Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/06/2025, n. 1822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1822 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2760/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Antonio Corte Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 30.9.2024 da
(P. IVA , con il patrocinio dell'avv. Majocchi Parte_1 P.IVA_1
Matteo, con elezione di domicilio in Via Larga, 9 20122 Milano, presso e nello studio del difensore;
appell ante
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. D'Avino Controparte_1 P.IVA_2
Francesca Maria e Palladino Giuseppe ( , con elezione di domicilio in Via C.F._1
On.le F. Napolitano 9, 80035 Nola, presso e nello studio dei difensori;
appellata
OGGETTO: Locazione di beni mobili
1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
• in accoglimento degli esposti motivi, riformare l'ordinanza ex art. 702 ter, co. 5, c.p.c. n. cronol.
7824/2024 del 02/08/2024 (RG n. 24647/2022, Repert. n. 6757/2024 del 05/08/2024) – Tribunale di
Milano - Giudice dott.ssa Francesca Ferruta, per tutte le ragioni rappresentate nei singoli motivi in atti che devono intendersi integralmente richiamati e trascritti e, per l'effetto,
• condannare la società a corrispondere a il Controparte_1 Parte_1
complessivo importo di Euro 126.000,00, come meglio dettagliato in atti, o la minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
• condannare la società al pagamento di spese e compensi del giudizio Controparte_1
di primo grado nonché di spese e compensi del presente giudizio”.
per Controparte_1
“chiede all'On.le Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere:
1) in via preliminare, accertata la violazione del disposto di cui agli artt. 342 e 163 c.p.c., dichiarare nullo l'appello proposto da controparte per i motivi meglio espositi in narrativa;
2) nel merito dell'appello proposto da rigettare integralmente, per i motivi Pt_1 Parte_1 già esposti compiutamente in narrativa, tutte le domande e/o eccezioni svolte dall'appellante;
3) rigettare la domanda di parte ricorrente perché assolutamente inammissibile, infondata in fatto e in diritto e priva di alcun valido supporto probatorio, per intervenuto disconoscimento del riempimento della data di consegna della merce di cui al verbale di consegna sottoscritto in uno al contratto in data 21.04.2016, per le causali di cui in narrativa;
4) in ogni caso, condannare parte appellante al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso e pedissequo decreto ritualmente notificati, -premesso di aver Parte_1
concesso in locazione operativa alcuni beni mobili a di aver risolto il Controparte_1
contratto per inadempimento dell'utilizzatore; di aver ottenuto in data 6.8.2019 decreto ingiuntivo per i canoni insoluti sino alla risoluzione e clausola penale, che consentiva di recuperare la somma di € 46.223,66; chiedeva la condanna di al pagamento della Controparte_1
2 complessiva somma di € 126.000,00, oltre interessi legali, quale indennizzo per la mancata restituzione del materiale, ex art. 14 delle Condizioni Generali del contratto, pari al valore dei canoni trimestrali (€ 6.000,00 oltre IVA) moltiplicato per nr. 21, ossia per il numero dei trimestri, a partire da quello di aprile-maggio-giugno 2017, successivo a quello in cui il contratto era stato risolto, sino al trimestre di predisposizione del ricorso, ovvero quello di aprile-maggio-giugno 2022
(epoca cui perdurava la mancata restituzione dei beni). si opponeva alla domanda, allegando che il verbale di consegna Controparte_1
depositato in copia da le era stato fatto sottoscrivere nella medesima data in Parte_1
cui aveva sottoscritto la proposta di contratto di locazione operativa, 21.4.2016, senza che vi fosse stata l'effettiva consegna dei beni (software denominato Alyante Enterprise), provvedendo poi ad inserire la data del 10.6.2016, nella sezione “verbale di consegna di beni mobili”, quale data del ricevimento del software noleggiato, dato incompatibile con il fatto che Parte_1
accettava la proposta solo il 14.7.2016. nel corso del giudizio produceva l'originale del verbale di consegna dei Parte_1
beni, nonchè l'originale contratto di locazione operativa nr. 097022072.
Con ordinanza ex art. 702 ter, co. 5, c.p.c. n. cronol. 7824/2024 in data 2.8.2024 il Tribunale rigettava la domanda di parte ricorrente di condanna della parte resistente al versamento dell'importo di € 126.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione;
compensava interamente le spese di lite tra le parti.
Avverso la sentenza proponeva appello lamentando, con un primo motivo, Parte_2
l'illegittimità dell'ordinanza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c., prospettando che il Giudice avrebbe fondato la propria decisione su un'erronea valutazione del corredo documentale in atti;
con un secondo motivo, deducendo contraddittorietà dell'ordinanza in punto spese di lite.
Si costituiva chiedendo respingere l'impugnazione. Controparte_1
La Corte, dopo un differimento finalizzato a un tentativo di definizione transattiva, che non aveva buon esito, su concorde richiesta delle parti, previa concessione dei termini per le memorie conclusive, fissava l'udienza del 10.6.2025 per la rimessione al Collegio, che si teneva con rito cartolare.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è fondata.
Spiega in motivazione la sentenza appellata che pur avendo inteso avvalersi Parte_2
della scrittura privata disconosciuta, non presentava istanza di verificazione e che quindi, non potendo stabilirsi con certezza la data della consegna del software alla parte resistente, mancava la possibilità di correttamente computare l'entità dello indennizzo dovuto da questa ultima.
L'argomentazione non è corretta.
Si deve infatti osservare che non sono in discussione, e sono comunque documentate, la conclusione del contratto;
la consegna dei beni;
il pagamento di alcune mensilità di canone;
la risoluzione per inadempimento;
la condanna di al pagamento dei canoni arretrati. Controparte_1
La consegna in particolare è ammessa e, peraltro, provata all'esito dell'istruttoria compiuta in primo grado, essendo in contestazione semmai il corretto funzionamento del sistema (ad es. pag. 15 e ss. della comparsa di costituzione in primo grado: “è stato più volte contestato alla società Parte_3
(il fornitore, n.d.r.) il proprio grave inadempimento alle obbligazioni, la quale si limitava
[...]
soltanto ad auto-dichiarate attività di progettazione, ad inutili accessi nell'azienda, a sterili interlocuzioni con tecnici della Società resistente … seguivano, pertanto, numerosi accessi, ma, purtroppo, nessuno dei tecnici incaricati di rendere operativo il sistema Alyante Enterprise riusciva ad ultimare i lavori di migrazione dei dati dal vecchio sistema di gestione aziendale al nuovo”); ancora, si legga la mail 12 luglio 2019 (doc. 11 fasc. Distribuzione di primo grado), con la quale il difensore di spiegava di contestare la fattura perché “non tutti i moduli sono stati CP_1
collaudati … il software non è stato testato … le app sono state presentate in versione demo … il modulo commerciale si è rivelato inadeguato”; ancora, con mail 25.1.2017 (doc. 12, ibidem) veniva eccepito “il grave inadempimento nella fornitura del servizio”, lamentando in sintesi il mancato funzionamento del software, nonostante ripetuti accessi dell'assistenza). contesta l'indicazione della data di consegna dei beni che compare nel Controparte_1 verbale di consegna “fatto sottoscrivere dalla società nella medesima Controparte_1
occasione della data in cui veniva sottoscritta la proposta contrattuale unilaterale su modulo prestampato vale a dire in data 21 aprile 2016, senza che vi fosse effettivamente l'esecuzione di quanto in esso indicato”.
Il Tribunale ha ritenuto di non poter correttamente computare l'indennizzo per tale ragione, ma il calcolo dei canoni per il periodo sino alla risoluzione (30.1.2017) è coperto da giudicato, essendo divenuto definitivo il decreto ingiuntivo emesso in data 6.8.2019 per canoni insoluti e penale;
e si
4 discute ora solo dell'indennizzo per la mancata restituzione dei beni locati successiva a tale data
(certa) e che le parti danno atto non essere ancora avvenuta.
L'indennizzo deve essere riconosciuto per il tempo in cui, a seguito dell'intervenuta risoluzione del contratto, il conduttore ha mantenuto la disponibilità del materiale concesso in locazione, contravvenendo all'obbligo di restituzione previsto dal comma 1 dell'art. 13 delle Condizioni
Generali.
Gli artt. 13 e l'art. 14 delle Condizioni Generali prevedono infatti che: art. 13: “A seguito dell'intervenuta risoluzione di diritto del Contratto il Conduttore dovrà restituire immediatamente il Materiale nel luogo indicato dal Locatore”; art. 14: “In caso di ritardo nella restituzione, fermo restando il diritto del Locatore di agire nelle sedi più opportune per il recupero forzoso del
Materiale, il Conduttore dovrà continuare a corrispondere a a titolo di Parte_1
indennizzo, gli importi che verranno calcolati sulla base dei periodi di fatturazione concordati e previsti dalle Condizioni Particolari di contratto sino all'effettiva restituzione del materiale, e salvo il risarcimento del maggior danno che dovesse risultare all'esito di ogni più opportuna verifica delle condizioni del Materiale restituito.”
Il conteggio porta alla somma di € 126.000,00, pari al valore dei canoni trimestrali (€ 6.000,00 oltre
IVA) moltiplicato per 21, ossia il numero di trimestri a partire da quello di aprile-giugno 2017, successivo a quello in cui il contratto è stato risolto, sino al trimestre di predisposizione del ricorso ex articolo 702 bis c.p.c., ossia aprile-giugno 2022 in quanto, a quella data, e ancora a oggi, il materiale non era stato restituito.
Del tutto improprio è il riferimento, contenuto nella sentenza, a una mancata presentazione da parte di di istanza di verificazione in quanto alcun disconoscimento è stato fatto e Parte_1 avrebbe potuto essere fatto ai sensi dell'art. 216 c.p.c. non avendo mai Controparte_1 contestato l'autenticità della propria sottoscrizione apposta sul documento, ma avendo lamentato l'asserito riempimento abusivo della data indicata nel verbale di consegna, ragione che l'aveva spinta a proporre “querela di falso per abusivo riempimento” che il giudice di prime cure non aveva autorizzato con provvedimento assunto all'udienza del 24.7.2023, non oggetto di impugnazione.
S'impone quindi l'accoglimento dell'appello, con totale riforma dell'ordinanza impugnata, ed accoglimento della domanda formulata da Parte_1
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in DM 147/22, secondo lo scaglione di valore azionato, nei valori medi per le fasi di studio introduzione e decisione, minimi per la fase di trattazione.
5
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
- accoglie l'appello, e per l'effetto, in totale riforma dell'ordinanza impugnata, condanna a corrispondere a l'importo di € 126.000,00, Controparte_1 Parte_1
come da domanda.
- condanna al pagamento delle spese processuali che liquida per Controparte_1 compensi defensionali del giudizio di primo grado in € 11.268,00 e del giudizio di appello in €
12.164,00, oltre spese generali 15%, IVA e cpa.
Così deciso in Milano, 17/06/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Antonio Corte Laura Sara Tragni
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