) dello straniero “che abbia legami familiari nel territorio dello Stato”. In proposito, la Corte di Cassazione ha ritenuto, con orientamento ormai pacifico, sebbene con riferimento all'applicazione dell'art. 13 comma 2-bis d.lgs. 286/98 in relazione a provvedimenti di espulsione, che i criteri di cui alla suddetta disposizione e sopra riportati devono applicarsi anche (sottolineature e grassetto aggiunti) “non solo allo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, ma anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Cost” (così: Sez. 1, Sentenza n. 15362 del 22/07/2015, in fattispecie relativa a due cittadine straniere, madre e figlia entrambe maggiorenni;
la madre inizialmente titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari al seguito del marito – deceduto - fino al 1994, poi non più rinnovato;
la figlia regolarmente soggiornante fino al 2011, anno di compimento della maggiore età. Da tali date entrambe irregolarmente soggiornanti. Nello stesso senso: Sez. 1 - , Ordinanza n. 23957 del 02/10/2018; Sez. 1 - , Sentenza n. 781 del 15/01/2019; Sez. 3 -
, Ordinanza n. 11955 del 19/06/2020 ). Approfondendo l'analisi operata in materia dalla giurisprudenza di legittimità, si osserva che l'accertamento - imposto in maniera identica dall'art. 13 comma 2-bis per i provvedimenti di espulsione e dall'art. 5, comma 5, per i provvedimenti di rifiuto di rilascio, revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno - era previsto, in entrambe le situazioni, per lo straniero che avesse “esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o fosse un “familiare ricongiunto, ai sensi dell'art. 29”. Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione era acquisito il principio (con riferimento all'art. 5, comma 5) che “la clausola di salvaguardia della coesione familiare [...] non trova[sse] applicazione fuori dalla sfera dell'art. 29 del d.lgs. n. 286 del 1998, potendo riguardare solo [...] gli stranieri che abbiano esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o i loro familiari ricongiunti che chiedano il relativo titolo” (Cass. n. 20838 del 2010). Per altro verso, i dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, per la ritenuta eccessiva ristrettezza delle ipotesi ivi considerate come legittimanti il ricongiungimento, erano stati fugati dalla Corte costituzionale, secondo la quale è compito del legislatore regolare l'accesso degli stranieri sul territorio dello Stato sulla base di scelte che tengano conto di un “corretto bilanciamento dei valori in gioco” (Corte cost. n. 335 del 2007). In questo quadro normativo è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 202 del
2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 5, comma 5, “nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo a chi abbia «esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato»”. Pertanto, a seguito dell'intervento additivo della Consulta, l'esistenza di “legami familiari” dello straniero in Italia è un elemento di valutazione necessario, ma permanevano margini di dubbio in ordine al contenuto prescrittivo ed alla sua effettiva efficacia ostativa all'espulsione e/o al diniego o revoca del permesso di soggiorno.
Nella giurisprudenza amministrativa formatasi in relazione all'art. 5, comma 5, è prevalente l'orientamento secondo cui i “legami familiari” rilevanti ai fini di cui si discute sono quelli
4 espressamente e tassativamente indicati dall'art. 29 cit. (e, a monte, dalla direttiva comunitaria n. 86/2003), nel senso che la composizione del nucleo familiare deve corrispondere a quella che darebbe titolo ad una procedura di ricongiungimento, al fine di porre lo straniero nelle medesime condizioni sostanziali di chi avrebbe titolo ad ottenere formalmente il ricongiungimento, non rilevando in contrario che tale procedura in effetti non vi sia stata, essendosi il nucleo familiare già costituito o ricostituito (recentemente: Cons. di Stato, sez. III, n. 2830/2018, n. 2382). Questa ricostruzione si fonda sulla considerazione che l'oggetto del giudizio costituzionale, come delimitato dalla stessa Corte, era proprio l'esclusione dal campo di applicazione della tutela rafforzata di cui all'art. 5, comma 5, del t.u. sull'immigrazione, di coloro che, pur avendone i requisiti, non hanno esercitato il loro diritto al ricongiungimento familiare, determinandosi per questa ragione “una irragionevole disparità di trattamento rispetto a chi, pur versando nelle condizioni sostanziali per ottenerlo, non abbia formulato istanza in tal senso”. La suddetta interpretazione della giurisprudenza amministrativa non è condivisa dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, con la quale questa Sezione concorda. In primo luogo, essa svaluta il dato letterale dell'art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 che, a seguito della sentenza costituzionale n. 202 del 2013, oggi impone all'autorità amministrativa e giurisdizionale di valutare anche se lo straniero abbia “legami familiari nel territorio dello Stato”, a prescindere dalla sussistenza delle condizioni che gli darebbero titolo a ottenere il ricongiungimento familiare, a norma dell'art. 29. Inoltre, non tiene adeguatamente conto - e ciò
è necessario per un'interpretazione delle due disposizioni in esame che sia in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU, fatta propria dalla richiamata sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost. - del seguente, fondamentale passaggio motivazionale di detta sentenza: “In particolare, la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati. Nell'ambito delle relazioni interpersonali, infatti, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata e automatica a presunzioni di pericolosità assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari. In questo senso, la disposizione di cui all'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 contrasta con gli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost. nella parte in cui non estende la tutela rafforzata ivi prevista a tutti i casi in cui lo straniero abbia nello Stato legami familiari [...]. Ad analoghe considerazioni conduce anche l'esame dell'art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, pure evocato a parametro interposto del presente giudizio, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.”.
Da notarsi che le considerazioni della Corte vertevano su un caso in cui - come emerge dal passaggio appena riportato - vi era anche un problema di valutazione della pericolosità dello straniero.
5 La Corte di Cassazione ha dato pertanto un'interpretazione estensiva della clausola di coesione familiare di cui ai citati art. 13 e 5. Ad esempio, si è ritenuto che due straniere, madre e figlia maggiorenne, entrambe attinte da provvedimento espulsivo per mancato possesso di un valido ed efficace permesso di soggiorno, possano opporre al provvedimento espulsivo il proprio legame familiare reciproco, benché nessuno dei due vanti un valido titolo a rimanere sul territorio nazionale, valorizzando il loro radicamento (cioè l'integrazione) sociale e l'assenza di legami socioculturali con il Paese d'origine (Cass. n. 15362/2015). Sulla stessa linea, si è valorizzata l'integrazione sociale pur in presenza di legame familiare debole in un caso in cui il figlio maggiorenne si era «distaccato dal genitore» (Cass. n. 18608/2014) e si è considerata irrilevante la mancanza di convivenza (Cass. n. 14176/2016). Tali pronunce, a fondamento della suddetta interpretazione estensiva del diritto all'unità familiare, si pongono in continuità con la giurisprudenza della Corte Edu.
In una delle pronunce citate (n. 781/19) la Corte ha rilevato come i richiamati precedenti lascino spazio a profili di incertezza nell'intendere la nozione di “legame familiare”, ai fini dell'operatività della clausola della coesione familiare, dovendosi tenere conto: che nelle ipotesi considerate lo straniero si trova in condizione di irregolarità (o clandestinità) e ne è prevista l'espulsione con provvedimento vincolato e non sindacabile dal giudice ordinario;
che, a proposito della violazione del principio di non-refoulement, nell'ottavo Considerando della Direttiva CE n. 115 del 2008 si riconosce che è legittimo che gli Stati membri procedano al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, purché esistano regimi in materia di asilo equi ed efficienti che rispettino pienamente il principio di non-refoulement; infine, che il compito di operare il bilanciamento tra i valori in campo - il controllo del fenomeno migratorio e i diritti delle persone di derivazione anche internazionale - è riservato al legislatore.
Nel tentativo di chiarire l'ambito di applicazione degli artt. l'art. 13, comma 2 bis, come l'art. 5, comma 5, la Corte ha osservato che la citata sentenza costituzionale ha reso la clausola dei «legami familiari» criterio condizionante come causa ostativa all'espulsione (in alternativa alle ipotesi del familiare ricongiunto o in cui esistano le condizioni del diritto al ricongiungimento, a norma dell'art. 29), mentre gli altri criteri indicati (durata del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale ed esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese d'origine) sono meramente integrativi, nel senso che possono venire in rilievo solo se lo straniero abbia «legami familiari nel territorio dello Stato». La Corte conclude osservando che l'applicazione della nozione di “legami familiari” richiede un attento e delicato esame delle differenti fattispecie concrete da parte del giudice - e prima ancora (osserva lo scrivente) da parte della Questura -, tenuti a valutare la effettiva consistenza di quei legami, che devono essere particolarmente stretti e che possono essere desunti da vari elementi oggettivi, quali l'esistenza di un rapporto di coniugio e la durata del matrimonio, la nascita di figli e la loro età, la convivenza, altri fattori che testimonino l'effettività di una vita familiare, la dipendenza economica dei figli maggiorenni e dei genitori, le difficoltà che il coniuge o i figli rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione. Il fine da perseguire è quello di interpretare la clausola della coesione familiare, in funzione ostativa dell'espulsione o al diniego/revoca del permesso di soggiorno, in modo sistematicamente coerente con il vigente sistema normativo.
6. Pericolosità del ricorrente
6 Dalla documentazione acquisita agli atti e relativa alla sentenza ex art 444 c.p.p. pronunciata nei confronti del ricorrente per il reato di rapina in concorso, commessa in data 05.07.2022, ad Albenga, cui è conseguita la condanna ex art. 444 c.p.p. alla pena finale di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 600,00 di multa, con la concessione della sospensione condizionale della pena, risulta, indubitabilmente, l'odiosità del reato ai danni di giovani vittime, peraltro per pochi spiccioli, ma anche la condotta in detto contesto effettivamente agita da . Parte_1
In particolare dall'ordinanza di convalida dell'arresto emerge il ruolo prevalente degli altri due concorrenti e l'immediata confessione da parte del ricorrente a fronte dell'intervento delle Forze dell'ordine. Inoltre, come esposto nel provvedimento del GIP, il ricorrente è persona incensurata, studente ed anche lavoratore, e appoggiato da una famiglia ben radicata nel territorio italiano. Proprio a fronte di dette circostanze la misura comminata è stata quella della della presentazione alla P.G., revocata in data 28.9.2022.
Da allora nessuna ulteriore condotta è stata segnalata nei confronti del signor che, Pt_1 all'udienza ove è stato ascoltato, ha dimostrato anche la propria volontà di allontanarsi da
“cattive compagnie” che, purtoppo, risulterebbe avere ancora frequentato (v. nota della Questura allegata alla costituzione della parte convenuta).
Anche la sospensione condizioniale della pena concessa con la sentenza di condanna è indicativa della prognosi positiva che l'imputato si asterrà dalla commissione di ulteriori reati.
In tale situazione la presenza di un padre e di numerosi fratelli, di cui uno cittadino italiano, ben radicati In Italia, e in particolare a Borghetto Santo Spirito, ove il ricorrente vive con tutta la famiglia, unitamente alla dimostrata attività lavorativa svolta dall'interruzione degli studi, avvenuta proprio al fine di contribuire economicamente alle spese, depone per una favorevole evoluzione della vita sul suolo italiano.
7. Applicando i principi sopra esposti al caso di specie, appare evidente, preliminarmente, che gli stessi sono stati ignorati nel provvedimento del Questore, che ha ritenuto che la situazione del ricorrente, nel suo complesso, fosse tale da portare ad un provvedimento vincolato, prescindendo dalla interlocuzione con la difesa di , mediante Parte_1 il c.d. preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis l. 241/90. Al contrario, come appena visto, la presenza di legami familiari richiede il concreto esercizio della discrezionalità, ed in particolare un attento e delicato esame della posizione del richiedente, e la valutazione della consistenza di tali legami alla luce di oggettivi elementi indicativi, sopra elencati a livello meramente esemplificativo.
Ciò premesso, si osserva che il ricorrente:
- è convivente con il padre ed i fratelli, cui appare fortemente legato;
- interrotti gli studi, dopo due anni di superiori, si è adoperato attivamente nella ricerca di un lavoro, trovandolo rapidamente e, in tal modo, potendo contribuire alle esigenze della famiglia;
- è giunto in Italia da 5 anni, durante i quali ha sviluppato una fitta rete di amicizie, oltre a ritrovarsi collocato nella famiglia d'origine, avendo riferito di essersi allontanato dall'Ecuador stante la situazione di rapporti tesi e negativi con la propria madre;
- appare quindi già ben integrato nel tessuto sociale italiano: ha sostenuto l'esame parlando un buon italiano, ha stretto legami nella Comunità ove abita.
7 Alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve ritenersi che i legami familiari del ricorrente in Italia, forti ed effettivi, uniti agli altri elementi presi in considerazione dall'art. 5 comma 5 d.lgs. 286/98, ostino alla sua espulsione ed al diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari. Deve, di conseguenza, dichiararsi il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art. 30 d.lgs. 286/98.
8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in assenza di notula.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
Visto l'art. 30 comma 6 d.lgs. 287/98, in accoglimento del ricorso:
• Annulla il provvedimento impugnato con il quale il Questore della Provincia di Savona ha rigettato l'istanza di permesso di soggiorno per motivi familiari.
• Per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente , nato in Parte_1
Ecuador il 13.12.2003, al rilascio del permesso di cui all'art. 30 d.lgs. 286/98.
• Pone a carico del resistente le spese del presente giudizio, che liquida in € 2.100,00 (€ CP_1
1.000,00 fase di studio ed introduttiva, € 700,00 fase di trattazione, € 400,00 fase decisoria), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. se dovute.
Così deciso in Genova il 7.6.2025
La Giudice
Dott.ssa Laura Cresta
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