Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/05/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dall;
CP_1 pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 28/05/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 1111/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Vasco Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nola, via Circumvallazione n. 223;
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
1. accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare in capo alla ricorrente il diritto alla indennità di accompagnamento;
2. disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio, nominando un medico-legale, al fine di determinare la percentuale di invalidità del ricorrente, nonché determinare il momento di insorgenza e/o la permanenza dello stato invalidante nella misura richiesta dalla legge per il riconoscimento del beneficio invocato indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa del 15.03.2019; 3. condannare di conseguenza l' in persona del legale rapp.te p.t., alla corresponsione in favore della CP_1 ricorrente della indennità di accompagnamento L. 18/80 a far data dalla data della domanda amministrativa del 15.03.2019 , con accessori legali da calcolarsi come per legge;
4. condannare
l' in persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa CP_1 con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;
5. porre le spese della CTU medico legale a carico dell' CP_1
PER L' : a) dichiarare la inammissibilità della domanda ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c. CP_1 ovvero la nullità del ricorso per le causali spiegate;
b) dichiarare la intervenuta decadenza ex art.
42, comma 3, del D.L. 30.9.2003 n° 269 convertito in L. n. 326/2003; c) dichiarare la prescrizione del preteso diritto e degli accessori;
d) dichiarare inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione. e) rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' CP_1 siccome destituita di fondamento;
f) dichiarare l''infondatezza della pretesa, nel merito, anche in ordine agli accessori;
g) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell ex art. 152 disp. att. c.p.c.. CP_1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 01.03.2023, la ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per l'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, proponeva il giudizio di merito deducendo che il c.t.u. aveva erroneamente restituito gli atti per mancata presentazione a visita;
affermava, dunque, la sussistenza del requisito sanitario, a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate solo dall' , CP_1 all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. L'opposizione è infondata.
Parte opponente reitera la domanda già proposta in fase di ATP ai fini del riconoscimento delle condizioni sanitarie per l'indennità di accompagnamento, lamentando, tuttavia, che nella precedente fase del giudizio il c.t.u. nominato aveva erroneamente rimesso gli atti al Tribunale per assenza ingiustificata della ricorrente alla visita peritale, laddove, invece, quest'ultima era intrasportabile e, dunque, impossibilitata ad allontanarsi dal proprio domicilio.
A fronte di tali contestazioni e di certificati attestanti l'intrasportabilità della parte, si era disposto che il c.t.u. già nominato in ATP, dott. procedesse a fissare un nuovo accesso per Persona_1 dar corso alle operazioni peritali per l'accertamento del requisito sanitario per la prestazione richiesta.
Ciò nonostante, il consulente, con nota del 05.04.2025, restituiva nuovamente gli atti, rappresentando che la perizianda, ritualmente convocata, non si era presentata alla visita medico- legale fissata per il giorno 24.03.2025, senza addurre alcuna valida giustificazione.
Parte ricorrente, peraltro, non ha fatto pervenire né per la scorsa né per l'odierna udienza note di trattazione scritta.
3. Ciò posto, questo giudice deve uniformarsi al costante orientamento espresso dai giudici di legittimità secondo cui il contegno processuale delle parti, che costituisce elemento concorrente alla formazione del convincimento del giudice del merito, è particolarmente significativo nelle controversie previdenziali, nelle quali, ove sia disposta consulenza tecnica sullo stato di salute dell'istante, emerge, a carico del medesimo, un onere di collaborazione concretantesi nella sottoposizione all'ispezione corporale o, nel caso di perizia sugli atti, nell'esibizione della documentazione sanitaria in proprio possesso e relativa alla persona del de cuius, al fine di rendere possibile l'espletamento dell'accertamento medico. Ne consegue che l'ingiustificata mancata presentazione alla visita medica prefissata dal consulente o l'inottemperanza al proprio onere di fornire la predetta documentazione ben può far ritenere il difetto di prova in ordine alla sussistenza del dedotto stato invalidante, prova il cui onere incombe sull'attore, alla stregua dei criteri di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato (Cass. lav. 11.12.1995, n. 12662;
Cass. lav., 28.04.1995, n. 4751; Cass. lav., 03.04.1986, n. 2304).
3.1. Nel caso di specie, in assenza di elementi che depongano in senso contrario, parte ricorrente, per causa a lei imputabile, non si presentava a visita, senza allegare alcuna valida giustificazione, nonostante il c.t.u., dott. avesse notiziato il difensore di parte ricorrente Per_1 con congruo anticipo rispetto alla data della visita.
Pertanto, alla luce del contegno della parte, deve ritenersi che la stessa non abbia fornito la prova del requisito necessario per il riconoscimento del beneficio assistenziale richiesto.
Sicché, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
4. In ragione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite, ad eccezione di quelle relative alla c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, che vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: • Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
• Dichiara irripetibili le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 28/05/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno