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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/12/2025, n. 3833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3833 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.12226/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. SC De LE, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 12226/2019 R.G. avente ad oggetto “opposizione a d.i.; promessa di pagamento/ricognizione di debito;
art. 1988 c.c.” e vertente:
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Amato, giusta mandato in atti,
OPPONENTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Controparte_1 C.F._2
Meleti, giusta mandato in atti.
OPPOSTO
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3,
c.p.c., modificato dall'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/24, nel verbale di udienza del 26.11.2025, è stata riservata per la decisione nella medesima udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 16.12.2019, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2550/2019 D.I. emesso dal Tribunale di Lecce in data
13.10.2019 (n. 9296/2019 R.G.) e notificato il 16.11.2019, con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore di la somma di € 70.300,00, oltre interessi legali dalla domanda e spese Controparte_1 di procedura, quale importo dovuto in forza di una scrittura privata, sottoscritta dalle parti in datata
10.02.2014, contenente una ricognizione di debito e, contestualmente, una promessa di pagamento rateale della complessiva somma di € 100.000,00. Il debitore ingiunto, nel contestare la fondatezza della pretesa azionata in via monitoria:
- preliminarmente, ha eccepito l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010;
- ha, quindi, disconosciuto formalmente la propria sottoscrizione apposta alla suddetta scrittura privata, affermando che la firma non fosse autentica e non gli fosse riferibile;
- ha disconosciuto, altresì, il contenuto del medesimo documento, sostenendo che esso non trovasse alcuna giustificazione né di fatto né di diritto, non avendo mai avuto rapporti giuridici, commerciali o personali con;
Controparte_1
- in estremo subordine, ha eccepito l'inesistenza dei presupposti per l'attivazione della procedura monitoria, evidenziando che il piano rateale riportato nella scrittura privata sarebbe stato accettato dal senza previsione di decadenza dal termine e che al momento della proposizione CP_1 del ricorso alcune delle rate pattuite non erano ancora scadute.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione del 04.05.2020, l'opposto ha contestato le avverse deduzioni e, in particolare, ha respinto l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, atteso che tale onere gravava sull'opponente.
Ha, quindi, proposto istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c., dichiarando di volersi avvalere della scrittura privata (a suo dire, falsamente) disconosciuta da controparte, oltre ad evidenziare che il debito riconosciuto dal con la ridetta scrittura privata, e dallo stesso Parte_1 parzialmente adempiuto per € 26.700,00, traeva origine da rapporti commerciali intercorsi tra le parti sin dal 2004.
Ha, pertanto, chiesto, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, adducendo il rischio di depauperamento del patrimonio dell'opponente.
Ha, infine, concluso chiedendo il rigetto dell'avversa domanda e la conferma del d.i. opposto, ritenendolo pienamente legittimo poiché fondato su prova scritta idonea ex art. 633 c.p.c.; con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con ordinanza del 04.03.2021, il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e consulenza tecnica grafologica.
All'udienza del 26.11.2025, a seguito della discussione orale delle parti, tenutasi ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3, c.p.c. modificato dall'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/24, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata. Deve, preliminarmente, rigettarsi l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall'opponente, atteso che la presente controversia non rientra tra quelle per le quali l'esperimento del tentativo di mediazione è condizione di procedibilità dell'azione, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n.
28 del 2010.
Nel merito, oggetto del presente giudizio l'esistenza di un credito fondato su una scrittura privata disconosciuta dal presunto debitore.
In particolare il procedimento si delinea come opposizione al decreto ingiuntivo n. 2550/2019
D.I. del 13.10.2019, con il quale era stato ingiunto all'odierno opponente di pagare, in favore di
, la somma di € 70.300,00, oltre interessi legali dalla domanda e spese di Controparte_1 procedura.
Come premesso in fatto il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in forza di una scrittura privata, datata 10.02.2014, sottoscritta da entrambe le parti in causa e coincidente un riconoscimento di debito e una promessa di pagamento, il cui testuale contenuto recita: “premesso che: il signor
è debitore del signor della somma di euro 100.000,00 Parte_1 Controparte_1
(euro centomila/00); tra i sottoscritti è intervenuto l'accordo relativamente alle modalità di restituzione della predetta somma. Tanto premesso, i signori e Parte_1 CP_1
convengono e pattuiscono quanto segue: a) La premessa è parte integrante del presente
[...] accordo;
b) il signor si obbliga a restituire al signor la Parte_1 Controparte_1 somma di euro 100.000,00 con le seguenti modalità: n. 60 (sessanta) rate mensili da euro 1.500,00 ciascuna a decorrere dal 31 marzo 2014 e così a seguire per i successivi 59 (cinquantanove) mesi, somma da corrispondersi entro l'ultimo giorno del mese;
n. 10 (dieci) rate mensili da euro 1.000,00 ciascuna a decorrere dal 31 marzo 2019 e così a seguire per i successivi 9 (nove) mesi, somma da corrispondersi entro l'ultimo giorno del mese.”.
In ragione del formale disconoscimento da parte dell'opponente della sottoscrizione posta in calce al predetto documento, in corrispondenza del proprio nome, si è reso necessario un accertamento peritale calligrafico finalizzato a verificare l'autografia della sottoscrizione disconosciuta, essendo stata tempestivamente formulata da controparte istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.
Ebbene dalla relazione elaborata dal nominato CTU emerge la riconducibilità alla mano dell'odierno opponente della firma apposta in calce alla scrittura privata di riconoscimento del debito recante data 10.02.2014, ovvero l'autenticità della stessa.
Rispetto alle conclusioni del CTU, da condividersi in toto in ragione dell'esaustivo percorso motivazionale esplicitato a supporto delle stesse, nonché del rigore metodologico con cui l'indagine peritale è stata condotta, va evidenziato, in questa sede, che l'esame del CTU è avvenuto sulla scorta di molteplici scritture di comparazione riferite a diversi contesti temporali (come la firma, apposta in data 26.06.2019, sull'avviso di ricevimento della raccomandata inviata dal il 24.06.2019 e CP_1 quella, apposta in data 24.10.2011, sul cedolino di accompagnamento alla carta d'identità fornito dal
Comune di Otranto), nonchè dei saggi grafici effettuati dal periziando stesso sotto la direzione del
CTU, offrendo in tal modo un elevato grado di attendibilità all'accertamento effettuato con esclusione dell'ipotesi alternativa di eterografia del documento in questione.
Alla luce di tali premesse, la scrittura privata in questione è da ritenersi giudizialmente riconosciuta come sottoscritta da , con conseguente affermazione della Parte_1 provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore.
Ciò posto, stante il contenuto della scrittura privata sopra riportato, occorre riflettere sulla natura e le caratteristiche della ricognizione di debito (e/o della promessa di pagamento), rilevando che, a norma dell'art. 1988 c.c., all'effetto principale, consistente nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza di una causa debendi, consegue l'esonero del creditore dalla dimostrazione della sussistenza del rapporto sottostante, ritenuto presuntivamente esistente fino a prova contraria.
Nella specie la menzionata scrittura privata va qualificata in termini di riconoscimento di debito, dalla relativa lettura emergendo non solo la consapevolezza dell'esistenza del debito, ma anche un'intenzione ricognitiva attestata dall'esplicitazione da parte dello stesso debitore del proprio obbligo restitutorio e delle relative modalità di adempimento.
Posto che alla luce dei principi di diritto sopra espressi ricadeva sul debitore l'onere della prova dell'inesistenza dell'obbligo, lo stesso non risulta assolto avendo l'opponente fondato la propria impugnazione unicamente sul disconoscimento della sottoscrizione della dichiarazione ricognitiva di debito - accertata giudizialmente come vera - senza nessuna allegazione e, tantomeno, dimostrazione in ordine all'inesistenza e/o alla successiva estinzione del rapporto sottostante.
Peraltro a nulla rileva il disconoscimento – invero basato su argomentazioni generiche – del contenuto del documento atteso che la scrittura privata, una volta riconosciuta la sottoscrizione apposta in calce, ai sensi dell'art. 2702 c.c. fa piena prova “della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta” fino di querela di falso, nella specie mai proposta.
Pertanto, in difetto di prova contraria, l'esistenza del credito vantato dall'opposto nei confronti dell'opponente deve ritenersi provata.
Priva di pregio è, infine, l'eccezione relativa alla mancata indicazione, al momento dell'introduzione del procedimento monitorio, del termine per il versamento di alcune delle rate pattuite per la restituzione del debito riconosciuto, in quanto di tali rate (relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019) non si è tenuto conto nella quantificazione della somma ingiunta, come si evince chiaramente dal contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo. Infatti il decreto ingiuntivo opposto reca, quale sorte capitale, l'importo risultante dalla sottrazione tra il complessivo debito riconosciuto, gli acconti che il creditore ha dichiarato di aver ricevuto e le ultime 3 rate non ancora scadute alla data del 02.10.2019 (€ 100.000,00 - 26.700,00 - 3.000,00 = € 70.300,00).
L'opposizione a decreto ingiuntivo va dunque respinta e il decreto opposto integralmente confermato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, stante il valore della causa
(ricompreso nello scaglione € 52.001,00 – € 260.000,00), l'assenza di questioni giuridiche e di fatto di particolare complessità (tale da ritenere equa la decurtazione del 50% sul valore dei medi per ciascuna delle fasi del giudizio), vanno liquidate ex art. 4, comma 1, DM 55/2014 modif. dal DM
147/2022, come in dispositivo.
Sulla scorta del medesimo criterio di soccombenza le spese relative alla CTU, come già liquidate in corso di causa, vanno poste in via definitiva a carico della parte opponente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico SC
De LE, pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 16.12.2019 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2550/2019 D.I. emesso dal Tribunale di Lecce in data 13.10.2019 (n. 9296/2019 R.G.) che diviene esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
b) condanna l'opponente alla refusione, in favore del convenuto opposto, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 7.052,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva come per legge, con distrazione;
c) pone in via definitiva le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a carico di
; Parte_1
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale.
Così deciso in Lecce 20.12.2025
Il giudice unico
SC De LE
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dalla dott.ssa Giulia Valentini – funzionario UPP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. SC De LE, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 12226/2019 R.G. avente ad oggetto “opposizione a d.i.; promessa di pagamento/ricognizione di debito;
art. 1988 c.c.” e vertente:
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Amato, giusta mandato in atti,
OPPONENTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Controparte_1 C.F._2
Meleti, giusta mandato in atti.
OPPOSTO
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3,
c.p.c., modificato dall'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/24, nel verbale di udienza del 26.11.2025, è stata riservata per la decisione nella medesima udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 16.12.2019, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2550/2019 D.I. emesso dal Tribunale di Lecce in data
13.10.2019 (n. 9296/2019 R.G.) e notificato il 16.11.2019, con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore di la somma di € 70.300,00, oltre interessi legali dalla domanda e spese Controparte_1 di procedura, quale importo dovuto in forza di una scrittura privata, sottoscritta dalle parti in datata
10.02.2014, contenente una ricognizione di debito e, contestualmente, una promessa di pagamento rateale della complessiva somma di € 100.000,00. Il debitore ingiunto, nel contestare la fondatezza della pretesa azionata in via monitoria:
- preliminarmente, ha eccepito l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010;
- ha, quindi, disconosciuto formalmente la propria sottoscrizione apposta alla suddetta scrittura privata, affermando che la firma non fosse autentica e non gli fosse riferibile;
- ha disconosciuto, altresì, il contenuto del medesimo documento, sostenendo che esso non trovasse alcuna giustificazione né di fatto né di diritto, non avendo mai avuto rapporti giuridici, commerciali o personali con;
Controparte_1
- in estremo subordine, ha eccepito l'inesistenza dei presupposti per l'attivazione della procedura monitoria, evidenziando che il piano rateale riportato nella scrittura privata sarebbe stato accettato dal senza previsione di decadenza dal termine e che al momento della proposizione CP_1 del ricorso alcune delle rate pattuite non erano ancora scadute.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione del 04.05.2020, l'opposto ha contestato le avverse deduzioni e, in particolare, ha respinto l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, atteso che tale onere gravava sull'opponente.
Ha, quindi, proposto istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c., dichiarando di volersi avvalere della scrittura privata (a suo dire, falsamente) disconosciuta da controparte, oltre ad evidenziare che il debito riconosciuto dal con la ridetta scrittura privata, e dallo stesso Parte_1 parzialmente adempiuto per € 26.700,00, traeva origine da rapporti commerciali intercorsi tra le parti sin dal 2004.
Ha, pertanto, chiesto, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, adducendo il rischio di depauperamento del patrimonio dell'opponente.
Ha, infine, concluso chiedendo il rigetto dell'avversa domanda e la conferma del d.i. opposto, ritenendolo pienamente legittimo poiché fondato su prova scritta idonea ex art. 633 c.p.c.; con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con ordinanza del 04.03.2021, il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e consulenza tecnica grafologica.
All'udienza del 26.11.2025, a seguito della discussione orale delle parti, tenutasi ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3, c.p.c. modificato dall'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/24, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata. Deve, preliminarmente, rigettarsi l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall'opponente, atteso che la presente controversia non rientra tra quelle per le quali l'esperimento del tentativo di mediazione è condizione di procedibilità dell'azione, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n.
28 del 2010.
Nel merito, oggetto del presente giudizio l'esistenza di un credito fondato su una scrittura privata disconosciuta dal presunto debitore.
In particolare il procedimento si delinea come opposizione al decreto ingiuntivo n. 2550/2019
D.I. del 13.10.2019, con il quale era stato ingiunto all'odierno opponente di pagare, in favore di
, la somma di € 70.300,00, oltre interessi legali dalla domanda e spese di Controparte_1 procedura.
Come premesso in fatto il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in forza di una scrittura privata, datata 10.02.2014, sottoscritta da entrambe le parti in causa e coincidente un riconoscimento di debito e una promessa di pagamento, il cui testuale contenuto recita: “premesso che: il signor
è debitore del signor della somma di euro 100.000,00 Parte_1 Controparte_1
(euro centomila/00); tra i sottoscritti è intervenuto l'accordo relativamente alle modalità di restituzione della predetta somma. Tanto premesso, i signori e Parte_1 CP_1
convengono e pattuiscono quanto segue: a) La premessa è parte integrante del presente
[...] accordo;
b) il signor si obbliga a restituire al signor la Parte_1 Controparte_1 somma di euro 100.000,00 con le seguenti modalità: n. 60 (sessanta) rate mensili da euro 1.500,00 ciascuna a decorrere dal 31 marzo 2014 e così a seguire per i successivi 59 (cinquantanove) mesi, somma da corrispondersi entro l'ultimo giorno del mese;
n. 10 (dieci) rate mensili da euro 1.000,00 ciascuna a decorrere dal 31 marzo 2019 e così a seguire per i successivi 9 (nove) mesi, somma da corrispondersi entro l'ultimo giorno del mese.”.
In ragione del formale disconoscimento da parte dell'opponente della sottoscrizione posta in calce al predetto documento, in corrispondenza del proprio nome, si è reso necessario un accertamento peritale calligrafico finalizzato a verificare l'autografia della sottoscrizione disconosciuta, essendo stata tempestivamente formulata da controparte istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.
Ebbene dalla relazione elaborata dal nominato CTU emerge la riconducibilità alla mano dell'odierno opponente della firma apposta in calce alla scrittura privata di riconoscimento del debito recante data 10.02.2014, ovvero l'autenticità della stessa.
Rispetto alle conclusioni del CTU, da condividersi in toto in ragione dell'esaustivo percorso motivazionale esplicitato a supporto delle stesse, nonché del rigore metodologico con cui l'indagine peritale è stata condotta, va evidenziato, in questa sede, che l'esame del CTU è avvenuto sulla scorta di molteplici scritture di comparazione riferite a diversi contesti temporali (come la firma, apposta in data 26.06.2019, sull'avviso di ricevimento della raccomandata inviata dal il 24.06.2019 e CP_1 quella, apposta in data 24.10.2011, sul cedolino di accompagnamento alla carta d'identità fornito dal
Comune di Otranto), nonchè dei saggi grafici effettuati dal periziando stesso sotto la direzione del
CTU, offrendo in tal modo un elevato grado di attendibilità all'accertamento effettuato con esclusione dell'ipotesi alternativa di eterografia del documento in questione.
Alla luce di tali premesse, la scrittura privata in questione è da ritenersi giudizialmente riconosciuta come sottoscritta da , con conseguente affermazione della Parte_1 provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore.
Ciò posto, stante il contenuto della scrittura privata sopra riportato, occorre riflettere sulla natura e le caratteristiche della ricognizione di debito (e/o della promessa di pagamento), rilevando che, a norma dell'art. 1988 c.c., all'effetto principale, consistente nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza di una causa debendi, consegue l'esonero del creditore dalla dimostrazione della sussistenza del rapporto sottostante, ritenuto presuntivamente esistente fino a prova contraria.
Nella specie la menzionata scrittura privata va qualificata in termini di riconoscimento di debito, dalla relativa lettura emergendo non solo la consapevolezza dell'esistenza del debito, ma anche un'intenzione ricognitiva attestata dall'esplicitazione da parte dello stesso debitore del proprio obbligo restitutorio e delle relative modalità di adempimento.
Posto che alla luce dei principi di diritto sopra espressi ricadeva sul debitore l'onere della prova dell'inesistenza dell'obbligo, lo stesso non risulta assolto avendo l'opponente fondato la propria impugnazione unicamente sul disconoscimento della sottoscrizione della dichiarazione ricognitiva di debito - accertata giudizialmente come vera - senza nessuna allegazione e, tantomeno, dimostrazione in ordine all'inesistenza e/o alla successiva estinzione del rapporto sottostante.
Peraltro a nulla rileva il disconoscimento – invero basato su argomentazioni generiche – del contenuto del documento atteso che la scrittura privata, una volta riconosciuta la sottoscrizione apposta in calce, ai sensi dell'art. 2702 c.c. fa piena prova “della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta” fino di querela di falso, nella specie mai proposta.
Pertanto, in difetto di prova contraria, l'esistenza del credito vantato dall'opposto nei confronti dell'opponente deve ritenersi provata.
Priva di pregio è, infine, l'eccezione relativa alla mancata indicazione, al momento dell'introduzione del procedimento monitorio, del termine per il versamento di alcune delle rate pattuite per la restituzione del debito riconosciuto, in quanto di tali rate (relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019) non si è tenuto conto nella quantificazione della somma ingiunta, come si evince chiaramente dal contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo. Infatti il decreto ingiuntivo opposto reca, quale sorte capitale, l'importo risultante dalla sottrazione tra il complessivo debito riconosciuto, gli acconti che il creditore ha dichiarato di aver ricevuto e le ultime 3 rate non ancora scadute alla data del 02.10.2019 (€ 100.000,00 - 26.700,00 - 3.000,00 = € 70.300,00).
L'opposizione a decreto ingiuntivo va dunque respinta e il decreto opposto integralmente confermato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, stante il valore della causa
(ricompreso nello scaglione € 52.001,00 – € 260.000,00), l'assenza di questioni giuridiche e di fatto di particolare complessità (tale da ritenere equa la decurtazione del 50% sul valore dei medi per ciascuna delle fasi del giudizio), vanno liquidate ex art. 4, comma 1, DM 55/2014 modif. dal DM
147/2022, come in dispositivo.
Sulla scorta del medesimo criterio di soccombenza le spese relative alla CTU, come già liquidate in corso di causa, vanno poste in via definitiva a carico della parte opponente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico SC
De LE, pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 16.12.2019 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2550/2019 D.I. emesso dal Tribunale di Lecce in data 13.10.2019 (n. 9296/2019 R.G.) che diviene esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
b) condanna l'opponente alla refusione, in favore del convenuto opposto, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 7.052,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva come per legge, con distrazione;
c) pone in via definitiva le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a carico di
; Parte_1
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale.
Così deciso in Lecce 20.12.2025
Il giudice unico
SC De LE
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dalla dott.ssa Giulia Valentini – funzionario UPP.