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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/04/2025, n. 5039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5039 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
❖➢ in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro all'udienza del 2 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 14404 del Ruolo degli
Affari Contenziosi Civile dell'anno 2022 vertente
T R A
elettivamente domiciliata in Roma, al viale Parioli n. Parte_1
59, presso lo studio dell'avv. Antonio Testa che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E in persona dell'amministratore Controparte_1
delegato, sig.ra , elettivamente domiciliata in Roma, alla Controparte_2
via degli Scipioni n. 157, presso lo studio degli avv.ti e Controparte_3
che la rappresentano e difendono, anche Controparte_4
disgiuntamente, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: azione di nullità; ripetizione di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attrice: “… - accertare e dichiarare che la Controparte_1
ha omesso di indicare nel contratto di finanziamento del 20 giugno 2007 di cui è causa il regime finanziario del piano di ammortamento e la modalità di calcolo o imputazione degli interessi e, per l'effetto, accertare e dichiarare, ai
1 sensi e per gli effetti di cui agli articoli 117, quarto comma, TUB, 821, 1283,
1346, 1418 e 1419 c.c., la nullità della clausola determinativa degli interessi del mutuo;
- conseguentemente, in applicazione della disposizione di cui all'art. 117, comma 7, TUB e, dunque, previa rielaborazione del piano di ammortamento del finanziamento fino alla scadenza del medesimo, a) condannare la al pagamento in favore dell'attrice Controparte_1 di € 121.394,81 – pari alla somma degli interessi indebitamente percepiti dalla controparte da giugno 2007 a giugno 2021 – od al diverso importo maggiore o minore ritenuto di giustizia anche all'esito dell'espletanda CTU;
b) accertare e dichiarare il diritto della signora al Parte_1
pagamento degli ulteriori importi, a titolo di interessi indebitamente percepiti dalla controparte, che saranno accertati dal luglio 2021 fino alla scadenza del piano di ammortamento e, per l'effetto, condannare la controparte al relativo pagamento delle somme riconosciute. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per la convenuta: “… rigettare integralmente la citazione le domande ivi rassegnate in quanto a qualsiasi titolo infondate in fatto e diritto. Con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con atto di citazione notificato il 21 febbraio 2022,
[...]
ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale la soc. Parte_1
società con la quale intrattiene un rapporto Controparte_1
di mutuo instaurato il 20 giugno 2007, al fine di sentir dichiarare la nullità delle clausole determinative della misura degli interessi a proprio carico, con conseguente rideterminazione del rapporto controverso con l'applicazione del tasso di cui all'art. 117 del testo unico bancario;
• che, a sostegno della propria domanda, l'attrice ha in sintesi dedotto che gli interessi corrispettivi del mutuo vanno ricalcolati sulla base del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, t.u.b. dal momento che nel contratto manca l'indicazione del regime finanziario applicabile e che il
2 finanziamento è stato regolato da un piano di ammortamento alla francese che, avendo comportato l'implicita capitalizzazione composta degli interessi, ha dato luogo ad un costo occulto a carico del mutuatario, maggiore rispetto a quello nominalmente indicato nel contratto, con conseguente indeterminatezza dell'oggetto dello stesso;
• che la soc. costituitasi in giudizio, ha Controparte_1
dedotto l'infondatezza della domanda avversaria e ne ha chiesto il rigetto;
• considerato che l'eccezione di nullità parziale del contratto per omessa specificazione del regime finanziario applicabile al piano di rimborso non può essere accolta giacché ciò che rileva, onde ritenere sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c., è che il tasso d'interesse sia desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, anche quando individuato per relationem: in quest'ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto. I dati ed il criterio di calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione
(v. Cass., 25.6.2019, n. 16907; in termini analoghi Cass., 13.5.2021, n.
12889);
• che le obiezioni attoree in punto di indeterminatezza dell'oggetto del contratto sono smentite dal testo negoziale che individua puntualmente l'importo erogato, il tasso di interesse e le spese, il numero e la periodicità delle rate da versare, il sistema di ammortamento applicato nonché il termine massimo di rimborso del finanziamento (v. artt. 2, 4 e
5 del contratto nonché le condizioni economiche contenute nel documento di sintesi di cui all'allegato C del contratto stesso – doc. 1 fascicolo attoreo), mentre è irrilevante la mancata inclusione nel
3 contratto di un piano di ammortamento, invero non indispensabile ai fini del rispetto del requisito di cui all'art. 1346 c.c. (cfr. Cass. 26.6.2020, n.
12922);
• che il richiamo operato dall'attrice ai doveri di trasparenza nel settore bancario è del tutto inconferente dal momento che il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità esclude la sanzione di cui al ridetto art. 117, comma 7, t.u.b. quando il tasso di interesse è comunque determinabile, anche mediante ricorso a calcoli matematici, a prescindere dalla loro difficoltà (v. la già citata Cass., 13.5.2021 n. 12889);
• che, peraltro, come già accennato, nelle condizioni economiche contenute nel documento di sintesi è chiaramente stabilito che il piano di ammortamento è quello “francese – a partire dal termine del preammortamento”, sicché, contrariamente a quanto adombrato dall'attrice, i patti individuavano senz'altro il regime finanziario utilizzato per la determinazione del piano di rimborso, essendo noto che il cd. ammortamento alla francese comporta l'applicazione di un regime di capitalizzazione composta degli interessi debitori;
• che, peraltro, anche volendo ipotizzare, come sostenuto dall'attrice, che al piano di ammortamento alla francese siano teoricamente applicabili più regimi finanziari, le censure di indeterminatezza dell'oggetto del contratto sarebbero comunque infondate poiché, anche in tal caso,
l'entità degli oneri a carico della mutuataria è senz'altro determinabile, e l'individuazione del metodo matematico di calcolo e del regime finanziario applicabile è questione che attiene (non già alla validità ma) esclusivamente all'interpretazione del contratto, da risolvere secondo i noti criteri ermeneutici di cui agli art. 1362 ss. c.c. (e nel caso di specie da risolvere interpretando il contratto nel senso della concorde applicazione di un regime finanziario composto, essendo stato esso chiaramente esplicitato nel gennaio 2009, al momento della sottoscrizione dell'atto di quietanza [doc. 3 fascicolo convenuta] e della predisposizione del piano di ammortamento [doc. 4 fascicolo convenuta],
4 elementi questi che rilevano sul piano ermeneutico ai sensi dell'art. 1362, comma 2, c.c.);
• che le ulteriori doglianze formulate dall'attrice in merito all'invalidità delle clausole determinative degli interessi corrispettivi vanno respinte giacché: i) le obiezioni concernenti il cd. ammortamento alla francese per asserita violazione del principio di proporzionalità ricavabile dall'art. 821, comma 3, c.c. sono infondate dal momento che, venendo in rilievo due obbligazioni diverse, l'esigibilità degli interessi prescinde dall'esigibilità del capitale, ragion per cui è ben possibile convenire, anche in deroga alla summenzionata disposizione, priva di carattere imperativo, che gli interessi divengano esigibili prima che diventi esigibile il capitale;
ii) deve pure escludersi che il metodo di ammortamento richiamato nel contratto impugnato (più esattamente nel documento di sintesi ad esso allegato) produca un effetto anatocistico giacché l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile, ma non prevede che sugli interessi scaduti maturino altri interessi;
iii) le doglianze relative a possibili costi occulti del sistema di ammortamento in esame vanno pure respinte in quanto il piano di ammortamento predisposto dalla banca specifica puntualmente la composizione delle rate, sicché va escluso qualsiasi contrasto con i doveri di trasparenza sanciti dall'art. 117 del testo unico bancario;
iv) sebbene l'ammortamento alla francese comporti, a parità di condizioni, il pagamento di interessi maggiori rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dell'ammortamento all'italiana, ciò non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo sia superiore a quello nominale, ma è piuttosto dovuto alla scelta del modo e del tempo del rimborso (nell'ammortamento all'italiana il capitale si abbatte più velocemente, per cui già dalla seconda rata gli interessi, calcolati su un capitale minore, sono ovviamente inferiori) sicché il maggior costo dell'ammortamento alla francese costituisce il naturale
5 effetto della scelta concordata di prevedere che la dilazione si articoli nel pagamento di una rata costante e non di una rata decrescente (in questi termini cfr. Cass., sez. un., 29.5.2024, n. 15130);
• ritenuto pertanto che la domanda attorea debba essere rigettata;
• e che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. - rigetta la domanda formulata da Parte_1
2. - condanna al pagamento, in favore della soc. Parte_1 [...]
delle spese del giudizio che liquida in complessivi Controparte_1
€7.200,00#, per compensi professionali, oltre oneri di legge.
Roma, 2 aprile 2025
Il Giudice
Luigi D'Alessandro
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