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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/04/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 200/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio” promossa da:
nata a [...], SA (Marocco) il 10.9.1997, Parte_1 elettivamente domiciliata presso l'Avv. Elisa Mugnai che la rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso
contro
:
nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato Parte_2 presso l'Avv. Awatif Sadouk che lo rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa costitutiva con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
confermare l'affido super esclusivo del figlio minore alla madre con frequentazione paterna a mezzo incontri protetti come all'attualità; confermare a carico del padre il contributo mensile di €
200,00 per il figlio;
porre a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie mediche scolastiche e sportive;
attribuire l'intero assegno unico alla madre;
con spese compensate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.1.2025 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto il 15.5.2018 presso il
Consolato Generale del Regno del Marocco a Bologna con , dalla cui unione Parte_2
Per_ il 14.12.2021 era nato il figlio . A fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto che il Tribunale di Firenze aveva emesso sentenza di separazione il 17.6.2024 alle condizioni concordate dalle parti, che da allora non si erano più riconciliati. Ha chiesto, quindi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, con conferma delle condizioni concordate in sede di separazione.
Costituitosi in giudizio nulla opponendo in ordine alla pronuncia sullo Parte_2
status, ha chiesto, a modifica delle condizioni di separazione, l'affidamento condiviso del figlio minore, l'aumento dei tempi di frequentazione con il minore senza il supporto dei servizi sociali, e la revoca della presa in carico del resistente da parte del . Pt_3
All'udienza dell'8.4.2025, all'esito del tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio ed i procuratori hanno concluso in conformità come in epigrafe riportato.
Preliminarmente, essendo le parti cittadini marocchini, si premette che sussiste la giurisdizione di questo Tribunale in virtù dell'art. 3 del Reg. CE 2201/2003 (cd. Bruxelles
II bis;
in vigore dal 1.8.2004 ed applicabile dal 1.3.2005 in tutti gli Stati Membri, ad eccezione della Danimarca), in quanto qui si trova la residenza abituale dei coniugi;
inoltre, non essendo intervenuta un'espressa scelta da parte degli interessati, risulta applicabile la legge italiana, ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 1259/2010, del 20 dicembre 2010 (cd. Roma
III), in quanto legge del luogo di residenza delle parti.
pagina 2 di 4 Nel merito, ricorrono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n.
55-
Infatti, come emerge dalla copia della sentenza di separazione prodotta dalla ricorrente,
l'udienza presidenziale venne celebrata ben prima del 5.6.2024, data in cui le parti rassegnarono le conclusioni concordate. La sentenza risulta poi pronunciata il 14-17.6.24 in conformità all'accordo raggiunto. Pertanto, alla data del deposito del ricorso (3.1.2025) erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente, oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata. Mentre la sentenza risulta passata in giudicato, in difetto di impugnazione, per decorso del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da circa due anni, durante i quali non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dagli accordi raggiunti dalle parti in ordine alle condizioni di divorzio, che ripropongono esattamente le condizioni già concordate in sede di separazione, con affido super-esclusivo del minore alla madre in ragione della fragilità del padre, incline all'uso di sostanze stupefacenti. Egli, infatti, si è impegnato a intraprendere il percorso al Serd finora mai iniziato.
Per tale ragione, si ritiene altresì opportuno che il padre continui ad incontrare il figlio in modalità protetta alla presenza del Servizio Sociale, come chiesto dalle parti.
Inoltre, le previsioni economiche risultano idonee a garantire un adeguato mantenimento del minore, in ragione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come emergenti dagli atti.
Le spese vengono integralmente compensate, come richiesto.
In difetto di dedotta e comprovata trascrizione del matrimonio, non vi è luogo ad alcuna annotazione presso l'Ufficio di Stato Civile.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 15.5.2018 presso il Consolato Generale del Regno del Marocco a Bologna tra nato a [...] Parte_2 pagina 3 di 4 l'8.11.1994, e nata a [...], SA (Marocco) il Parte_1
10.9.1997;
Per_ conferma l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, che provvederà anche a tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio (salute, istruzione, documenti validi per l'espatrio);
conferma la frequentazione paterna a mezzo incontri protetti come all'attualità;
pone a carico di la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo al Parte_2
mantenimento del figlio, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
pone a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive;
la madre percepirà interamente l'assegno unico;
compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 9 aprile 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 200/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio” promossa da:
nata a [...], SA (Marocco) il 10.9.1997, Parte_1 elettivamente domiciliata presso l'Avv. Elisa Mugnai che la rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso
contro
:
nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato Parte_2 presso l'Avv. Awatif Sadouk che lo rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa costitutiva con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
confermare l'affido super esclusivo del figlio minore alla madre con frequentazione paterna a mezzo incontri protetti come all'attualità; confermare a carico del padre il contributo mensile di €
200,00 per il figlio;
porre a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie mediche scolastiche e sportive;
attribuire l'intero assegno unico alla madre;
con spese compensate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.1.2025 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto il 15.5.2018 presso il
Consolato Generale del Regno del Marocco a Bologna con , dalla cui unione Parte_2
Per_ il 14.12.2021 era nato il figlio . A fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto che il Tribunale di Firenze aveva emesso sentenza di separazione il 17.6.2024 alle condizioni concordate dalle parti, che da allora non si erano più riconciliati. Ha chiesto, quindi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, con conferma delle condizioni concordate in sede di separazione.
Costituitosi in giudizio nulla opponendo in ordine alla pronuncia sullo Parte_2
status, ha chiesto, a modifica delle condizioni di separazione, l'affidamento condiviso del figlio minore, l'aumento dei tempi di frequentazione con il minore senza il supporto dei servizi sociali, e la revoca della presa in carico del resistente da parte del . Pt_3
All'udienza dell'8.4.2025, all'esito del tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio ed i procuratori hanno concluso in conformità come in epigrafe riportato.
Preliminarmente, essendo le parti cittadini marocchini, si premette che sussiste la giurisdizione di questo Tribunale in virtù dell'art. 3 del Reg. CE 2201/2003 (cd. Bruxelles
II bis;
in vigore dal 1.8.2004 ed applicabile dal 1.3.2005 in tutti gli Stati Membri, ad eccezione della Danimarca), in quanto qui si trova la residenza abituale dei coniugi;
inoltre, non essendo intervenuta un'espressa scelta da parte degli interessati, risulta applicabile la legge italiana, ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 1259/2010, del 20 dicembre 2010 (cd. Roma
III), in quanto legge del luogo di residenza delle parti.
pagina 2 di 4 Nel merito, ricorrono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n.
55-
Infatti, come emerge dalla copia della sentenza di separazione prodotta dalla ricorrente,
l'udienza presidenziale venne celebrata ben prima del 5.6.2024, data in cui le parti rassegnarono le conclusioni concordate. La sentenza risulta poi pronunciata il 14-17.6.24 in conformità all'accordo raggiunto. Pertanto, alla data del deposito del ricorso (3.1.2025) erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente, oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata. Mentre la sentenza risulta passata in giudicato, in difetto di impugnazione, per decorso del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da circa due anni, durante i quali non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dagli accordi raggiunti dalle parti in ordine alle condizioni di divorzio, che ripropongono esattamente le condizioni già concordate in sede di separazione, con affido super-esclusivo del minore alla madre in ragione della fragilità del padre, incline all'uso di sostanze stupefacenti. Egli, infatti, si è impegnato a intraprendere il percorso al Serd finora mai iniziato.
Per tale ragione, si ritiene altresì opportuno che il padre continui ad incontrare il figlio in modalità protetta alla presenza del Servizio Sociale, come chiesto dalle parti.
Inoltre, le previsioni economiche risultano idonee a garantire un adeguato mantenimento del minore, in ragione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come emergenti dagli atti.
Le spese vengono integralmente compensate, come richiesto.
In difetto di dedotta e comprovata trascrizione del matrimonio, non vi è luogo ad alcuna annotazione presso l'Ufficio di Stato Civile.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 15.5.2018 presso il Consolato Generale del Regno del Marocco a Bologna tra nato a [...] Parte_2 pagina 3 di 4 l'8.11.1994, e nata a [...], SA (Marocco) il Parte_1
10.9.1997;
Per_ conferma l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, che provvederà anche a tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio (salute, istruzione, documenti validi per l'espatrio);
conferma la frequentazione paterna a mezzo incontri protetti come all'attualità;
pone a carico di la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo al Parte_2
mantenimento del figlio, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
pone a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive;
la madre percepirà interamente l'assegno unico;
compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 9 aprile 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4